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CEEA
o 1957: primo mercato comune generale, esteso a tutti i settori industriali e agricoli, con l’istituzione della
→
CEE il mercato comune generale si fonda su un’unione doganale tra gli stati membri perciò è
caratterizzato da:
▪ libera circolazione di merci, lavoratori, servizi e capitali, divieto di intese e di abuso di posizione
dominante, divieto di aiuti statali alle imprese + 3 politiche comuni (agricoltura, commercio
internazionale e trasporti)
→
Nessuna definizione normativa di mercato comune nei trattati istitutivi delle 3 Comunità
perché? Perché il mercato comune non costituisce una vera e propria nozione giuridica, bensì un
obiettivo: eliminare ogni intralcio per gli scambi intracomunitari per fondere i mercati nazionali
in un mercato comune il più possibile simile al mercato interno di un singolo stato nazionale
• Contenuti e strumenti adottati per il raggiungimento dell’unificazione dei mercati:
o Libertà di circolazione: divieto di ostacolare i movimenti tra stati membri di merci, persone, servizi e
→
capitali in particolare:
▪ libera circolazione delle merci (unione doganale): la libera circolazione delle merci è materia di
competenza esclusiva dell’Unione e comprende 2 aspetti:
❖ Fronte interno:
✓ Divieto dei dazi doganali alle importazioni e alle esportazioni e di qualsiasi tassa di effetto
equivalente (= qualsiasi onere pecuniario imposto unilateralmente dallo Stato membro in
occasione o in ragione dell’importazione il quale, colpendo la merce importata, ne alteri il
→
costo) tale divieto si applica ai prodotti originari degli stati membri e ai prodotti
provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli stati membri
✓ Divieto di imposizioni interne discriminatorie o protezionistiche ai prodotti importati da altri
→
stati membri non vige quindi un divieto generale di tassare i prodotti provenienti da altri
stati membri in quanto le imposizioni interne sono vietate solo nella misura in cui sono
discriminatorie nei confronti dei prodotti importati o hanno effetti protezionistici in favore
→
della produzione interna quando un’imposizione interna è discriminatoria? Quando è
superiore a quella applicata a prodotti nazionali similari; quando un’imposizione interna è
protezionistica? Quando mira a proteggere indirettamente le produzioni interne che si
trovano in concorrenza (= quando tra i vari prodotti esiste una certa sostituibilità) con i
→
prodotti soggetti a tale imposizione interna tale divieto integra e completa il divieto di dazi
doganali e delle tasse d’effetto equivalente
✓ Divieto di restrizioni quantitative all’esportazione o importazione (= misure di proibizione
totale o parziale d’importare o esportare o far transitare determinate merci) e di qualsiasi
→
misura di effetto equivalente tale divieto riguarda solo gli scambi intracomunitari e non gli
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scambi con stati terzi cosa si intende per misura equivalente? ogni normativa commerciale
degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza,
→
gli scambi intracomunitari (sent. Dassonville) deroghe al divieto di restrizioni quantitative:
tale divieto non sussiste se giustificato da motivi di interesse generale, tassativamente
elencati nel TFUE (ex: motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza,
di tutela alla salute e della vita, di protezione del patrimonio artistico-culturale, di tutela della
→
proprietà industriale e commerciale…) tali divieti o restrizioni tuttavia non devono
costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio
tra gli stati membri
tali divieti sono assoluti quindi non è prevista l’adozione di norme integrative di diritto derivato
da parte delle istituzioni e hanno efficacia diretta
queste norme hanno l’esigenza di garantire, negli stati membri in cui esiste un monopolio
commerciale (= quando uno stato membro controlla, dirige o influenza le importazioni o le
esportazioni fra gli stati membri), la libera circolazione di merci simili a quelle per cui vige il
monopolio in provenienza da altri stati membri, senza la soppressione dei monopoli ma
“riordinandoli” eliminando le discriminazioni sull’approvvigionamento e gli sbocchi
❖ Fronte esterno: adozione di una tariffa doganale comune (TDC) nei rapporti con i paesi terzi per
→
evitare sviamenti di traffico tale tariffa è stabilità dal Consiglio su proposta della Commissione
Regime speciale per agricoltura e pesca: l'agricoltura e la pesca, in quanto merci, sono
comunque soggette alle regole generali sulla libera circolazione di merci, tuttavia sono
soggette anche ad una disciplina speciale (PAC: Politica Agricola Comune), in considerazione
→
delle peculiari esigenze di questi settori in particolare sono state istituite apposite o.c.m. (=
organizzazioni comuni di mercato) sia per il settore agricolo che per la pesca insieme con
rispettivamente Fondi europei agricoli e un Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
▪ libera circolazione delle persone: la libera circolazione dei cittadini dell’Unione nell’originario disegno
dei Trattati prevedeva disposizioni solo nei confronti dei cittadini degli stati membri che erano
→
coinvolti in un’attività economicamente rilevante oggi, con l’introduzione della cittadinanza
dell’Unione, la libera circolazione dei cittadini UE è stata estesa a tutti i cittadini dell’Unione e il
Trattato contiene inoltre una disciplina speciale per i lavoratori:
❖ libera circolazione dei cittadini UE (Art. 21 TFUE): ogni cittadino ha diritto di circolare e
soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri, fatte salve le limitazioni previste dai
trattati
❖ libera circolazione dei lavoratori subordinati (Art. 45 TFUE): diritto di circolare e soggiornare nel
territorio UE per esercitare la propria attività lavorativa, senza discriminazione sulla nazionalità
in riferimento all’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro + una serie di alti diritti
→
specifici (ex: diritto di rispondere a offerte di lavoro effettive) quali soggetti rientrano nel
campo di applicazione di questa libertà? Qualsiasi soggetto che svolge un’attività per un certo
periodo di tempo a favore di un’altra persona e sotto la direzione di quest’ultima, ricevendo una
→
retribuzione per l’attività svolta ATTENZIONE!! Tale libertà si applica anche in favore di un ex-
lavoratore (una volta acquisita la qualità di lavoratore, questa non si perde nemmeno se
l’attività lavorativa viene interrotta) e ai soggetti in cerca di occupazione mentre NON si applica
agli impieghi nella pubblica amministrazione
❖ libera circolazione dei lavoratori autonomi (= coloro che esercitano un’attività economica senza
vincolo di subordinazione) o persone giuridiche (= società commerciali): diritto di spostarsi in un
altro stato membro per esercitare la propria attività (nessuna definizione dell’oggetto
dell’attività), ad eccezione delle attività che nello stato membro interessato partecipano
→
all’esercizio dei pubblici poteri, anche se occasionalmente in particolare sono previsti 2 diversi
diritti:
➢ Diritto di stabilimento: diritto di esercitare un'attività economica in un altro stato membro in
→
modo stabile e continuativo l’attività effettuata in regime di stabilimento è in linea
→
generale assoggettata alla legge dello stato membro di stabilimento lo stato membro nel
quale il professionista si stabilisce può imporgli il rispetto di determinate condizioni di
→
accesso e di esercizio 2 forme di stabilimento:
✓ Stabilimento primario: quando un soggetto stabilisce il proprio unico centro di attività in
→
uno stato membro ospite i cittadini dello stato membro hanno diritto di accesso e di
esercizio delle attività autonome in un altro stato membro attraverso anche l’eventuale
costituzione e gestione di imprese o società controllate dal soggetto interessato
✓ Stabilimento secondario: quando un soggetto stabilito in uno stato membro ospite crea
un ulteriore centro di attività in un altro stato membro (ex: agenzie, succursali, filiali)
➢ Diritto alla libera prestazione dei servizi: diritto di offrire e fornire i propri servizi in altri stati
→
membri su base temporanea pur restando nel proprio paese d'origine l’attività effettuata
in regime di libera prestazione è in linea generale assoggettata alla legge dello stato membro
d’origine del prestatore
Come stabilire se un’attività sia stabile o temporanea? La giurisprudenza nel corso degli anni ha
escluso il ricorso a rigidi criteri quantitativi (ex: criterio di durata e di frequenza, criterio di
prevalenza) ed ha raggiunto la conclusione per cui il carattere temporaneo o meno dell’attività
esercitata sembrerebbe essere data dal tipo di sede o infrastruttura di cui si dota il prestatore
nello stato membro della prestazione: per ricadere nel regime di libera prestazione, la sede di cui
il prestatore dispone deve essere proporzionata ad un’attività temporanea
Principio del trattamento nazionale: da un lato lo stato membro dello stabilimento deve imporre
ai cittadini di altri stati membri che intendano stabilirsi nel proprio territorio le medesime
condizioni applicate ai propri cittadini, dall’altro lato le condizioni imposte al libero prestatore
per l’esercizio dell’attività devono essere le medesime imposte dallo stato membro ai propri
cittadini
Il diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi può essere limitato da normative
nazionali indistintamente applicabili (obbligatorie a tutti coloro che svolgono una determinata
→
attività autonoma senza discriminazioni) le normative indistintamente applicabili devono
rispettare diverse condizioni: devono applicarsi in modo non discriminatorio, devono essere
giustificate da motivi di pubblico interesse, devono essere idonee a garantire il conseguimento
→
dello scopo perseguito ma non devono andare oltre quanto necessario per conseguirlo inoltre
se l’interesse pubblico in questione è già tutelato dalle norme cui il prestatore è soggetto nello
stato d’origine, tale interesse si considera soddisfatto quindi le normative indistintamente
applicabili andrebbero oltre il necessario
Direttiva servizi (dir. 2006/123/CE): direttiva orizzontale diretta a disciplinare in particolare il
diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi prevedendo una disciplina applicabile