Estratto del documento

PARTE I - ORGANI DELL’UNIONE EUROPEA

Gli organi principali dell’Unione Europea sono i seguenti:

1) Parlamento Europeo

2) Consiglio Europeo

3) Consiglio

4) Commissione Europea

5) Corte di Giustizia

6) Banca centrale Europea

7) Corte dei conti

1. PARLAMENTO EUROPEO Art.14 TUE

- il P.E. è composto dai rappresentanti dei cittadini dell’Unione

- eletto a suffragio universale diretto

- durata del mandato pari a 5 anni

- non superiore a 750 membri (oggi 705 per il recesso dell’U.K. nel 2020)

Inoltre, il Parlamento dispone di alcuni organi:

Presidente

- (attualmente METSOLA, dopo la morte di SASSOLI)

Coadiuvato da 14 vicepresidenti

I gruppi politici nominano un proprio PRESIDENTE DEI GRUPPI che insieme al PRESIDENTE

costituiscono i LAVORI DEL PARLAMENTO nella CONFERENZA DEI PRESIDENTI.

Commissioni

- (Permanenti, Speciali, d’inchiesta)

Le sue funzioni sono:

- Legislativa

- Bilancio

- Controllo politico

- Consultive

- Elezione del presidente della commissione

2. IL CONSIGLIO Art.16 TUE

- È un organo di Stati

- Composto da un rappresentante per ogni Stato membro a livello MINISTERIALE

- Non è un organo permanente

- Gli Stati si fanno rappresentare dal ministro competente in materia

Esempio di Consiglio: CONSIGLIO AFFARI ESTERI: presieduto stabilmente dall’Alto

commissario (Borrell) che coordina la PESC (POLITICA ESTERA SICUREZZA COMUNE).

Altro esempio il CONSIGLIO ECONOMIA: presieduto a ruota dai vari ministri dell’economia.

--à COREPER: stessa funzionalità del consiglio, ma vi partecipano i RAPPRESENTANTI

PERMANENTI, ossia i diplomatici accreditati dagli Stati presso l’UE. Ha il vantaggio di dare

continuità ai lavori.

3. IL CONSIGLIO EUROPEO

Composto da:

- Tutti i CAPI DI STATO.

- PRESIDENTE (attuale MICHEAL, durata 2 anni e mezzo più rinnovo max un mandato).

- Partecipazione ai lavori dell’ALTO RAPPRESENTANTE.

FUNZIONI:

- Fornisce impulsi all’UNIONE sotto il profilo di indirizzo.

- SUPREMO ORGANO DI INDIRIZZO

- NO POTERE LEGISLATIVO

4. COMMISSIONE EUROPEA

A differenza degli altri organi, questo è un ORGANO DI INDIVIDUI composto da rappresentanti

NON ELETTIVI, ma che ricoprono quel ruolo in veste della loro esperienza professionale.

Composizione:

- 27 Membri quanti sono il numero degli Stati

Mandato:

- 5 anni coincidente con quello del Parlamento Europeo

Requisiti:

- Indipendenza

- Professionalità

Nomina:

1° fase: indicazione da parte del Consiglio Europeo del Presidente della Commissione

2° fase: posto a Giudizio del Parlamento

3° fase: nomina del Presidente che sceglie i suoi componenti in base alle indicazioni degli SM

4° fase: nomina effettiva della Commissione da parte del Consiglio Europeo a maggioranza

qualificata.

Ruolo del presidente: (URSULA VON DER LEYEN dal 2019):

- Membro di diritto del CONSIGLIO EUROPEO

- Fondamentale nel suo complesso

Ruolo della Commissione:

- POTERE DI PROPOSTA: nessun atto legislativo, a meno che non sia disposto

diversamente dai trattati, può partire senza la proposta della Commissione;

- ESEGUE IL BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

- VIGILA sull’APPLICAZIONE DEI TRATTATI (custode della legalità)

PARTE I – DEFINIZIONE DI MULTILEVELGOVERNANCE

Il concetto di MULTILEVEL GOVERNANCE è un concetto sviluppato nel mondo

ANGLOSSASSONE in cui si descrive il fenomeno dell’INTEGRAZIONE COMUNITARIA

come fenomeno diverso da quello proposto a livello internazionale

A) STORIA

Ci si rende conto che l’integrazione comunitaria è ben diversa da quella proposta ed effettuata dal

diritto internazionale poiché se: à

a) ORGANIZZAZIONI DI STATI hanno bisogno della MEDIAZIONE dei governi

centrali à

b) MULTILEVEL GOVERNACE l’autorità costituita non ha bisogno necessariamente di

una mediazione, anzi può incidere direttamente sulla sfera giuridica dei privati cittadini

in maniera diretta.

ANNI ’70:

- Politiche comuni in campo economico

- POLITICA DI COESIONE: nasce da qua il concetto di multilevel governance

à

- SPINTA ed attuazione a livello LOCALE e REGIONALE venivano attuate le politiche

a livello comunitario

B) DEFINIZIONE

A grandi linee si può descrivere la MLG come:

‘’ un sistema di GOVERNO che coinvolge tutte le autorità pubbliche che sono poste su DIVERSI

LIVELLI’’.

- Particolare fenomeno pensato per la CEE ora UE per cui derivazione

dell’INTEGRAZIONE EUROPEA

NESSUN TRATTATO

- descrive questo concetto: Il documento che normalmente

viene citato quando si parla della governance multilivello è un documento intitolato

CARTA DELLA GOVERNANCE MULTILIVELLO IN EUROPA, approvato

nell'aprile 2014. Questo documento:

I) NON ha valore VINCOLANTE

II) è piuttosto documento di CARATTERE POLITICO

III) con il quale uno degli organi dell'UE, IL COMITATO DELLE REGIONI, ha

voluto affermare il fatto che l’UE è ispirata al principio della governance multilivello. (Il

comitato delle regioni è un organo rappresentativo delle autorità regionali e locali; quindi, riunisce 329

rappresentanti delle autorità regionali e locali dei 27 stati membri. Non è un organo che ha una funzione

decisionale, cioè non può adottare atti vincolanti, ma è coinvolto con funzioni consultive; quindi, con la

funzione di rendere un parere in quelle materie in cui l'UE adotta atti normativi che hanno ricadute

particolarmente rilevanti sulle comunità territoriali, quindi per esempio la politica regionale, la politica di

coesione, la politica di sviluppo.)

DEFINIZIONE CARTA

IV) : «azione coordinata di UE, SM e ENTI REGIONALI E

LOCALI, fondata sui principi di:

- SUSSIDIARIETÀ,

- PROPORZIONALITÀ e

- PARTENARIATO,

che si concretizzi in una cooperazione operativa e istituzionalizzata intesa a elaborare ed

attuare le politiche UE». Quindi è l'azione coordinata dei tre livelli di governo per elaborare

insieme e attuare insieme le politiche dell'UE.

PRINCIPI DELLA CARTA

V) :

- TUTELA dei DIRITTI FONDAMENTALI:

Attraverso il quale viene ribadito che tutti gli atti e gli indirizzi dell’UE (post Trattato Lisbona)

nella multilevel governance, non possono eludere tali diritti

- DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA

Quale strumento cardine per le decisioni e gli indirizzi politici che partono ‘’dal basso’’

- COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE

Fondamentale per la cooperazione tra i vari enti sub-statali per determinate aree di intervento. Ad

esempio, vi possono essere due regioni di due SM diversi che hanno in comune una politica ittica

per via delle condizioni geografiche in cui queste versano e per cui la cooperazione transnazionale

farebbe in modo di agevolare suddette politiche.

PARTE IV paragrafi 1 e 7 – L’EFFICACIA DIRETTA ED IL

PRIMATO DEL DIRITTO DELL’UE.

EFFICACIA DIRETTA

Forniamo una definizione di .

A) DEFINIZIONE

Una norma comunitaria gode di efficacia diretta negli ORDINAMENTI INTERNI quando

produce EFFETTI DIRETTI nei confronti dei SOGGETTI riconosciuti da tali ordinamenti, i

quali possono adire i propri giudici nazionali per la TUTELA GIURISDIZIONALE di tali diritti

prodotti dalla norma comunitaria.

B) IMPORTANZA

L’efficacia diretta è importante poiché le norme comunitarie che godono di tale effetto, hanno

PRIMATO sulle norme nazionali che magari divergono. (su questo si approfondirà in seguito)

C) PRESUPPOSTI

Nell’indagine a stabilire se una norma comunitaria abbia effetti diretti o meno (il che cambierebbe

la risoluzione di una controversia gestita dal giudice) essa deve presentare DUE

CARATTERISTICHE SOSTANZIALI:

I) SUFFICIENTE PRECISIONE

II) INCONDIZIONATEZZA

SUFFICIENTE PRECISIONE

La norma deve contenere un precetto sufficientemente DEFINITO perché i soggetti destinatari

possano comprendere la portata; dunque, la norma comunitaria deve specificare i seguenti tre

aspetti:

a) Titolare dell’OBBLIGO

b) Titolare del DIRITTO

c) CONTENUTO del DIRITTO-OBBLIGO creato dalla norma stessa

INCONDIZIONATEZZA

Questo presupposto attiene all’ASSENZA DI CLAUSOLE che subordino l’applicazione della

norma ad ULTERIORI INTERVENTI NORMATIVI da parte degli SM o delle istituzioni

dell’UE, ovvero consentano agli SM un ampio margine di DISCREZIONALITA’ (nessuna

condizione posta dagli SM)

D) EFFICACIA VERTICALE ED ORIZZONTALE

In linea di massima, i presupposti dell’efficacia diretta sono gli STESSI qualunque sia il TIPO DI

NORMA dell’UE rispetto alla quale il problema si pone.

Ad esempio, nei TRATTATI, come per il REGOLAMENTI, le norme producono effetti tanto

nei: - Rapporti VERTICALI (ovvero tra autorità pubbliche)

- Rapporti ORIZZONTALI (ovvero anche tra i privati)

Si parla dunque di:

- EFFICACIA DIRETTA VERTICALE

- EFFICACIA DIRETTA ORIZZONTALE

La legislazione europea che innova positivamente il diritto degli Stati Membri con la propria

efficacia diretta (pensiamo ad esempio ai Regolamenti) può far sorgere

DIVERGENZE LEGISLATIVE

Dal punto di vista giurisprudenziale (tutto inizia con una sentenza del 1964 del caso ENEL) si è

arrivati a sancire (perché il Trattato di Lisbona (2007) non lo prevedeva) il

PRIMATO DEL DIRITTO DELL’UNIONE

che impone che il diritto dell’UE prevalga sulla legge nazionale e ne indichi l’ORGANO

COMPETENTE a farla valere

EFFETTI DIRETTI

Ma il primato del diritto dell’UE vale quando la norma abbia .

In questo caso il giudice deve DISAPPLICARE la NORMA NAZIONALE (di qualsiasi rango,

anche costituzionale), a favore di quella comunitaria.

(Ciò non significa che le norme ad efficacia indiretta non godano del primato del diritto dell’unione.)

TEORIA DEI CONTROLIMITI

Teoria sviluppata in Italia grazie alla sentenza Fortini del 1973, in questo caso si afferma che la

norma costituzionale ‘’resiste’’ a quella comunitaria per due motivi:

- Tutela dei diritti fondamentali dello Stato Membro, in contrasto con la norma

comunitaria;

- Art.4. par.2 TUE: ‘’L’UE rispetta l’uguaglianza degli SM davanti ai trattati e la loro

IDENTITA’ nazionale INSITA NELLA LORO STRUTTURA FONDAMENTALE,

politica e costituzionale […]’’

Ma tale teoria non regge per via dell’UNIFORMITA’ che dev’essere garantita al diritto

comunitario. PUO’ DECIDERE

Lo SM cui viene disapplicata la norma interna, se

ABROGARE/MODIFICARE la norma nazionale ed adeguarla a quella comunitaria

PARTE V paragrafo 2 – FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DEL

DIRITTO UE: RUOLO DEGLI ENTI TERRITORIALI

Quali strumenti hanno le Regioni e gli Enti Locali nella fase ascendente?

Il nostro tema si svilupperà su due livelli: uno interno (ITALIA) ed uno esterno.

L.86/1989, LEGGE LATERGOLA, sostituita dalla legge 234/2012, che disciplina l’impianto delle

competenze tra enti locali e UE.

Ma un paio di anni prima è stato cambiato l’impianto normativo italiano:

RIFORMA DEL TITOLO V

Rilevanza dell'art. 117 Cost. per la ripartizione delle competenze.

- Coordinamento attraverso la Conferenza Stato-Regioni.

- Esistenza di una disciplina nazionale e di una disciplina regionale che delinea il quadro del

coinvolgimento di Regioni ed enti locali nella formazione e nell'attuazione del diritto UE.

234/2012

L. : norme generali sulla partecipazione italiana all'UE.

Strumenti per il coinvolgimento di Regioni ed enti locali nella fase ascendente:

1) SESSIONI EUROPEE (già esistente con la legge La Tergola, ripreso con la legge 234/2012

e lo ha trasposto nelle Regioni e UE).

a) Conferenza Stato-Regioni e

b) Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

Elaborazione indirizzi generali e pareri su attuazione diritto UE.

Servono per vedere le tematiche su base regionale improntate dall’UE.

-

2) POTERE DI REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI FORMULARE OSSERVAZIONI

AL GOVERNO sui progetti di atti UE nelle materie di loro competenza: termine di 30

giorni (queste osservazioni non sono vincolanti; servono in pratica a ‘’sollevare il caso’’)

Possibile convocazione della Conferenza Stato-Regioni e riserva di esame in sede di Consiglio UE.

3) POTERE DI FORMULARE OSSERVAZIONI ALLE CAMERE SUL RISPETTO DEL

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ :

competenza di assemblee e consigli regionali.

4) POTERE DELLE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEGLI ENTI LOCALI DI

FORMULARE OSSERVAZIONI AL GOVERNO

su progetti di atti UE di rilievo per gli enti locali.

Possibile convocazione Conferenza Stato-Città ed enti locali

COMITATO DELLE REGIONI

Comitato delle Regioni (Trattato di Maastricht):

rappresentanti di organi elettivi di regioni ed enti locali.

329 membri, nomina da parte del Consiglio su proposta degli Stati Membri.

Potere di esprimere pareri obbligatori ma non vincolanti.

- Modalità di nomina dei 24 membri italiani:

Proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base di indicazioni della Conferenza delle

regioni e delle province autonome, della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative

delle regioni e delle province autonome e, per le province e per i comuni, dall'UPI, dall'ANCI e

dall'UNCEM.

Strumenti per il coinvolgimento di Regioni ed enti locali nella fase discendente:

Facciamo prima un breve riassunto sul ‘’DIRITTO DERIVATO’’

Art. 288 TFUE:

«Per esercitare le competenze dell'Unione, le istituzioni adottano:

1) regolamenti

2) direttive

3) decisioni

4) raccomandazioni

5) pareri»

1) Regolamenti

Caratteristiche generali:

a) Portata generale: vincolano tutti i soggetti dell'ordinamento UE:

b) Obbligatorietà integrale, in tutti i loro elementi

c) Diretta applicabilità: no necessità di adattamento o recepimento (sentenza Variola, da

cercare e approfondire).

Monte Arcosu

CGUE 11 gennaio 2001, «[…] se, in conseguenza della natura stessa dei

regolamenti e della loro funzione nel sistema delle fonti del diritto UE, detti regolamenti,

producono, in genere, effetti immediati negli ordinamenti giuridici nazionali […] talune loro

disposizioni possono tuttavia richiedere […] l'adozione di misure di esecuzione da parte degli Stati

membri».

2) Direttive

Caratteristiche generali:

a) Portata individuale;

b) Obbligatorietà integrale: obbligo di risultato, ma libertà di scelta delle forme e dei mezzi

c) Mancanza di diretta applicabilità: necessità di attuazione.

Obbligo di attuazione delle direttive.

termine di attuazione

I) Presenza di un : inadempimento SM se il termine non è

rispettato; Obbligo di stand-still

II) (Obbligo di star fermi. Non posso emanare norme che vanno

in contrasto con la direttiva che ancora non è scaduto il suo termine di recepimento.

Esempio: Sentenza Inter-Environnement Wallonie);

Limiti nella scelta delle forme e dei mezzi

III) : idoneità al raggiungimento dello

scopo. (esempio obbligo nell’usare atti aventi forza di legge o regolamenti secondari

nel recepire le direttive. Niente fonti terziarie, circolari amministrative o consuetudini

poiché facilmente modificabili, anche se si raggiunge lo scopo. Questo perché verrebbe

meno il principio di pubblicità o poiché essendo facilmente modificabili, lo scopo

verrebbe distorto).

4 MAGGIO 2022 ATTUAZIONE DEL DIRITTO UE

(in particolare, sul ruolo delle Regioni)

Art. 40, 4° comma, L. 234/2012: il Governo indica i

«Per le direttive europee, nelle materie di cui all'art. 117, 2° comma, Cost.,

criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai

fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della

programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali»

(siamo sempre nel campo dell’attuazione delle direttive)

(si vuole la mediazione del governo proprio perché non via sia un’attuazione del diritto

frammentaria).

Art. 41, 1° comma, L. 234/2012:

«i provvedimenti di attuazione degli atti dell'Unione europea possono essere adottati dallo Stato

nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre

rimedio all'eventu

Anteprima
Vedrai una selezione di 9 pagine su 40
Appunti Multilevel Governance e Diritto dell'Unione Europea - Domande esame Pag. 1 Appunti Multilevel Governance e Diritto dell'Unione Europea - Domande esame Pag. 2
Anteprima di 9 pagg. su 40.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Multilevel Governance e Diritto dell'Unione Europea - Domande esame Pag. 6
Anteprima di 9 pagg. su 40.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Multilevel Governance e Diritto dell'Unione Europea - Domande esame Pag. 11
Anteprima di 9 pagg. su 40.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Multilevel Governance e Diritto dell'Unione Europea - Domande esame Pag. 16
Anteprima di 9 pagg. su 40.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Multilevel Governance e Diritto dell'Unione Europea - Domande esame Pag. 21
Anteprima di 9 pagg. su 40.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Multilevel Governance e Diritto dell'Unione Europea - Domande esame Pag. 26
Anteprima di 9 pagg. su 40.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Multilevel Governance e Diritto dell'Unione Europea - Domande esame Pag. 31
Anteprima di 9 pagg. su 40.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Multilevel Governance e Diritto dell'Unione Europea - Domande esame Pag. 36
1 su 40
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher denispittalis di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Multilevel Governance e Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cagliari o del prof Biagioni Giacomo.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community