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LA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA DI MISURE DI SICUREZZA

Art 25 comma 3” Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non

nei casi previsti dalla legge”.

Le misure di sicurezza sono sanzioni penali, applicabili solo a seguito di un

processo, finalizzate alla prevenzione della delinquenza, che hanno come

presupposti:

- la realizzazione di un reato

- la pericolosità sociale

La durata è determinata solo nel minimo, vengono revocate solo quando cessa

la pericolosità sociale. Ad es: il ricovero presso ospedale psichiatrico giudiziario

per chi viene prosciolto per infermità di mente.

MISURE DI PREVENZIONE, MISURE CAUTELARI, MISURE DI SICUREZZA

Le MISURE DI PREVENZIONE sono provvedimenti adottati non a seguito della

commissione di un reato, ma in base a indizi o sospetti che certi reati possano

essere commessi in futuro ( sono quindi ante delictum). In ciò si distinguono

dalle MISURE CAUTELARI ( es arresto domiciliare, carcerazione preventiva, la

sospensione da un pubblico ufficio…) che sono provvedimenti assunti

dall’autorità giudiziaria nel corso delle indagini o del processo, e quindi in

conseguenza di un reato già commesso, e dalle MISURE DI SICUREZZA ( es

riformatorio, ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, libertà vigilata), che

seguono alla condanna, in considerazione della pericolosità del reo. Le misure

di prevenzione possono avere carattere patrimoniale ( es sequestro, confisca) o

personale (es sorveglianza speciale, obbligo di rimpatrio)

Le misure cautelari sono provvedimenti provvisori e immediatamente esecutivi,

adottati generalmente nel corso delle indagini preliminari, per evitare che il

trascorrere del tempo pregiudichi a) l’accertamento del reato( inquinamento di

prove) ; b) l’esecuzione della sentenza (fuga); o che determini c) l’aggravarsi

del reato o la commissione di nuovi. Presuppongono:

- il fumus boni iuris ( parvenza di buon diritto)

- il periculum in mora ( pericolo nel ritardo)

Ad es gli arresti domiciliari.

LA PERSONALITA’ DELLA RESPONSABILITA’ PENALE

Art 27: “ La responsabilità penale è personale.

L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e

devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di

guerra:”

Art 27, comma 1 la responsabilità penale è personale.

Esclude la responsabilità per il fatto altrui e la responsabilità oggettiva: perché

si giunga all’affermazione della responsabilità penale è necessario che sia

possibile muovere un rimprovero, in termini di dolo o do colpa, all’ autore del

fatto ( PRINCIPIO DI COLPEVOLEZZA). Per dolo non doveva volere es uccidere.

Per colpa: omicidio colposo, non voluto, dovevi stare più attento in quel

determinato caso.

Art 27, comma 3 e 4: “ le pene non possono consistere in trattamenti contrari

al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è

ammessa la pena di morte.”

Pene finalizzate alla rieducazione del condannato.

LA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA

Art 27 comma 2 “L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna

definitiva”.

Deve essere intesa come:

- REGOLA DI TRATTAMENTO : il soggetto non deve subire gli effetti negativi del

processo prima dell’accertamento della responsabilità. Corte cost, sent

64/1970: le misure cautelari “in nessun caso possono avere la funzione di

anticipare la pena da infliggersi solo dopo l’accertamento della colpevolezza”.

No anticipazione della pena. La pena viene scontata successivamente. No

carcere per condanna, ma perché ho paura che scappi.

-REGOLA DI GIUDIZIO: art 533 c.p. “ Il giudice pronuncia sentenza di condanna

se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di la di ogni

ragionevole dubbio”. Non più assoluzione per insufficienza di prove.

I PRINCIPI DEL GIUSTO PROCESSO

Art 111” La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla

legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità,

davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole

durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia,

nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei

motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni

necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di

interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo

carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa

nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova

a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la

lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione

della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di

dichiarazione rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente

sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in

contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di

natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati

dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in

Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le

sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in

Cassazione è ammesso per i solo motivi inerenti la giurisdizione”.

La nozione di giusto processo si innesta nell’ambito di un processo penale di

tipo accusatorio e si esplica in alcuni principi fondamentali recepiti nella nuova

formulazione dell’ art 111:

- terzietà ed imparzialità del giudice: il principio di terzietà ed imparzialità,

sebbene collegato a quello di indipendenza, deve essere inteso come neutralità

del giudice, il quale deve agire esente da pregiudizi e preconcetti e garantire la

correttezza del giudizio.

- rispetto della parità tra accusa e difesa: il principio della parità tra accusa e

difesa e quello del contraddittorio sono espressione di un modello processuale

di tipo accusatorio. La partecipazione dell’accusa e della difesa su basi di parità

in ogni stato e grado del procedimento si esplica nella parità tra le parti nella

ricerca e formazione delle prove. Tale principio è strettamente connesso a

quello del contraddittorio, in quanto nel sistema accusatorio la decisione del

giudice si fonda sulle prove fornite dalle parti in contrapposizione dialettica fra

loro.

- svolgimento del processo nel contraddittorio tra le parti

- ragionevole durata del processo, che deve essere assicurata dalla legge. La

necessità di limitare la durata dei processi ha condotto al riconoscimento del

principio della ragionevole durata del processo, che deve essere garantita dalla

legge.

In attuazione dei principi del GIUSTO PROCESSO, i commi aggiunti all’art 111

dettano una serie di canoni che devono regolare il processo penale.

Innanzitutto viene ribadita e rafforzata la natura riservata dell’informazione di

garanzia, della quale l’indagato deve essere portato a conoscenza nel più breve

tempo possibile. In secondo luogo si afferma la necessità di garantire una

DIFESA ADEGUATA all’imputato (art 24), riconoscendogli la facoltà di essere

assistito da un interprete, se di lingua straniera, di far interrogare in fase

dibattimentale le persone che abbiano reso dichiarazioni a suo carico

(coimputato del medesimo reato, persona imputata di un procedimento

connesso o di un reato collegato a quello per cui si procede), di ottenere la

convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni

dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore.

Strettamente connesso ai principi del giusto processo è anche L’OBBLIGO DI

MOTIVARE I PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI ( OBBLIGO DI MOTIVAZIONE). La

motivazione dimostra e garantisce che il giudice applica la legge, non la crea,

mettendo in rilievo, da un lato la responsabilità del giudice, e dall’altro la

legittimità delle pronunzie. Dalla motivazione, in particolare, devono risultare

tutte le ragioni di fatto e di diritto tenute presenti dal giudice e che hanno

determinato l’adozione del provvedimento. La sentenza non può essere priva di

motivazione

Duplice funzione della motivazione:

- interna al processo: la motivazione consente di esercitare il diritto di difesa.

- oltre il processo: la motivazione permette di conoscenza e la critica degli

argomenti impiegati dal giudice. (controllo sull’operato dei giudici)

GIUDICI ORDINARI

Art 102, comma 1 “La funzione giurisdizionale è esercitata dai magistrati

ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario”----- art 108

comma 1 “ Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono

stabilite dalla legge”

La giurisdizione ordinaria è esercitata, per tutte le controversie, da magistrati

ordinati, istituiti e regolati secondo le norme sull’ordinamento giudiziario e

soggetti amministrativamente al Consiglio superiore della Magistratura.

La giurisdizione ordinaria si distingue in

- PENALE, competente per le violazioni di quelle norme che hanno, come

conseguenza, l’applicazione di una sanzione penale.

Giurisdizione penale

I grado: tribunale ---magistrato--

Giudice di pace

Corte d’assise ---togati e comuni cittadini (maggioranza)

giudici popolari

II grado: Corte d’appello

Corte d’assise d’appello

- CIVILE, competente per la tutela giurisdizionale dei diritti privati e si svolge su

iniziativa dei soggetti privati.

Giurisdizione civile

I grado: Tribunale

Giudice di pace

II grado: Corte di appello

- GIUDICE DI PACE, organo monocratico che ha competenza in materia sia civile

che penale

- TRIBUNALE, giudice unico in composizione monocratica o collegiale a seconda

del tipo di controversia o di reato, le cui decisioni sono appellabili

- CORTE D’APPELLO, giudic

Dettagli
A.A. 2012-2013
12 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher manfredichiara1976 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Piemonte Orientale Amedeo Avogadro - Unipmn o del prof Paris Matteo.