Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
STORIA E ISTITUZIONI DEI PAESI AFRO-ASIATICI
1. Le radici del diritto internazionale coloniale
La penetrazione europea nei territori afro-asiatici si sviluppa attraverso diverse figure di
governance. Possiamo dire che un diritto coloniale strutturato a livello internazionale comincia
a livello ufficiale dalla Conferenza di Berlino, svoltasi dal novembre 1884 al febbraio 1885 e
talvolta conosciuto col nome di Kongokonferenz.
Prende vita in questa occasione l’idea di una spartizione dell’Africa, che tuttavia non avviene
ancora materialmente. Obiettivo della Conferenza è infatti quella di delineare un quadro che
possa evitare il sorgere di conflitti fra paesi europei nella corsa alla colonizzazione dell’Africa,
come nel caso qui trattato dell’incursione belga in Congo, favorita attraverso l’azione privata del
re Leopoldo II e dalle esplorazioni di Stanley. 1
La nuova entità così creata, denominata Stato Libero del Congo , andava a incunearsi fra i
possedimenti francesi del Gabon e dell’alto Congo, i cui confini erano stati sanciti dal trattato
2
Brazza-Makoko del 1880 , e quelli portoghesi in Angola. Proprio un trattato anglo-portoghese
per il blocco all’accesso del fiume Congo del 1884 è il principio della disputa fra il Portogallo e il
Belgio, in quanto avrebbe bloccato l’unico accesso all’Atlantico del nuovo Stato.
La Germania bismarckiana si fece quindi promotrice di una Conferenza che garantisse la pace
fra le potenze europee in espansione in Africa, il cui risultato è l’Atto Generale di Berlino,
composto di 38 articoli. Fra le altre disposizioni viene prevista l’abolizione della schiavitù, il
3
libero accesso al Congo, la creazione di due aree di libero commercio e l’impegno per gli Stati
4
europei a mantenere queste aree smilitarizzate (art.10).
Particolarmente importanti per la creazione di un diritto internazionale coloniale sono gli articoli
34 e 35, che stabilivano i termini dell’occupazione delle coste e introducevano la previsione di
5
un registro delle occupazioni conservato a Berlino. L’articolo 35 stabiliva in particolare l’obbligo
di instaurare nei territori occupati un’autorità sufficiente a far rispettare i diritti acquisiti,
danneggiando in particolare il Portogallo, impossibilitato a continuare a limitarsi al controllo
costiero, e ponendo fine di fatto alle occupazioni fittizie.
Su queste basi si creerà quindi nel 1912 un primo assetto coloniale fisso, che cambierà dopo la
Grande Guerra. Con esso muterà poi anche la disciplina internazionale della colonizzazione
grazie in primo luogo agli Accordi di pace del 1919 e ai Quattordici punti di Wilson, ma anche
alla Carta della Società delle Nazioni, che introdurrà la figura di governance del mandato
internazionale, la quale ebbe una ulteriore specificazione poi alla Conferenza di Sanremo del
1920.
2. Le figure della governance coloniale
1 Dal 1908 con la cessione dei diritti al Belgio diverrà Congo belga.
2 Nel 1880 l’esploratore al soldo francese Pietro Savorgnan di Brazza stipulò un accordo con i re dei Teke, popolazione
bantu dell’Alto Congo, Iloo, il cui titolo era appunto Makoko di Mbé, reclamando di fatto un protettorato nella zona.
3 La prima dal bacino del fiume Congo fino ai Grandi Laghi e la seconda dai Grandi Laghi all’Oceano Indiano.
4 L’Atto non si applicava per gli Stati non europei, come ad esempio il Sultanato di Zanzibar.
5 Nella storia italiana l’esistenza di questo registro venne sfruttata in occasione del Trattato di Uccialli (1889), quando
l’Italia comunicò a Berlino una versione del trattato mistificata grazie ad un vizio di traduzione, che di fatto
permetteva all’Italia di reclamare un protettorato sull’Etiopia.
Colonia : da un punto di vista formale si tratta di un territorio sottoposto alla sovranità
di un altro, anche se non tutti gli ordinamenti hanno considerato le colonie parte dello
6
Stato e non sempre comunque l’inserimento della colonia direttamente nel territorio
7
statale ha comportato la concessione dei diritti di cittadinanza ai colonizzati. È tuttavia
necessario prevedere alcune sottocategorie:
o Colonie semplici: territori coloniali singoli considerati autonomamente dal resto
8
delle componenti coloniali, ad esempio la Mauritania, l’Eritrea , etc.
o Colonie composte: si tratta di raggruppamenti, spesso federali, di colonie
semplici a scopo amministrativo, come fu tipico ad esempio della dominazione
9 10
francese in Africa , che previde dal 1895 l’Africa Occidentale Francese (AOF) e
11
dal 1910 l’Africa Equatoriale Francese (AEF) .
o Colonie a governo autonomo: quest’ultima categoria è una particolarità della
dominazione britannica e corrisponde allo status di dominion, che concedeva
alla colonia piena autonomia politica ad eccezione della politica estera e che
12
venne ufficialmente legalizzato con la Conferenza di Westminster del 1931.
Figura 1 Dominions inizialmente inseriti nello Statuto di Westmnister
6 È il caso ad esempio della Germania che, con la sola eccezione di Alsazia e Lorena, “regioni indipendenti”, seguì la
dottrina bismarckiana che vedeva la colonia come un territorio da non gestire direttamente, in modo da togliere al
Bundenstag ogni possibilità di intromissione in faccende coloniali.
Un simile percorso sarà quello seguito in Italia da Crispi per quanto riguarda l’Eritrea, in opposizione a un’ampia
fazione di giuristi che avrebbe voluto l’applicazione dell’art.5 dello Statuto Albertino (assenso delle Camere per le
variazioni di territorio).
7 È il caso questo ad esempio delle popolazioni autoctone musulmane algerine, che, nonostante l’Algeria fosse
considerata parte integrante del territorio francese dal 1848, furono sempre discriminate riguardo i diritti di
cittadinanza dal Codice dell’Indigenato (1881) almeno fino alla Legge Lamine-Guèye del 1946.
8 L’Italia si era insediata in Eritrea occupando nel 1882 Assua e nel 1885 il porto di Massaua, da qui tentò l’invasione
dell’Etiopia, ma venne fermata prima a Dogali nel 1887 e poi ad Adua nel 1897. Si dovrà aspettare l’Italia fascista e il
1936 perché l’Impero d’Etiopia cada sotto il controllo italiano e comunque questo dominio verrà interrotto poco dopo,
nel 1941, dalle truppe anglo-francesi.
9 Un simile esperimento fu tentato anche dall’Italia con la creazione dell’Africa Orientale Italiana (AOI) nel 1936, che
comprendeva Etiopia, Eritrea e Somalia italiana. L’esperimento ebbe tuttavia vita breve, in quanto venne travolta nel
1941 dalla guerra e invasa dalle truppe franco-britanniche.
10 L’Africa Occidentale Francese comprendeva inizialmente le colonie della Costa d’Avorio, del Senegal, della Guinea
francese (attuale Guinea) e del Sudan francese (attuale Mali), a cui si aggiunsero successivamente Niger, Mauritania,
Alto Volta (attuale Burkina Faso) e il Dahomey (attuale Benin). Dopo la prima guerra mondiale potremmo considerare
parte di questo raggruppamento amministrativo anche il Togoland francese, ossia quella parte di Togo che venne
assegnato come mandato alla Francia dopo la sconfitta della Germania, precedente occupatrice di questo territorio.
11 L’Africa Equatoriale Francese si componeva delle seguenti colonie: Gabon, Congo centrale (attuale Repubblica del
Congo), Ubangi-Sciari (attuale Repubblica Centrafricana) e Ciad.
12 Lo status di dominion venne concesso in un primo momento quasi esclusivamente alle “colonie bianche”
dell’Impero britannico, come il Canada, il Terranova, l’Irlanda, l’Unione Sudafricana, l’Australia e la Nuova Zelanda.
Figura 2 Raggruppamenti Coloniali
Sfera di influenza : questa figura ha una sua specificità dal punto di vista del diritto
coloniale e indicano la fattispecie in cui due o più potenze coloniali delimitano le proprie
aree di espansione su territori non occupati. Si differenzia quindi dalla zona di interessi,
che riguarda invece Stati indipendenti il cui rapporto privilegiato con una specifica
13
potenza coloniale veniva riconosciuto come esclusivo.
Figura 4 Sfere d'influenza delineate in Cina
Protettorato coloniale : figura posta a metà fra colonia e protettorato in senso stretto
con l’intento di aggirare l’obbligo di piena occupazione previsto dall’Atto Generale di
14
Berlino attraverso un accordo, più o meno fittizio, con le popolazioni locali.
o È necessario distinguere questa figura da quella del protettorato
internazionale, che si ha quando uno Stato rinuncia ad una parte di sovranità in
campo di politica estera e di garanzia dell’integrità territoriale in favore di uno
15
Stato protettore.
13 È un caso di delimitazione di zone di interessi la cosiddetta Entende Cordiale, stipulata nel 1904 fra Francia e Gran
Bretagna, che riconobbe un certo diritto francese sul Marocco e uno britannico sull’Egitto.
14 È un protettorato coloniale la parte di Nigeria non affidata alla Royal Niger Company ma amministrata direttamente
dalla Gran Bretagna fino al 1914, anno in cui le due parti saranno ricongiunte per formare una colonia ufficiale.
Simile procedimento è quello impiegato dall’Italia in Somalia, dove si hanno inizialmente i protettorati coloniali di
Obbia e Migiurtini, prima affidati a compagnie private e poi resi ufficialmente colonia.
15 È il caso questo della Tunisia, che con il Trattato di Bardo del 1881 si sbilancia verso un protettorato internazionale
della Francia, che strappa così l’area alle mire dell’Italia. Il trattato prevedeva che il Bey di Tunisi perdesse la possibilità
di condurre autonomamente la politica estera, ciò nonostante la Tunisia diverrà ufficialmente un protettorato
francese solo con la Convenzione della Marsa del 1883.
o 16
Ulteriore specificazione è quella del protettorato di fatto , di cui forse
l’esempio più calzante è il caso di Cuba, che, nonostante avesse una
Costituzione autonoma dal 1902, era stata costretta a varie cessioni di sovranità
in favore degli Stati Uniti attraverso l’Emendamento Platt, in vigore dal 1903 al
17
1934.
o Ultima figura, piuttosto rara, di protettorato da distinguere dagli altri è il
protettorato collettivo, o condominio internazionale, che si verifica quando
18
sono coinvolti nel protettorato due o più Stati protettori.
Mandato internazionale : più complessa è la questione legata ai mandati di carattere
internazionale, figura prevista nel diritto internazionale a seguito della Grande Guerra
19
tramite l’articolo 22 della Carta della Società delle Nazioni. In questo articolo l’idea
dell’autodeterminazione portata avan