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LA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA DI MISURE DI SICUREZZA
Art 25 comma 3” Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non
nei casi previsti dalla legge”.
Le misure di sicurezza sono sanzioni penali, applicabili solo a seguito di un
processo, finalizzate alla prevenzione della delinquenza, che hanno come
presupposti:
- la realizzazione di un reato
- la pericolosità sociale
La durata è determinata solo nel minimo, vengono revocate solo quando cessa
la pericolosità sociale. Ad es: il ricovero presso ospedale psichiatrico giudiziario
per chi viene prosciolto per infermità di mente.
MISURE DI PREVENZIONE, MISURE CAUTELARI, MISURE DI SICUREZZA
Le MISURE DI PREVENZIONE sono provvedimenti adottati non a seguito della
commissione di un reato, ma in base a indizi o sospetti che certi reati possano
essere commessi in futuro ( sono quindi ante delictum). In ciò si distinguono
dalle MISURE CAUTELARI ( es arresto domiciliare, carcerazione preventiva, la
sospensione da un pubblico ufficio…) che sono provvedimenti assunti
dall’autorità giudiziaria nel corso delle indagini o del processo, e quindi in
conseguenza di un reato già commesso, e dalle MISURE DI SICUREZZA ( es
riformatorio, ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, libertà vigilata), che
seguono alla condanna, in considerazione della pericolosità del reo. Le misure
di prevenzione possono avere carattere patrimoniale ( es sequestro, confisca) o
personale (es sorveglianza speciale, obbligo di rimpatrio)
Le misure cautelari sono provvedimenti provvisori e immediatamente esecutivi,
adottati generalmente nel corso delle indagini preliminari, per evitare che il
trascorrere del tempo pregiudichi a) l’accertamento del reato( inquinamento di
prove) ; b) l’esecuzione della sentenza (fuga); o che determini c) l’aggravarsi
del reato o la commissione di nuovi. Presuppongono:
- il fumus boni iuris ( parvenza di buon diritto)
- il periculum in mora ( pericolo nel ritardo)
Ad es gli arresti domiciliari.
LA PERSONALITA’ DELLA RESPONSABILITA’ PENALE
Art 27: “ La responsabilità penale è personale.
L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e
devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di
guerra:”
Art 27, comma 1 la responsabilità penale è personale.
Esclude la responsabilità per il fatto altrui e la responsabilità oggettiva: perché
si giunga all’affermazione della responsabilità penale è necessario che sia
possibile muovere un rimprovero, in termini di dolo o do colpa, all’ autore del
fatto ( PRINCIPIO DI COLPEVOLEZZA). Per dolo non doveva volere es uccidere.
Per colpa: omicidio colposo, non voluto, dovevi stare più attento in quel
determinato caso.
Art 27, comma 3 e 4: “ le pene non possono consistere in trattamenti contrari
al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è
ammessa la pena di morte.”
Pene finalizzate alla rieducazione del condannato.
LA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA
Art 27 comma 2 “L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna
definitiva”.
Deve essere intesa come:
- REGOLA DI TRATTAMENTO : il soggetto non deve subire gli effetti negativi del
processo prima dell’accertamento della responsabilità. Corte cost, sent
64/1970: le misure cautelari “in nessun caso possono avere la funzione di
anticipare la pena da infliggersi solo dopo l’accertamento della colpevolezza”.
No anticipazione della pena. La pena viene scontata successivamente. No
carcere per condanna, ma perché ho paura che scappi.
-REGOLA DI GIUDIZIO: art 533 c.p. “ Il giudice pronuncia sentenza di condanna
se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di la di ogni
ragionevole dubbio”. Non più assoluzione per insufficienza di prove.
I PRINCIPI DEL GIUSTO PROCESSO
Art 111” La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla
legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità,
davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole
durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia,
nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei
motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni
necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di
interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo
carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa
nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova
a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la
lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione
della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di
dichiarazione rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente
sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in
contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di
natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati
dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in
Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le
sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in
Cassazione è ammesso per i solo motivi inerenti la giurisdizione”.
La nozione di giusto processo si innesta nell’ambito di un processo penale di
tipo accusatorio e si esplica in alcuni principi fondamentali recepiti nella nuova
formulazione dell’ art 111:
- terzietà ed imparzialità del giudice: il principio di terzietà ed imparzialità,
sebbene collegato a quello di indipendenza, deve essere inteso come neutralità
del giudice, il quale deve agire esente da pregiudizi e preconcetti e garantire la
correttezza del giudizio.
- rispetto della parità tra accusa e difesa: il principio della parità tra accusa e
difesa e quello del contraddittorio sono espressione di un modello processuale
di tipo accusatorio. La partecipazione dell’accusa e della difesa su basi di parità
in ogni stato e grado del procedimento si esplica nella parità tra le parti nella
ricerca e formazione delle prove. Tale principio è strettamente connesso a
quello del contraddittorio, in quanto nel sistema accusatorio la decisione del
giudice si fonda sulle prove fornite dalle parti in contrapposizione dialettica fra
loro.
- svolgimento del processo nel contraddittorio tra le parti
- ragionevole durata del processo, che deve essere assicurata dalla legge. La
necessità di limitare la durata dei processi ha condotto al riconoscimento del
principio della ragionevole durata del processo, che deve essere garantita dalla
legge.
In attuazione dei principi del GIUSTO PROCESSO, i commi aggiunti all’art 111
dettano una serie di canoni che devono regolare il processo penale.
Innanzitutto viene ribadita e rafforzata la natura riservata dell’informazione di
garanzia, della quale l’indagato deve essere portato a conoscenza nel più breve
tempo possibile. In secondo luogo si afferma la necessità di garantire una
DIFESA ADEGUATA all’imputato (art 24), riconoscendogli la facoltà di essere
assistito da un interprete, se di lingua straniera, di far interrogare in fase
dibattimentale le persone che abbiano reso dichiarazioni a suo carico
(coimputato del medesimo reato, persona imputata di un procedimento
connesso o di un reato collegato a quello per cui si procede), di ottenere la
convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni
dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore.
Strettamente connesso ai principi del giusto processo è anche L’OBBLIGO DI
MOTIVARE I PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI ( OBBLIGO DI MOTIVAZIONE). La
motivazione dimostra e garantisce che il giudice applica la legge, non la crea,
mettendo in rilievo, da un lato la responsabilità del giudice, e dall’altro la
legittimità delle pronunzie. Dalla motivazione, in particolare, devono risultare
tutte le ragioni di fatto e di diritto tenute presenti dal giudice e che hanno
determinato l’adozione del provvedimento. La sentenza non può essere priva di
motivazione
Duplice funzione della motivazione:
- interna al processo: la motivazione consente di esercitare il diritto di difesa.
- oltre il processo: la motivazione permette di conoscenza e la critica degli
argomenti impiegati dal giudice. (controllo sull’operato dei giudici)
GIUDICI ORDINARI
Art 102, comma 1 “La funzione giurisdizionale è esercitata dai magistrati
ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario”----- art 108
comma 1 “ Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono
stabilite dalla legge”
La giurisdizione ordinaria è esercitata, per tutte le controversie, da magistrati
ordinati, istituiti e regolati secondo le norme sull’ordinamento giudiziario e
soggetti amministrativamente al Consiglio superiore della Magistratura.
La giurisdizione ordinaria si distingue in
- PENALE, competente per le violazioni di quelle norme che hanno, come
conseguenza, l’applicazione di una sanzione penale.
Giurisdizione penale
I grado: tribunale ---magistrato--
Giudice di pace
Corte d’assise ---togati e comuni cittadini (maggioranza)
giudici popolari
II grado: Corte d’appello
Corte d’assise d’appello
- CIVILE, competente per la tutela giurisdizionale dei diritti privati e si svolge su
iniziativa dei soggetti privati.
Giurisdizione civile
I grado: Tribunale
Giudice di pace
II grado: Corte di appello
- GIUDICE DI PACE, organo monocratico che ha competenza in materia sia civile
che penale
- TRIBUNALE, giudice unico in composizione monocratica o collegiale a seconda
del tipo di controversia o di reato, le cui decisioni sono appellabili
- CORTE D’APPELLO, giudic