Anna Domenichini Università degli Studi di Trento
DIRITTO
INTERNAZIONALE
Prof. Elena Fasoli
Università degli Studi di Trento 1
Anna Domenichini Università degli Studi di Trento
13/02 - LEZIONE INTRODUTTIVA
Presentazione programma del corso.
14/02 - LEZIONE 1
L’ordinamento giuridico internazionale.
1. Principi fondativi.
Il sistema giuridico internazionale è un insieme di regole e principi che governano i diritti e i
doveri degli stati, questi diritti principalmente riguardano i rapporti fra stati ma non solo
perché a riguardo abbiamo anche i rapporti tra stati e individui o imprese di altri stati. Il diritto
internazionale è anche il trattamento dei propri cittadini e individui che sono sotto la
giurisdizione del diritto internazionale; riguarda anche la creazione di organizzazioni
internazionali da parte degli stati che sono entità giuridiche separate dagli stati ma che
entrano in cooperazione con essi. Si parla di soggettività internazionale anche degli individui
i quali hanno un ruolo di interazione con gli stati e non soltanto come titolari di diritti ma
responsabili di aver violato regole internazionali soggetti a responsabilità penale
internazionale. Il ruolo dell’individuo è l’eccezione che non conferma la regola perché i
soggetti primari sono gli stati.
1.1 Uguaglianza sovrana degli Stati.
l’individuazione dei principi fondamentali del diritto
La carta ONU è rilevante per
internazionale. Sebbene essi non si esauriscano nella carta, non è necessarioj il testo
scritto, perché i principi possono essere ritrovati attraverso la prassi consuetudinale, infatti
essa è una fonte del diritto internazionale.
Il primo principio che caratterizza l’ordinamento giuridico internazionale è l’uguaglianza
sovrana degli stati, non in riferimento alla chiara disuguaglianza economica e politica, ma sul
piano dei diritti e obblighi.
1.2 1648, Pace di Westfalia.
Momento fondamentale è il 1648 pace di Westfalia perché si afferma il principio dello stato
moderno. Nasce una consistenza di stati basati su un basso tasso di istituzionalizzazione
perché non c’è un potere centralizzato; infatti prima della pace di Westfalia vi era la guerra
dei 30 anni (guerra di religioni) in cui erano visti due centri di potere: il papato e l’imperatore.
A partire dal 1648 la società cambia perché tale pace crea la possibilità per una serie di stati
federarsi (determinandone la frammentazione) l’un l’altro e di non essere più
(100 stati) di
soggetti all’autorità sovrana: si passa da una struttura verticistica ad una orizzontale. Ai fini
della convivenza, gli stati si dotano di alcune regole basilari di coesistenza per dialogare e
commerciare generando un modello europeo con valori condivisi. Tali regole sono:
Standard di trattativa dei cittadini all’estero;
1.
2. Gestione bellica;
3. Libertà dei mari.
2. Ugo Grozio (1583-1645).
Giurista, filosofo e scrittore olandese; egli gettò le basi del Diritto Internazionale, basato sul
diritto naturale.
2.1 Il diritto del mare.
Esso è il diritto fondante della società internazionale in relazione di uno dei padri
internazionali (Ugo Grozio), giovane avvocato olandese che difende il principio della libertà
dei mari nel suo trattato “il mare libero” il quale difende in sede giuridica la legittimità del
diritto di preda degli olandesi di una nave commerciale portoghese. Il principio della libertà
dei mari si fonda sul diritto universale e dunque naturale alla libertà di commercio e secondo
2
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Grozio è legittimo che il monopolio si spezzasse perché i portoghesi non possono essere
sovrani di oceani nemmeno sulle terre occupate.
3. Uguaglianza sovrana degli Stati.
3.1 Tre corollari relativi alla struttura della società interstatale.
Dal principio primario dell’uguaglianza tra stati discendono 3 corollari importanti relativi alla
struttura della società:
Primo corollario→
● modalità consensuale e partecipativa del procedimento di
formazione delle regole internazionali: gli stati partecipano direttamente nella
formazione delle regole attraverso accordi e le consuetudini in applicazione delle
regole costituzionali: consuetudine e tratti.
Secondo corollario →
● natura consensuale dei meccanismi di soluzione delle
controversie con la prevalenza dell’autoaccertamento: nessuno stato può essere
convenuto in giudizio senza consenso, perché se uno stato non accetta la
giurisdizione della corte essa non può giudicare lo stato perché vale il principio della
consensualità.
Terzo corollario →
● autotutela nell’attuazione del diritto: autotutela coercitiva di
integrità degli stati.
3.2 Tre corollari relativi al diritto sostanziale.
Primo corollario→
● Assoluta indipendenza politica dello stato sovrano rispetto agli altri
Stati o altra autorità esterna: a prescindere dalla sovranità economica territoriale e
politica anche sul piano della limitazione su determinate competenze (nell’UE esiste
una fortissima cessione là dove gli stati cedono la loro sovranità per la finalità della
partecipazione europea, e ciò che accomuna i due campi è il consenso).
corollario→
● Secondo Principio di non ingerenza negli affari interni degli stati per il
principio della sovranità.
Terzo corollario→
● sul piano dell’invasione,
Principio di integrità territoriale degli Stati
ed è collegato al divieto di ingerenza.
3.3 Spinte egemoniche.
Il principio di non ingerenza negli affari interni degli stati viene costantemente violato. Ci
sono stati molti tentativi verticistici per tornare alla struttura egemonica. Alcuni esempi:
● Progetto Napoleonico;
● Rivoluzione russa;
● Nazismo;
● George Bush Jr. unilateralismo egemonico;
3.4 Esercizio sovranità esterna e limitazione propria sovranità.
Tra gli elementi costitutivi si collocano due tendenze nate dopo la seconda metà del 900:
1. Nascita di istituzioni internazionali o organizzazioni intergovernative.
Tendenza degli stati, non più solo alla coesistenza, ma alla cooperazione con la creazione di
negli organismi internazionali c’è
organismi internazionali o organizzazioni intergovernative:
una fortissima cessione della sovranità, che diventa maggiormente integrata (modalità
comunitaria); mentre la modalità intergovernativa è meno integrata perché manca la
cessione del potere da parte degli stati (banca mondiale, ONU, OMC, ossia enti sempre di
derivazione statale).
2. Sviluppo di regole materiali a tutela di interessi generali.
Dalla 2° guerra mondiale in poi si diffondono nuovi valori (dignità umana, pace, sicurezza
ambientale), e gli stati creano anche nuove regole, generatrici di obblighi indivisibili e solidali
così importanti che se un trattato confligge con esse è da ritenersi nullo: sono “gli obblighi
Nel senso che sono dovute dagli stati nei confronti di tutti gli altri stati (come
erga omnes”. il
divieto dell’uso della forza ai fini della soluzione conflittuale). Non esiste una gerarchia tra le
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fonti del diritto internazionale, certamente esiste un ambito di regole che creano obblighi
erga omnes che se violate danno vita a conseguenze ulteriori (responsabilità aggravata)
rispetto alla normale violazione di un regola non così importante.
15/02 - LEZIONE 2
I soggetti del diritto internazionale.
1. Soggettività giuridica degli Stati.
1.1 Titolarità di diritti e di obblighi nell’ambito dell’ordinamento giuridico
internazionale.
I soggetti del diritto internazionale hanno soggettività giuridica internazionale.
In primis, perché titolari di diritti e obblighi che derivano dalle norme poste dall’ordinamento
giuridico internazionale. Infatti, gli stati sono in grado di utilizzare le regole per governare la
convivenza degli individui che vi risiedono; tali soggetti coesistono e cooperano sul piano
della legalità.
1.2 Soggettività giuridica degli individui?
Esiste una soggettività a favore degli individui?
Per capire meglio si ricorre ad un esempio.
Vi sono obblighi contenuti nella convenzione Aarhus sulla partecipazione del pubblico ai
un esempio è l’art. 1: “al
processi decisionali ambientali, fine di contribuire alla protezione del
diritto di ogni persona di vivere in un ambiente adeguato alla propria salute e benessere, il
trattato deve garantire l’accesso all’informazione ambientale, la partecipazione del pubblico
al processo decisionale ambientale, garantire l’accesso alla giustizia in materia ambientale,
quindi il diritto di ricorrere ad un giudice.”
Ciò fa nascere il diritto di soggettività internazionale del diritto, e la cosa interessante è che
alle convenzioni si possono apporre dichiarazioni interpretative che vengono annesse sul
portale dell’ONU. La garanzia all’ambiente sano non è un’obbligazione di risultato ma è
relativa alla partecipazione e all’accesso delle politiche ambientali, è un impegno
procedurale e non sostanziale; infatti, tale disposizione dà la distinzione tra obblighi di
risultato e obblighi di mezzo. è
E’ vero che esistono nuove opportunità per gli indivuidi per farsi valere, ma anche vero che
è
l’obbligo rivolto agli stati i quali devono farsi carico di tale aspirazione; ma la struttura
è
dell’obbligo interstatale tra le parti di questo trattato: sono gli stati che la creano o ne
escono come membri.
La Cedu scardina l’approccio internazionale solito in cui un individuo può agire vs uno stato
e non solo stato vs stato.
Ma questi sviluppi hanno davvero creato una soggettività giuridica degli indivifui? Forse no,
oppure su un piano limitato.
2. I soggetti del diritto internazionale.
2.1 Gli Stati. ente di governo effettivo e indipendente all’interno della comunità
Lo stato è un
internazionale, e occorre la presenza di due o più individui governanti che intendono
regolare la vita di altri individui (governati), stanziati in un territorio delimitato da confini. I
dell’effettività)
governanti devono riuscire a farsi obbedire (principio e non devono
dipendere da altri stati (sovranità esterna), principio di indipendenza.
territorio→
Il deve essere delimitato da confini ma non è necessario siano definiti perché se
pensa alle controversie internazionali, moltissime riguardano la delimitazione dei confini
territoriali sia terrestri che marittimi, quindi lo stato non cessa di essere tale se i confini non
sono definibili; non conta la dimensione dello stato ai fini della sovranità. 4
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popolo→
Il è un insieme di individui che risiedono in un territorio, e non è necessaria la
cittadinanza dello stato, né la religiosità.
Governo effettivo e indipendente→ deve essere valutato se: le corti funzionano, il congresso
legifera, l’opposizione non determini un sostanziale conflitto vale a dire un governo che
mantenga gli impegni contrattuali, anche internazionali.
Tutto ciò viene affermato in un passaggio della sentenza arbitrale 1929, Deutsche
“uno Stato non
Continental Gas-Gesellschaft: esiste se non soddisfa le condizioni di avere
un territorio, un popolo che vi abita e un potere pubblico”.
2.1.1 Convenzione di Montevideo, 1933.
“Lo Stato come persona di diritto internazionale dovrebbe possedere: 1)popolazione
permanente; 2) territorio definito; 3) governo; 4) capacità di intrattenere rapporti con gli altri
Stati”.
2.1.2 Il governo effettivo.
In merito si può prendere in considerazione la sentenza arbitrale Tinoco del 1923.
● 1917: Federico Tinoco, ministro della guerra del Costa Rica, rovescia il governo in
carica e ottiene il consenso popolare governando fino al 1919;
● Tornato al potere il governo precedente si pone la questione della validità dei
contratti stipulati dal governo precedente con società private di cittadini stranieri;
● Il tribunale arbitrale afferma che il Governo precedente doveva considerarsi il
legittimo governo del Costa Rica nel periodo in cui era rimasto in carica, in quanto
effettivo.
2.1.3 Esistono anche delle aree grigie:
1. Stati non riconosciuti.
Lo stato perché non riconosciuto, cessa di essere uno stato?
Dipende dalle circostanze, sebbene il non riconoscimento pone limiti esterni allo stato. La
reputazione internazionale è cruciale, infatti è considerata come una sanzione, una
umiliazione soprattutto nell’ambito diplomatico
2. Stati insolventi.
State building→ non solo intervento militare sul territorio per contrastare la guerra civile, ma
per proteggere la popolazione perché essa non veniva protetta dallo stato di appartenenza
per cui lo stato internazionale interviene. Si parla anche di assistenza elettorale,
monitoraggio sul rispetto dei diritti umani.
3. State-building (Responsibility to Protect - R2P).
Intervento invasivo sul territorio in quanto lo stato effettivo non riusciva più a proteggere la
propria popolazione. Per questo il consiglio ha autorizzato l’uso della forza che si
accompagnava ad una ricostruzione→ STATE BUILDING. Per proteggere la popolazione
civile, ricostruendo il sistema giuridico interno e l’apparato giudiziario.
4. Governi in esilio.
Molti popoli indigeni verranno spostati in altri stati, ed è necessario studiare una integrazione
costituzionale negli usi e costumi di queste popolazioni (es Nuova Zelanda).
5. Stati membri di Stati federali o suddivisioni amministrative.
Le regioni dell’italia possono essere considerate soggetti del diritto internazionali? Sì, per il
principio dell’unitarietà dello stato dalla prospettiva esterna di un altro stato: non è la regione
a subire la responsabilità internazionale, ma lo stato italia, perché secondo tale principio agli
stati non interessa nulla che sia stata la regione a stipulare un trattato e l’italia a violarlo,
perché risponderà sempre lo stato.
6. Governi fantoccio. 5
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2.2 Organizzazioni Internazionali.
2° guerra mondiale nascono organizzazioni internazionali tra le quali l’ONU
Dopo la
(intergovernativa, quindi non integrata come l’ue);
2.2.1 Nozione OI (organizzazioni internazionali).
Le organizzazioni internazionali sono associazioni di stati create con un trattato
internazionale ai fini di cooperazione e regolate dal diritto internazionale. Queste operano
mediante organi propri, dotati anch’essi del diritto di un grado di autonomia.
2.2.2 Altre forme di associazione.
- Organizzazioni non governative.
Una organizzazione non governativa è un'organizzazione senza fini di lucro che è
indipendente dagli Stati e dalle organizzazioni governative internazionali.
- Imprese internazionali.
Una multinazionale è un’impresa che organizza e realizza una o più attività in almeno due
diversi Stati del mondo.
2.2.3. Autonomia delle OI.
Le OI godono di una relativa autonomia concessa dagli Stati. Tale autonomia aumenta:
quando l’organizzazione opera attraverso organi di “individui”;
1. quando gli organi dell’OI sono abilitati ad adottare
2. atti giuridicamente vincolanti,
soprattutto se a maggioranza;
quando l’organizzazione ha risorse finanziaria proprie;
3. quando l’OI ha un ordinamento interno proprio;
4.
5. quando esiste al suo interno un organo rappresentativo dei popoli degli Stati membri
2.2.4 Soggettività internazionale delle OI.
Parere consultivo sulla Riparazione danni del 1949 la CIG si pronuncia sugli eventi che
hanno interessato un funzionario dell’ONU (che aveva origini svedesi). Egli era stato
mandato in israele per mediare determinati conflitti, ma venne ucciso.
Questa vicenda diede lo spunto per esporsi nel tema della soggettività internazionale.
● Dire che l’ONU ha soggettività equivale a dire che sia uno stato o un super stato?
● di questo individuo chi interviene?
Se i danni sono richiesti in relazione all’uccisione
La Svezia o l’ONU?
● Può l’ONU agire in giudizio per ottenere la riparazione dei danni del suo funzionario?
La Corte nel 1949 dà la risposta:
“L’ONU gode di funzioni e diritti che si giustificano sulla base di un possesso di un forte
grado di personalità internazionale e la capacità di operare sul piano internazionale (questa
è la soggettività internazionale), quindi dobbiamo riconoscere che l’ONU è stata investita
della competenza richiesta ad esercitare tali funzioni, ossia il diritto di agire in giudizio
chiedendo ad israele il risarcimento dei danni morali e materiali che sono stati provocati
dall’individuo”. “L’organizzazione delle nazioni unite è una persona internazionale, e non
vuol dire che questo sia uno stato e nemmeno un < super stato >, ma che sia capace di
possedere diritti e doveri e la capacità di agire in giudizio a livello internazionale, ergo l’ONU
è legittimata a far partire una procedura d’inchiesta. La protezione diplomatica a livello
internazionale significa sia agire in giudizio che a livello diplomatico per proteggere il proprio
cittadino chiedendo il risarcimento del danno diretto, un danno morale.”
La CIG quindi afferma che: dire che l’ONU ha soggettività non equivale a dire che sia uno
Stato o un “super-Stato”, ma equivale a dire
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