Metodologia NT02 – Il bilancio di esercizio
Il bilancio di esercizio (come specificato dall’articolo 2423 e dal OIC11) ha la seguente finalità:
- Rappresentare in modo veritiero e corretto:
- La situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa
- Il risultato economico dell’esercizio
Occorre in sintesi fornire gli elementi informativi essenziali affinché il bilancio di esercizio possa assolvere la sua funzione di strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa in funzionamento (OIC 11).
Per garantire la funzione informativa verso l’esterno si è sviluppata una regolamentazione obbligatoria affidata a:
- Leggi nazionali
- Regolamentazioni fornite da qualificate associazioni professionali
La base normativa è costituita dagli articoli del codice civile che disciplinano la redazione del bilancio di esercizio nelle società di capitali: articoli 2423 – 2435 ter. Le norme del codice civile sono state ritenute applicabili alle società di capitali, mentre per le società di persone e le imprese individuali vale solo il riferimento all’articolo 2426 del codice civile.
Il bilancio di esercizio è un ‘sistema di valori’ costituito da:
- Stato patrimoniale
- Conto economico
- Nota integrativa
- Rendiconto finanziario
In tutti i bilanci di esercizio redatti secondo i principi contabili internazionali è previsto anche il prospetto delle variazioni di patrimonio netto.
NT03 – La clausola generale
Le norme previste dal codice civile si prefiggono l’obiettivo di:
- Disciplinare la redazione del bilancio di esercizio orientandola alla chiarezza e alla rappresentazione veritiera e corretta
- Definire una serie di principi di redazione
- Definire la struttura del bilancio e i criteri di sintesi
- Definire gli schemi di valutazione
Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio e sono tutti responsabili delle informazioni in esso contenute. Il bilancio prevede la determinazione della situazione patrimoniale, della situazione finanziaria e del risultato economico dell’esercizio. La situazione patrimoniale trova rappresentazione in uno schema di elementi attivi e passivi che determinano per somma algebrica il patrimonio netto. La rappresentazione della situazione finanziaria presuppone la rappresentazione:
- Dei principali stock di natura finanziaria
- Dei principali flussi di natura finanziaria
Clausola generale
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio (articolo 2423).
Chiarezza: il principio di chiarezza attiene innanzitutto alla forma di esposizione. Consiste in una rappresentazione formale dei conti che permetta ai fruitori del bilancio di comprenderne il contenuto.
Rappresentazione veritiera: il principio della rappresentazione veritiera e corretta riguarda innanzitutto i criteri di valutazione.
Aspetto formale: rispetto delle regole e delle procedure stabilite per una corretta redazione.
Aspetto sostanziale: capacità del bilancio di trasmettere informazioni attendibili e credibili. Affidabilità delle informazioni trasmesse.
Correttezza: il principio di correttezza si sostanzia in quattro aspetti:
- Correttezza aritmetica (sempre)
- Correttezza economica (riguardo all’attendibilità)
- Onestà e neutralità nel processo di costruzione del bilancio
- Rispetto delle regole valutative stabilite dalla legge e dai principi contabili
Articolo 2423 quinto comma: ‘’Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato’’.
La deroga quindi:
- Ha carattere di eccezionalità
- È obbligatoria
- È estendibile a ogni disposizione relativa al bilancio di esercizio
- Comporta un obbligo di giustificazione ed evidenziazione delle conseguenze in nota integrativa
- Comporta un obbligo di accantonamento degli utili che ne derivano in riserva non distribuibile
NT04 – I principi di redazione del bilancio di esercizio secondo l’art. 2423-bis e secondo i principi contabili nazionali
Questa lezione illustra quali sono i principi generali che orientano la formazione del bilancio di esercizio. I principi generali di redazione dettati dal codice civile (2423-bis) sono sei: prudenza, prospettiva di continuità, sostanza dell’operazione o del contratto, valutazione separata degli elementi eterogenei delle singole voci, continuità dei criteri di valutazione.
Prudenza
Il principio di prudenza prevede che:
- Non devono essere iscritti in bilancio gli utili non ancora realizzati alla data di chiusura dell’esercizio
- Devono essere iscritte in bilancio tutte le perdite (comprese quelle che sono solo presunte o probabili)
Continuazione dell’attività
Secondo il principio di continuazione dell’attività d’impresa, gli amministratori devono redigere il bilancio al termine di ciascun periodo amministrativo per determinare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico di esercizio definiti in base all’ipotesi di continuazione dell’attività (funzionamento). Nel rilevare e presentare le voci devono inoltre tenere conto della sostanza dell’operazione o del contratto.
Competenza
Il principio di competenza esprime il principio di base impiegato per assegnare il risultato economico all’esercizio cui si riferisce il bilancio. Tale principio prevede che costi e ricavi siano imputati all’esercizio al quale possono essere ricondotte le operazioni di impiego dei fattori produttivi cui si riferiscono i costi e le operazioni di cessione dei beni e di produzione dei servizi cui si riferiscono i ricavi. Poiché nel corso dell’esercizio i fatti di gestione vengono rilevati nel momento in cui si registra la manifestazione numeraria (variazione di moneta e/o di credito), in sede di chiusura è necessario effettuare alcune scritture di integrazione e rettifica al fine di assicurare l’applicazione del principio di competenza.
I ricavi devono essere riconosciuti e sono pertanto di competenza dell’esercizio quando si verificano le seguenti due condizioni:
- Il processo di produzione dei beni e servizi da cui scaturisce il risultato economico è stato completato
- Lo scambio è già avvenuto, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà. Tale momento è convenzionalmente rappresentato dalla spedizione o dal momento in cui i servizi sono stati resi e sono fatturabili
I costi devono essere correlati con i ricavi dell’esercizio. Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio di competenza e intende esprimere la necessità di contrapporre ai ricavi dell’esercizio i relativi costi, siano essi certi o presunti.
Gli eventi successivi alla chiusura: possono verificarsi due tipi di fatti che avvengono tra la data di chiusura dell’esercizio e la data di redazione del bilancio di esercizio da parte degli amministratori:
- Fatti che evidenziano condizioni che esistevano già alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio. Nel caso in cui il loro effetto non sia determinabile se ne deve dare informazione nella nota integrativa
- Fatti che si manifestano successivamente alla data di chiusura dell’esercizio e che determinano i presupposti per una riduzione di valore o per una perdita che non deve essere imputata all’esercizio chiuso. Questi fatti, pur determinando variazioni in valori esistenti alla data di chiusura dell’esercizio, devono essere considerati di competenza dell’esercizio successivo. Nel caso in cui identifichino ‘fatti di rilievo’, di essi si terrà conto in nota integrativa o, a seconda dei casi, nella relazione sulla gestione
Continuità dei criteri di valutazione
Il principio di continuità dei criteri di valutazione stabilisce che – da un esercizio all’altro – non possano essere modificati i criteri di valutazione. Si tratta di una prescrizione normativa motivata dall’esigenza di comparabilità nel tempo dei valori espressi nel bilancio di esercizio della società.
I principi contabili sono quei principi, ivi inclusi i criteri, le procedure ed i metodi di applicazione, che stabiliscono l’individuazione dei fatti da registrare, le modalità di contabilizzazione degli eventi di gestione, i criteri di valutazione e quelli di esposizione dei valori in bilancio.
Prevalenza della sostanza sulla forma
Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma sancisce che nell’esposizione in bilancio occorre privilegiare gli aspetti sostanziali piuttosto che quelli formali, nel caso i primi si discostino dai secondi. La sostanza rappresenta l’essenza economica dell’evento o del fatto, ossia la vera natura dello stesso.
Comprensibilità
Il bilancio d’esercizio deve essere comprensibile e deve perciò essere analitico e corredato dalla nota integrativa che faciliti la comprensione e l’intelligibilità della schematica simbologia contabile. Alcuni elementi che caratterizzano la comprensibilità (chiarezza) del bilancio d’esercizio sono:
- La distinta indicazione dei singoli componenti del reddito e del patrimonio, classificati in voci omogenee e senza effettuazione di compensazioni
- La netta individuazione dei componenti ordinari da quelli straordinari del reddito d’esercizio
- La separata classificazione dei costi e dei ricavi della ‘gestione tipica’ dagli altri costi e ricavi d’esercizio
Neutralità
Il bilancio d’esercizio deve essere preparato per una moltitudine di destinatari e deve fondarsi pertanto su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi.
Comparabilità
La comparabilità dipende generalmente dall’esistenza di fatti economici similari contabilizzati in bilancio con gli stessi criteri. Nell’ambito della stessa impresa la comparabilità dei bilanci a date diverse è possibile se sussistono le seguenti condizioni:
- La forma di presentazione deve essere costante, cioè il modo di esposizione delle voci deve essere uguale o almeno comparabile
- I criteri di valutazione adottati devono essere mantenuti costanti. L’eventuale cambiamento deve essere giustificato da circostanza eccezionale per frequenza e natura
- I mutamenti strutturali (acquisizioni, fusioni, scorpori etc.) e gli eventi di natura straordinaria devono essere chiaramente evidenziati
Significatività
Il bilancio di esercizio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari. Il procedimento di formazione del bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto, la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all’esattezza aritmetica, bensì alla correttezza economica, alla ragionevolezza, cioè al risultato attendibile che viene ottenuto dall’applicazione oculata ed onesta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio d’esercizio.
Costo
Il costo costituisce il criterio base delle valutazioni di bilancio dell’impresa in funzionamento. Le ragioni che inducono alla scelta del costo possono così riassumersi:
- Il costo non rappresenta soltanto la spesa sostenuta per l’acquisizione dei beni, ma rappresenta anche il valore delle loro qualità funzionali che partecipano al processo formativo del risultato d’esercizio, ossia, è anche espressione del loro valore di funzionamento
- Il criterio del costo è quello che lascia minor latitudine agli apprezzamenti soggettivi
- Il criterio del costo è di facile applicabilità ed attuazione
NT05 – I principi di determinazione del reddito imponibile secondo le norme fiscali
La determinazione del reddito imponibile deve essere effettuata nel rispetto delle ‘norme generali sui componenti del reddito d’impresa’, previsti dall’articolo 109 del TUIR:
- Competenza
- Certezza e obiettiva determinabilità degli ammontari
- Imputazione dei ricavi
- Imputazione dei costi
- Inerenza
Competenza
I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza.
Certezza e obiettiva determinabilità degli ammontari
I ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni.
Imputazione dei ricavi
I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico.
Imputazione dei costi
Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza.
Inerenza
Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi (tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale) sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Ad esempio, se un’impresa che produce merendine per la prima colazione decide di acquistare un forno industriale necessario per la cottura dei propri prodotti, può dedurre il costo del forno poiché inerente all’attività svolta.
Non esistono solo ricavi tassati o esclusi (cioè componenti positivi di reddito civilistico cui il fisco riconosce costi fiscalmente deducibili, se inerenti), ma anche ricavi esenti. Al pari dei ricavi esclusi, anche i ricavi esenti non sono tassati. I ricavi esenti, a differenza dei ricavi esclusi, non danno luogo a costi deducibili (nemmeno se inerenti). Per esempio, il costo relativo all’acquisto dei titoli di stato (commissioni) non sono deducibili perché il titolo di stato produce ricavi esenti (interessi).
NT06 – Il bilancio di esercizio secondo gli IAS/IFRS e il Framework
In sostituzione dei principi contabili nazionali, in Italia le società quotate (e loro controllate), le banche e le assicurazioni hanno come riferimento per la preparazione del bilancio – oltre alle norme di legge – un diverso insieme di principi contabili: gli International Accounting Standards (IAS) e gli International Financial Reporting Standards.
Il bilancio redatto secondo i principi IAS/IFRS differisce significativamente dal bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali perché sono diversi:
- Gli obiettivi per cui è redatto
- Il principio di competenza
- Gli attributi che un’informazione deve avere per essere utile
- I criteri di valutazione delle poste che compongono il bilancio
- Le tavole e gli schemi in cui sono esposti i valori di bilancio
Il Framework non è un principio contabile internazionale: rappresenta il quadro concettuale di riferimento per la redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Il quadro sistematico tratta:
- La finalità del bilancio
- Le caratteristiche qualitative che determinano l’utilità dell’informativa contenuta nel bilancio
- La definizione, rilevazione e valutazione degli elementi che costituiscono il bilancio
- I concetti di capitale e di conservazione del capitale
L’architettura degli IAS in materia di principi generali di redazione del bilancio segue un’impostazione strutturata su più livelli:
- Clausola generale (finalità)
- Assunti fondamentali
- Caratteristiche qualitative delle informazioni contabili
La finalità del bilancio
La finalità del bilancio è: ‘’fornire informazioni in merito alla situazione patrimoniale-finanziaria, all’andamento economico e alle variazioni della struttura patrimoniale-finanziaria dell’impresa, utili ad un’ampia serie di utilizzatori per prendere decisioni di natura economica’’.
Il bilancio di esercizio secondo gli IAS/IFRS si basa su due assunti fondamentali:
- Competenza
- Continuità dell’impresa nel tempo
Il principio di competenza secondo gli IAS/IFRS, pur avendo diversi elementi in comune con il principio di competenza secondo i PC italiani, si caratterizza per scaturire da un sistema contabile di matrice patrimoniale dove i concetti di ricavo e di costo sono legati a quelli di variazione delle attività e delle passività. La redazione del bilancio deve avvenire in base all’ipotesi della continuità aziendale, ovvero sull’ipotesi che l’azienda non.
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