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COSTITUZIONE

L’atto costitutivo dell’SRL contiene diverse informazioni: elementi identificativi di ciascun

socio fondatore; elementi essenziali e identificativi dell’SRL; capitale, conferimenti e quote;

norme relative al funzionamento della società; l’eventuale arbitrato gestionale in caso di

contrasti nella gestione.

La SRL acquista personalità giuridica, quindi diventa formalmente società, tramite

l’iscrizione nel RI e deposito dell’AC (prima dell’iscrizione nel RI c’è infatti solo un contratto!).

Una SRL può essere tuttavia nulla. Le cause di nullità sono tassative:

L’AC non è stato stipulato con forma di atto pubblico

✓ L’oggetto sociale è illecito

✓ Mancanza di alcune informazioni essenziali nell’AC

Se la società aveva già iniziato ad operare e successivamente si stabilisce la nullità, l’effetto

non è retroattivo ma dalla sentenza. Ovvero ci si deve preoccupare dei creditori sociali:

obbligo di effettuare eventuali mancanti conferimenti; liquidazione e soddisfacimento dei

creditori con la vendita dei beni conferiti.

SRL: la nullità non è sanabile

• SPA invece la nullità è sanabile: è sufficiente la modifica del vizio che porta alla

• nullità

SRL ORDINARIA: I CONFERIMENTI

In una SRL ordinaria il capitale sociale (=valore totale dei conferimenti) non può essere

inferiore ai 10 mila €. Il valore dei conferimenti può essere maggiore ma non minore del CS,

ed essi possono essere tutti gli elementi suscettibili di valutazione economica. Non possono

però essere oggetto di conferimento prestazioni d’opera e non sono ammessi beni/diritti

che non sono immediatamente trasferibili alla società.

In mancanza di diversa previsione i conferimenti sono da farsi in forma monetaria e deve

essere versato almeno il 25% al momento della stipulazione dell’AC. Il restante 75% può

essere richiesto successivamente dagli amministratori nei tempi decisi da questi ultimi.

Il socio inadempiente ai conferimenti è diffidato ad adempiere dagli amministratori e

decorso un certo periodo di tempo la sua quota può essere venduta ad altri soci o a terzi.

Qualora nessuno compri tale quota allora si riduce il capitale sociale trattenendo le somme

versate.

SRL SEMPLIFICATA

Si tratta di una forma di SRL con capitale sociale massimo, solo in denaro, di 9999€. I soci

devono essere persone fisiche e non società. Prevede un modello standard con AC non

modificabile→notaio non va pagato perché appone solo la firma

SRL CON CAPITALE INFERIORE AI 10K €

I conferimenti possono essere fatti solo in denaro, massimo 9999€. Si differenzia dalla

semplificata per il fatto che ogni anno i soci devono accantonare, dopo il 1° anno, il 20%

degli utili a riserva legale fino a che tale la somma tra riserve+capitale non raggiunga i 10k€.

Inoltre, l’AC si può modificare e quindi il notaio va pagato.

SRL UNIPERSONALE

Si tratta di una SRL con unico socio. I conferimenti vanno fatti contestualmente (almeno il

25%) alla nascita della società, come per tutte le SRL. Infatti, se (ES.) una società passasse

da 3 soci a 1 solo e vi sono conferimenti mancanti, tale socio o versa i conferimenti

mancanti oppure assume responsabilità illimitata. Tale resp. Illimitata NON va comunque

equiparata con quella delle società di persone, infatti se una SRL o SPA unipersonale

fallisce→ il socio NON fallisce. La perdita della resp. limitata inoltre si ha anche se non

vengono iscritti i dati dell’unico socio nel RI.

QUOTE SOCIALI

Il capitale nelle SRL è diviso per quote come nelle società di persone. Conferimenti e quote

sono tra di loro proporzionali MA si può stabilire diversamente. E’ sempre valido il divieto di

PATTO LEONINO.

Lo statuto può prevedere che alcuni soci abbiano dei DIRITTI PARTICOLARI in merito

all’amministrazione o alla distribuzione di utili. Esempi sono: certo socio avrà diritto ad essere

sempre amministratore della società; alcuni soci non potranno mai essere amministratori;

se ci sono utili, la quota di Tizio sarà sempre distribuita.

La quota di una SRL non può essere rappresentata da titoli di credito e non può essere

oggetto di offerta al pubblico – tranne che per le piccole medio imprese SRL (PMI) (SPA

possono offrire le quote al pubblico tramite emissione di azioni).

IL TRASFERIMENTO DELLE QUOTE di una SRL

In una SRL teoricamente per il trasferimento delle quote non occorre il consenso dei soci.

TUTTAVIA, spesso le SRL sono formate da pochi soci e quindi nell’AC si potrebbe limitare la

libera trasferibilità delle quote con 3 tipi di clausole:

Diritto di prelazione ai soci: quando un socio vuole cedere la propria quota e trova

✓ un terzo a cui cederla, deve prima offrirla ai soci

Esclusione di possibilità di trasferibilità delle quote per certo periodo di tempo o mai

✓ Diritto di gradimento: è possibile cedere la propria quota ma il nuovo socio deve

✓ avere determinate caratteristiche professionali, non può svolgere attività di

concorrenza…

Clausola di mero gradimento: ci deve essere l’approvazione dei soci (non ci sono

✓ requisiti)

NB: Quando c’è una clausola di esclusione o di mero gradimento, il socio che vuole

vendere non lo può fare però può recedere senza vendere la propria quota. Se dovesse

venderla senza il permesso richiesto la vendita è inefficace→tuttavia se tali clausole si

trovano non nell’AC, ma in un documento separato, cioè i PATTI PARASOCIALI, allora

vendita è efficace

Il trasferimento delle quote può avvenire inter vivos o mortis causa. La cessione avviene

tramite scrittura privata o documento informatico e entro 30 giorni va iscritta nel RI affinché

essa sia efficace.

DIRITTO DI RECESSO DEL SINGOLO E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTA

In una SRL le decisioni sono sempre a maggioranza, mai a unanimità. Tuttavia, quando una

decisione è molto importante, il SOCIO CONTRARIO ha diritto al recesso dalla società.

Le cause di recesso sono stabilite oltre che dall’AC, anche dalla legge:

Se la SRL è a tempo INDETERMINATO: ogni socio può recedere con preavviso di 6

• mesi. Tale periodo è però modificabile.

Se la SRL è a tempo DETERMINATO: ogni socio può recedere se la decisione ha

• riguardato: il cambiamento dell’oggetto sociale, il cambiamento del tipo di società,

la revoca dello stato di liquidazione, trasferimento della sede sociale all’estero.

Il diritto di recesso riguarda la disciplina delle SPA, cioè se l’AC non prevede diversamente

entro 15 giorni da tale “decisione importante” il socio dovrà comunicare il suo recesso. Non

può vendere la quota MA dovrà aspettare la liquidazione, che deve essere entro 6 mesi.

Se c’è ASSEMBLEA in cui ci sarà possibilità di recesso, allora i criteri di liquidazione della

quota vanno detti prima dell’assemblea. Il valore della quota è misurata rispetto al valore

di mercato, se c’è disaccordo viene nominato esperto. Inoltre, al fine di preservare il

patrimonio si prevede che gli altri soci o terzi acquistino la quota del socio uscente.

ESCLUSIONE DEL SOCIO

L’esclusione di un socio è possibile solo se prevista nell’AC, il quale dice in che casi può

esserci.

Per analogia→ esclusione facoltativa di persone

Nelle SPA non può mai esserci l’esclusione!

ORGANI SOCIALI – RESPONSABILITA’ DEI SOCI

I SOCI hanno alcune competenze inderogabili: approvazione dei bilanci, nomina nell’AC

degli amministratori e loro revoca, modifiche dell’AC.

Il potere dei soci nelle SRL può essere molto rilevante: si può prevedere che le decisioni

siano dei soci e gli amministratori eseguono la decisione oppure si può anche prevedere

che le decisioni debbano essere autorizzate dai soci, cosicché la gestione sia condivisa tra

amministratori e soci.

SPA invece il potere di gestione spetta solo agli amministratori, i soci possono

→Nelle

decidere soltanto in merito all’organizzazione della società

I soci prendono le decisioni tramite ASSEMBLEA. Essa si compone di più fasi: convocazione,

adunanza, deliberazione, verbalizzazione. Tale processo può essere derogato per le SRL

tuttavia è OBBLIGATORIO per le decisioni che riguardano le modifiche dell’AC e le

modifiche dell’oggetto sociale.

L’assemblea può infatti essere derogata con metodi alternativi tra cui il CONSENSO

SCRITTO: si tratta del fare circolare un testo di delibera che poi ogni socio approva.

Il metodo assembleare è OBBLIGATORIO per le SPA.

Come funziona l’assemblea?

Quando essa si deve tenere vi è la convocazione, che si concretizza in un foglio con data

e ora dell’assemblea approvato dagli amministratori. Nelle SRL essa deve avvenire almeno

8 giorni prima dell’assemblea e ci deve essere la prova di essa (PEC…). Per le SPA è più

complesso. L’assemblea funziona SEMPRE A MAGGIORANZA, AC NON PUO’ PREVEDERE

L’UNANIMITA’.

Chi può venire in assemblea?

Possono venire tutti i soci e i rappresentanti dei soci (con procura del socio che poi va fatta

firmare all’amministratore).

Affinché si possa tenere un’assemblea è necessario che ci sia il QUORUM COSTITUTIVO

(=almeno il 50% del capitale sociale). La delibera è approvata in presenza del QUORUM

DELIBERATIVO (=la delibera è approvata con metà+1 del capitale sociale presente).

NB: Per le modifiche dell’AC è necessaria l’approvazione di almeno la metà del capitale

sociale totale.

CASO SPECIALE. La “assemblea totalitaria” è l’unico caso in cui un’assemblea si può

svolgere SENZA CONVOCAZIONE, si può svolgere quando sono presenti tutti i soci e tutti gli

amministratori e nessun socio si deve opporre in merito alla TRATTAZIONE dell’argomento.

Solitamente la funzione di presidente dell’assemblea viene svolta da un amministratore.

LA VOTAZIONE è sempre PALESE, mai segreta, infatti l’impugnazione della delibera è

consentita solo a chi: si è astenuto, era assente, ha votato contro

MODI DI VOTAZIONE. Ciascun socio può votare come vuole tuttavia non deve esprimere

voto che vada contro la società. Si tratta del caso del CONFLITTO DI INTERESSI si potrebbe

discutere ad esempio dell’acquisto di un immobile di un parente di uno dei soci: tale socio

nelle SRL può comunque votare

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Publisher
A.A. 2017-2018
28 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher matteomareso di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Vanoni Silvia.