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SOMMARIO: SEZIONE I: Considerazioni generali

Nella sentenza 5 febbraio 1963, causa 26/62, Van Gend & Loos, la Corte di giustizia conclude che « la Comunità costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, dove gli Stati hanno rinunziato, anche se in settori limitati, ai loro poteri sovrani. Tale concezione viene ribadita nella sentenza 15 luglio 1964, causa 6/64, Costa c. ENEL, dove la Corte afferma che: a differenza dei comuni trattati internazionali, il Trattato CEE ha istituito un proprio ordinamento giuridico dove è stato integrato nell'ordinamento giuridico degli Stati membri e che i giudici nazionali sono tenuti ad osservare.

Secondo la Corte, gli Stati membri hanno poteri sovrani limitati, quindi come vediamo il trattato CEE è un diritto vincolante per gli stati membri e i loro cittadini. Ma in generale è il TCE che comporta delle vere e proprie limitazioni di sovranità, sia pure in settori.

limitati.il TCE e le sue norme non si limitano a porre obblighi a carico degli Stati membri, ma toccano anche la sfera giuridica degli stessi soggetti degli ordinamenti interni degli Stati membri (i cittadini in senso generico), i quali diventano perciò soggetti anche dell'ordinamento Comunitario.

❖ Secondo la Corte di giustizia, l'ordinamento comunitario è autonomo rispetto all'ordinamento internazionale generale e soprattutto rispetto agli ordinamenti interni degli Stati membri.

Come ogni ordinamento giuridico, anche l'ordinamento dell'Unione si fonda su un sistema di fonti di produzione del diritto, articolate secondo una propria gerarchia.

L'attuale gerarchia può essere schematizzata come segue:

  • i trattati, i principi generali del diritto, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
  • le norme del diritto internazionale generale e gli accordi internazionali conclusi dall'Unione con Stati terzi;
  • gli
atti di base adottati dalle istituzioni;
  • gli atti d'attuazione o di esecuzione adottati dalla Commissione o dal Consiglio.
La distinzione fondamentale resta comunque quella tra diritto primario e diritto secondario o derivato:
  1. Nel diritto primario rientra la categoria dei principi generali del diritto, in particolare quelli riguardanti alla protezione dei diritti fondamentali dell'uomo i quali hanno caratteristiche paragonabili a quelle dei trattati. Il Trattato di Lisbona ha poi creato una nuova fonte scritta cui è riconosciuto "lo stesso valore giuridico dei trattati, parliamo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
  2. Tra le fonti di diritto primario e di diritto secondario o derivato si inseriscono, come fonti intermedie, le norme di diritto internazionale generale e gli accordi internazionali conclusi dall'Unione europea con Stati.
  3. All'interno del diritto secondario o derivato, può stabilirsi una gerarchia tra
atti d'esecuzione in base al grado di discrezionalità conferito all'organo che li adotta. Gli atti di attuazione sono adottati dalla Commissione europea e hanno un grado di discrezionalità più elevato, in quanto l'organo può determinare le modalità di attuazione delle norme dell'Unione europea. Gli atti d'esecuzione, invece, sono adottati dagli Stati membri e hanno un grado di discrezionalità più limitato, in quanto l'organo deve attuare le norme dell'Unione europea in modo uniforme. Nel caso della sentenza citata, la decisione della Commissione era considerata un atto di attuazione, in quanto l'organo aveva discrezionalità nel determinare le modalità di attuazione del progetto riguardante la sicurezza delle frontiere della Repubblica delle Filippine. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che la Commissione abbia superato i limiti delle competenze assegnate dal Consiglio, in quanto l'obiettivo della decisione riguardava la lotta contro il terrorismo e la criminalità internazionale, che non rientrava nelle competenze conferite dalla delega del Consiglio. Con l'introduzione del Trattato di Lisbona, la distinzione tra atti di attuazione e atti d'esecuzione è stata chiaramente definita. Gli atti di attuazione sono disciplinati dall'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), mentre gli atti d'esecuzione sono disciplinati dall'articolo 291 TFUE. Questa distinzione è importante per garantire un adeguato controllo democratico sull'adozione di tali atti e per assicurare una corretta attuazione delle norme dell'Unione europea.atti non legislativi sono quelli adottati mediante altre procedure decisionali. Gli atti legislativi sono quelli che vengono adottati attraverso la procedura legislativa dell'Unione europea, che coinvolge il Parlamento europeo e il Consiglio. Questi atti hanno forza di legge e sono vincolanti per gli Stati membri. Gli atti non legislativi, invece, sono adottati dalla Commissione europea su delega del Parlamento europeo e del Consiglio, o da uno dei due. Questi atti non hanno forza di legge, ma integrano o modificano elementi non essenziali degli atti legislativi. Gli atti d'esecuzione, infine, sono emessi dalla Commissione europea o dal Consiglio in casi specifici e nelle circostanze previste dai trattati dell'Unione europea. Questi atti hanno lo scopo di attuare e applicare gli atti legislativi. In conclusione, la distinzione tra atti legislativi e atti non legislativi si basa sulla procedura decisionale utilizzata per l'adozione degli atti e sulla loro natura giuridica. Gli atti legislativi sono quelli adottati mediante procedura legislativa, mentre gli atti non legislativi sono adottati mediante altre procedure decisionali e integrano o modificano elementi non essenziali degli atti legislativi. Gli atti d'esecuzione, invece, sono emessi per attuare e applicare gli atti legislativi.gli atti adottati mediante una procedura non qualificata saranno atti non legislativi. In concreto, si possono avere regolamenti, direttive o decisioni legislativi e regolamenti, direttive e decisioni non legislativi a seconda della procedura decisionale mediante la quale ciascuno atto è stato adottato. Dal momento che, come si è visto, la procedura decisionale applicabile è indicata dalla base giuridica è la stessa base giuridica che determina la natura legislativa o meno degli atti adottati. Quindi gli atti non legislativi li indichiamo per esclusione cioè sono tutti gli atti delle istituzioni per la cui adozione non è prevista una procedura legislativa. Quindi possiamo dire che gli atti adottati dal parlamento e consiglio sono legislativi e di conseguenza gli atti delle altre istituzioni saranno a priori non legislativi. Il fatto che un atto giuridico sia o meno legislativo comporta alcune importanti conseguenze: ▪ I lavori del Consiglioper l'adozione di un atto legislativo dovranno svolgersi in seduta pubblica dividendo ciascuna sessione in due parti: dedicate, rispettivamente, alle deliberazioni su atti legislativi dell'Unione e alle attività non legislative. Per quanto riguarda gli atti legislativi saranno esercitati i poteri di controllo dei parlamenti nazionali circa il rispetto del principio di sussidiarietà. I ricorsi d'annullamento delle persone fisiche o giuridiche saranno più severi se l'atto impugnato ha carattere legislativo. Anche dal punto di vista della loro struttura gli atti delle istituzioni presentano grandi differenze. Qui dobbiamo riferirci all'art. 288 TFUE, norma che contiene e la descrizione degli atti più utilizzati dalle istituzioni (C.d. atti tipici): - i regolamenti - le direttive - le decisioni - i pareri - le raccomandazioni. I pareri e le raccomandazioni non sono vincolanti e in quanto tali non

Possono ricoprire il ruolo di fonti del diritto, invece i regolamenti, le direttive e le decisioni sono tutti atti vincolanti. È tuttavia possibile, anzi si spera, che uno Stato membro dia spontaneamente attuazione ad una raccomandazione, attraverso propri atti interni. In casi del genere, il giudice, il quale sia chiamato ad applicare tali atti, può avere bisogno di conoscere la corretta interpretazione della raccomandazione.

L'art. 288 non prevede nessuna gerarchia tra gli atti vincolanti di tipo diverso. Di conseguenza una direttiva potrebbe abrogare un regolamento o una decisione potrebbe prevedere una deroga rispetto ad una direttiva.

La base giuridica specifica quale tipo di atti le istituzioni possono adottare ma può capitare che il tipo di atto da adottare non venga precisato. In questo caso, spetta alle istituzioni competenti effettuare la scelta "nel rispetto del principio di proporzionalità" che non corrispondono a quelli trattati dall'art.

288.I trattati prevedono atti. In particolare perla PESC è prevista una tipologia di atti chiamati a struttura diverse, parliamo degli atti atipici. Accanto agli atti atipici, ci sono dei tipi di atto che si sono affermati solo in via di prassi, soprattutto nel settore della disciplina della concorrenza e degli aiuti di Stato alle imprese. In entrambi questi settori la Commissione ha potere di controllo e di sanzione. Per orientare icomportamenti dei destinatari di questi poteri (imprese e Stati membri), la Commissione pubblica periodicamente delle comunicazioni per rendere noto il modo in cui intende applicare le norme del TFUE.

Un esempio è dato dagli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" che contiene una disciplina dove c'è estremamente dettagliata, la definizione di "impresa in difficoltà" e delle condizioni a cui la Commissione concede questi.

Pur non avendo un vero e proprio valore normativo, le comunicazioni sono considerate dalla giurisprudenza come atti attraverso cui la Commissione definisce i limiti del proprio potere decisionale.

La giurisprudenza ha ritenuto invece che le prese di posizione contenute in lettere della Commissione rivolte a uno Stato membro non vincolano né lo Stato membro in questione né il giudice nazionale (sentenza 13 febbraio 2014, causa C-69/13, Mediaset SpA).

Il Tribunale civile di Roma era impiegato in un ricorso proposto da Mediaset contro l'ordinanza-ingiunzione con cui il Ministero dello Sviluppo economico, le ordinava la restituzione di un aiuto di importo determinato. Il provvedimento ministeriale era stato adottato in conformità alle prese di posizione assunte dalla Commissione nell'ambito di vari scambi di lettere con il Governo italiano. Le lettere in questione avevano l'effetto di integrare i contenuti di una decisione della Commissione che

Dichiarava incompatibile l'aiuto e ne imponeva il recupero. Le prese di posizione contenute nelle lettere della Commissione indicano con precisione l'importo dell'aiuto da recuperare presso un beneficiario determinato. La Corte, pur escludendo che queste prese di posizione siano vincolanti, ha riconosciuto che esse non sono del tutto prive di effetti giuridici: "sebbene le prese di posizione della Commissione non possano vincolare il giudice nazionale, occorre rilevare che, mirano a facilitare la realizzazione del compito delle autorità nazionali e quindi viene considerato il principio di leale cooperazione, il giudice nazionale nel giudizio deve tenerne conto come elemento di valutazione." Gli artt. 296 e 297 TFUE disciplinano alcuni aspetti comuni a tutti gli atti delle istituzioni: motivazione, firma e entrata in vigore.

Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
91 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nicola.turco di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Napoli - Parthenope o del prof Schepisi Cristina.