Indice …………………............
1. I caratteri fondamentali del fenomeno giuridico Pag. 1
Forme di Stato e forme di Governo…………….………..…………………
2. Pag. 9
Lo Stato costituzionale ……………………………..…………...…………..
3. Pag. 36
…………………………….……
4. Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Pag. 40
L’Unione Europea ……………………………………………………..…….
5. Pag. 58
………….………………………………………………...
6. Il corpo elettorale Pag. 63
………………………………………………………………...
7. Il Parlamento Pag. 78
presidente della Repubblica …………………………………….............
8. Il Pag. 104
Il Governo ……………………..…………….………..……………..………
9. Pag. 112
……………………………..…………...…..
10. La Pubblica amministrazione Pag. 128
…………………………….…......
11. Principi in tema attività amministrativa Pag. 136
………………………………………………..……...
12. Regioni ed enti locali Pag. 148
………….………………………..………………..
13. La Corte Costituzionale Pag. 164
……………………………………………………….……..
14. La Magistratura Pag. 168
…………………….………………………………….…..…
15. I diritti di libertà Pag. 175
Il sistema delle fonti normative …………………………………………….
16. Pag. 180
Capitolo 1
I CARATTERI FONDAMENTALI DEL FENOMENO GIURIDICO
Il Diritto e la società
Diritto = complesso di regole di condotta che disciplinano i rapporti tra i membri di
una certa collettività in un fato momento storico.
STRETTO LEGAME CON IL FENOMENO SOCIALE
Perché nasca il fenomeno giuridico è necessario che esista una qualche forma di
aggregazione umana (Nessuna forma di aggregazione umana può svilupparsi
senza alcune regole che disciplinino i rapporti tra i soggetti che la compongono al
fine di garantirne una convivenza pacifica).
c’è società’ c’è c’è c’è
La dove una diritto, dove diritto una società
Ubi societas Ibi ius, Ubi ius ibi societas
Nel corso della storia vi é sempre stata una ragione giustificatrice delle norme che
regolano la vita sociale:
• Volontà degli antenati;
• Volontà divina (Casta sacerdotale = vertice decisionale perché in contatto diretto
con le divinità);
• Volontà saggi/potenti.
Quando nasce il legame tra fenomeno giuridico e fenomeno sociale?
dall’affermazione
Questo stretto legame nasce a partire delle prime forme di
aggregazione umana stabile, createsi in funzione del soddisfacimenti di fini comuni
—>
di una certa complessità Città-Stato.
L’emergere l’avvio
di fini comuni pose le premesse per di un processo evolutivo
nelle strutture sociali e, contemporaneamente, nella formazione di un tessuto di
regole sempre più complesso e articolato, fino ad arrivare allo Stato.
un’entità
Stato = che si colloca in una posizione di supremazia rispetto a tutti i
soggetti (Popolo) che vivono in un determinato ambito spaziale (Territorio)
l’originalità
rivendicando del proprio potere (Sovranità) e che, conseguentemente,
dispone della forza legittima necessaria per assicurare la sopravvivenza e lo
sviluppo del gruppo sociale che ne ha determinato la nascita.
Oggi, le Costituzioni moderne, pongo le basi per delle norme che esprimano la
un’organizzazione
volontà generale MA ANCHE quella del singolo al fine di creare dell’individuo.
stabile e pacifica che si intersechi con delle limitazioni delle libertà
1
Il fenomeno giuridico ALTRE REGOLE DI
REGOLE GIURIDICHE COMPORTAMENTO
Perseguimento di fini di interesse
—>
generale di diversa natura Non si Perseguimento di fini particolari.
rivolgono solo al singolo. —>
Valore trascendente Arrivano da
—>
Valore immanente Permettono la una fonte superiore a coloro i quali è
convivenza comune e pacifica. rivolta.
—>
Applicazione coattiva esistenza di
meccanismi sanzionatori volti a Adesione spontanea
reprimere le violazioni.
Le caratteristiche del fenomeno giuridico
—>
- Effettività I membri della società riconoscono alla regola un valore
obbligatorio e collegano automaticamente alla sua violazione la irrogazione di
una sanzione (di natura giuridica o sociale) e, di conseguenza, adeguano il loro
comportamento individuale e sociale a quanto previsto dalla regola (Esempio:
semaforo rosso);
—>
- Certezza Esistenza di strutture (ordinamento giudiziario) e di istituti
(sanzioni) che garantiscono la concreta applicazione delle regole di
comportamento; —>
- Relatività ( o elasticità) capacità di adeguamento del contenuto e
dell’estensione delle regole alle esigenze di ogni singola società in un dato
E’
momento storico (Esempio: possibile imporre delle regole che riguardano le
manifestazioni in luoghi pubblici MA, in determinati momenti storici, è possibile
comprimere il diritto di manifestare per interessi generale della collettività, come
un’epidemia).
nel corso di
Le norme giuridiche
Diritto in senso oggettivo = Complesso delle norme giuridiche.
= Regola di comportamento obbligatoria per tutti i
NORMA GIURIDICA
componenti di una determinata società —>
Quale è il contenuto di una norma giuridica? Generale e astratta
—> dell’evento/
• Fattispecie astratta Descrizione degli eventi che si intende
un’attività,
disciplinare. Essa può consistere in espressione della volontà
dell’uomo (Atti giuridici) o in un fatto preso in considerazione di per sé (Fatto
giuridico) —>
Esempio: La capacità giuridica si acquista alla nascita la fattispecie astratta è
la nascita di un individuo in generale che è un fatto giuridico.
2 —>
• Posizione giuridica di vantaggio o svantaggio effetti giuridici che
conseguono obbligatoriamente al verificarsi della fattispecie.
Le posizioni giuridiche soggettive
Diritto in senso soggettivo = Pretese dei singoli soggetti verso gli altri soggetti o
verso lo Stato
Differenza tra norma e disposizione
• Disposizione = Enunciato linguistico;
dall’interpretazione.
• Norma = Comando tratto
Esempio
Nella Costituzione, la norma non è la stessa che è indicata nella disposizione in
quanto, da uno stesso testo, si possono esumare più norme giuridiche
—>
Esempio Diritto alla salute Diritto alla salute fisica + Diritto ad un ambiente
salubre)
Le teorie sul concetto di diritto
—> E’
• Teoria del potere sovrano possibile definire giuridiche SOLO le regole
che derivano dal potere sovrano, ossia lo Stato. (Il presupposto di questa teoria
nell’esclusiva
consiste statualità della produzione delle norme giuridiche MA,
attualmente, vi sono importanti fonti extrastatali di produzione di regole giuridiche
l’UE);
come, ad Esempio: —>
• Teoria della sanzione o forza o coercibilità (Rudolf Von Jhering) Il diritto è
formato da comandi dotati di coercibilità (Lo Stato possiede la forza per
“disubbidienti”).
sanzionare i 3
L’ordinamento giuridico insieme delle regole di diritto, dotate dei caratteri
ORDINAMENTO GIURIDICO:
della complessità e stabilità (Garanzia della convivenza pacifica)
e dei fini che rappresentano il tessuto connettivo di un certo gruppo sociale.
Gli elementi indispensabili in un ordinamento giuridico
• Pluralità di soggetti;
• Sistema di norme;
• Organizzazione
Esempio: Lo Stato è un ordinamento giuridico perché somma delle regole che la
società si da per raggiungere un determinato obiettivo.
Esiste un solo ordinamento?
—>
NO Sono possibili tanti ordinamenti giuridici quanti sono i fini che una società
all’interno
può individuare, quindi, di un ordinamento, vi possono essere altri
ordinamenti che perseguono fini particolari.
All’interno dell’ordinamento l’ordinamento
Esempio: giuridico italiano vi sono
giuridico sportivo, quello bancario, i sindacati etc.. + Ordinamento UE e
internazionale
Gli ordinamenti si suddividono in:
—>
• Ordinamenti generali si propongono il soddisfacimento di una finalità
tendenzialmente onnicomprensiva di tutti i possibili interessi sociali:
—>
- Ordinamenti equiordinati (o originari o separati) Ordinamenti separati
MA posti sullo stesso piano; —>
- Ordinamenti subordinati (o derivati o collegati) Ordinamenti che
vengono riconosciuti e tutelati se non si pongo in contrasto con gli interessi
dall’ordinamento
generali perseguiti statuale e con le regole da esso poste in
essere Esempi: Regioni, province autonome spagnole. (Fino alle metà del 900
l’unico
lo Stato fu soggetto che non aveva superiori.)
—>
• Ordinamenti particolari Ordinamenti che si propongono il perseguimento di
varie finalità MA delimitate ad un certo settore.
Gli ordinamenti giuridici Di diritto
Civil Law Common Law socialista
Ordinamento Unione sovietica e
Europa
Dove inglese e Repubblica
continentale statunitense popolare cinese
4 Di diritto
Civil Law Common Law socialista
Codici scritti
derivanti dall’epoca
napoleonica: la
Diritto Orale.
norma giuridica è
tale SOLO SE è
contenuta in essi. Non sono
Principio dello classificabili perché
“Stare Decisis”: o sono superate,
Interprete e non obbligo del giudice oppure, sono in
creatore del diritto. di livello inferiore continua
(Stretto margine di ad adeguarsi alla trasformazione.
interpretazione); pronuncia adottata
Giudice esso opera in da un giudice di
condizioni di livello superiore
indipendenza dagli (Corte Suprema)
altri poteri dello nel decidere un
Stato. caso analogo.
(Ampio margine di
interpretazione)
Lo Stato
Caratteristiche fondamentali:
—>
• Originario Nato da sé;
—>
• Autoritario Si impone per sua stessa forza;
• Necessario;
—>
• Territoriale Dispone di un territorio;
• Ha fini generali;
—>
• Politico Può assumere le scelte fondamentali per la collettività tutta
LO STATO È SOVRANO
Caratteri fondamentali dello Stato
Dal 1600 ad oggi il modello è quello di uno Stato inteso come parte della comunità
internazionale (ONU) e unione dei seguenti elementi:
• Il popolo;
• Il territorio; —>
• Soggetti ad uno stesso Governo soggetto ad un potere di comando e
direzione dello Stato MA ANCHE al complesso di regole che lo Stato pone e
consente. 5
LO STATO È UN ORDINAMENTO GIURIDICO COMPLESSIVO
(somma di regole ma anche potere di comando)
Caratteri ulteriori dello Stato
—> all’interno
• Generale Qualunque interesse della collettività è potenzialmente
un interesse dello Stato;
—> l’origine
• Originario Trae da se stesso della sua esistenza (Esempio: La
Regione è prevista dalla Costituzione, lo Stato NO);
—>
• Assolutezza Prevale nei confronti di qualunque altro ordinamento minore.
La sovranità interna ed esterna
—>
• Sovranità interna Solo lo Stato ha la forza di far osservare le proprie
determinazioni; —>
• Sovranità esterna Il popolo italiano in territorio italiano sotto Governo italiano
si confronta con i suoi pari.
I Significati del termine Stato dell’apparato
• Stato-Ente o organizzazione = Potere pubblico contrapposto alla
collettività;
• Stato ordinamento o comunità (Repubblica) = Poteri pubblici + società civile.
• Stato comunità = Articolazione dello Stato in senso storico-sociologico.
L’equilibrio
Ogni ordinamento crea i propri soggetti e i rapporti tra i soggetti; tra
diritti e doveri è MOLTO IMPORTANTE.
I soggetti giuridici
Il rapporto Stato-ordinamento giuridico
Lo Stato è una società politicamente organizzata (Politico = scelte fondamentali che
regolano un certo gruppo sociale) perché costituita da un ordinamento coercitivo
6
cioè da una somma di regole che possono essere imposte e questo ordinamento è
il Diritto.
• Teoria istituzionalista (Santi Romano)—> Ordinamento giuridico = Stato, perciò
lo Stato è intrinsecamente diritto.
sull’osservazione
Questa teoria è basata scientifica di una scacchiera (che
rappresenta lo Stato) con le pedine (che rappresentano le regole), le quali sono
viste come una cosa unica; —> L’ordinamento
• Teoria normativista (Hans Kelsen) giuridico è il complesso
delle norme poste dallo Stato.
Le fonti del diritto e i principi che ne regolano i rapporti
Le fonti normative
• Fonti-atto: Atti di determinati organi idonei a creare, modificare o integrare le
regole giuridiche di un certo ordinamento (Esempi: Leggi del Parlamento,
regolamenti del Governo etc...);
• Fonti-fatto: Fatti idonei a creare, modificare o integrare le regole giuridiche di un
certo ordinamento in quanto gli viene riconosciuto valore giuridico nonostante
derivino da fatti o comportamenti umani (Esempio: Consuetudine, ovvero il
ripetersi costante di determinati comportamenti cui alla fine si finisce per attribuire
carattere obbligatorio.)
I principi che ne regolano i rapporti d’intensità
Ciascuna fonte risulta dotata di un differente grado o forza normativa
che risulta diversa a seconda dei rapporti che legano tra loro le diverse fonti
normative.
I principi che ne regolano i rapporti sono i seguenti:
—>
• Principio Gerarchico Serve ad ordinare le varie fonti normative lungo una
scala gerarchica a seconda della diversa forza normativa di cui ciascuna è
dotata. In questo modo, una regola di diritto posta da una fonte situata su un
gradino inferiore non può mai derogare alla regola di diritto posta da una fonte
situata su un gradino superiore;
—> l’organo
• Principio di competenza Utilizza come metro di classificazione che
l’oggetto
è titolare del potere di emanare le regole stesse e che esse possono
investire (Esempio: contrasto Legge Statale - Legge Regionale)
—>
• Principio cronologico Tra norme di pari grado gerarchico prevale quella
entrata in vigore per ultima: La norma di pari grado abroga la norma di pari
grado precedente.
Per sapere qual è la disciplina legislativa di una data materia sarà necessario
l’ultima,
individuare in ordine cronologico, legge approvata in quel settore, la
quale può avere apportato modifiche espresse (ma anche tacite) alla normativa
precedente. 7
—>
• Principio della territorialità del diritto Le norme giuridiche hanno efficacia
con riferimento ad una collettività di soggetti, individuati in relazione ad una
determinata area geografica MA
Esistono delle eccezioni a questo principio che interessano soprattutto i rapporti
giuridici esistenti tra soggetti di diversa nazionalità (Extraterritorialità ed
immunità territoriale)
Fonti interne e fonti esterne nell’ambito
Fonti interne = Fonti che operano di un determinato sistema giuridico e
ne assicurano la continuità attraverso particolari meccanismi di produzione di
norme giuridiche.
Fonti esterne = Fonti appartenenti a sistemi giuridici diversi da quello considerato
anch’esse
e tuttavia dotate delle capacità di produrre effetti normativi di
quest’ultimo.
Anche la capacità delle fonti esterne è puntualmente disciplinata da ciascun
sistema giuridico attraverso la predisposizione di apposite regole al riguardo.
L’interpretazione delle leggi - Preleggi
—>
• Interpretazione letterale Leggo e desumo le norme in base al significato
lessicale delle parole che la compongono;
—> dell’intenzione
• Interpretazione teleologica Individuazion
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