Metodologie – Teoria1
Bilancio d’esercizio
Il bilancio di esercizio (art. 2423 c.c. e dal OIC 11) ha la finalità di rappresentare in modo veritiero e corretto:
la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa
il risultato economico dell’esercizio
La funzione informativa verso l’esterno impone che siano seguite alcune regole al fine di:
garantire un’informazione minima comune a tutti i portatori di interesse relativamente alla situazione
patrimoniale, finanziaria e al risultato economico di esercizio;
offrire informazioni utili (ossia comprensibili, comparabili, attendibili e significative);
garantire il rispetto dei principi che disciplinano la redazione del bilancio.
Occorre in sintesi fornire gli elementi informativi essenziali affinché il bilancio di esercizio possa assolvere la sua
funzione di strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa (OIC 11).
L’imposizione di un obbligo informativo a carico delle imprese deve bilanciare:
da un lato le esigenze di riservatezza delle imprese;
dall’altro le esigenze conoscitive dei creditori, degli azionisti e di tutti gli altri utenti.
Utenti interni ed esterni
La contabilità è un sistema informativo che ha lo scopo di identificare, misurare e comunicare informazioni
economiche a diversi utilizzatori per prendere decisioni economiche. Chi utilizza le informazioni contabili? L’erario,
investitori, clienti, fornitori, dipendenti, concorrenti, amministratori e soci , banche, stato, comunità. Tutti questi
possono essere classificati in utenti interni ed esterni:
Utenti esterni: Contabilità generale o Financial accounting. Loro prendono decisioni sulla base di
informazioni che vengono prodotti da altri, tutto ciò che fa parte di questa contabilità è altamente regolato
e normato perché ci sono interessi da proteggere.
o Investitore: vuole vedere le informazioni contabili per verificare l’affidabilità di un’azienda per
poterci investire, per monitorare le informazioni per decidere se vendere o meno le azioni
o Banca: ha necessità di conoscerle per decidere il tasso d’interesse da applicare, per concedere o
meno un mutuo
o Stato: per finalità sociali
o Clienti: per verificare l’efficienza e la qualità dei prodotti dell’azienda
o Dipendenti: perché non fanno parte del processo di produzione dell’informazione economica.
Utenti (utilizzatori) interni: Contabilità analitica o Management accounting. Quando parliamo di questo
tipo di contabilità parliamo di informazioni prodotte da utilizzatori interni per prendere decisioni interne, i
suoi output principali sono il budget, piani di business, proiezioni, in questo caso non stiamo parlando di un
ambiente fortemente regolato.
o Amministratori e soci: perché prendono parte al processo di produzione dell’informazione
economica.
La base normativa
In Italia la base normativa è costituita da leggi nazionali, nello specifico gli articoli del codice civile (2423-2435 c.c.)
per le società di capitali; (art. 2426) per le società di persone/individuali.
La seconda parte della base normativa è basata sulle regolamentazioni delle associazioni professionali (principi
contabili nazionali o internazionali).
I principi contabili nazionali vengono emessi dall’OIC, organismo italiano della contabilità, ma anche dal CNR
(consiglio dei ragionieri) e CNDC (consiglio nazionale dei dottori commercialisti).
Dal 2002 l’OIC svolge un ruolo di impulso e di collaborazione nei confronti dello IASB (International Accounting
Standard Board): fornisce supporto per l’applicazione in Italia dei principi contabili internazionali. Tali principi
forniscono, nell’ambito del quadro normativo civilistico, regole di dettaglio o di integrazione; svolgono inoltre una
funzione interpretativa e ricoprono invece funzione integrativa laddove le norme di legge risultano insufficienti.
I principi contabili sono obbligatori e sono spesso richiamati dalla legge (Art. 2423)
Nel 2013 L’unione europea ha emesso una direttiva con l’obiettivo di introdurre semplificazioni, Il decreto 139 del
2015 è entrato in vigore dal 1 Gennaio 2016. Le principali novità introdotte dal decreto sono state:
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1. Rendiconto finanziario
2. Ha aggiornato i principi contabili: quelli nazionali si sono avvicinati a quelli internazionali
3. Ha introdotto il concetto di microimprese
Tipologie di bilancio
Il decreto legislativo n. 139 del 18 agosto 2015 prevede una generale graduazione degli obblighi informativi, attuata
tramite suddivisione delle imprese in segmenti dimensionali definiti da valori di bilancio e numero dei dipendenti.
In particolare, il quadro di riferimento disegnato dal decreto legislativo 139/2015 prevede tre tipologie di bilancio
in funzione della dimensione dell’impresa (cfr. NT02-bis, lucidi 3-15):
I. Bilancio di esercizio = formato da diversi documenti: SP, CE, rendiconto finanziario e nota integrativa;
II. Bilancio abbreviato (art 2435 bis) = imprese di minori dimensioni che hanno una specie di “sconto” su uno
schema; La società può anche non redigere il rendiconto finanziario o la relazione sulla gestione.
III. Microimprese = imprese di ancora più piccole dimensioni che non hanno l’obbligo di redigere il rendiconto
finanziario , la relazione sulla gestione e la nota integrativa.
Non vi devono sussistere tutti i vincoli affinché si entri in una certa categoria di imprese ma vi sono dei parametri:
Per applicare il bilancio “micro” o “abbreviato”, la società non deve aver superato almeno due delle soglie
dimensionali (rispettare 2 o 3 soglie) per due anni consecutivi. Esempio: se non ho sorpassato nessuna soglia
negli anni 2016 e 2017, posso applicare il bilancio abbreviato o micro. Ma se nel 2018 vado a superare 2
soglie, il bilancio del 2019 lo devo per forza redigere in forma completa perché non sussiste la regola dei 2
anni consecutivi (2017 va bene, 2018 non va bene = bilancio d’esercizio completo)
I parametri da rispettare per la redazione del bilancio in forma abbreviata non devono necessariamente
essere coincidenti nei due esercizi consecutivi. Risulta, quindi, possibile applicare il bilancio abbreviato
laddove in un esercizio non siano superati due parametri, mentre nell’esercizio successivo non siano
superati parametri diversi. (es: se al primo esercizio sono rientrato nella categoria del bilancio abbreviato
per ricavi e attivo stato patrimoniale; al secondo anno posso rientrarci per ricavi e dipendenti)
In riferimento alle società di nuova costituzione, la facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata sussiste
già per il bilancio relativo al primo esercizio in cui non sono superati due dei limiti indicati.
Le società che hanno i requisisti per redigere il bilancio di esercizio nelle forme «semplificate» («micro» e
«abbreviato») hanno la libertà di rinunciare a tale facoltà e possono redigere il bilancio in forma «completa».
In Italia, in aggiunta al bilancio di esercizio, hanno l’obbligo di redigere il bilancio consolidato.
Il bilancio consolidato è un documento consuntivo d’esercizio che vuol rappresentare la situazione economica,
patrimoniale e finanziaria di un gruppo di imprese, elaborato dalla società posta al vertice (capogruppo). In Italia,
in aggiunta al bilancio di esercizio, hanno l’obbligo di redigere il bilancio consolidato
le società di capitali che controllano un’impresa (a prescindere dalla sua veste giuridica);
le società cooperative, le mutue assicuratrici e gli enti pubblici (che abbiano per oggetto esclusivo o
principale l’esercizio di attività commerciali) che controllano una società di capitali.
È prevista l’esclusione dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato per: i gruppi di modeste dimensioni che non
abbiano emesso titoli quotati; i sottogruppi o sub-holding; le associazioni e le fondazioni…
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Contenuto del bilancio d’esercizio
Il bilancio d’esercizio è un sistema di valori formato da:
Stato patrimoniale
Conto economico
Nota integrativa
Rendiconto finanziario
In tutti i bilanci di esercizio redatti secondo i principi
contabili internazionali è previsto anche il prospetto
delle variazioni di patrimonio netto. Il bilancio deve
inoltre essere corredato da una relazione degli
amministratori contenente “un’analisi fedele,
equilibrata ed esauriente della situazione della società
e dell’andamento e del risultato della gestione”
(Relazione sulla gestione, art. 2428 del codice civile).
Il bilancio in alcuni casi è corredato dalla relazione nel
collegio sindacale e dalla relazione di certificazione.
Principi contabili internazionali
Fino al 2005 ogni nazione aveva i propri principi contabili (italiani , francesi…); con la globalizzazione questo metodo
risultava inefficace e dunque sono stati creati dei principi contabili internazionali i quali sono stati adottati in più
di 100 stati al mondo e utilizzati dalle società quotate. Essi vengono chiamati:
Fino al 2002 IAS International Accounting Standard
Dal 2002 IFRS International Financial Reporting Standard
Dai 100 Stati che utilizzano il sistemi IAS/IFRS sono esclusi gli USA che usano il sistema US GAAP (Generally Accepted
Accounting Principles). Gli USA si sono tenuti fuori perché ritengono il loro sistema come migliore. Dei loro
sostenitori (la pensano allo stesso modo) è il FASB (Financial Accounting Standard Board), a contrario dello IASB
(International Accounting Standard Board) che sostiene siano migliori i principi contabili internazionali.
Anche se, nel momento in cui una società (es. italiana) volesse quotarsi in Usa, lo può fare grazie alla SEC (ente
federale degli usa che si occupa della vigilanza della borsa) la quale permette di usare lo IAS/IFRS anche in America.
La clausola generale (NT 03)
L’art. 2423 è importantissimo clausola generale.
Secondo questo articolo devono essere rispettate
certe strutture e forme e soprattutto: “gli
amministratori devono redigere il bilancio d’esercizio
e sono tutti responsabili delle informazioni in esso
contenute”.
Il revisore è responsabile di aver seguito in maniera
corretta tutto l’iter per verificare il bilancio).
L’articolo prosegue chiarendo gli elementi essenziali
del bilancio d’esercizio: Pag. 3 a 21
Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio costituito da:
o stato patrimoniale,
o conto economico,
o rendiconto finanziario,
o nota integrativa;
o parti non obbligatorie: Relazione sulla gestione (RG), relazione sul collegio sindacale/sulla società
di revisione.
il bilancio deve essere redatto poi con chiarezza e deve mostrare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società e risultato economico dell’esercizio.
Chiarezza
Per chiarezza si intende che la struttura del bilancio (tutti e 4 i documenti: sp, ce, rf, ni) deve essere :
1) comprensibile ad un soggetto che possiede le basi della terminologia economica
2) trasparente, sia dal punto di vista formale che sostanziale.
In altri termini, per chiarezza si intende la capacità del bilancio di consentire ai terzi di comprendere e giudicare nel
modo migliore possibile la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’esercizio.
Gli art. 2424 e 2425 ci aiutano a capire il concetto di chiarezza: Il principio di chiarezza si raggiunge quando c’è
un’esposizione dei dati secondo una sequenza logica (l’ordine con cui le voci sono esposte in bilancio è molto
rigido, vengono applicati degli schemi). Deve essere rispettato Il divieto di compensazione di voci (non possiamo
compensare due debiti di carattere diverso, ad esempio debiti v/clienti e v/fornitori).
Veritiero
Redigere il bilancio in modo veritiero vuol dire che i criteri valutativi devono essere ispirati a esigenze di reale
rappresentazione della dinamica economia, ferma restando l’ineliminabile discrezionalità tecnica.
Non esiste una vera e propria verità oggettiva e assoluta delle informazioni contabili. Non essendo oggettiva,
non è immediato stabilire se l’informazione è veritiera o meno.
Un aspetto è veritiero se rispetta le norme e i valori contabili che lo disciplinano. I marchi generati internamente
sono talmente soggettivi che il legislatore permette di non iscriverli in bilancio (Es. Ferrero), se invece i marchi sono
acquistati bisognerà iscrivere in bilancio il suo valore (si può attribuire e iscrivere un valore in bilancio ad una attività
immateriale solo se è stata acquisita a titolo oneroso). L’avviamento diventerà in bilancio un’attività immateriale.
Se il valore dell’immobile aumenta lo si lascia al costo originario d’acquisto, se invece diminuisce ci vorrà una perizia
esterna e il bene deve essere svalutato.
Correttezza
Redigere il bilancio in modo corretto si intende che: per le classi di valore soggette a processi valutativi, occorre
adottare criteri di calcolo economico definiti in modo coerente con le norme di legge, con i postulati di bilancio e
con i principi contabili applicativi.
In altri termini, potremmo dire che la correttezza riguarda la coerenza dei dati con la:
1) correttezza aritmetica (oggi vi sono dei software che lo fanno)
2) correttezza economica: quando una società rileva una transazione, rileva l’aspetto sostanziale ma non
formale; ad esempio con il contratto di leasing anche se non abbiamo l’effettiva proprietà del bene, è come
se fossimo i veri proprietari
3) onestà e neutralità nel processo di costruzione e comunicazione dei dati (principio della buona fede)
4) rispetto delle regole contabili Pag. 4 a 21
Assai importanti sono il terzo, il quarto e il quinto comma dell’articolo 2423:
III. obbligo di fornire informazioni complementari necessarie alla rappresentazione veritiera e corretta se le
informazioni richieste dagli articoli che seguono non sono sufficienti
IV. facoltà di tralasciare informazioni irrilevanti: «non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione,
valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare
una rappresentazione veritiera e corretta”. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle
scritture contabili.
V. deroga obbligatoria, in casi eccezionali, se c’è conflitto tra clausola generale (chiarezza e rappresentazione
veritiera e corretta) e norma specifica: tale norma non va applicata e vince la clausola generale. “Se, in
casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la
rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve
motivare la deroga e deve indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale,
finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una
riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato”
Esempio: rivalutazione del terreno.
In questo caso possiamo vedere che
io rivaluto il mio terreno di 80.000
ma secondo la legge non potrei farlo,
dunque io quest’ultima somma la
vado ad inserire nel patrimonio
netto tra le riserve con quota non
distribuibile.
I principi di redazione secondo i principi contabili Nazionali (NT 04)
Dal punto di vista normativo, i principi di redazione sono contenuti nell’articolo 2423-BIS e sono sovraordinati
rispetto le norme che succedono. Tali principi sono:
1) Prudenza
2) Prospettiva di continuità
3) Prevalenza della sostanza dell’operazione o del contratto
4) Competenza
5) Valutazione separata degli elementi eterogenei delle singole voci
6) Continuità dei criteri di valutazione
7) Rilevanza
8) Comparabilità
Principio di prudenza
È il principio cardine: prevede che durante l’esercizio la società non può trascrivere utili se non ancora realizzati;
invece devono registrare tutte le perdite (anche se sono solo presunte o probabili). L’applicazione di tale principio
comporta che le singole voci dell’attività o passività siano valutati individualmente per evitare compensi tra perdite
che devono essere riconosciute e profitti che non devono essere riconosciuti in quanto non realizzati. In caso di
dubbi tra due valori si prenderà il minor valore positivo o il maggior valore negativo.
Continuità dell’attività
Secondo il principio di continuazione dell’attività d’impresa gli amministratori devono redigere il bilancio al
termine di ciascun periodo amministrativo per determinare la situazione patrimoniale , finanziaria e il risultato
economico d’esercizio definiti in base all’ipotesi di continuazione dell’attività.
Se la società al termine dell’esercizio prevede di continuare ad operare in quello successivo ma, ad esempio, anche
di abbandonare alcune linee di prodotto, i macchinari utilizzati per la produzione che sarà dismessa vanno valutati
diversamente rispetto al valore che avrebbero in bilancio in ipotesi di continuità di quell’attività: infatti affinché
questo processo (ammortamento) abbia un senso, l’azienda deve presupporre di vivere almeno per il tempo in cui
ha definito l’ammortamento. Pag. 5 a 21
ES-> EMERGENZA COVID-> Molte imprese hanno dovuto mettere in dubbio il principio di continuità dell’attività e
per questo attraverso il decreto di liquidità il legislatore ha permesso alle aziende di congelare la situazione
economica (attraverso una deroga); tale decreto ha permesso alle aziende che stavano “bene” di poter chiudere il
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