Appunti di Diritto Societario
Diritto Commerciale
È il diritto che regola i rapporti che attengono alla produzione o allo scambio di beni o servizi.
Nacque nel Basso Medioevo quando il soggetto attivo era il mercante e non l'artigiano.
In questo periodo nacque la lex mercatoria.
- Era un diritto:
- A formazione autarchica (creato dagli stessi mercanti);
- A vocazione egemone (regolava i rapporti fra i mercanti e non mercanti);
- A carattere universale (sviluppava le sue regole nei vari mercati in modo autonomo ma omogeneo).
Con il codice civile del 1942 si passò dalla definizione di commerciante (come colui che per professione compiva atti di commercio) a imprenditore.
Realtà Italiana delle Imprese
Concentrata su organizzazione ristretta su piano della governance ed un ruolo principale sullo sviluppo del business su piano della finanza.
- L'operazione societaria è scomponibile in 3 passi:
- Apporto della ricchezza;
- Il suo impiego produttivo;
- Destituzione finale della ricchezza.
Se l'operazione societaria supera l'arco temporale dell'anno, accanto al risultato finale si registravano anche risultati intermedi e si consentì la distribuzione degli utili.
Profilo finanziario e profilo gestorio:
I due profili, pur diversi, si intrecciano e pongono il tema del più efficiente governo dell'impresa sociale che assuma le decisioni migliori per accrescerne il valore e per provvedere l'afflusso di tutte le risorse finanziarie necessarie.
APPUNTI DI DIRITTO SOCIETARIO
DIRITTO COMMERCIALE
È il diritto che regola i rapporti che attengono alla produzione o allo scambio di beni o servizi.
Naque nel Basso Medioevo quando il soggetto attivo era il mercante e non l'artigiano.
In questo periodo nacque la LEX MERCATORIA.
Era un diritto:
- a formazione autarchica (creato dagli stessi mercanti);
- a vocazione egemone (regolava i rapporti fra i mercanti e non mercanti);
- carattere universale (sviluppava le sue regole nei vari mercati in modo autonomo ma omogeneo).
Con il codice civile il 1942 si passò dalla definizione di COMMERCIANTE (come colui che esercitava per professione un'attività commerciale) a IMPRENDITORE.
REALTA ITALIANA DELLE IMPRESE
Recentemente anche concentratezza di assetti proprietari ristretti su piano della governance ed il ruolo principale svolto dalla banca su piano della finanza.
Operazione della ricchezza:
- APPORTO della ricchezza;
- il suo IMPIEGO produttivo;
- DISTRIBUZIONE finale della ricchezza.
Se l'operazione societaria supera l'arco temporale dell'anno, accanto al risultato finale si registravano anche risultati intermedi e si consente la distribuzione degli utili.
Due profili, pur diversi, si intrecciano e pongono il tema del più efficiente governo dell'impresa sociale che assumi le decisioni migliori per accrescemmo valore e per favorire l'afflusso di tutte le risorse finanziarie necessarie.
la SOCIETÀ da un lato è un soggetto AUTONOMO (ha un suo nome, un patrimonio autonomo, una soggettività giuridica propria) dall'altro è un ORGANIZZAZIONE STRUMENTALE rispetto all'interesse proprio dei soci.
Anche la PRODUZIONE DELLA RICCHEZZA che deriva dall'espletamento della società ha una valenza sia SOGGETTIVA (valorizzazione dell'utile) e sia OGGETTIVA (economia in se della gestione) derivante dalla società.
Da queste ambivalenze derivano due diverse visioni della forma societaria.
1) VISIONI ISTITUZIONALISTICHE:
privilegiano l'autonomia della società rispetto ai soci e gli interessi dei soggetti non soci che entravano in rapporto con la società.
2) VISIONI CONTRATTUALISTICHE:
privilegiano la strumentalità dell'attività svolta dalla società rispetto all'interesse dei soci.
↘ la forma societario e ☞ segnalata dall'Art. 2247 c.c.
"Con contratto di società, due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividere gli utili".
La costituzione di un soggetto che si orgina con patrimonio autonomo rispetto a quello dei soci nonché vincolato all'esercizio di un'attività economica.
CONFERIMENTI:
sono le prestazioni patrimonialistiche dei soci che obbligano il ☞ (effettore) in favore della società (ricevendo in cambio una quota di partecipazione) destinate a costituire il capitale sociale originario.
Duplice funzione del PATRIMONIO SOCIALE:
PRODUTTIVA: costituendo risorse utilizzate nello svolgimento dell'attività societaria.
️ DI GARANZIA: il patrimonio sociale risponde del soddisfacimento delle obbligazioni sociali.
Le funzioni del patrimonio sociale vengono condivise anche dal CAPITALE SOCIALE con una funzione aggiuntiva:
➕ ORGANIZZATIVA: la misura dei d
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