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CEEA

o 1957: primo mercato comune generale, esteso a tutti i settori industriali e agricoli, con l’istituzione della

CEE il mercato comune generale si fonda su un’unione doganale tra gli stati membri perciò è

caratterizzato da:

▪ libera circolazione di merci, lavoratori, servizi e capitali, divieto di intese e di abuso di posizione

dominante, divieto di aiuti statali alle imprese + 3 politiche comuni (agricoltura, commercio

internazionale e trasporti)

 →

Nessuna definizione normativa di mercato comune nei trattati istitutivi delle 3 Comunità

perché? Perché il mercato comune non costituisce una vera e propria nozione giuridica, bensì un

obiettivo: eliminare ogni intralcio per gli scambi intracomunitari per fondere i mercati nazionali

in un mercato comune il più possibile simile al mercato interno di un singolo stato nazionale

• Contenuti e strumenti adottati per il raggiungimento dell’unificazione dei mercati:

o Libertà di circolazione: divieto di ostacolare i movimenti tra stati membri di merci, persone, servizi e

capitali in particolare:

▪ libera circolazione delle merci (unione doganale): la libera circolazione delle merci è materia di

competenza esclusiva dell’Unione e comprende 2 aspetti:

❖ Fronte interno:

✓ Divieto dei dazi doganali alle importazioni e alle esportazioni e di qualsiasi tassa di effetto

equivalente (= qualsiasi onere pecuniario imposto unilateralmente dallo Stato membro in

occasione o in ragione dell’importazione il quale, colpendo la merce importata, ne alteri il

costo) tale divieto si applica ai prodotti originari degli stati membri e ai prodotti

provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli stati membri

✓ Divieto di imposizioni interne discriminatorie o protezionistiche ai prodotti importati da altri

stati membri non vige quindi un divieto generale di tassare i prodotti provenienti da altri

stati membri in quanto le imposizioni interne sono vietate solo nella misura in cui sono

discriminatorie nei confronti dei prodotti importati o hanno effetti protezionistici in favore

della produzione interna quando un’imposizione interna è discriminatoria? Quando è

superiore a quella applicata a prodotti nazionali similari; quando un’imposizione interna è

protezionistica? Quando mira a proteggere indirettamente le produzioni interne che si

trovano in concorrenza (= quando tra i vari prodotti esiste una certa sostituibilità) con i

prodotti soggetti a tale imposizione interna tale divieto integra e completa il divieto di dazi

doganali e delle tasse d’effetto equivalente

✓ Divieto di restrizioni quantitative all’esportazione o importazione (= misure di proibizione

totale o parziale d’importare o esportare o far transitare determinate merci) e di qualsiasi

misura di effetto equivalente tale divieto riguarda solo gli scambi intracomunitari e non gli

scambi con stati terzi cosa si intende per misura equivalente? ogni normativa commerciale

degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza,

gli scambi intracomunitari (sent. Dassonville) deroghe al divieto di restrizioni quantitative:

tale divieto non sussiste se giustificato da motivi di interesse generale, tassativamente

elencati nel TFUE (ex: motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza,

di tutela alla salute e della vita, di protezione del patrimonio artistico-culturale, di tutela della

proprietà industriale e commerciale…) tali divieti o restrizioni tuttavia non devono

costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio

tra gli stati membri

 tali divieti sono assoluti quindi non è prevista l’adozione di norme integrative di diritto derivato

da parte delle istituzioni e hanno efficacia diretta

 queste norme hanno l’esigenza di garantire, negli stati membri in cui esiste un monopolio

commerciale (= quando uno stato membro controlla, dirige o influenza le importazioni o le

esportazioni fra gli stati membri), la libera circolazione di merci simili a quelle per cui vige il

monopolio in provenienza da altri stati membri, senza la soppressione dei monopoli ma

“riordinandoli” eliminando le discriminazioni sull’approvvigionamento e gli sbocchi

❖ Fronte esterno: adozione di una tariffa doganale comune (TDC) nei rapporti con i paesi terzi per

evitare sviamenti di traffico tale tariffa è stabilità dal Consiglio su proposta della Commissione

Regime speciale per agricoltura e pesca: l'agricoltura e la pesca, in quanto merci, sono

comunque soggette alle regole generali sulla libera circolazione di merci, tuttavia sono

soggette anche ad una disciplina speciale (PAC: Politica Agricola Comune), in considerazione

delle peculiari esigenze di questi settori in particolare sono state istituite apposite o.c.m. (=

organizzazioni comuni di mercato) sia per il settore agricolo che per la pesca insieme con

rispettivamente Fondi europei agricoli e un Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

▪ libera circolazione delle persone: la libera circolazione dei cittadini dell’Unione nell’originario disegno

dei Trattati prevedeva disposizioni solo nei confronti dei cittadini degli stati membri che erano

coinvolti in un’attività economicamente rilevante oggi, con l’introduzione della cittadinanza

dell’Unione, la libera circolazione dei cittadini UE è stata estesa a tutti i cittadini dell’Unione e il

Trattato contiene inoltre una disciplina speciale per i lavoratori:

❖ libera circolazione dei cittadini UE (Art. 21 TFUE): ogni cittadino ha diritto di circolare e

soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri, fatte salve le limitazioni previste dai

trattati

❖ libera circolazione dei lavoratori subordinati (Art. 45 TFUE): diritto di circolare e soggiornare nel

territorio UE per esercitare la propria attività lavorativa, senza discriminazione sulla nazionalità

in riferimento all’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro + una serie di alti diritti

specifici (ex: diritto di rispondere a offerte di lavoro effettive) quali soggetti rientrano nel

campo di applicazione di questa libertà? Qualsiasi soggetto che svolge un’attività per un certo

periodo di tempo a favore di un’altra persona e sotto la direzione di quest’ultima, ricevendo una

retribuzione per l’attività svolta ATTENZIONE!! Tale libertà si applica anche in favore di un ex-

lavoratore (una volta acquisita la qualità di lavoratore, questa non si perde nemmeno se

l’attività lavorativa viene interrotta) e ai soggetti in cerca di occupazione mentre NON si applica

agli impieghi nella pubblica amministrazione

❖ libera circolazione dei lavoratori autonomi (= coloro che esercitano un’attività economica senza

vincolo di subordinazione) o persone giuridiche (= società commerciali): diritto di spostarsi in un

altro stato membro per esercitare la propria attività (nessuna definizione dell’oggetto

dell’attività), ad eccezione delle attività che nello stato membro interessato partecipano

all’esercizio dei pubblici poteri, anche se occasionalmente in particolare sono previsti 2 diversi

diritti:

➢ Diritto di stabilimento: diritto di esercitare un'attività economica in un altro stato membro in

modo stabile e continuativo l’attività effettuata in regime di stabilimento è in linea

generale assoggettata alla legge dello stato membro di stabilimento lo stato membro nel

quale il professionista si stabilisce può imporgli il rispetto di determinate condizioni di

accesso e di esercizio 2 forme di stabilimento:

✓ Stabilimento primario: quando un soggetto stabilisce il proprio unico centro di attività in

uno stato membro ospite i cittadini dello stato membro hanno diritto di accesso e di

esercizio delle attività autonome in un altro stato membro attraverso anche l’eventuale

costituzione e gestione di imprese o società controllate dal soggetto interessato

✓ Stabilimento secondario: quando un soggetto stabilito in uno stato membro ospite crea

un ulteriore centro di attività in un altro stato membro (ex: agenzie, succursali, filiali)

➢ Diritto alla libera prestazione dei servizi: diritto di offrire e fornire i propri servizi in altri stati

membri su base temporanea pur restando nel proprio paese d'origine l’attività effettuata

in regime di libera prestazione è in linea generale assoggettata alla legge dello stato membro

d’origine del prestatore

 Come stabilire se un’attività sia stabile o temporanea? La giurisprudenza nel corso degli anni ha

escluso il ricorso a rigidi criteri quantitativi (ex: criterio di durata e di frequenza, criterio di

prevalenza) ed ha raggiunto la conclusione per cui il carattere temporaneo o meno dell’attività

esercitata sembrerebbe essere data dal tipo di sede o infrastruttura di cui si dota il prestatore

nello stato membro della prestazione: per ricadere nel regime di libera prestazione, la sede di cui

il prestatore dispone deve essere proporzionata ad un’attività temporanea

 Principio del trattamento nazionale: da un lato lo stato membro dello stabilimento deve imporre

ai cittadini di altri stati membri che intendano stabilirsi nel proprio territorio le medesime

condizioni applicate ai propri cittadini, dall’altro lato le condizioni imposte al libero prestatore

per l’esercizio dell’attività devono essere le medesime imposte dallo stato membro ai propri

cittadini

 Il diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi può essere limitato da normative

nazionali indistintamente applicabili (obbligatorie a tutti coloro che svolgono una determinata

attività autonoma senza discriminazioni) le normative indistintamente applicabili devono

rispettare diverse condizioni: devono applicarsi in modo non discriminatorio, devono essere

giustificate da motivi di pubblico interesse, devono essere idonee a garantire il conseguimento

dello scopo perseguito ma non devono andare oltre quanto necessario per conseguirlo inoltre

se l’interesse pubblico in questione è già tutelato dalle norme cui il prestatore è soggetto nello

stato d’origine, tale interesse si considera soddisfatto quindi le normative indistintamente

applicabili andrebbero oltre il necessario

 Direttiva servizi (dir. 2006/123/CE): direttiva orizzontale diretta a disciplinare in particolare il

diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi prevedendo una disciplina applicabile

Dettagli
A.A. 2023-2024
50 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francescamuttivr di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Cortese Bruno.