PARTE I - ORGANI DELL’UNIONE EUROPEA
Gli organi principali dell’Unione Europea sono i seguenti:
1) Parlamento Europeo
2) Consiglio Europeo
3) Consiglio
4) Commissione Europea
5) Corte di Giustizia
6) Banca centrale Europea
7) Corte dei conti
1. PARLAMENTO EUROPEO Art.14 TUE
- il P.E. è composto dai rappresentanti dei cittadini dell’Unione
- eletto a suffragio universale diretto
- durata del mandato pari a 5 anni
- non superiore a 750 membri (oggi 705 per il recesso dell’U.K. nel 2020)
Inoltre, il Parlamento dispone di alcuni organi:
Presidente
- (attualmente METSOLA, dopo la morte di SASSOLI)
Coadiuvato da 14 vicepresidenti
I gruppi politici nominano un proprio PRESIDENTE DEI GRUPPI che insieme al PRESIDENTE
costituiscono i LAVORI DEL PARLAMENTO nella CONFERENZA DEI PRESIDENTI.
Commissioni
- (Permanenti, Speciali, d’inchiesta)
Le sue funzioni sono:
- Legislativa
- Bilancio
- Controllo politico
- Consultive
- Elezione del presidente della commissione
2. IL CONSIGLIO Art.16 TUE
- È un organo di Stati
- Composto da un rappresentante per ogni Stato membro a livello MINISTERIALE
- Non è un organo permanente
- Gli Stati si fanno rappresentare dal ministro competente in materia
Esempio di Consiglio: CONSIGLIO AFFARI ESTERI: presieduto stabilmente dall’Alto
commissario (Borrell) che coordina la PESC (POLITICA ESTERA SICUREZZA COMUNE).
Altro esempio il CONSIGLIO ECONOMIA: presieduto a ruota dai vari ministri dell’economia.
--à COREPER: stessa funzionalità del consiglio, ma vi partecipano i RAPPRESENTANTI
PERMANENTI, ossia i diplomatici accreditati dagli Stati presso l’UE. Ha il vantaggio di dare
continuità ai lavori.
3. IL CONSIGLIO EUROPEO
Composto da:
- Tutti i CAPI DI STATO.
- PRESIDENTE (attuale MICHEAL, durata 2 anni e mezzo più rinnovo max un mandato).
- Partecipazione ai lavori dell’ALTO RAPPRESENTANTE.
FUNZIONI:
- Fornisce impulsi all’UNIONE sotto il profilo di indirizzo.
- SUPREMO ORGANO DI INDIRIZZO
- NO POTERE LEGISLATIVO
4. COMMISSIONE EUROPEA
A differenza degli altri organi, questo è un ORGANO DI INDIVIDUI composto da rappresentanti
NON ELETTIVI, ma che ricoprono quel ruolo in veste della loro esperienza professionale.
Composizione:
- 27 Membri quanti sono il numero degli Stati
Mandato:
- 5 anni coincidente con quello del Parlamento Europeo
Requisiti:
- Indipendenza
- Professionalità
Nomina:
1° fase: indicazione da parte del Consiglio Europeo del Presidente della Commissione
2° fase: posto a Giudizio del Parlamento
3° fase: nomina del Presidente che sceglie i suoi componenti in base alle indicazioni degli SM
4° fase: nomina effettiva della Commissione da parte del Consiglio Europeo a maggioranza
qualificata.
Ruolo del presidente: (URSULA VON DER LEYEN dal 2019):
- Membro di diritto del CONSIGLIO EUROPEO
- Fondamentale nel suo complesso
Ruolo della Commissione:
- POTERE DI PROPOSTA: nessun atto legislativo, a meno che non sia disposto
diversamente dai trattati, può partire senza la proposta della Commissione;
- ESEGUE IL BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
- VIGILA sull’APPLICAZIONE DEI TRATTATI (custode della legalità)
PARTE I – DEFINIZIONE DI MULTILEVELGOVERNANCE
Il concetto di MULTILEVEL GOVERNANCE è un concetto sviluppato nel mondo
ANGLOSSASSONE in cui si descrive il fenomeno dell’INTEGRAZIONE COMUNITARIA
come fenomeno diverso da quello proposto a livello internazionale
A) STORIA
Ci si rende conto che l’integrazione comunitaria è ben diversa da quella proposta ed effettuata dal
diritto internazionale poiché se: à
a) ORGANIZZAZIONI DI STATI hanno bisogno della MEDIAZIONE dei governi
centrali à
b) MULTILEVEL GOVERNACE l’autorità costituita non ha bisogno necessariamente di
una mediazione, anzi può incidere direttamente sulla sfera giuridica dei privati cittadini
in maniera diretta.
ANNI ’70:
- Politiche comuni in campo economico
- POLITICA DI COESIONE: nasce da qua il concetto di multilevel governance
à
- SPINTA ed attuazione a livello LOCALE e REGIONALE venivano attuate le politiche
a livello comunitario
B) DEFINIZIONE
A grandi linee si può descrivere la MLG come:
‘’ un sistema di GOVERNO che coinvolge tutte le autorità pubbliche che sono poste su DIVERSI
LIVELLI’’.
- Particolare fenomeno pensato per la CEE ora UE per cui derivazione
dell’INTEGRAZIONE EUROPEA
NESSUN TRATTATO
- descrive questo concetto: Il documento che normalmente
viene citato quando si parla della governance multilivello è un documento intitolato
CARTA DELLA GOVERNANCE MULTILIVELLO IN EUROPA, approvato
nell'aprile 2014. Questo documento:
I) NON ha valore VINCOLANTE
II) è piuttosto documento di CARATTERE POLITICO
III) con il quale uno degli organi dell'UE, IL COMITATO DELLE REGIONI, ha
voluto affermare il fatto che l’UE è ispirata al principio della governance multilivello. (Il
comitato delle regioni è un organo rappresentativo delle autorità regionali e locali; quindi, riunisce 329
rappresentanti delle autorità regionali e locali dei 27 stati membri. Non è un organo che ha una funzione
decisionale, cioè non può adottare atti vincolanti, ma è coinvolto con funzioni consultive; quindi, con la
funzione di rendere un parere in quelle materie in cui l'UE adotta atti normativi che hanno ricadute
particolarmente rilevanti sulle comunità territoriali, quindi per esempio la politica regionale, la politica di
coesione, la politica di sviluppo.)
DEFINIZIONE CARTA
IV) : «azione coordinata di UE, SM e ENTI REGIONALI E
LOCALI, fondata sui principi di:
- SUSSIDIARIETÀ,
- PROPORZIONALITÀ e
- PARTENARIATO,
che si concretizzi in una cooperazione operativa e istituzionalizzata intesa a elaborare ed
attuare le politiche UE». Quindi è l'azione coordinata dei tre livelli di governo per elaborare
insieme e attuare insieme le politiche dell'UE.
PRINCIPI DELLA CARTA
V) :
- TUTELA dei DIRITTI FONDAMENTALI:
Attraverso il quale viene ribadito che tutti gli atti e gli indirizzi dell’UE (post Trattato Lisbona)
nella multilevel governance, non possono eludere tali diritti
- DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA
Quale strumento cardine per le decisioni e gli indirizzi politici che partono ‘’dal basso’’
- COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE
Fondamentale per la cooperazione tra i vari enti sub-statali per determinate aree di intervento. Ad
esempio, vi possono essere due regioni di due SM diversi che hanno in comune una politica ittica
per via delle condizioni geografiche in cui queste versano e per cui la cooperazione transnazionale
farebbe in modo di agevolare suddette politiche.
PARTE IV paragrafi 1 e 7 – L’EFFICACIA DIRETTA ED IL
PRIMATO DEL DIRITTO DELL’UE.
EFFICACIA DIRETTA
Forniamo una definizione di .
A) DEFINIZIONE
Una norma comunitaria gode di efficacia diretta negli ORDINAMENTI INTERNI quando
produce EFFETTI DIRETTI nei confronti dei SOGGETTI riconosciuti da tali ordinamenti, i
quali possono adire i propri giudici nazionali per la TUTELA GIURISDIZIONALE di tali diritti
prodotti dalla norma comunitaria.
B) IMPORTANZA
L’efficacia diretta è importante poiché le norme comunitarie che godono di tale effetto, hanno
PRIMATO sulle norme nazionali che magari divergono. (su questo si approfondirà in seguito)
C) PRESUPPOSTI
Nell’indagine a stabilire se una norma comunitaria abbia effetti diretti o meno (il che cambierebbe
la risoluzione di una controversia gestita dal giudice) essa deve presentare DUE
CARATTERISTICHE SOSTANZIALI:
I) SUFFICIENTE PRECISIONE
II) INCONDIZIONATEZZA
SUFFICIENTE PRECISIONE
La norma deve contenere un precetto sufficientemente DEFINITO perché i soggetti destinatari
possano comprendere la portata; dunque, la norma comunitaria deve specificare i seguenti tre
aspetti:
a) Titolare dell’OBBLIGO
b) Titolare del DIRITTO
c) CONTENUTO del DIRITTO-OBBLIGO creato dalla norma stessa
INCONDIZIONATEZZA
Questo presupposto attiene all’ASSENZA DI CLAUSOLE che subordino l’applicazione della
norma ad ULTERIORI INTERVENTI NORMATIVI da parte degli SM o delle istituzioni
dell’UE, ovvero consentano agli SM un ampio margine di DISCREZIONALITA’ (nessuna
condizione posta dagli SM)
D) EFFICACIA VERTICALE ED ORIZZONTALE
In linea di massima, i presupposti dell’efficacia diretta sono gli STESSI qualunque sia il TIPO DI
NORMA dell’UE rispetto alla quale il problema si pone.
Ad esempio, nei TRATTATI, come per il REGOLAMENTI, le norme producono effetti tanto
nei: - Rapporti VERTICALI (ovvero tra autorità pubbliche)
- Rapporti ORIZZONTALI (ovvero anche tra i privati)
Si parla dunque di:
- EFFICACIA DIRETTA VERTICALE
- EFFICACIA DIRETTA ORIZZONTALE
La legislazione europea che innova positivamente il diritto degli Stati Membri con la propria
efficacia diretta (pensiamo ad esempio ai Regolamenti) può far sorgere
DIVERGENZE LEGISLATIVE
Dal punto di vista giurisprudenziale (tutto inizia con una sentenza del 1964 del caso ENEL) si è
arrivati a sancire (perché il Trattato di Lisbona (2007) non lo prevedeva) il
PRIMATO DEL DIRITTO DELL’UNIONE
che impone che il diritto dell’UE prevalga sulla legge nazionale e ne indichi l’ORGANO
COMPETENTE a farla valere
EFFETTI DIRETTI
Ma il primato del diritto dell’UE vale quando la norma abbia .
In questo caso il giudice deve DISAPPLICARE la NORMA NAZIONALE (di qualsiasi rango,
anche costituzionale), a favore di quella comunitaria.
(Ciò non significa che le norme ad efficacia indiretta non godano del primato del diritto dell’unione.)
TEORIA DEI CONTROLIMITI
Teoria sviluppata in Italia grazie alla sentenza Fortini del 1973, in questo caso si afferma che la
norma costituzionale ‘’resiste’’ a quella comunitaria per due motivi:
- Tutela dei diritti fondamentali dello Stato Membro, in contrasto con la norma
comunitaria;
- Art.4. par.2 TUE: ‘’L’UE rispetta l’uguaglianza degli SM davanti ai trattati e la loro
IDENTITA’ nazionale INSITA NELLA LORO STRUTTURA FONDAMENTALE,
politica e costituzionale […]’’
Ma tale teoria non regge per via dell’UNIFORMITA’ che dev’essere garantita al diritto
comunitario. PUO’ DECIDERE
Lo SM cui viene disapplicata la norma interna, se
ABROGARE/MODIFICARE la norma nazionale ed adeguarla a quella comunitaria
PARTE V paragrafo 2 – FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DEL
DIRITTO UE: RUOLO DEGLI ENTI TERRITORIALI
Quali strumenti hanno le Regioni e gli Enti Locali nella fase ascendente?
Il nostro tema si svilupperà su due livelli: uno interno (ITALIA) ed uno esterno.
L.86/1989, LEGGE LATERGOLA, sostituita dalla legge 234/2012, che disciplina l’impianto delle
competenze tra enti locali e UE.
Ma un paio di anni prima è stato cambiato l’impianto normativo italiano:
RIFORMA DEL TITOLO V
Rilevanza dell'art. 117 Cost. per la ripartizione delle competenze.
- Coordinamento attraverso la Conferenza Stato-Regioni.
- Esistenza di una disciplina nazionale e di una disciplina regionale che delinea il quadro del
coinvolgimento di Regioni ed enti locali nella formazione e nell'attuazione del diritto UE.
234/2012
L. : norme generali sulla partecipazione italiana all'UE.
Strumenti per il coinvolgimento di Regioni ed enti locali nella fase ascendente:
1) SESSIONI EUROPEE (già esistente con la legge La Tergola, ripreso con la legge 234/2012
e lo ha trasposto nelle Regioni e UE).
a) Conferenza Stato-Regioni e
b) Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.
Elaborazione indirizzi generali e pareri su attuazione diritto UE.
Servono per vedere le tematiche su base regionale improntate dall’UE.
-
2) POTERE DI REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI FORMULARE OSSERVAZIONI
AL GOVERNO sui progetti di atti UE nelle materie di loro competenza: termine di 30
giorni (queste osservazioni non sono vincolanti; servono in pratica a ‘’sollevare il caso’’)
Possibile convocazione della Conferenza Stato-Regioni e riserva di esame in sede di Consiglio UE.
3) POTERE DI FORMULARE OSSERVAZIONI ALLE CAMERE SUL RISPETTO DEL
PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ :
competenza di assemblee e consigli regionali.
4) POTERE DELLE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEGLI ENTI LOCALI DI
FORMULARE OSSERVAZIONI AL GOVERNO
su progetti di atti UE di rilievo per gli enti locali.
Possibile convocazione Conferenza Stato-Città ed enti locali
COMITATO DELLE REGIONI
Comitato delle Regioni (Trattato di Maastricht):
rappresentanti di organi elettivi di regioni ed enti locali.
329 membri, nomina da parte del Consiglio su proposta degli Stati Membri.
Potere di esprimere pareri obbligatori ma non vincolanti.
- Modalità di nomina dei 24 membri italiani:
Proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base di indicazioni della Conferenza delle
regioni e delle province autonome, della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative
delle regioni e delle province autonome e, per le province e per i comuni, dall'UPI, dall'ANCI e
dall'UNCEM.
Strumenti per il coinvolgimento di Regioni ed enti locali nella fase discendente:
Facciamo prima un breve riassunto sul ‘’DIRITTO DERIVATO’’
Art. 288 TFUE:
«Per esercitare le competenze dell'Unione, le istituzioni adottano:
1) regolamenti
2) direttive
3) decisioni
4) raccomandazioni
5) pareri»
1) Regolamenti
Caratteristiche generali:
a) Portata generale: vincolano tutti i soggetti dell'ordinamento UE:
b) Obbligatorietà integrale, in tutti i loro elementi
c) Diretta applicabilità: no necessità di adattamento o recepimento (sentenza Variola, da
cercare e approfondire).
Monte Arcosu
CGUE 11 gennaio 2001, «[…] se, in conseguenza della natura stessa dei
regolamenti e della loro funzione nel sistema delle fonti del diritto UE, detti regolamenti,
producono, in genere, effetti immediati negli ordinamenti giuridici nazionali […] talune loro
disposizioni possono tuttavia richiedere […] l'adozione di misure di esecuzione da parte degli Stati
membri».
2) Direttive
Caratteristiche generali:
a) Portata individuale;
b) Obbligatorietà integrale: obbligo di risultato, ma libertà di scelta delle forme e dei mezzi
c) Mancanza di diretta applicabilità: necessità di attuazione.
Obbligo di attuazione delle direttive.
termine di attuazione
I) Presenza di un : inadempimento SM se il termine non è
rispettato; Obbligo di stand-still
II) (Obbligo di star fermi. Non posso emanare norme che vanno
in contrasto con la direttiva che ancora non è scaduto il suo termine di recepimento.
Esempio: Sentenza Inter-Environnement Wallonie);
Limiti nella scelta delle forme e dei mezzi
III) : idoneità al raggiungimento dello
scopo. (esempio obbligo nell’usare atti aventi forza di legge o regolamenti secondari
nel recepire le direttive. Niente fonti terziarie, circolari amministrative o consuetudini
poiché facilmente modificabili, anche se si raggiunge lo scopo. Questo perché verrebbe
meno il principio di pubblicità o poiché essendo facilmente modificabili, lo scopo
verrebbe distorto).
4 MAGGIO 2022 ATTUAZIONE DEL DIRITTO UE
(in particolare, sul ruolo delle Regioni)
Art. 40, 4° comma, L. 234/2012: il Governo indica i
«Per le direttive europee, nelle materie di cui all'art. 117, 2° comma, Cost.,
criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai
fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della
programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali»
(siamo sempre nel campo dell’attuazione delle direttive)
(si vuole la mediazione del governo proprio perché non via sia un’attuazione del diritto
frammentaria).
Art. 41, 1° comma, L. 234/2012:
«i provvedimenti di attuazione degli atti dell'Unione europea possono essere adottati dallo Stato
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre
rimedio all'eventu
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Appunti esame diritto dell'Unione europea (parte su diritto d'asilo)
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Appunti esame Diritto dell'Unione Europea
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