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SOMMARIO: SEZIONE I: Considerazioni generali
Nella sentenza 5 febbraio 1963, causa 26/62, Van Gend & Loos, la Corte di giustizia conclude che « la Comunità costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, dove gli Stati hanno rinunziato, anche se in settori limitati, ai loro poteri sovrani. Tale concezione viene ribadita nella sentenza 15 luglio 1964, causa 6/64, Costa c. ENEL, dove la Corte afferma che: a differenza dei comuni trattati internazionali, il Trattato CEE ha istituito un proprio ordinamento giuridico dove è stato integrato nell'ordinamento giuridico degli Stati membri e che i giudici nazionali sono tenuti ad osservare.
Secondo la Corte, gli Stati membri hanno poteri sovrani limitati, quindi come vediamo il trattato CEE è un diritto vincolante per gli stati membri e i loro cittadini. Ma in generale è il TCE che comporta delle vere e proprie limitazioni di sovranità, sia pure in settori.
limitati.il TCE e le sue norme non si limitano a porre obblighi a carico degli Stati membri, ma toccano anche la sfera giuridica degli stessi soggetti degli ordinamenti interni degli Stati membri (i cittadini in senso generico), i quali diventano perciò soggetti anche dell'ordinamento Comunitario.
❖ Secondo la Corte di giustizia, l'ordinamento comunitario è autonomo rispetto all'ordinamento internazionale generale e soprattutto rispetto agli ordinamenti interni degli Stati membri.
Come ogni ordinamento giuridico, anche l'ordinamento dell'Unione si fonda su un sistema di fonti di produzione del diritto, articolate secondo una propria gerarchia.
L'attuale gerarchia può essere schematizzata come segue:
- i trattati, i principi generali del diritto, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- le norme del diritto internazionale generale e gli accordi internazionali conclusi dall'Unione con Stati terzi;
- gli
- gli atti d'attuazione o di esecuzione adottati dalla Commissione o dal Consiglio.
- Nel diritto primario rientra la categoria dei principi generali del diritto, in particolare quelli riguardanti alla protezione dei diritti fondamentali dell'uomo i quali hanno caratteristiche paragonabili a quelle dei trattati. Il Trattato di Lisbona ha poi creato una nuova fonte scritta cui è riconosciuto "lo stesso valore giuridico dei trattati, parliamo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- Tra le fonti di diritto primario e di diritto secondario o derivato si inseriscono, come fonti intermedie, le norme di diritto internazionale generale e gli accordi internazionali conclusi dall'Unione europea con Stati.
- All'interno del diritto secondario o derivato, può stabilirsi una gerarchia tra
Possono ricoprire il ruolo di fonti del diritto, invece i regolamenti, le direttive e le decisioni sono tutti atti vincolanti. È tuttavia possibile, anzi si spera, che uno Stato membro dia spontaneamente attuazione ad una raccomandazione, attraverso propri atti interni. In casi del genere, il giudice, il quale sia chiamato ad applicare tali atti, può avere bisogno di conoscere la corretta interpretazione della raccomandazione.
L'art. 288 non prevede nessuna gerarchia tra gli atti vincolanti di tipo diverso. Di conseguenza una direttiva potrebbe abrogare un regolamento o una decisione potrebbe prevedere una deroga rispetto ad una direttiva.
La base giuridica specifica quale tipo di atti le istituzioni possono adottare ma può capitare che il tipo di atto da adottare non venga precisato. In questo caso, spetta alle istituzioni competenti effettuare la scelta "nel rispetto del principio di proporzionalità" che non corrispondono a quelli trattati dall'art.
288.I trattati prevedono atti. In particolare perla PESC è prevista una tipologia di atti chiamati a struttura diverse, parliamo degli atti atipici. Accanto agli atti atipici, ci sono dei tipi di atto che si sono affermati solo in via di prassi, soprattutto nel settore della disciplina della concorrenza e degli aiuti di Stato alle imprese. In entrambi questi settori la Commissione ha potere di controllo e di sanzione. Per orientare icomportamenti dei destinatari di questi poteri (imprese e Stati membri), la Commissione pubblica periodicamente delle comunicazioni per rendere noto il modo in cui intende applicare le norme del TFUE.
Un esempio è dato dagli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" che contiene una disciplina dove c'è estremamente dettagliata, la definizione di "impresa in difficoltà" e delle condizioni a cui la Commissione concede questi.
Pur non avendo un vero e proprio valore normativo, le comunicazioni sono considerate dalla giurisprudenza come atti attraverso cui la Commissione definisce i limiti del proprio potere decisionale.
La giurisprudenza ha ritenuto invece che le prese di posizione contenute in lettere della Commissione rivolte a uno Stato membro non vincolano né lo Stato membro in questione né il giudice nazionale (sentenza 13 febbraio 2014, causa C-69/13, Mediaset SpA).
Il Tribunale civile di Roma era impiegato in un ricorso proposto da Mediaset contro l'ordinanza-ingiunzione con cui il Ministero dello Sviluppo economico, le ordinava la restituzione di un aiuto di importo determinato. Il provvedimento ministeriale era stato adottato in conformità alle prese di posizione assunte dalla Commissione nell'ambito di vari scambi di lettere con il Governo italiano. Le lettere in questione avevano l'effetto di integrare i contenuti di una decisione della Commissione che
Dichiarava incompatibile l'aiuto e ne imponeva il recupero. Le prese di posizione contenute nelle lettere della Commissione indicano con precisione l'importo dell'aiuto da recuperare presso un beneficiario determinato. La Corte, pur escludendo che queste prese di posizione siano vincolanti, ha riconosciuto che esse non sono del tutto prive di effetti giuridici: "sebbene le prese di posizione della Commissione non possano vincolare il giudice nazionale, occorre rilevare che, mirano a facilitare la realizzazione del compito delle autorità nazionali e quindi viene considerato il principio di leale cooperazione, il giudice nazionale nel giudizio deve tenerne conto come elemento di valutazione." Gli artt. 296 e 297 TFUE disciplinano alcuni aspetti comuni a tutti gli atti delle istituzioni: motivazione, firma e entrata in vigore.