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MA:
i provvedimenti disciplinari (che si ritiene abbiano natura giurisdizionale o paragiurisdizionale)
conseguenti al sindacato della sezione disciplinare del CSM sul comportamento deontologicamente
scorretto del magistrato possono essere impugnati davanti alla Corte di cassazione a sezioni
unite civili.
Non si deve sindacare il contenuto della decisione giudiziaria (per aver deciso male) perché c’è
l’autonomia.
Il provvedimento disciplinare non è meramente amministrativo: di fronte alla sezione del CSM c’è
la procura generale della Cassazione, il magistrato che si difende anche con un avvocato e la
sezione disciplinare che si pronuncia anche con una sentenza.
La sentenza disciplinare può essere impugnata davanti alle sezioni civili della Cassazione.
E’ l’unico caso in cui il provvedimento finisce davanti a un giudice ordinario, che poi alla fine è
anche il destinatario di quel provvedimento.
I provvedimenti di altra natura possono essere impugnati sono davanti al giudice amministrativo.
L’iscrizione dei magistrati alle associazioni di magistrati non sono partiti, non fanno campagna
elettorale. Si sa che certe associazioni hanno un certo orientamento culturale.
Altra cosa è un magistrato che si iscrive a un partito e fa politica attiva che presuppone che si
instaurino legami personali che possono influenzare le sue decisioni.
Non si possono negare ai magistrati le idee politiche, altra cosa è fare politica che potrebbe in
alcuni casi pregiudicare la mia indipendenza.
Secondo alcuni non dovrebbero manifestare il proprio orientamento per apparire imparziale.
E’ un problema di bilanciamento del diritto di indipendenza del magistrato e del diritto di avere
delle idee.
Principio di legalità serve a fondare il potere della pubblica amministrazione sulla legge perché quel
potere deve essere da questa circoscritto. Il principio di legalità inteso in senso formale garantisce
poco il cittadino, ma in senso sostanziale (circoscrivo il potere), dico esattamente cosa si può fare, il
cittadino ha dei parametri grazie ai quali veder garantita la sua posizione. Il diritto di difesa è più
garantito se si hanno dei parametri.
Più è dettagliata la legge, più sarà facile per il magistrato ottenere giustizia di fronte al Tar, ho un
parametro più stringente.
La Costituzione afferma che il plenum del CSM prende le decisioni, DELIBERA.
I membri del CSM si dividono in sei o sette commissioni (una si occupa degli incarichi direttivi,
una dei trasferimenti, una si occupava della formazione ma ora non c’è più, una si occupa
dell’amministrazione della giustizia, una dei giudici onorari) nelle quali viene svolto il lavoro
istruttorio. Un membro può far parte di più commissioni.
La commissione cerca di elaborare una proposta motivata da presentare davanti al plenum il quale
poi delibera attraverso il voto.
La sezione disciplinare è composta in modo proporzionale alla composizione del CSM prevista
dalla Costituzione e decide senza passare le proposte al plenum.
Durante il suo lavoro si svolge infatti un piccolo processo (magistrato incolpato che si può
difendere, procura generale della cassazione che sostiene l’accusa, giudici che possono avere prove
o sentire testimoni) in cui ha partecipato la stessa sezione disciplinare: ciò a garanzia del magistrato
incolpato.
Il provvedimento amministrativo è infatti solo prevalentemente cartolare.
Come fa il CSM a sapere tutto? Il magistrato ha un suo fascicolo personale utilizzato quando
bisogna prendere delle decisione.
Il CSM fa ricorso alla realtà locale in cui lavora il magistrato per saperne di più.
Nei distretti della Corte d’appello hanno la sede anche i consigli giudiziari, piccoli CSM previsti
dalla legge (non dalla costituzione), che conoscono la situazione locale e sono formati da magistrati
e laici.
Non hanno poteri decisori (decide il CSM), ma consultivi e preparatori.
In molti procedimenti si assume il parere del consiglio giudiziario al quale il magistrato appartiene.
Viene trasmessa la documentazione al CSM, tra cui si trovano le deliberazioni di questi organi che
hanno sede nei distretti della Corte d’Appello formati da magistrati locali che conoscono come
lavora il magistrato.
MA in tutto ciò qual é il ruolo del Ministro della giustizia ?
Si tratta di un organo politico giudiziario.
Il CSM ha funzioni di natura amministrativa riguardante i singoli magistrati.
MA quali funzioni amministrative restano in capo al Ministro della giustizia?
L' art 110 dice che egli si occupa degli apparati serventi della magistratura (tribunali, carceri,
soldi, cancellieri) e delle funzioni amministrative non affidate al CSM (il CSM si occupa
principalmente dello status dei singoli magistrati). Spettano al ministro le iniziative legislative
riguardanti la magistratura.
Tra le funzioni attribuite a questi due organi non c'è una netta distinzione e per questo motivo ci
sono casi in cui è necessaria una loro leale collaborazione.
Ci sono norme che cercano di mettere in contatto i due poteri.
Per esempio l' art 10.2 legge 195/1958 dispone che il CSM può fare proposte al Ministro della
giustizia sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie e su tutte le materie riguardanti
l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Le proposte possono essere fatte se il CSM ritiene necessari certi provvedimenti anche se sono rare
per la mancanza di accordo tra i membri del CSM.
Il CSM può anche dare pareri al ministro della giustizia.
L’interpretazione della norma dice che generalmente i pareri vengono dati se richiesti e un buon
ministro dovrebbe sentire il parere del CSM prima di presentare il disegno di legge al parlamento.
Ciò spesso non capita, il Ministro presenta il disegno alla Camera e quindi il CSM manda il suo
parere direttamente al parlamento.
Ma il raccordo ministro-csm diventa un dialogo tra parlamento-csm e condiziona la dialettica
politica dell’organo rappresentativo.
C’è chi sostiene che il CSM debba comunque dare pareri, chi invece dice che il CSM però non ha
funzioni di indirizzo politico e se il parere non gli viene richiesto non deve darlo!
Tra le competenze c’è la nomina dei magistrati ad incarichi direttivi.
Chi svolge incarichi direttivi deve avere anche capacità organizzative, oltre ad essere un buon
magistrato.
Le assunzioni incidono sullo status del magistrato e quindi i magistrati sono assunti dal CSM.
MA il Ministro è responsabile dell’efficienza della magistratura ed è quindi suo interesse che la
macchina giudiziaria funzioni bene.
CI sono contrapposti e convergenti interessi: la legge 195/1958 prevede che sul conferimento degli
uffici direttivi il CSM delibera (plenum) sulla base di una proposta formulata di concerto con il
Ministro della giustizia di una commissione formata da sei dei suoi componenti di cui quattro eletti
dai magistrati e due eletti dal parlamento.
C’è un procedimento diverso: la commissione degli incarichi deve, prima di proporre i nomi al
plenum, affinare dei contatti con i competenti uffici del ministero della giustizia, cercando un
accordo su un nome o cercando un concerto sul nome.
Il ministro si esprime sulla base di competenze amministrative.
Mentre la scelta politica spetta al ministro, in questo caso la scelta è del CSM e il ministro
interviene in punta di piedi dicendo cosa è meglio secondo lui e motivando.
In passato ci sono stati problemi interpretativi su questa norma: cosa significa trovare il concerto?
devono essere d’accordo? chi decide se non c’è il concerto?
In due casi, nel 1992 e nel 2003, si sono contrapposti il Ministro della giustizia e il CSM che hanno
sollevato un conflitto tra poteri dello stato davanti alla Corte costituzionale.
Il CSM non trovava un accordo con il ministro che non firmava il decreto di nomina del magistrato
perché non condivideva il nome.
La Corte nella prima sentenza ha ricostruito il rapporto tra il 105 e il 110 e poi ha detto che è
interesse del ministro partecipare alla scelta del nome, ma questo concerto non obbliga a trovare
un accordo, ma è espressione del principio di leale collaborazione che deve informare i
rapporti tra i due organi e impegna i due soggetti a collaborare (implica un vincolo NON di
risultato, ma di METODO: vi obbliga a sentirvi).
Se alla fine di questo procedimento l’accordo non si trova, decide il CSM perché è un
provvedimento che incide sullo status del magistrato.
Procura : Ufficio in cui stanno i PM
I giudici sono indipendenti singolarmente -art 101 Cost: nessuno può dir loro come giudicare. Il presidente
del tribunale non é il capo dei giudici, ha solo importanti funzioni organizzative.
I PM non hanno lo stesso grado di indipendenza perché sono inseriti nella procura che ha un capo di fronte
al quale hanno una posizione gerarchica inferiore. I PM sono soggetti alle direttive del capo che affida loro
le indagini e li coordina.
MA nessun organo politico può intervenire nei confronti del giudici o dei PM.
L'indipendenza dei magistrati è diversa a seconda delle funzioni sei magistrati all'interno dell'organo
giudiziario.
L'indipendenza esterna è pressoché assoluta, l'indipendenza interna è assicurata ai magistrati nell'ordine
giudiziario.
Garanzie di indipendenza (garantita dalla disposizione di principio dell'art 101 Cost). Ci sono anche regole
concrete che la assicurano nella costituzione e nella legge.
a) Art 106 :
comma 1
É previsto il concorso per garantire l'efficienza tecnica e la competenza. In questo modo si esclude
anche la nomina politica e si garantisce così l'indipendenza.
Il legislatore si è preoccupato del fatto che il magistrato debba avere requisiti morali e viene quindi
svolto un controllo sulla condotta del magistrato.
Nel 1941 si dispose che non potevano partecipare al concorso i candidati che non fossero di
condotta incensurabile.
Prima della Costituzione il controllo era svolto dal ministro anche relativamente alle idee politiche.
Ora viene svolto un controllo dal CSM.
La legge consentiva il controllo sulla condotta individuale dei giudici e della loro famiglia.
L'art 124 del decreto regio 12/1941 disponeva che non erano ammessi al concorso coloro che
risultavano appartenenti a famiglie di estimazione morale indiscussa. Questa disposizione è
incostituzionale perché contraria al principio di eguaglianza degli artt 3 e 51 della Costituzione ?
Nel 1994 la Corte costituzionale affermò che l'estimazione morale della famiglia non poteva essere
un requisito degli aspiranti perché non riguardava le capacità e le attitudini del singolo sogge