Estratto del documento

Indice …………………............

1. I caratteri fondamentali del fenomeno giuridico Pag. 1

Forme di Stato e forme di Governo…………….………..…………………

2. Pag. 9

Lo Stato costituzionale ……………………………..…………...…………..

3. Pag. 36

…………………………….……

4. Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Pag. 40

L’Unione Europea ……………………………………………………..…….

5. Pag. 58

………….………………………………………………...

6. Il corpo elettorale Pag. 63

………………………………………………………………...

7. Il Parlamento Pag. 78

presidente della Repubblica …………………………………….............

8. Il Pag. 104

Il Governo ……………………..…………….………..……………..………

9. Pag. 112

……………………………..…………...…..

10. La Pubblica amministrazione Pag. 128

…………………………….…......

11. Principi in tema attività amministrativa Pag. 136

………………………………………………..……...

12. Regioni ed enti locali Pag. 148

………….………………………..………………..

13. La Corte Costituzionale Pag. 164

……………………………………………………….……..

14. La Magistratura Pag. 168

…………………….………………………………….…..…

15. I diritti di libertà Pag. 175

Il sistema delle fonti normative …………………………………………….

16. Pag. 180

Capitolo 1

I CARATTERI FONDAMENTALI DEL FENOMENO GIURIDICO

Il Diritto e la società

Diritto = complesso di regole di condotta che disciplinano i rapporti tra i membri di

una certa collettività in un fato momento storico.

STRETTO LEGAME CON IL FENOMENO SOCIALE

Perché nasca il fenomeno giuridico è necessario che esista una qualche forma di

aggregazione umana (Nessuna forma di aggregazione umana può svilupparsi

senza alcune regole che disciplinino i rapporti tra i soggetti che la compongono al

fine di garantirne una convivenza pacifica).

c’è società’ c’è c’è c’è

La dove una diritto, dove diritto una società

Ubi societas Ibi ius, Ubi ius ibi societas

Nel corso della storia vi é sempre stata una ragione giustificatrice delle norme che

regolano la vita sociale:

• Volontà degli antenati;

• Volontà divina (Casta sacerdotale = vertice decisionale perché in contatto diretto

con le divinità);

• Volontà saggi/potenti.

Quando nasce il legame tra fenomeno giuridico e fenomeno sociale?

dall’affermazione

Questo stretto legame nasce a partire delle prime forme di

aggregazione umana stabile, createsi in funzione del soddisfacimenti di fini comuni

—>

di una certa complessità Città-Stato.

L’emergere l’avvio

di fini comuni pose le premesse per di un processo evolutivo

nelle strutture sociali e, contemporaneamente, nella formazione di un tessuto di

regole sempre più complesso e articolato, fino ad arrivare allo Stato.

un’entità

Stato = che si colloca in una posizione di supremazia rispetto a tutti i

soggetti (Popolo) che vivono in un determinato ambito spaziale (Territorio)

l’originalità

rivendicando del proprio potere (Sovranità) e che, conseguentemente,

dispone della forza legittima necessaria per assicurare la sopravvivenza e lo

sviluppo del gruppo sociale che ne ha determinato la nascita.

Oggi, le Costituzioni moderne, pongo le basi per delle norme che esprimano la

un’organizzazione

volontà generale MA ANCHE quella del singolo al fine di creare dell’individuo.

stabile e pacifica che si intersechi con delle limitazioni delle libertà

1

Il fenomeno giuridico ALTRE REGOLE DI

REGOLE GIURIDICHE COMPORTAMENTO

Perseguimento di fini di interesse

—>

generale di diversa natura Non si Perseguimento di fini particolari.

rivolgono solo al singolo. —>

Valore trascendente Arrivano da

—>

Valore immanente Permettono la una fonte superiore a coloro i quali è

convivenza comune e pacifica. rivolta.

—>

Applicazione coattiva esistenza di

meccanismi sanzionatori volti a Adesione spontanea

reprimere le violazioni.

Le caratteristiche del fenomeno giuridico

—>

- Effettività I membri della società riconoscono alla regola un valore

obbligatorio e collegano automaticamente alla sua violazione la irrogazione di

una sanzione (di natura giuridica o sociale) e, di conseguenza, adeguano il loro

comportamento individuale e sociale a quanto previsto dalla regola (Esempio:

semaforo rosso);

—>

- Certezza Esistenza di strutture (ordinamento giudiziario) e di istituti

(sanzioni) che garantiscono la concreta applicazione delle regole di

comportamento; —>

- Relatività ( o elasticità) capacità di adeguamento del contenuto e

dell’estensione delle regole alle esigenze di ogni singola società in un dato

E’

momento storico (Esempio: possibile imporre delle regole che riguardano le

manifestazioni in luoghi pubblici MA, in determinati momenti storici, è possibile

comprimere il diritto di manifestare per interessi generale della collettività, come

un’epidemia).

nel corso di

Le norme giuridiche

Diritto in senso oggettivo = Complesso delle norme giuridiche.

= Regola di comportamento obbligatoria per tutti i

NORMA GIURIDICA

componenti di una determinata società —>

Quale è il contenuto di una norma giuridica? Generale e astratta

—> dell’evento/

• Fattispecie astratta Descrizione degli eventi che si intende

un’attività,

disciplinare. Essa può consistere in espressione della volontà

dell’uomo (Atti giuridici) o in un fatto preso in considerazione di per sé (Fatto

giuridico) —>

Esempio: La capacità giuridica si acquista alla nascita la fattispecie astratta è

la nascita di un individuo in generale che è un fatto giuridico.

2 —>

• Posizione giuridica di vantaggio o svantaggio effetti giuridici che

conseguono obbligatoriamente al verificarsi della fattispecie.

Le posizioni giuridiche soggettive

Diritto in senso soggettivo = Pretese dei singoli soggetti verso gli altri soggetti o

verso lo Stato

Differenza tra norma e disposizione

• Disposizione = Enunciato linguistico;

dall’interpretazione.

• Norma = Comando tratto

Esempio

Nella Costituzione, la norma non è la stessa che è indicata nella disposizione in

quanto, da uno stesso testo, si possono esumare più norme giuridiche

—>

Esempio Diritto alla salute Diritto alla salute fisica + Diritto ad un ambiente

salubre)

Le teorie sul concetto di diritto

—> E’

• Teoria del potere sovrano possibile definire giuridiche SOLO le regole

che derivano dal potere sovrano, ossia lo Stato. (Il presupposto di questa teoria

nell’esclusiva

consiste statualità della produzione delle norme giuridiche MA,

attualmente, vi sono importanti fonti extrastatali di produzione di regole giuridiche

l’UE);

come, ad Esempio: —>

• Teoria della sanzione o forza o coercibilità (Rudolf Von Jhering) Il diritto è

formato da comandi dotati di coercibilità (Lo Stato possiede la forza per

“disubbidienti”).

sanzionare i 3

L’ordinamento giuridico insieme delle regole di diritto, dotate dei caratteri

ORDINAMENTO GIURIDICO:

della complessità e stabilità (Garanzia della convivenza pacifica)

e dei fini che rappresentano il tessuto connettivo di un certo gruppo sociale.

Gli elementi indispensabili in un ordinamento giuridico

• Pluralità di soggetti;

• Sistema di norme;

• Organizzazione

Esempio: Lo Stato è un ordinamento giuridico perché somma delle regole che la

società si da per raggiungere un determinato obiettivo.

Esiste un solo ordinamento?

—>

NO Sono possibili tanti ordinamenti giuridici quanti sono i fini che una società

all’interno

può individuare, quindi, di un ordinamento, vi possono essere altri

ordinamenti che perseguono fini particolari.

All’interno dell’ordinamento l’ordinamento

Esempio: giuridico italiano vi sono

giuridico sportivo, quello bancario, i sindacati etc.. + Ordinamento UE e

internazionale

Gli ordinamenti si suddividono in:

—>

• Ordinamenti generali si propongono il soddisfacimento di una finalità

tendenzialmente onnicomprensiva di tutti i possibili interessi sociali:

—>

- Ordinamenti equiordinati (o originari o separati) Ordinamenti separati

MA posti sullo stesso piano; —>

- Ordinamenti subordinati (o derivati o collegati) Ordinamenti che

vengono riconosciuti e tutelati se non si pongo in contrasto con gli interessi

dall’ordinamento

generali perseguiti statuale e con le regole da esso poste in

essere Esempi: Regioni, province autonome spagnole. (Fino alle metà del 900

l’unico

lo Stato fu soggetto che non aveva superiori.)

—>

• Ordinamenti particolari Ordinamenti che si propongono il perseguimento di

varie finalità MA delimitate ad un certo settore.

Gli ordinamenti giuridici Di diritto

Civil Law Common Law socialista

Ordinamento Unione sovietica e

Europa

Dove inglese e Repubblica

continentale statunitense popolare cinese

4 Di diritto

Civil Law Common Law socialista

Codici scritti

derivanti dall’epoca

napoleonica: la

Diritto Orale.

norma giuridica è

tale SOLO SE è

contenuta in essi. Non sono

Principio dello classificabili perché

“Stare Decisis”: o sono superate,

Interprete e non obbligo del giudice oppure, sono in

creatore del diritto. di livello inferiore continua

(Stretto margine di ad adeguarsi alla trasformazione.

interpretazione); pronuncia adottata

Giudice esso opera in da un giudice di

condizioni di livello superiore

indipendenza dagli (Corte Suprema)

altri poteri dello nel decidere un

Stato. caso analogo.

(Ampio margine di

interpretazione)

Lo Stato

Caratteristiche fondamentali:

—>

• Originario Nato da sé;

—>

• Autoritario Si impone per sua stessa forza;

• Necessario;

—>

• Territoriale Dispone di un territorio;

• Ha fini generali;

—>

• Politico Può assumere le scelte fondamentali per la collettività tutta

LO STATO È SOVRANO

Caratteri fondamentali dello Stato

Dal 1600 ad oggi il modello è quello di uno Stato inteso come parte della comunità

internazionale (ONU) e unione dei seguenti elementi:

• Il popolo;

• Il territorio; —>

• Soggetti ad uno stesso Governo soggetto ad un potere di comando e

direzione dello Stato MA ANCHE al complesso di regole che lo Stato pone e

consente. 5

LO STATO È UN ORDINAMENTO GIURIDICO COMPLESSIVO

(somma di regole ma anche potere di comando)

Caratteri ulteriori dello Stato

—> all’interno

• Generale Qualunque interesse della collettività è potenzialmente

un interesse dello Stato;

—> l’origine

• Originario Trae da se stesso della sua esistenza (Esempio: La

Regione è prevista dalla Costituzione, lo Stato NO);

—>

• Assolutezza Prevale nei confronti di qualunque altro ordinamento minore.

La sovranità interna ed esterna

—>

• Sovranità interna Solo lo Stato ha la forza di far osservare le proprie

determinazioni; —>

• Sovranità esterna Il popolo italiano in territorio italiano sotto Governo italiano

si confronta con i suoi pari.

I Significati del termine Stato dell’apparato

• Stato-Ente o organizzazione = Potere pubblico contrapposto alla

collettività;

• Stato ordinamento o comunità (Repubblica) = Poteri pubblici + società civile.

• Stato comunità = Articolazione dello Stato in senso storico-sociologico.

L’equilibrio

Ogni ordinamento crea i propri soggetti e i rapporti tra i soggetti; tra

diritti e doveri è MOLTO IMPORTANTE.

I soggetti giuridici

Il rapporto Stato-ordinamento giuridico

Lo Stato è una società politicamente organizzata (Politico = scelte fondamentali che

regolano un certo gruppo sociale) perché costituita da un ordinamento coercitivo

6

cioè da una somma di regole che possono essere imposte e questo ordinamento è

il Diritto.

• Teoria istituzionalista (Santi Romano)—> Ordinamento giuridico = Stato, perciò

lo Stato è intrinsecamente diritto.

sull’osservazione

Questa teoria è basata scientifica di una scacchiera (che

rappresenta lo Stato) con le pedine (che rappresentano le regole), le quali sono

viste come una cosa unica; —> L’ordinamento

• Teoria normativista (Hans Kelsen) giuridico è il complesso

delle norme poste dallo Stato.

Le fonti del diritto e i principi che ne regolano i rapporti

Le fonti normative

• Fonti-atto: Atti di determinati organi idonei a creare, modificare o integrare le

regole giuridiche di un certo ordinamento (Esempi: Leggi del Parlamento,

regolamenti del Governo etc...);

• Fonti-fatto: Fatti idonei a creare, modificare o integrare le regole giuridiche di un

certo ordinamento in quanto gli viene riconosciuto valore giuridico nonostante

derivino da fatti o comportamenti umani (Esempio: Consuetudine, ovvero il

ripetersi costante di determinati comportamenti cui alla fine si finisce per attribuire

carattere obbligatorio.)

I principi che ne regolano i rapporti d’intensità

Ciascuna fonte risulta dotata di un differente grado o forza normativa

che risulta diversa a seconda dei rapporti che legano tra loro le diverse fonti

normative.

I principi che ne regolano i rapporti sono i seguenti:

—>

• Principio Gerarchico Serve ad ordinare le varie fonti normative lungo una

scala gerarchica a seconda della diversa forza normativa di cui ciascuna è

dotata. In questo modo, una regola di diritto posta da una fonte situata su un

gradino inferiore non può mai derogare alla regola di diritto posta da una fonte

situata su un gradino superiore;

—> l’organo

• Principio di competenza Utilizza come metro di classificazione che

l’oggetto

è titolare del potere di emanare le regole stesse e che esse possono

investire (Esempio: contrasto Legge Statale - Legge Regionale)

—>

• Principio cronologico Tra norme di pari grado gerarchico prevale quella

entrata in vigore per ultima: La norma di pari grado abroga la norma di pari

grado precedente.

Per sapere qual è la disciplina legislativa di una data materia sarà necessario

l’ultima,

individuare in ordine cronologico, legge approvata in quel settore, la

quale può avere apportato modifiche espresse (ma anche tacite) alla normativa

precedente. 7

—>

• Principio della territorialità del diritto Le norme giuridiche hanno efficacia

con riferimento ad una collettività di soggetti, individuati in relazione ad una

determinata area geografica MA

Esistono delle eccezioni a questo principio che interessano soprattutto i rapporti

giuridici esistenti tra soggetti di diversa nazionalità (Extraterritorialità ed

immunità territoriale)

Fonti interne e fonti esterne nell’ambito

Fonti interne = Fonti che operano di un determinato sistema giuridico e

ne assicurano la continuità attraverso particolari meccanismi di produzione di

norme giuridiche.

Fonti esterne = Fonti appartenenti a sistemi giuridici diversi da quello considerato

anch’esse

e tuttavia dotate delle capacità di produrre effetti normativi di

quest’ultimo.

Anche la capacità delle fonti esterne è puntualmente disciplinata da ciascun

sistema giuridico attraverso la predisposizione di apposite regole al riguardo.

L’interpretazione delle leggi - Preleggi

—>

• Interpretazione letterale Leggo e desumo le norme in base al significato

lessicale delle parole che la compongono;

—> dell’intenzione

• Interpretazione teleologica Individuazion

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dispensando di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Bonini Monica.
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