Il bilancio d'esercizio
Il bilancio d'esercizio è un documento aziendale. È disciplinato dal Codice Civile ed ha un riscontro giuridico molto forte poiché è regolamentato legalmente per tutelare i gruppi di interesse che hanno a che fare con l'azienda. Tutte le operazioni che vengono fatte sul bilancio devono quindi rispettare le norme che lo riguardano per evitare eventuali conseguenze patrimoniali e penali. Il Codice Civile lo regolamenta negli articoli dal 2423 in poi.
Art. 2423 C.C.
I. Comma: Il bilancio è obbligatorio, annuale (deve essere redatto ogni anno) ed è costituito da una pluralità di documenti interdipendenti: è composto da stato patrimoniale (deve presentare lo stato, elementi attivi e passivi, del patrimonio alla fine dell'esercizio ed indicare la differenza tra attivo e passivo = PN), conto economico (deve presentare i componenti positivi e negativi di reddito del periodo considerato, la cui somma evidenzia il risultato economico netto) e nota integrativa (deve spiegare i valori iscritti nello stato patrimoniale e in conto economico).
II. Comma: Il bilancio deve essere redatto con chiarezza (1o requisito fondamentale = comprensibilità) e deve rappresentare in modo veritiero e corretto (2o requisito riprende il concetto di “true and fair value”) la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico d'esercizio. (Clausole generali).
III. Comma: Se le norme non sono sufficienti ad ottenere una rappresentazione veritiera e corretta colui che redige il bilancio deve muoversi al di fuori della legge.
IV. Comma: In casi eccezionali, quando l'applicazione di una legge non è compatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata previa indicazione in nota integrativa.
Art. 2423-bis C.C.
Principi di redazione
- Prudenza: Principio basilare nelle valutazioni, vanno inseriti solo gli utili realizzati.
- Continuità dell'attività: Principio che dispone che la società continui ad operare normalmente e non sia messa in liquidazione.
- Funzione economica del bilancio d'esercizio: Principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica.
- Competenza: L'iscrizione dei componenti positivi e negativi di reddito avviene nel periodo della loro maturazione e non in quello della loro manifestazione finanziaria.
- Valutazione atomistica: Ogni voce va valutata in modo autonomo.
- I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.
Il bilancio secondo i principi contabili nazionali
I principi contabili sono una sintesi della dottrina del Codice Civile e sono articolati in 30 documenti emanati a partire dal 1975. I principi contabili sono delle regole tecnico-contabili che servono per individuare i fenomeni di gestione da registrare in contabilità, le modalità di registrazione, come e dove registrarli in bilancio. La loro finalità è quella di fornire dal punto di vista tecnico-contabile l'interpretazione della legge ed integrarla quando essa è insufficiente.
I principi contabili sono articolati in una piramide: principi contabili generali o postulati e principi contabili applicati.
Postulati (trovano riscontro nel Codice Civile)
- Comprensibilità: Gli schemi devono essere analitici e correlati dalla Nota Integrativa, l'importante è trovare un punto di equilibrio tra analiticità e qualità dell'informazione.
- Chiarezza: Le voci devono essere di contenuto omogeneo, nel conto economico si deve avere uno schema preciso che evidenzi gestione ordinaria e straordinaria, gli elementi di reddito devono essere separati da quelli della gestione tipica e gli altri.
- Prudenza: Vanno contabilizzati solo gli utili effettivamente realizzati, mentre per le perdite sia quelle realizzate che quelle presunte, devono essere costituiti i fondi rischi e oneri per eventi negativi.
- Postulato del costo: Criterio base delle valutazioni di bilancio della impresa in funzionamento.
- Competenza: L'effetto delle operazioni e degli eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale si riferiscono.
- Prevalenza della sostanza sulla forma: Deve prevalere la sostanza economica sulla forma giuridica dell'informazione.
- Comparabilità: I bilanci di un'impresa devono essere comparabili in periodi successivi. La comparabilità implica che i valori di iscrizione in bilancio dei vari anni siano omogenei. Regola dell'invarianza -> l'abbandono deve essere dichiarato, motivato e deve essere quantificato l'effetto del cambiamento sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico.
- Omogeneità: I valori devono essersi formati in maniera omogenea e ciascuno deve essere determinato in maniera unitaria ed espresso con la stessa unità di misura.
Altri postulati (integrano il Codice Civile)
- Neutralità e imparzialità: Non deve essere danneggiato nessuno stakeholder.
- Utilità del bilancio per i destinatari e completezza dell'informazione
- Incompatibilità delle finalità del bilancio con la determinazione del reddito fiscale
- Periodicità delle misurazioni del R.E. e del patrimonio aziendale
- Continuità di applicazione dei principi contabili e dei criteri di valutazione
- Significatività e rilevanza dei fatti economici
- Conformità del complessivo procedimento di formazione del bilancio
- Funzione informativa e completezza della nota integrativa
- Veridicità dell'informazione
Il bilancio secondo i principi contabili internazionali
I Principi Contabili Nazionali sono riconducibili a due filoni: quelli emanati negli USA (G.A.A.P.) e quelli che si applicano nel resto del mondo (Europa compresa). A livello internazionale a partire dal 2001 lo IASC è diventato IASB (International Accounting Standards Board) e il suo primo compito è stato quello di recepire tutti gli IAS con una nuova denominazione IFRS (International Financial Reporting Standards). A livello italiano in primis si applicano i principi civilistici, poi i Principi Contabili Nazionali che hanno il compito di integrare il Codice Civile e infine i Principi Contabili Internazionali per le materie non regolamentate da quelli nazionali (applicazione volontaristica e integrativa).
I Principi Contabili Internazionali hanno la stessa struttura di quelli nazionali. Vi è innanzitutto un documento preliminare, il Framework (non è uno IAS), documento introduttivo che viene tradotto in quadro sistematico e che contiene i concetti base per la preparazione e redazione del bilancio d'esercizio. A partire dal 2005 tutte le società europee quotate nei mercati regolamentati devono redigere il bilancio consolidato secondo i Principi Contabili Internazionali emanati dallo IASB. (In Italia, dal 2005, anche tutti gli altri bilanci delle società quotate dovevano obbligatoriamente seguire gli IAS, le società non quotate hanno invece la facoltà di applicare comunque gli IAS.
Framework (quadro sistematico)
Il focus seguito nella redazione del bilancio è quello che permette di contemperare più interessi, è quello degli investitori. I Principi Contabili Internazionali nella determinazione del reddito, assumono la configurazione del reddito prodotto per misurare le performance e vedere cioè se è opportuno investire o non investire.
Principi generali di redazione per i principi contabili internazionali
- Competenza
- Continuità aziendale
Caratteristiche qualitative
- Comprensibilità: Chiarezza del Codice Civile
- Significatività: La rilevanza (la più importante), non è una caratteristica qualitativa autonoma ma è un aspetto che concorre a formare la significatività.
- Attedibilità: Presentazione attendibile, principio della prevalenza della sostanza sulla forma, neutralità, prudenza e completezza.
- Comparabilità
Vengono enunciati prima due principi generali e poi delle caratteristiche qualitative che, riferendosi ai principi generali, fanno sì che il bilancio risulti utile a tutti gli stakeholders.
Il bilancio secondo la legislazione fiscale
Art. 83 TUIR
La determinazione del reddito fiscale avviene partendo dal reddito risultante dal conto economico e aggiungendo o sottraendo le variazioni in aumento o in diminuzione determinate dalla legislazione fiscale => il reddito fiscale è un reddito derivato. L'esigenza di una legislazione fiscale nasce dallo Stato che vuole evitare che gli venga sottratta materia imponibile rispettando strettamente il principio della prudenza e ridurre al minimo le aree di conflitto tra contribuente e Fisco. Lo Stato vuole disciplinare in modo analitico la determinazione del reddito fiscale per evitare che gli venga sottratta materia imponibile, attraverso esagerate sopravalutazioni di passività o sottovalutazioni di attività, e ridurre le aree di conflitto perché maggiore è l'analiticità minori saranno i problemi.
Principi generali che ispirano la determinazione del reddito fiscale
Art. 76 TUIR
I. Comma: Autonomia di periodi d'imposta: la tassazione avviene su base annuale, vi è un'obbligazione tributaria autonoma, ogni esercizio dà luogo ad un obbligo tributario autonomo rispetto agli anni precedenti, per il Fisco la gestione dell'impresa è suddivisa in periodi a sé stanti.
Art. 109 TUIR
I. Comma: Principio della competenza: i componenti che determinano il reddito devono essere determinabili in modo oggettivo e la loro esistenza deve essere certa (gli accantonamenti a fondi rischi e spese future non sono riconosciuti nella formazione del reddito).
IV. Comma: I componenti negativi di reddito fiscale devono trovare iscrizione nel Conto economico dell'esercizio di competenza.
III. Comma: I componenti positivi di reddito concorrono a formare il reddito fiscale anche se non risultano imputati a Conto economico.
V. Comma: Principio della inerenza dei costi ai ricavi: il Fisco non riconosce tutti i componenti negativi del Conto economico poiché ci deve essere una correlazione tra il sostenimento dei costi e il conseguimento dei ricavi, i costi devono servire per produrre ricavi.
Nei principi generali non è emerso il principio della prudenza perché il Fisco non ha nessun interesse rivolto alla prudenza ma gli interessa solo che non gli venga sottratta materia imponibile.
NON ESISTE COINCIDENZA TRA I PRINCIPI GENERALI DI VARIO TIPO.
Teoria del doppio binario: In sede di redazione del bilancio d'esercizio bisogna osservare le norme del Codice Civile (legislazione civilistica), quando invece bisogna redigere la dichiarazione dei redditi e calcolare il conseguente reddito fiscale allora si segue il TUIR (legislazione fiscale). Codice Civile e Principi Contabili Nazionali: piena coincidenza poiché i Principi Contabili Nazionali derivano dal Codice Civile. Configurazione di reddito distribuibile (un pilastro fondamentale per la determinazione di questo reddito è il postulato della prudenza). Principi Contabili Internazionali: configurazione di reddito prodotto come indicatore di performance (non distribuibile ma prodotto, orientato ad una particolare categoria di stakeholders, gli investitori professionali). Legislazione Fiscale: configurazione di reddito tassabile.
Art. 2424 C.C.
Stato patrimoniale attivo
- A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata
- B. Immobilizzazioni
- I. Immobilizzazioni immateriali:
- 1. Costi di impianto e di ampliamento;
- 2. Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
- 3. Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
- 4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
- 5. Avviamento;
- 6. Immobilizzazioni in corso e acconti;
- 7. Altre.
- II. Immobilizzazioni materiali:
- 1. Terreni e fabbricati;
- 2. Impianti e macchinari;
- 3. Attrezzature industriali e commerciali;
- 4. Altri beni;
- 5. Immobilizzazioni in corso e acconti.
- III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:
- 1. Partecipazioni in:
- a. Imprese controllate
- b. Imprese collegate
- c. Imprese controllanti
- d. Altre imprese
- 2. Crediti:
- a. Verso imprese controllate
- b. Verso imprese collegate
- c. Verso imprese controllanti
- d. Verso altri
- 3. Altri titoli;
- 4. Azioni proprie, con indicazione del valore nominale complessivo.
- 1. Partecipazioni in:
- I. Immobilizzazioni immateriali:
- C. Attivo circolante
- I. Rimanenze
- 1. Materie prime, sussidiarie e di consumo;
- 2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
- 3. Lavori in corso su ordinazione;
- 4. Prodotti finiti e merci;
- 5. Acconti.
- II. Crediti, con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:
- 1. Verso clienti;
- 2. Verso imprese controllate;
- 3. Verso imprese collegate;
- 4. Verso controllanti;
- 4 bis. Crediti tributari;
- 4 ter. Imposte anticipate;
- 5. Verso altri.
- III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
- 1. Partecipazioni in imprese controllate;
- 2. Partecipazioni in imprese collegate;
- 3. Partecipazioni in imprese controllanti;
- 4. Altre partecipazioni;
- 5. Azioni proprie, con indicazioni del valore nominale complessivo;
- 6. Altri titoli.
- IV. Disponibilità liquide:
- 1. Depositi bancari e postali;
- 2. Assegni;
- 3. Denaro e valori in cassa;
- I. Rimanenze
- D. Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti
Stato patrimoniale passivo
- A. Patrimonio netto:
- I. Capitale sociale.
- II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni.
- III. Riserve di rivalutazione.
- IV. Riserva legale.
- V. Riserve statutarie.
- VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio.
- VII. Altre riserve, distintamente indicate.
- VIII. Utili (perdite) portati a nuovo.
- IX. Utile (perdita) dell'esercizio.
- B. Fondi per rischi e oneri
- 1. Per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
- 2. Per imposte, anche differite;
- 3. Altri.
- C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
- D. Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
- 1. Obbligazioni emesse;
- 2. Obbligazioni emesse convertibili;
- 3. Debiti verso soci per finanziamenti;
- 4. Debiti verso banche;
- 5. Debiti verso altri finanziatori;
- 6. Acconti;
- 7. Debiti verso fornitori;
- 8. Debiti rappresentati da titoli di credito;
- 9. Debiti verso imprese controllate;
- 10. Debiti verso imprese collegate;
- 11. Debiti verso controllanti;
- 12. Debiti tributari;
- 13. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
- 14. Altri debiti.
- E. Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti
Conti d'ordine (in calce allo stato patrimoniale)
I conti d'ordine sono delle voci situate sotto lo Stato Patrimoniale che accolgono valori che, pur non influendo quantitativamente sul bilancio d'esercizio, possono tuttavia produrre effetti in tempi successivi. Si suddividono in tre categorie:
- Conti rischi: operazioni o negozi giuridici che possono comportare esborsi futuri.
- Conti impegni: negozi giuridici che non hanno avuto esecuzione.
- Conti beni di terzi: beni di proprietà di terzi di cui l'impresa ha il possesso.
Art. 2425 C.C.
Conto economico
A. Valore della produzione
- 1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- 3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
- 4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
- 5. Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio;
TOTALE (A) valore della produzione
B. Costi della produzione
- 6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
- 7. Per servizi
- 8. Per godimento di beni di terzi
- 9. Per il personale:
- a) Salari e stipendi;
- b) Oneri sociali;
- c) Trattamento di fine rapporto;
- d) Trattamento di quiescenza e simili;
- e) Altri costi;
- 10. Ammortamenti e svalutazioni:
- a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
- b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
- c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
- d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;
- 11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- 12. Accantonamenti per rischi;
- 13. Altri accantonamenti;
- 14. Oneri diversi di gestione;
TOTALE (B) Costi della produzione
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
C. Proventi e oneri finanziari
- 15. Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;
- 16. Altri proventi finanziari:
- a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
- b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
- c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
- d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
- 17. Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;
- 17bis. Utili e perdite su cambi;
TOTALE (C) Proventi e oneri finanziari
D. Rettifiche di valore di attività finanziarie
- 18. Rivalutazioni:
- a) Di partecipazioni;
- b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
- c) Di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
- 19. Svalutazioni:
- a) Di partecipazioni;
- b) Di immobilizzazioni finanziarie;
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Appunti metodologie
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Appunti Metodologie quantitative d'azienda
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Definizioni: Appunti di Metodologie
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Appunti di Metodologie 2 (bilancio consolidato e analisi di bilancio)