Metodologie teoria bilancio d'esercizio
La finalità del bilancio
Rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria dell’impresa e il risultato economico d’esercizio. Tutto ciò al fine di garantire un’informazione minima comune a tutti i portatori di interesse, offrire informazioni comprensibili e comparabili e garantire il rispetto dei principi di redazione. Il bilancio d’esercizio veritiero è quello che prende in considerazione l’azienda in ipotesi di funzionamento.
Il quadro normativo di riferimento per il bilancio
CC e altri. Nel CC: art 2423-2435ter per le società di capitale, art 2426 per società di persone.
- Bilancio di esercizio: formato da SP, CE, rendiconto finanziario e nota integrativa, corredato dalla relazione sulla gestione.
- Bilancio di esercizio in forma abbreviata: formato da SP, CE, nota integrativa, con esonero per il rendiconto finanziario e la possibilità di evitare la relazione sulla gestione.
- Bilancio di esercizio delle micro-imprese: prevede la struttura di cui al punto 2, ma a sua volta non redige la nota integrativa.
- Bilancio consolidato: obbligo di redigerlo per tutte le società di capitali che controllano un’altra impresa indipendentemente dalla natura giuridica dell’altra impresa; più le società cooperative, le mutue assicuratrici ed enti pubblici con attività commerciale, solo nel caso in cui controllino società di capitali.
Il contenuto di bilancio
SP, CE, nota integrativa e rendiconto finanziario. È obbligatorio e al suo interno si trova la relazione sulla gestione: documento di presentazione dell’andamento dall’azienda durante l’anno, più eventuali andamenti futuri anticipati.
Il processo di costruzione del bilancio
Operazioni esterne e operazioni interne.
Struttura delle norme
Clausola generale
Art. 2423: “Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.” Comma 2: “Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.” Queste tre sono sovra ordinate rispetto alle specifiche disposizioni che seguono ai successivi comma.
- Comma 3: la clausola generale è sovra ordinata.
- Comma 4: facoltà di tralasciare informazioni irrilevanti.
- Comma 5: applicazione regole solo se rendono il bilancio veritiero.
Principi di redazione
Art 2423 bis, sono:
- Principio di continuità: idea dell’ipotesi di funzionamento dell'azienda.
- Principio della prevalenza della sostanza sulla forma.
- Principio di competenza: ricavi solo di competenza dell’esercizio, costi anche presunti.
- Principio di prudenza: utili solo se realizzati, rischi e perdite anche presunti e probabili; bisogna iscrivere il minor valore positivo o il maggior valore negativo.
- Principio che rafforza il principio di competenza e prudenza: rischi e perdite di competenza anche se conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio, devono essere riportati.
- Elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente.
- Costanza.
Contenuti e struttura del bilancio
SP, CE, nota integrativa e rendiconto finanziario (vedi dopo).
Criteri di valutazione
Art 2423 bis comma I, pt 5, da un esercizio all’altro non possono essere modificati i criteri di valutazione per l’esigenza di comparabilità nel tempo, deroga nel caso in cui l’attività si modifichi o entri in un gruppo. Nella nota integrativa bisogna specificare i motivi che hanno portato al cambiamento dei criteri.
Principi di determinazione del reddito imponibile
Le aziende fanno il bilancio e poi, a partire dal reddito ante imposte, sommare le variazioni fiscali in aumento per trovare il reddito imponibile. Il reddito imponibile sono i ricavi tassabili meno i costi deducibili. Il reddito imponibile nel TIUR dice che tutto il resto non va valutato, a differenza del CC che considera tutti i ricavi/costi di competenza senza fare distinzione tra deducibili/tassabili. RAI diverso dal reddito imponibile.
Differenze di valutazione tra norma civile e fiscale
- Disposizioni civilistiche: la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza; il costo è il criterio base di valutazione.
- Disposizioni fiscali: valori minimi per i ricavi e i proventi; valori massimi per i costi e gli oneri. I principi fiscali invece sono finalizzati ad evitare la sottrazione di reddito imponibile (imprese che vogliono diminuire le tasse) e a ridurre la soggettività. Il fisco per questa ragione ha esplicitato i principi necessari per il raggiungimento del calcolo del reddito imponibile:
- Principio di competenza: uguale a quello del CC.
- Principio della competenza e certezza e obiettiva determinabilità degli ammontare.
- Imputazione costi e ricavi.
- Inerenza.
Principi contabili nazionali e internazionali
I principi contabili nazionali sono definiti dal OIC (organismo italiano di contabilità), e sono obbligatori da rispettare, cioè scaturisce dall’art.2423. I principi contabili internazionali si fa riferimento a IAS/IFRS, questi costituiscono l’insieme dei principi che devono essere applicati dalle società italiane che hanno l’obbligo o che esercitano la facoltà di redigere i bilanci consolidati e individuali in conformità agli standard internazionali.
Nel 2010 lo IASB ha emanato il quadro concettuale per la preparazione del bilancio (concettuale framework for Financial reporting), esso si articola in un’introduzione sulle sue finalità e 8 capitoli. Le disposizioni del Principio prevalgono su quelle del framework. L’architettura degli IAS/IFRS ha tre livelli:
- Finalità del bilancio.
- Assunti fondamentali del bilancio: competenza, continuità delle imprese nel tempo.
- Caratteristiche qualitative del bilancio, fondamentali (rilevanza e rappresentazione fedele) e ulteriori (comparabilità, verificabilità, tempestività e comprensibilità).
| PC nazionali | PC internazionali |
|---|---|
| Finalità e principi generali - Rilevazione reddito - Rilevazione patrimonio - focalizzato sul CE - valutazione prudente - Informazioni varie | Investitori, creditori e altri soggetti soggetto |
| Valori attivi e passivi definiti in modo prudenziale | Valori attivi e passivi tenendo conto di valori attivi non ancora realizzati |
| Schemi fissi No schemi obbligatori, ma contenuti minimi | Rappresentazione oggettiva, neutrale e rivolto all’investitore |
| Reddito realizzato o distribuibile | Reddito potenzialmente prodotto |
| Costo | Costo e fair value |
| Immobilizzazioni immateriali Meno restrittivo | Più restrittivo |
Stato patrimoniale
Disposizioni normative
- Art 2424 cc: schema obbligatorio dello Stato Patrimoniale.
- Art.2423ter dà regole su eventuali adattamenti agli schemi obbligatori.
- Art.2435bis va a disciplinare lo schema del bilancio in forma abbreviata.
- OIC12 integra quanto prevede il codice civile.
Lo schema obbligatorio è rigido e immutabile, inoltre sono vietati i compensi di partite. È strutturato a sezioni contrapposte: attivo – criterio misto, sulla base della destinazione economica, passivo – sulla base della natura delle fonti di finanziamento.
Conto economico
Disposizioni normative
- L’art.2425 del CC che disciplina lo schema obbligatorio del CE.
- Art. 2423ter sono fornite tutte le indicazioni relative agli adattamenti degli schemi di SP e CE.
- Art.2435 analizza la struttura in forma abbreviata del bilancio.
- OIC12.
Lo schema obbligatorio è rigido e scalare, identifica quattro gestioni: caratteristica, accessoria, finanziaria e tributaria.
Nota integrativa
Disposizioni normative
- Art 2427 e 2427bis – componenti essenziali della nota integrativa.
- Art 2423: elemento fondamentale per redazione bilancio.
- OIC 12.
È un documento descrittivo e di complemento informativo alle tavole (presenti sia informazioni quantitative sia qualitative). Ha una duplice funzione:
- Esplicativa: spiega i dati nel SP e CE che solitamente sono sintetici e quantitativi
- Interpretativa/integrativa: va a spiegare i criteri di valutazione adottati per ogni valore.
Essa non ha una struttura obbligatoria ma ha vincoli che sono: rispettare ordine voci, deve avere contenuti obbligatori minimi.
Relazione sulla gestione
L’art. 2428, comma 1, del Codice Civile impone che il bilancio di esercizio sia corredato da una relazione degli amministratori sulla gestione. Non compone il bilancio, ma correda il bilancio. Ha la finalità di completare e integrare l’informativa del bilancio. Ha contenuto quali/quantitativo. Non ha una struttura obbligatoria ma deve dare una descrizione dei principali rischi e incertezze dell’azienda, deve usare indicatori per la descrizione di natura finanziaria e non. Le informazioni specifiche che bisogna riportare sono l’attività di ricerca, i rapporti con imprese, numero e valore di azioni acquistate e vendute nell’esercizio.
Rendiconto finanziario
Disposizioni normative
- Art 2423 rendiconto finanziario come componente di bilancio.
- Art.2425ter finalità del rendiconto.
- OIC 10, contenuto e le modalità di redazione del rendiconto finanziario.
Finalità: tavola che presenta l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide e le cause di variazione di queste disponibilità liquide (positive e negative). Oggetto del rendiconto finanziario quindi sono i flussi finanziari in entrata e in uscita delle disponibilità liquide avvenute nell’esercizio.
Il rendiconto finanziario include tutti i flussi finanziari in uscita e entrata delle disponibilità liquide avvenute nell’esercizio: 1. attività operativa, 2. attività di investimento e 3. di finanziamento.
- Il flusso finanziario dell’attività operativa può essere determinato o in modo indiretto (utile come ricavi-costi) o con il metodo diretto.
- I flussi finanziari dell’attività di finanziamento comprendono i flussi che derivano dall’ottenimento o dalla restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito.
Immobilizzazioni materiali
Definizione
Le immobilizzazioni materiali sono fattori di produzione di uso durevole (caratteristica della pluriennalità), la cui utilizzazione si estende oltre un esercizio. Le immobilizzazioni materiali hanno la caratteristica di non poter essere, per principio, distolte dall’economia di una impresa senza arrecare pregiudizio al normale svolgimento delle combinazioni produttive di cui sono parte. Non hanno cioè né destinazione commerciale, né sono destinate alla trasformazione.
Come possono essere ottenute
- Acquistate da terzi in proprietà; da un fornitore acquisto l'immobilizzazione.
- Acquistate mediante un conferimento da parte dei soci; in fase di conferimento da parte dei soci (in fase iniziale o in un momento successivo quando si ha un aumento di capitale).
- Attraverso conferimento nell’ambito di un’operazione straordinaria (si conferisce un ramo d’azienda e nel conferimento rientrano anche le immobilizzazioni materiali).
- Prodotte internamente (costruzioni in economia).
- Altri modi: permuta (si restituisce ad un fornitore una vecchia immobilizzazione e se ne acquista una nuova), donazione, leasing (forma contrattuale).
Norme del codice civile che disciplinano il tema
- Art 2423-bis
- Art 2424
- Art 2425
- Art 2424 bis
- Art 2426 - criteri di valutazione
Valutazione delle immobilizzazioni
Ci sono due momenti dal punto di vista della valutazione:
- Che cosa stabilisce il codice civile e i principi contabili nazionali in sede di prima iscrizione dell’immobilizzazione.
- Che cosa stabilisce la norma contabile in un momento successivo rispetto alla prima iscrizione.
Prima iscrizione: Art 2426 comma 1 n 1. Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto ci sono anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Talvolta le società nella realtà per acquistare un'immobilizzazione richiedono e ottengono dei finanziamenti perché le aziende non vogliono utilizzare il capitale proprio. Sui finanziamenti gravano degli interessi passivi, questi oneri finanziari possono essere capitalizzati (possono essere iscritti ad incremento del valore dell'immobilizzazione a cui si riferiscono).
Costo di acquisto: valore monetario che viene corrisposto dalla società al fornitore nel momento in cui si procede all’acquisto dell’immobilizzazione. Costi accessori: comprendono i costi collegati all’acquisto di quella determinata immobilizzazione, costi che la società sostiene per portare l’immobilizzazione nel luogo in cui deve essere collocata e renderà disponibile al funzionamento.
Costo di acquisto = prezzo di acquisto + oneri accessori (trasporto, montaggio, collaudo) + oneri finanziari (del finanziamento passivo ottenuto per l’acquisto dell’immobilizzazione).
Le immobilizzazioni possono essere anche prodotte internamente, cioè la società utilizza le risorse (materie prime, dipendenti, altri macchinari) per costruire una nuova immobilizzazione. In questo caso l’immobilizzazione si iscrive a costo di produzione: include costi direttamente imputabili (materie prime, manodopera) e costi indiretti (spese di fabbricazione, manutenzione) e eventuali oneri finanziari. Non sono inclusi i costi amministrativi e generali e i costi commerciali.
Possono essere capitalizzati gli oneri finanziari che rispettano le seguenti condizioni:
- Devono essere di costi di competenza, quindi devono essere interessi maturati durante il periodo di fabbricazione (ovvero dal momento dell’esborso dei fondi al fornitore al momento in cui le immobilizzazioni risultano pronte all’uso).
- Gli interessi derivano da finanziamento specificatamente ottenuto per l’acquisizione dell’immobilizzazione.
Ad ogni modo il valore del cespite, inclusi gli interessi, non può eccedere il valore recuperabile tramite l’uso.
Esempio: acquisto impianto, costruzioni in economia.
Art 2426, comma 1 n.2: La vita utile è il periodo di tempo durante il quale la società prevede di poter utilizzare l’immobilizzazione. Può essere determinata anche attraverso il numero complessivo di unità di prodotto (o misura equivalente) che si stima poter ottenere tramite l’uso dell’immobilizzazione.
Art 2426, comma 1 n.3: Esempi: perdita durevole di valore, determinazione valore impianto e ammortamento.
Art 2427
La nota integrativa deve indicare (...) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuate nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio.
Art 2428
Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.
Trattamento delle immobilizzazioni materiali secondo i principi contabili italiani (OIC n. 16 e OIC n. 9)
OIC 16
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d’acquisto o di produzione. Il costo di acquisto include anche gli oneri accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili; inoltre può includere anche costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile alla immobilizzazione. Il valore d'iscrizione (al costo) delle immobilizzazioni materiali non può eccedere il valore recuperabile tramite l’uso definito come il maggiore tra il presumibile valore realizzabile tramite alienazione ed il suo valore in uso.
Ammortamento
Processo “sistematico” di ripartizione del costo sostenuto sulla intera durata di utilizzazione (durata economica). L’ammortamento decorre dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile per l’utilizzo o comunque comincia a produrre benefici economici per l'impresa. Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la residua possibilità di utilizzazione (durata fisica, durata economica).
Vita utile: congettura circa la durata economica del cespite.
Durata economica: Non è una costante e può essere diversa dalla durata fisica del bene. Rappresenta il periodo di tempo entro il quale si considera il cespite idoneo a produrre benefici reddituali all’impresa che ne dispone. Essa dipende dai seguenti fattori: obsolescenza tecnologica del cespite o del prodotto per il quale il cespite viene utilizzato; piani aziendali per la sostituzione dei cespiti e fattori ambientali.
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