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LO STATUTO DEI LAVORATORI
Costituisce a più di 50 anni dall'entrata in vigore una delle norme fondamentali. È molto importante sotto il profilo di riconoscimento del lavoratore come persona.
Il primo titolo è intitolato "Della libertà e dignità del lavoratore" e riguarda i primi 13 articoli, che ci danno la misura su come l'obiettivo dello statuto della legge 20 Maggio 1970 n.300, era di raggiungere vari risultati.
Bisogna considerare il contesto storico, abbiamo avuto l'ordinamento corporativo, il codice del 42, un periodo di latenza dell'articolo 39, un disegno di contratto collettivo costituzionale ma nell'esperienza collettiva un contratto collettivo di diritto comune che è riuscito a estendere la sua efficacia ultra partes.
L'articolo 39 prevede al primo comma il principio di libertà sindacale e nei commi successivi un meccanismo di registrazione e regolamentazione dell'efficacia del contratto.
Il primo obiettivo dello statuto dei lavoratori è stato quello di cercare di far entrare i diritti nelle fabbriche e quindi riconoscere la dignità e la libertà del lavoratore in quanto persona.
Un secondo obiettivo era di far entrare il sindacato nella fabbrica, il quale non poteva entrare in fabbrica, né contrattare con il datore di lavoro e quindi ottenere condizioni migliori di lavoro e diritti per gli affiliati. Quindi con questa disposizione il sindacato riesce a entrare in fabbrica "sugli scudi delle legge". Dunque si ha la possibilità per la prima volta di un sindacato di esercitare un'attività sindacale.
Il secondo titolo parla delle libertà sindacali, tra queste disposizioni si inserisce la norma contro le discriminazioni, art. 15, e inserisce soprattutto l'art. 18 importante per la disciplina sul licenziamento individuale.
Il titolo terzo introduce una nozione di rappresentatività, presunta.
Perché l'art. 19 aveva individuato un meccanismo di presunzione di rappresentatività, agevolando l'esercizio dei diritti contenuti negli articoli 20-27 isindacati confederali (CGIL, CISL, UIL). Questi tre entravano, sulla base dell'originale articolo 19, per legge infabbrica, i sindacati minori dovevano guadagnarseli sul campo e quindi contrattando con il datore la possibilità di esercitare i diritti sindacali. Il legislatore accentra la centralità della persona, come nella Costituzione, lo stesso in azienda, sancisco dei diritti individuali a difesa della libertà e dignità del lavoratore. Poi mi occupo della libertà sindacale, di come si esplica il primo comma dell'articolo 39, tra questi modi per esplicare c'è l'attività sindacale.
Che cosa manca? (Articolo 28) La possibilità di un giudice di intervenire per rendere effettivo il godimento di quei diritti, individuali ma soprattutto quelli sindacali.
contenuti nell'articolo terzo. Questa disciplina dell'articolo 28 è una norma di chiusura, cioè che dopo aver fatto un quadro per rendere effettive le tutele del singolo prima e degli organismi sindacali poi, riesce a introdurre comunque una disposizione in cui il giudice accerta che se c'è questa condotta antisindacale, cioè qualunque azione posta dal datore che impedisce la libertà sindacale, disciplina nell'art. 39 comma 1 e nel secondo titolo dello statuto dei lavoratori.
Un altro obiettivo importante dello statuto, che troviamo anche in altre disposizioni (art. 6, art. 18, art. 13), è quello di procedimentalizzare i poteri del datore di lavoro. Abbiamo detto che il datore di lavoro dispone di tre poteri: potere direttivo, ovvero la possibilità del datore di etero dirigere, di dare ordini e compiti al lavoratore, il potere di controllo e il potere disciplinare.
Lo statuto procedimentalizza, mette dei paletti,
TITOLO I - Della libertà e dignità del lavoratore (artt.1-13)
Art. 1 Libertà di opinione
"I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge."
Il primo diritto che viene attribuito al lavoratore è quello di poter dire quello che pensa, a prescindere dalle proprie convinzioni, di manifestare la propria convinzione personale. Questo è proprio
Il riconoscimento della persona del lavoratore. Bisogna individuare dei limiti affinché il lavoratore possa manifestare il proprio pensiero. (Giurisprudenza del diritto di critica. Il principio fissato è la continenza, lo sconfinamento dell'esercizio legittimo del diritto di critica.)
Art. 2 Guardie giurate
Negli anni '60, all'inizio dell'ordinamento repubblicano era consuetudine che "il datore di lavoro impiegasse delle guardie giurate per controllare il patrimonio aziendale (di fatto anche i lavoratori). Le guardie giurate non possono contestare le azioni dei lavoratori o fatti che divergono dalla custodia del patrimonio aziendale."
Art. 3 Personale di vigilanza
"I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa devono essere comunicati ai lavoratori interessati."
Art. 4 Impianti audiovisivi
L'art. 4 procedimentalizza il c.d potere di controllo a distanza ovvero
"Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale..."
Ci dice che il datore non può controllare a distanza il dipendente, ma ci sono delle situazioni che costituiscono eccezioni:
- Necessità di salvaguardia del patrimonio aziendale;
- Necessità tecnico-organizzativa.
Liberamente? Sempre? Solo previo accordo con le rappresentanze aziendali sindacali, cioè con quei sindacati che sono disciplinati dall'art. 19 dello statuto che hanno diritti dal 20 al 27.
Quindi la regola è: non si può fare in tutti i casi, solo in determinate ragioni e comunque devi...
raggiungere un accordo con il tuo sindacato aziendale, se questo manca devi raggiungerlo con i sindacati territoriali o con l'ispettorato territoriale del lavoro. (non è un'attività che il datore può fare di propria iniziativa). La disciplina era molto rigida negli anni '70, con il Jobs Act questi vincoli si sono molto allentati e per notarlo basta leggere il comma 2, perché si dice che le disposizioni al comma 1 (solo eccezioni per farlo + accordo) non si applicano agli strumenti per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. Ma introduce un limite, contenuto nel comma 3, che ci dice che le informazioni che il datore raccoglie sono "utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo.30 giugno 2003, n. 196. Il legislatore ci dice, attenzione alla privacy, perché se la rispetti puoi utilizzare le informazioni ed effettuare controlli a condizione che il lavoratore lo sappia. (Lo statuto nel 70 vietava le telecamere in presenza tranne rarissimi casi)
Art. 5 Accertamenti Sanitari
Il lavoratore in malattia può astenersi dal lavoro, mandando un certificato medico comunicando al datore il suo stato di malattia. Il datore può controllare se il lavoratore è realmente malato. È legittimo controllare che lo stato di malattia sussista.
Come lo può fare? Innanzitutto l'ordinamento istituisce delle fasce di reperibilità, perché si deve essere a disposizione e a controllo di medici competenti. Non un medico qualunque, per evitare la commistione infatti lo statuto dice che il datore non può fare accertamenti sullo stato di malattia, può certamente controllare la regolarità dell'assenza.
rivolgendosi all'INPS, all'ente competente, richiedendogli la visita fiscale al lavoratore da parte dei medici di competenza.Art.6 Visite personali di controllo
L'art. 6, sulle perquisizioni, ci dice che i lavoratori non possono essere perquisiti, salvo caso di tutela del patrimonio aziendale. E se devo farlo devono essere eseguite all'uscita dal luogo di lavoro e in modo da salvaguardare la riservatezza del lavoratore. Non deve essere data notizia e nessuno, al fine della tutela della dignità della persona, nonostante anche l'eventuale condizione di torto.
ovvero deve essere affisso il codice disciplinare in un luogo di accesso a tutti i lavoratori, in modo che il lavoratore sappia quali condotte può porre in essere e quali eventuali sanzioni comporta. Inoltre predispone un iter, a tutela del contraente debole, contestando per iscritto l'addebito in una nota che deve rispettare i principi di immediatezza, tempestività, immutabilità per far capire la condotta sbagliata. Inoltre deve garantire al lavoratore il diritto di difesa, o individualmente chiedendo di essere ascoltato entro 5 giorni, o scrivendo una nota, autonomamente o con l'aiuto dei sindacati, replicando all'accusa mossa dal datore. Una volta che il datore riceve la sua difesa o ascolta il lavoratore, valuta e verifica la spiegazione e decide se archiviare il procedimento disciplinare o irrogare la sanzione. Art. 8 Divieto di indagini sulle opinioni Così come io ho la libertà di manifestare il mio pensiero (articolo 1) il datore diArt.7 Sanzioni disciplinari
L'art. 7 procedimentalizza l'esercizio del potere disciplinare. L'art. 2106 del c.c. sancisce il principio della proporzionalità, ci deve essere proporzionalità tra quello che ha commesso il lavoratore e la sanzione irrogata. Ma niente altro. Quindi l'art. 7 dice che innanzitutto c'è un obbligo di pubblicità del codice disciplinare,
lavoro non può effettuare indagini sulle mie opinioni, su qualsiasi condizione che riguardi l'essere della persona e non la sua professionalità,