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DIRITTI PATRIMONIALI:

• Privilegio patrimoniale (utile maggioritario): il privilegio patrimoniale consiste nel diritto a un'utile

maggiorato o maggiormente garantito rispetto agli altri azionisti punte, agli azionisti speciali spetta

o sempre una percentuale in più dell'utile eventualmente oggetto di distribuzione o una priorità

nella riscossione del diritto al dividendo entro certe percentuali.

Es.: lo statuto potrà prevedere che il 60% del capitale sia rappresentato da azioni di categoria A

(azioni ordinarie) e il restante 40% sia rappresentato da azioni di categoria B (azioni speciali) che

sono prive del diritto di voto in assemblea, ma attribuiscono il diritto di partecipare in maniera

prioritaria alla ripartizione degli utili. magari perché non tutti i soci sono interessati al voto: le

spese per quel genere di attività non sono giustificate dalla misura dell’investimento.

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• Postergazione (meno rischio) nell’incidenza delle perdite: più sicura nel rischio di investimento; è

ammissibile la creazione di una categoria di azioni postergate che attribuisca all'azionista speciale il

diritto di subire l'amputazione delle eventuali perdite della società solo dopo che le stesse abbiano

colpito la partecipazione degli altri soci.

• Azioni correlate: si caratterizzano in quanto fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati

dell'attività sociale in un determinato settore. Si tratta di titoli che collegano la remunerazione

dell'investimento del socio all'utile prodotto da essa in un dato settore e cioè da una particolare

porzione dell'attività sociale o anche dalla realizzazione di uno specifico affare.

• Non si può eliminare il diritto all’utile o alla liquidazione o all’incidenza delle perdite.

DIRITTI AMMINISTRATIVI:

• azioni a voto escluso: NON attribuiscono il diritto di voto (es.: azioni di godimento)

• azioni a voto limitato: attribuiscono il diritto di voto limitato a certe materie.

• azioni a voto plurimo: attribuiscono più di un voto.

VOTO PLURIMO cambiano le maggioranze in assemblea

• Società non quotate: solo queste società possono emettere il diritto al voto plurimo, con

un limite: max 3 voti per azione

È possibile che la società non quotata con voto plurimo si quoti

• Società quotate: è vietata l’introduzione (art.126 sexies TUF)

• azioni a voto condizionato: il diritto di voto delle azioni speciali e subordinato al verificarsi di

particolari condizioni.

Le azioni speciali sono azioni di categoria, non è attribuita al titolare dell’azione, è una caratteristica

dell’azione. Se le azioni speciali vengono trasferite, le azioni circolano con le loro caratteristiche, quindi con

anche i diritti diversi. Questi diritti sono esercitati del titolare momentaneo di quelle azioni. Se il titolare

muore, le azioni vengono trasferite agli eredi, che eserciteranno i diritti di queste.

Quando abbiamo le categorie speciali di azioni, abbiamo le ASSEMBLEE SPECIALI degli azionisti di categoria

(art.2376 c.c.); da non confondere con l’assemblea straordinaria.

Se abbiamo due categorie di azioni, avremo due assemblee speciali. Le assemblee speciali sono tante

queste le categorie. Ogni categoria ha la sua assemblea.

È contrapposta all’assemblea generale, dove votano i soci titolari di azioni ordinarie.

Quando deve decidere?

Nel caso in cui la società abbia emesso azioni speciali, cioè fornite di diritti diversi da quelli previsti dalla

disciplina legale e che costituiscono una categoria ai sensi dell’art. 2348 c.c., è necessario che le

deliberazioni dell’assemblea generale che pregiudichino i diritti di una categoria siano approvate anche

dall’assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.

Servirà l’approvazione anche dell’assemblea speciale della categoria B.

L’istituzione dell’organo risponde ad una doppia esigenza: da una parte, quella di proteggere gli interessi

degli azionisti di categoria e dall’altra, quella di permettere alla maggioranza di assumere decisioni senza la

necessità di rispettare le volontà dei singoli azionisti di categoria e quindi garantendole libertà di

movimento.

I TITOLI AZIONARI. LEGITTIMAZIONE DEL SOCIO E CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI.

Le diverse tecniche di documentazione dell’azione

Gli azionisti hanno la possibilità di disinvestire prima della conclusione dell’affare, utilizzando la via di uscita

rappresentata dal mercato secondario e cioè tramite il trasferimento delle azioni a terzi. Il legislatore crea

dunque un efficiente mercato secondario delle azioni:

• Le S.P.A possono avvalersi di un particolare strumento: l’emissione di titoli azionari, la cui

trasmissione è governata dalle regole sui titoli di credito. Con essa si consegnano al socio anche i

documenti rappresentativi delle azioni.

Tali documenti hanno contenuto tipico: contengono informazioni necessarie per una conoscenza

diretta e indiretta dell’acquirente riguardo le caratteristiche essenziali dell’affare.

• Il trasferimento e l’esercizio delle azioni relative agli strumenti finanziari trattati in sede di

negoziazione deve avvenire con le regole della c.d. dematerializzazione degli strumenti finanziari: le

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azioni saranno rappresentate da titoli strutturali, le cui regole di circolazione sono analoghe a

quelle dei titoli di credito.

• Allo stesso modo lo statuto può adottare un ‘sistema intermedio.’ tra quelli dell’emissione cartolare

e della dematerializzazione totale: in quest’ottica i titoli azionari possono essere affidati in deposito

dal singolo azionista a un depositario centrale. Si parla quindi di dematerializzazione parziale.

• Lo statuto può prevedere l’esclusione dell’emissione dei titoli: in questo caso all’atto della

creazione seguirà unicamente l’iscrizione nel libro soci dell’azionista.

I titoli azionari

La rilevanza dell’emissione dei titoli azionari

• Il possesso dei titoli azionari consente di riconoscere all’azionista la legittimazione attiva

all’esercizio dei diritti. La legittimazione va distinta dal concetto di titolarità di un diritto. Con la

prima si intende il potere di pretendere la prestazione del debitore senza dovere provare altrimenti

la titolarità del diritto stesso. Laddove presente la separazione tra legittimazione e titolarità realizza

efficienza: in quanto consente il velocizzarsi dell'azione connessa all'esercizio di un diritto, specie

laddove questo sia sottoposto a un'ampia serie di trasferimenti.

• Chi acquista un titolo azionario ne può prontamente assumere la legittimazione, e dunque con essa

la possibilità di un'efficiente esercizio delle proprie prerogative. L'acquirente ha la titolarità

dell'azione: nei confronti di tale soggetto non può essere mossa una contestazione connessa all'

eventuale suo acquisto a non dominio. Si applica infatti, in questo caso, la regola prevista in

materia cartolare dall’articolo 1994, la c.d. ‘’ autonomia reale’’ → Chi ha acquistato in buona fede il

possesso di un titolo di credito non è soggetto a rivendicazione’’

Si ricordi inoltre che l’acquirente non deve investigare circa la reale titolarità dell’ipotetico

venditore.

Trasferimento dei titoli azionari e conseguimento della legittimazione

Ai sensi dell'articolo 2354 ‘’ i titoli possono essere nominativi o al portatore a scelta del socio, se lo statuto

e le leggi speciali non stabiliscano diversamente.’’

In realtà a tale disposizione del Codice civile, contrasta una disposizione del 1941 che afferma: ‘’ le azioni

delle società aventi sede nello Stato devono essere nominative’’.

La possibilità di rendere le azioni trasferibili al portatore rende la circolazione agevole, MA sono numerosi i

problemi connessi al c.d. ‘’anonimato delle partecipazioni’’. Essi sono:

• Aumento dei rischi di appropriazione indebita e abusiva dei titoli

• Minore tracciabilità dell’investimento

Tenendo quindi presente dei rischi, si comprende la scelta del legislatore del 1941 di orientarsi verso la

generale obbligatorietà delle azioni nominative, confermata ancora oggi.

Sul piano della disciplina, la nominatività azionaria comporta l'applicazione di un particolare regime in tema

di circolazione, tale regime si articola in due diverse modalità di trasferimento:

1) transfer: disciplinato dall'articolo 2022. Il trasferimento azionario si opera con la c.d. doppia annotazione

del nome dell'acquirente, sul titolo e sul registro dell'emittente (nella specie sul libro soci) o col rilascio di

un nuovo titolo intestato all’acquirente.

2) girata autentica: disciplinato dall’articolo 2235, il trasferimento delle azioni nominative può avvenire

tramite girata autentica da un notaio. Essa però non elimina la rilevanza del libro dei soci: il giratario ha il

diritto di ottenere l’annotazione del trasferimento nel libro soci.

In relazione alla disciplina della legittimazione all’esercizio dei diritti incorporati nel titolo azionario, la

disciplina speciale per le s.p.a. contiene una sensibile deroga a quanto previsto in linea generale

dall’articolo 2021. Infatti, la regola secondo cui il possessore consegue la legittimazione per effetto

dell’intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell'emittente, per le azioni vale solo in

relazione alla circolazione tramite transfert. 68

Nel caso di trasferimento azionario mediante girata, per poter esercitare i diritti sociali non occorre che il

possessore del titolo chieda ed ottenga l’iscrizione al libro soci: basterà esibire il documento di regolare

girata.

Allorché circolino azioni al portatore, e finché non siano interamente liberate, esse si trasferiscono con la

consegna del titolo. L’esercizio dei diritti sociali avverrà dunque con la mera dimostrazione del possesso

attuale del documento.

Qualunque sia, infine, la natura delle azioni, il trasferimento può avvenire:

• Per contratto (inter vivos). Essi hanno ad oggetto le azioni in quanto tali e non i beni che

compongono con l’azienda.

• Successione (mortis causa)

La dematerializzazione delle azioni

per le azioni negoziate l'articolo 83 bis TUF, prevede inderogabilmente che esse possono esistere solo in

forma scritturale: è dunque stabilito un regime del tutto diverso da quello cartolare, caratterizzato dalla c.d.

dematerializzazione dell’emissione: dove la creazione e circolazione di documenti azionari è

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Publisher
A.A. 2021-2022
147 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher amaddaloni di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto delle società e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Gallucci Marcello.