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COSTITUZIONE
L’atto costitutivo dell’SRL contiene diverse informazioni: elementi identificativi di ciascun
socio fondatore; elementi essenziali e identificativi dell’SRL; capitale, conferimenti e quote;
norme relative al funzionamento della società; l’eventuale arbitrato gestionale in caso di
contrasti nella gestione.
La SRL acquista personalità giuridica, quindi diventa formalmente società, tramite
l’iscrizione nel RI e deposito dell’AC (prima dell’iscrizione nel RI c’è infatti solo un contratto!).
Una SRL può essere tuttavia nulla. Le cause di nullità sono tassative:
L’AC non è stato stipulato con forma di atto pubblico
✓ L’oggetto sociale è illecito
✓ Mancanza di alcune informazioni essenziali nell’AC
✓
Se la società aveva già iniziato ad operare e successivamente si stabilisce la nullità, l’effetto
non è retroattivo ma dalla sentenza. Ovvero ci si deve preoccupare dei creditori sociali:
obbligo di effettuare eventuali mancanti conferimenti; liquidazione e soddisfacimento dei
creditori con la vendita dei beni conferiti.
SRL: la nullità non è sanabile
• SPA invece la nullità è sanabile: è sufficiente la modifica del vizio che porta alla
• nullità
SRL ORDINARIA: I CONFERIMENTI
In una SRL ordinaria il capitale sociale (=valore totale dei conferimenti) non può essere
inferiore ai 10 mila €. Il valore dei conferimenti può essere maggiore ma non minore del CS,
ed essi possono essere tutti gli elementi suscettibili di valutazione economica. Non possono
però essere oggetto di conferimento prestazioni d’opera e non sono ammessi beni/diritti
che non sono immediatamente trasferibili alla società.
In mancanza di diversa previsione i conferimenti sono da farsi in forma monetaria e deve
essere versato almeno il 25% al momento della stipulazione dell’AC. Il restante 75% può
essere richiesto successivamente dagli amministratori nei tempi decisi da questi ultimi.
Il socio inadempiente ai conferimenti è diffidato ad adempiere dagli amministratori e
decorso un certo periodo di tempo la sua quota può essere venduta ad altri soci o a terzi.
Qualora nessuno compri tale quota allora si riduce il capitale sociale trattenendo le somme
versate.
SRL SEMPLIFICATA
Si tratta di una forma di SRL con capitale sociale massimo, solo in denaro, di 9999€. I soci
devono essere persone fisiche e non società. Prevede un modello standard con AC non
modificabile→notaio non va pagato perché appone solo la firma
SRL CON CAPITALE INFERIORE AI 10K €
I conferimenti possono essere fatti solo in denaro, massimo 9999€. Si differenzia dalla
semplificata per il fatto che ogni anno i soci devono accantonare, dopo il 1° anno, il 20%
degli utili a riserva legale fino a che tale la somma tra riserve+capitale non raggiunga i 10k€.
Inoltre, l’AC si può modificare e quindi il notaio va pagato.
SRL UNIPERSONALE
Si tratta di una SRL con unico socio. I conferimenti vanno fatti contestualmente (almeno il
25%) alla nascita della società, come per tutte le SRL. Infatti, se (ES.) una società passasse
da 3 soci a 1 solo e vi sono conferimenti mancanti, tale socio o versa i conferimenti
mancanti oppure assume responsabilità illimitata. Tale resp. Illimitata NON va comunque
equiparata con quella delle società di persone, infatti se una SRL o SPA unipersonale
fallisce→ il socio NON fallisce. La perdita della resp. limitata inoltre si ha anche se non
vengono iscritti i dati dell’unico socio nel RI.
QUOTE SOCIALI
Il capitale nelle SRL è diviso per quote come nelle società di persone. Conferimenti e quote
sono tra di loro proporzionali MA si può stabilire diversamente. E’ sempre valido il divieto di
PATTO LEONINO.
Lo statuto può prevedere che alcuni soci abbiano dei DIRITTI PARTICOLARI in merito
all’amministrazione o alla distribuzione di utili. Esempi sono: certo socio avrà diritto ad essere
sempre amministratore della società; alcuni soci non potranno mai essere amministratori;
se ci sono utili, la quota di Tizio sarà sempre distribuita.
La quota di una SRL non può essere rappresentata da titoli di credito e non può essere
oggetto di offerta al pubblico – tranne che per le piccole medio imprese SRL (PMI) (SPA
possono offrire le quote al pubblico tramite emissione di azioni).
IL TRASFERIMENTO DELLE QUOTE di una SRL
In una SRL teoricamente per il trasferimento delle quote non occorre il consenso dei soci.
TUTTAVIA, spesso le SRL sono formate da pochi soci e quindi nell’AC si potrebbe limitare la
libera trasferibilità delle quote con 3 tipi di clausole:
Diritto di prelazione ai soci: quando un socio vuole cedere la propria quota e trova
✓ un terzo a cui cederla, deve prima offrirla ai soci
Esclusione di possibilità di trasferibilità delle quote per certo periodo di tempo o mai
✓ Diritto di gradimento: è possibile cedere la propria quota ma il nuovo socio deve
✓ avere determinate caratteristiche professionali, non può svolgere attività di
concorrenza…
Clausola di mero gradimento: ci deve essere l’approvazione dei soci (non ci sono
✓ requisiti)
NB: Quando c’è una clausola di esclusione o di mero gradimento, il socio che vuole
vendere non lo può fare però può recedere senza vendere la propria quota. Se dovesse
venderla senza il permesso richiesto la vendita è inefficace→tuttavia se tali clausole si
trovano non nell’AC, ma in un documento separato, cioè i PATTI PARASOCIALI, allora
vendita è efficace
Il trasferimento delle quote può avvenire inter vivos o mortis causa. La cessione avviene
tramite scrittura privata o documento informatico e entro 30 giorni va iscritta nel RI affinché
essa sia efficace.
DIRITTO DI RECESSO DEL SINGOLO E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTA
In una SRL le decisioni sono sempre a maggioranza, mai a unanimità. Tuttavia, quando una
decisione è molto importante, il SOCIO CONTRARIO ha diritto al recesso dalla società.
Le cause di recesso sono stabilite oltre che dall’AC, anche dalla legge:
Se la SRL è a tempo INDETERMINATO: ogni socio può recedere con preavviso di 6
• mesi. Tale periodo è però modificabile.
Se la SRL è a tempo DETERMINATO: ogni socio può recedere se la decisione ha
• riguardato: il cambiamento dell’oggetto sociale, il cambiamento del tipo di società,
la revoca dello stato di liquidazione, trasferimento della sede sociale all’estero.
Il diritto di recesso riguarda la disciplina delle SPA, cioè se l’AC non prevede diversamente
entro 15 giorni da tale “decisione importante” il socio dovrà comunicare il suo recesso. Non
può vendere la quota MA dovrà aspettare la liquidazione, che deve essere entro 6 mesi.
Se c’è ASSEMBLEA in cui ci sarà possibilità di recesso, allora i criteri di liquidazione della
quota vanno detti prima dell’assemblea. Il valore della quota è misurata rispetto al valore
di mercato, se c’è disaccordo viene nominato esperto. Inoltre, al fine di preservare il
patrimonio si prevede che gli altri soci o terzi acquistino la quota del socio uscente.
ESCLUSIONE DEL SOCIO
L’esclusione di un socio è possibile solo se prevista nell’AC, il quale dice in che casi può
esserci.
Per analogia→ esclusione facoltativa di persone
Nelle SPA non può mai esserci l’esclusione!
ORGANI SOCIALI – RESPONSABILITA’ DEI SOCI
I SOCI hanno alcune competenze inderogabili: approvazione dei bilanci, nomina nell’AC
degli amministratori e loro revoca, modifiche dell’AC.
Il potere dei soci nelle SRL può essere molto rilevante: si può prevedere che le decisioni
siano dei soci e gli amministratori eseguono la decisione oppure si può anche prevedere
che le decisioni debbano essere autorizzate dai soci, cosicché la gestione sia condivisa tra
amministratori e soci.
SPA invece il potere di gestione spetta solo agli amministratori, i soci possono
→Nelle
decidere soltanto in merito all’organizzazione della società
I soci prendono le decisioni tramite ASSEMBLEA. Essa si compone di più fasi: convocazione,
adunanza, deliberazione, verbalizzazione. Tale processo può essere derogato per le SRL
tuttavia è OBBLIGATORIO per le decisioni che riguardano le modifiche dell’AC e le
modifiche dell’oggetto sociale.
L’assemblea può infatti essere derogata con metodi alternativi tra cui il CONSENSO
SCRITTO: si tratta del fare circolare un testo di delibera che poi ogni socio approva.
Il metodo assembleare è OBBLIGATORIO per le SPA.
Come funziona l’assemblea?
Quando essa si deve tenere vi è la convocazione, che si concretizza in un foglio con data
e ora dell’assemblea approvato dagli amministratori. Nelle SRL essa deve avvenire almeno
8 giorni prima dell’assemblea e ci deve essere la prova di essa (PEC…). Per le SPA è più
complesso. L’assemblea funziona SEMPRE A MAGGIORANZA, AC NON PUO’ PREVEDERE
L’UNANIMITA’.
Chi può venire in assemblea?
Possono venire tutti i soci e i rappresentanti dei soci (con procura del socio che poi va fatta
firmare all’amministratore).
Affinché si possa tenere un’assemblea è necessario che ci sia il QUORUM COSTITUTIVO
(=almeno il 50% del capitale sociale). La delibera è approvata in presenza del QUORUM
DELIBERATIVO (=la delibera è approvata con metà+1 del capitale sociale presente).
NB: Per le modifiche dell’AC è necessaria l’approvazione di almeno la metà del capitale
sociale totale.
CASO SPECIALE. La “assemblea totalitaria” è l’unico caso in cui un’assemblea si può
svolgere SENZA CONVOCAZIONE, si può svolgere quando sono presenti tutti i soci e tutti gli
amministratori e nessun socio si deve opporre in merito alla TRATTAZIONE dell’argomento.
Solitamente la funzione di presidente dell’assemblea viene svolta da un amministratore.
LA VOTAZIONE è sempre PALESE, mai segreta, infatti l’impugnazione della delibera è
consentita solo a chi: si è astenuto, era assente, ha votato contro
MODI DI VOTAZIONE. Ciascun socio può votare come vuole tuttavia non deve esprimere
voto che vada contro la società. Si tratta del caso del CONFLITTO DI INTERESSI si potrebbe
→
discutere ad esempio dell’acquisto di un immobile di un parente di uno dei soci: tale socio
nelle SRL può comunque votare