Il potere giudiziario
Il diritto d'azione e di difesa
Art 24: “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i midi per la riparazione degli errori giudiziari”.
La difesa è un diritto dei cittadini. La garanzia del diritto di difesa, unitamente al principio del giudice naturale precostituito per legge, dovrebbe fondare la necessità che il processo si caratterizzi:
- Per il contraddittorio fra le parti, il quale esige che vi sia un confronto dialettico paritario tra le parti processuali lungo lo svolgimento di tutte le fasi processuali;
- Per l'imparzialità e terzietà del giudice, la cui decisione può essere accettata dalle parti e dalla società in quanto provenga da un soggetto competente ad applicare ed interpretare il diritto in modo imparziale e quindi autonomo rispetto agli opposti interessi delle parti, che affrontano la contesa giudiziaria.
Il giudice naturale precostituito per legge
Giudice indipendente proprio perché preventivamente individuato. Art 25: “Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge”.
Corte costituzionale, sent n 272/98: “Il dettato costituzionale è volto a garantire la certezza del cittadino di veder tutelati i propri diritti e interessi da un organo già preventivamente stabilito dall’ordinamento e indipendente da ogni influenza esterna, proprio perché istituito sulla base di criteri generali fissati in anticipo dalla legge, e non già in vista di singole controversie.”
La Costituzione pone alcuni principi fondamentali in tema di giurisdizione. In primo luogo, il principio della precostituzione del giudice (detto anche principio del giudice naturale): “Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge” (art 25). Si tratta di una fondamentale garanzia per i cittadini: nessuno può trovarsi ad essere giudicato da un giudice appositamente costituito dopo la commissione di un determinato fatto; la legge deve indicare i criteri astratti (es. di competenza territoriale, di valore…) impiegando i quali sia possibile predeterminare quasi automaticamente quale sia l’organo giudiziario competente a giudicare di una certa questione.
L'irretroattività della legge penale
Art 25 comma 2: “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”.
Solo per la legge penale incriminatrice vale la garanzia costituzionale dell'irretroattività. Per le altre leggi, il principio dell’art 11 delle disposizioni sulla legge in generale (“La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”) può essere derogato, nei limiti della tutela del principio di uguaglianza e dell’affidamento.
La riserva di legge in materia di misure di sicurezza
Art 25 comma 3: “Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge”.
Le misure di sicurezza sono sanzioni penali, applicabili solo a seguito di un processo, finalizzate alla prevenzione della delinquenza, che hanno come presupposti:
- La realizzazione di un reato
- La pericolosità sociale
La durata è determinata solo nel minimo, vengono revocate solo quando cessa la pericolosità sociale. Ad es: il ricovero presso ospedale psichiatrico giudiziario per chi viene prosciolto per infermità di mente.
Misure di prevenzione, misure cautelari, misure di sicurezza
Le misure di prevenzione sono provvedimenti adottati non a seguito della commissione di un reato, ma in base a indizi o sospetti che certi reati possano essere commessi in futuro (sono quindi ante delictum). In ciò si distinguono dalle misure cautelari (es. arresto domiciliare, carcerazione preventiva, la sospensione da un pubblico ufficio…) che sono provvedimenti assunti dall’autorità giudiziaria nel corso delle indagini o del processo, e quindi in conseguenza di un reato già commesso, e dalle misure di sicurezza (es. riformatorio, ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, libertà vigilata), che seguono alla condanna, in considerazione della pericolosità del reo. Le misure di prevenzione possono avere carattere patrimoniale (es. sequestro, confisca) o personale (es. sorveglianza speciale, obbligo di rimpatrio).
Le misure cautelari sono provvedimenti provvisori e immediatamente esecutivi, adottati generalmente nel corso delle indagini preliminari, per evitare che il trascorrere del tempo pregiudichi:
- L'accertamento del reato (inquinamento di prove);
- L'esecuzione della sentenza (fuga);
- O che determini l'aggravarsi del reato o la commissione di nuovi.
Presuppongono:
- Il fumus boni iuris (parvenza di buon diritto)
- Il periculum in mora (pericolo nel ritardo)
Ad esempio, gli arresti domiciliari.
La personalità della responsabilità penale
Art 27: “La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.”
Art 27, comma 1: La responsabilità penale è personale. Esclude la responsabilità per il fatto altrui e la responsabilità oggettiva: perché si giunga all’affermazione della responsabilità penale è necessario che sia possibile muovere un rimprovero, in termini di dolo o colpa, all’autore del fatto (principio di colpevolezza). Per dolo non doveva volere es uccidere. Per colpa: omicidio colposo, non voluto, dovevi stare più attento in quel determinato caso.
Art 27, comma 3 e 4: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari ...