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ELENCO DEI SETTORI
(Art.3 par.1)
- Unione DOGANALE
- Regole di CONCORRENZA necessarie al funzionamento del MERCATO INTERNO
- POLITICA MONETARIA degli stati in eurozona
- Conservazione delle RISORSE BIOLOGICHE MARINE
- Politica COMMERCIALE comune
COMPETENZE CONCORRENTI
CARATTERISTICHE (Art. 2 par.2)
- COESISTENZA del POTERE di adottare atti legislativi e vincolanti in capo sia all'UE che agli SM
- Pienezza del POTERE DI AZIONE SM finché l'UE rimane INERTE
- Progressiva PERDITA DEL POTERE DI AZIONE da parte degli SM se l'UE decide di INTERVENIRE
- RIACQUISTO del POTERE DI AZIONE da parte degli SM nella misura in cui l'UE decide di CESSARE di ESERCITARE la propria competenza
Non esiste un elenco tassativo delle competenze concorrenti. Ciò che non è competenza esclusiva o competenza di sostegno è COMPETENZA CONCORRENTE. Esiste solo un'elencazione di "settori principali" quali a titolo d'esempio:
Mercato interno- Politica Sociale- Coesione economica- Ambiente- Protezione dei consumatori- Energia- Trasporti- Spazio di libertà, sicurezza e giustizia
COMPETENZE DI SOSTEGNO (o del terzo tipo)
CARATTERISTICHE(Art.2 par.5)
- UE e SM esercitano in PARALLELO la competenza di riferimento e la prima esercita azioni di SOSTEGNO, COORDINAMENTO o INTEGRAZIONE in favore delle azioni degli SM.
- L'azione dell'UE NON può mai SOSTITUIRSI a quella degli SM o comunque portare ad un progressivo svuotamento.
ELENCO DEI SETTORI(Art. 6)
- TUTELA e miglioramento della SALUTE UMANA;
- INDUSTRIA;
- CULTURA;
- TURISMO;
- ISTRUZIONE, formazione professionale, gioventù e sport;
- PROTEZIONE CIVILE;
- COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA.
PARTE VI paragrafo 1- IL PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE
Con il Trattato di Lisbona stipulato dagli SM dell'UE nel 2007 ed entrato in vigore nel 2009, vengono rafforzati 3 principi fondamentali:
- Art.5 TUE- Principio di ATTRIBUZIONE
- Principio di
SUSSIDIARIETÀ- Principio di PROPORZIONALITÀ dove viene definito che: Il principio di ATTRIBUZIONE DELIMITA le COMPETENZE dell'UE. I principi di SUSSIDIARIETÀ sono fondamentali di PROPORZIONALITÀ nell'ESERCIZIO delle COMPETENZE dell'UE. PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE. Distinguiamo in due paragrafi l'art.5 TUE:
- Par.1: DELIMITAZIONE DELLE COMPETENZE. In virtù del principio di attribuzione.
- Par.2: l'UE AGISCE entro il LIMITI delle COMPETENZE ATTRIBUITE. Per raggiungere gli obiettivi stabiliti SPECIALITÀ COMPETENZE. Inoltre, il par.2 continua esprimendo l'idea della delle DELL'UE rispetto a quelle degli SM. Di fatti la norma prosegue così: "Qualsiasi competenza non attribuita all'UE nei trattati appartiene agli SM".
BASE GIURIDICA. Il principio di attribuzione, in aggiunta, esige che per ciascun ATTO dell'UE venga indicata la BASE GIURIDICA su cui l'atto stesso è fondato.
Per fornire maggiori garanzie sul fatto che le istituzioni UE non eccedano le competenze attribuite, invadendo quelle riservate agli Stati membri, è importante considerare la rigidità del principio di attribuzione.
L'articolo 5 può far sembrare che il principio di attribuzione renda molto ferree le delimitazioni poste alle competenze riservate all'UE. Tuttavia, nella pratica, questa regola è "poco rigida" per due motivi:
A) La teoria dei poteri impliciti: da un punto di vista giurisprudenziale, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ammesso che, pur in mancanza di un'espressa attribuzione di poteri, l'UE è competente quando l'esercizio di un potere risulti indispensabile per l'esercizio di un potere espressamente previsto (o comunque per il raggiungimento degli obiettivi dell'ente).
B) La clausola di flessibilità (ex art. 352 TFUE): questa norma prevede
una vera e propria DEROGA al principio di attribuzione. In sostanza se un'AZIONE dell'UE appare NECESSARIA, nel quadro delle politiche definite dai trattati, per REALIZZARE uno degli OBIETTIVI di cui ai TRATTATI, e- SENZA che questi ultimi abbiano previsto POTERI DI AZIONE RICHIESTI A TAL FINE, si può attivare la clausola.
Per dare maggiore garanzia a tutto ciò, l'articolo prosegue con attribuire un PROCEDIMENTO D'ATTIVAZIONE PARTICOLARMENTE RINFORZATO. ÀDeliberazione del CONSIGLIO UNANIMITÀ à su proposta COMMISSIONE previa autorizzazione del PARLAMENTO EUROPEO.
CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE.
Da un punto di vista sostanziale bisogna che si attivino determinate condizioni. Esse sono riassunte nei seguenti quattro punti:
- La nuova azione deve apparire NECESSARIA nel quadro delle POLITICHE DEI TRATTATI;
- La nuova azione NON può comportare un'ARMONIZZAZIONE delle DISPOSIZIONI LEGISLATIVE degli SM;
- La nuova azione NON può
servire per il CONSEGUIMENTO di obiettivi concernenti laPESC;
4) I trattati NON devono aver PREVISTO suddetti POTERI D'AZIONE richiesti a tal fine.
LIMITE ALLA CLAUSOLA DI FLESSIBILITA'. Concludendo, si può affermare che il LIMITE al ricorso della clausola di flessibilità è derivata dall'introduzione del PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA'.
PARTE VI paragrafo 3 - IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA'
Art.5 p.1 TUE - "L'ESERCIZIO delle COMPETENZE dell'Unione si fonda sui principi di SUSSIDIARIETA' e di proporzionalità"
Art.5 p.3 TUE - Specifica in maniera ulteriore: NON SONO A COMPETENZA' In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che ESCLUSIVA, l'UE interviene soltanto se e in quanto:
- Gli obiettivi dell'azione prevista NON POSSONO ESSERE conseguiti in misura SUFFICIENTE dagli SM
- Ma possono essere CONSEGUITI MEGLIO a livello dell'UE.
Questo ultimo
Disposto normativo da ulteriori garanzie all'azione statale. Infatti, il principio di sussidiarietà esprime una specie di favore all'azione statale. L'azione statale è considerata sufficiente se assicura il raggiungimento degli obiettivi prescelti. L'azione dell'Unione Europea, invece, è considerata valida solo se garantisce il raggiungimento degli obiettivi a un livello superiore.
Sulla base concettuale si denota subito come sia di difficile applicazione tale principio. A supporto di tale tesi, le istituzioni si sono preoccupate di stabilire garanzie procedurali. Essenziale, infatti, è il ruolo dei parlamenti nazionali:
- Agiscono in prima battuta a livello politico
- Secondo le procedure del Protocollo n.2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, hanno facoltà di esprimere (entro 8 settimane dalla trasmissione) un parere motivato di non conformità su un progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà.
Esistono due...
procedure in base al procedimento:
- CARTELLINO GIALLO
- CARTELLINO ARANCIONE
CARTELLINO GIALLO
Entro 8 settimane dalla trasmissione di un PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO, pervengono:
- 1/3 pareri motivati di non conformità
- (1/4 se concerne lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia)
- 1 voto a ciascuna camera (2 voti ai parlamenti unicamerali)
Si applica la PROCEDURA DI CARTELLINO GIALLO:
In questo caso il progetto di atto legislativo viene RIMANDATO AL PROPONENTE (Commissione o altri soggetti) con possibilità di MANTENERLO, MODIFICARLO o RITIRARLO, ma con:
- OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE
- (Primo caso di attivazione di questa procedura è stata nel 2012, dove la commissione ha dovuto riesaminare la sua proposta di regolamento sull'esercizio del diritto della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi)
CARTELLINO ARANCIONE
Entro 8 settimane dalla trasmissione di un PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO che deve PROCEDIMENTO LEGISLATIVO
ORDINARIOseguire unpervengono:- 50% +1 pareri motivati di non conformità- 1 voto a ciascuna camera (2 voti ai parlamenti unicamerali)
Si applica la PROCEDURA DI CARTELLINO ARANCIONE:
Se la commissione decide di mantenere il progetto è OBBLIGATA A MOTIVARE LASCELTA. ‘’RINFORZATA’’
Ma tale procedura è ulteriormente :
- Prima dell’approdo in aula sulla discussione in merito del progetto di atto legislativo conprocedura legislativa ordinaria, si effettua una FASE PRELIMINARE concernente laverifica del rispetto del principio di sussidiarietà MANCANZA
- 55% CONSIGLIO o 50%+1 PARLAMENTO verifica la del rispettoPROPOSTA DECADEdel principio di sussidiarietà, la .CONTROLLO GIURISDIZIONALE
Il controllo giurisdizionale della corte è sempre stato dibattuto sulla procedura in SECONDABATTUTA di un controllo per la verifica del rispetto del principio di sussidiarietà;
Controllo molto delicato poiché il POTERE
GIURISDIZIONALE della CORTE va ad intrecciarsi con il POTERE DISCREZIONALE POLITICO dei Parlamenti che si sono espressi sul giudizio del rispetto del principio di proporzionalità.
La corte può effettuare due tipi di controlli:
A) SOSTANZA
Controllo rispetto alla
B) PROCEDURA
Controllo rispetto alla
CONTROLLO RISPETTO ALLA SOSTANZA
'art.5 p.3 TUE
Si va ad applicare direttamente l .
Si esamina:
- Se l'OBBIETTIVO dell'azione progettata potesse essere MEGLIO REALIZZATO dall'UE
- Se l'AZIONE UE non abbia OLTREPASSATO la MISURA NECESSARIA per realizzare l'obiettivo cui tale azione è diretta.
CONTROLLO RISPETTO ALLA PROCEDURA
PROTOCOLLO N.2
Si applica direttamente il sul rispetto delle garanzie procedurali dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, ART.8.
Si esamina:
- DIFETTI o VIZI sulla procedura esplicata, ad esempio un MANCATO INVIO delle proposte di atti legislativi ai parlamenti nazionali.
PARTE VI paragrafo 4 - IL PRINCIPIO
DI PROPORZIONALITÀ
Introdotto dal TCE con il Trattato di MAASTRICHT e traslato nel TUE con il Trattato di LISBONA, esso è un principio che attiene alle misure da adottare che si limitano in certi contesti in cambio di un sacrificio che concerne il bene dell'Unione. In sostanza egli crea un sistema di pesi e contrappesi e di bilanciamento che permette di adottare in maniera equa le azioni favorite dall'Unione. Art.5 p.1 TUE ''L'ESERCIZIO delle COMPETENZE dell'Unione si fonda sui principi di PROPORZIONALITÀ''