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Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda

Introduzione

Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda – Jacopo Bottazzi

Indice

  • Primo Modulo
    • Obiettivi e principi di redazione del bilancio pag 4
      • Codice Civile pag 4
      • Principi Contabili Nazionali pag 6
      • Principi Contabili Internazionali pag 11
      • Confronto tra codice civile e principi contabili pag 15
      • Normativa fiscale pag 19
    • La struttura del bilancio di esercizio pag 25
      • Stato Patrimoniale pag 25
      • Conto Economico pag 36
      • Nota Integrativa pag 42
      • Relazione sulla gestione pag 45
      • Rendiconto finanziario pag 48
  • Secondo Modulo
    • Immobilizzazioni immateriali pag 52
      • Immobilizzazioni immateriali di beni pag 54
      • Immobilizzazioni immateriali di costi pluriennali pag 59
      • Avviamento pag 62
    • Immobilizzazioni materiali pag 65
    • Rimanenze pag 68
      • Lavori in corso su ordinazione pag 72
    • Partecipazioni pag 76
    • Crediti pag 82
    • Debiti pag 83
    • Fondi rischi e oneri pag 87
    • Attività e passività in valuta estera pag 89
    • Fiscalità e fiscalità differita pag 92
    • Schema sintetico sulle valutazioni pag 95
    • Bilancio consolidato pag 96

Obiettivi e principi di redazione del bilancio

Codice civile

Gli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile costituiscono una base chiara e completa per approcciarsi all'analisi del bilancio di esercizio; ne seguiranno dunque i testi ed il commento.

Articolo 2423 – Redazione del bilancio

  • Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
  • Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.
  • Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.
  • Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.
  • Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.

Il primo comma dell'articolo afferma che la redazione del bilancio è annualmente a carico degli amministratori. I prospetti che compongono il bilancio sono lo Stato patrimoniale, il Conto economico e la Nota integrativa. Lo Stato patrimoniale rappresenta il patrimonio dell'azienda alla chiusura dell'esercizio (che, se il periodo amministrativo coincide con l'anno solare, corrisponde al 31 dicembre). Esso è una rappresentazione statica, in quanto fotografa il patrimonio in un dato istante, ed evidenzia la composizione del patrimonio aziendale, costituito da elementi attivi e passivi, la cui differenza corrisponde al patrimonio netto (A-P=PN).

Il Conto economico rappresenta invece i componenti positivi e negativi di reddito che si sono manifestati nell'esercizio, la cui somma dà luogo al risultato economico dell'esercizio (utile o perdita dell'esercizio). Il Conto economico è una rappresentazione dinamica, in quanto considera tutti i componenti che si sono manifestati nell'esercizio. La Nota integrativa spiega infine le informazioni contenute nello Stato patrimoniale e nel Conto economico, dal momento che essi riportano solamente indicazioni quantitative, senza darne spiegazioni qualitative.

Il secondo comma dell'articolo spiega le finalità e le modalità di rappresentazione del bilancio. La finalità della redazione del bilancio è quella di rappresentare la situazione patrimoniale ed economica (attraverso rispettivamente lo stato patrimoniale ed il contro economico) e finanziaria (ossia riguardante flussi, fonti ed impieghi dei mezzi finanziari) dell'impresa. La modalità di redazione deve invece essere ispirata a tre criteri: chiarezza, veridicità, correttezza.

La chiarezza va intesa in termini di comprensibilità della redazione del bilancio (un bilancio chiaro è un bilancio comprensibile); la veridicità va intesa in termini di correttezza dei valori, sia oggettivi che soggettivi (intendendo per tali quelli suscettibili di una pluralità di valori compresi in un certo intervallo di ragionevolezza, definito in particolare dall'Art. 2426 del Codice Civile e dai principi contabili nazionali o internazionali); la correttezza va intesa invece come criterio che approfondisce i concetti di chiarezza e verità, implicando un riferimento alle informazioni che vengono inserite nella nota integrativa (che non deve contenere informazioni fuorvianti, o comunque tali da poter far cadere terzi in errore).

Questi tre principi vengono definiti clausole generali che, dal punto di vista giuridico, disciplinano la redazione del bilancio di esercizio, e tutte le norme che seguono all’Art. 2423 tendono a dar loro attuazione concreta.

Il terzo comma dell'articolo in analisi, poi, afferma che la rappresentazione veritiera e corretta ha fondamentale importanza anche nell'ottica degli articoli seguenti.

Il quarto comma afferma che le clausole generali (verità, correttezza, chiarezza) prevalgono su quelle speciali nel caso in cui queste ultime portino ad interpretazioni incorrette o false. Questi casi eccezionali sono poco frequenti nel quotidiano, ma nel caso una situazione simile dovesse verificarsi, la nota integrativa dovrebbe motivare la deroga alla legislazione speciale (che non viene quindi effettuata in modo occulto) e gli effetti quantitativi che essa importa sullo Stato patrimoniale e sul Conto economico; nel caso poi la deroga alla legislazione speciale dovesse portare alla determinazione di un utile superiore a quello che si sarebbe determinato rispettando la legislazione speciale, tale importo va inserito in un'apposita voce (che vedremo si chiamerà "riserva indisponibile").

Il quinto comma afferma infine che il bilancio deve essere redatto in Euro (€).

Articolo 2423-bis – Principi di redazione del bilancio

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

  • La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
  • Si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
  • Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
  • Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
  • Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
  • I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. "La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico."

I principi di redazione del bilancio riguardano dunque:

  • Prudenza
    • Prospettiva della continuazione dell’attività: La continuità di vita dell’azienda è presupposta; essa è dunque il primo elemento da verificare in sede di redazione del bilancio. Qualora tale continuità non dovesse sussistere, la configurazione del capitale non sarebbe quella di capitale di funzionamento, ma quella di capitale di liquidazione (e si avrebbe dunque un bilancio di liquidazione).
  • Prevalenza della sostanza sulla forma
  • Pertinenza dei valori all'esercizio in analisi
  • Non modificabilità dei criteri di valutazione - Costanza dei criteri di valutazione [Tale principio si associa al principio di comparabilità nel tempo del bilancio. Va detto che in casi eccezionali i criteri di valutazione possono essere modificati, ma soltanto con una motivazione indicata all’interno della Nota integrativa, esplicante anche l’influenza del nuovo criterio di valutazione sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica].

Vi è poi un ulteriore principio, pur non enunciato nell'articolo sopra citato, desumibile dall’articolo 2426, ossia il principio del costo come criterio base di valutazione (nella determinazione dei valori di bilancio).

Articolo 2423-ter – Contenuto del bilancio d’esercizio

  • Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.
  • Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.
  • Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.
  • Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata.
  • Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.
  • Sono vietati i compensi di partite.

Principi contabili nazionali

[Riferimento sul manuale dei materiali: Pag 70 e seguenti]

Premessa

Si procederà innanzitutto ad un breve inquadramento di carattere storico in ordine ai principi contabili nazionali per capirne il significato. Essi sono le norme tecnico-ragionieristiche che disciplinano, nella cornice del Codice Civile, la redazione del bilancio di esercizio. La redazione di tali principi contabili è iniziata nel nostro Paese intorno alla fine degli anni '70 (1977/1978) ed è tuttora in corso, vista la necessità di un continuo adeguamento all'evoluzione normativa, dottrinaria e della prassi migliore.

L'emanazione di questi principi contabili è avvenuta progressivamente tramite documenti costituenti fascicoli separati riguardanti ciascuno un argomento di bilancio, e nel tempo si è giunti all'emanazione di circa una quarantina di documenti, identificati da una numerazione progressiva. Il soggetto che ha emanato i principi contabili nazionali è stato inizialmente il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri (oggi i due ordini sono fusi nell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili), sostituito con l'andare degli anni dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), costituito anche da Banca d'Italia, CONSOB, ecc. ossia da altre entità interessate a riguardo. In seguito a tale “passaggio di mano”, i documenti preesistenti sono stati rinominati, premettendo alla numerazione precedente la sigla OIC (es. il documento n.15 è divenuto OIC n.15).

L'OIC ha poi trattato altri argomenti, non ancora disciplinati da un lato, e dall'altro ha provveduto alla manutenzione dei documenti già emanati.

Documento n. 11

[Cfr. pag. 67 e ss. della Raccolta dei materiali]

La nostra analisi muove dal Documento n.11, poiché i primi 10 documenti sono divenuti nel tempo obsoleti per effetto delle evoluzioni normative sopravvenute. Tale documento fornisce una prima definizione tecnica dei principi contabili (escludendo la definizione pratica, ma poco formale fornita in premessa) e li descrive come le “regole tecnico-ragionieristiche che costituiscono la matrice del bilancio, da cui il legislatore ricava alcuni criteri fondamentali che introduce nella legge; poiché la legge può solamente statuire i principi basilari, è necessario infatti che essa venga integrata ed interpretata sulla base di tali principi”.

Due risultano dunque essere, in base a tale definizione, le funzioni dei principi contabili nazionali: da un lato interpretare le norme del Codice Civile in tema di bilancio, dall'altro integrarle, quando necessario. Il Codice Civile si configura dunque come fonte primaria, ossia, come si diceva in premessa, come la cornice entro cui vanno calati i principi, che sono invece fonte normativa secondaria, e non potranno dunque mai stabilire diversamente dal Codice Civile.

Dopo aver definito i principi contabili e dopo averne chiarite le finalità, il Documento n.11 esplicita i postulati del bilancio di esercizio (che, si ricorda, secondo il principio del going concern, si redige per come lo stiamo analizzando solo nell'ipotesi di funzionamento dell'impresa). In tale sede viene fornita un'ulteriore definizione dei principi contabili, descritti come “quei principi (ivi inclusi i criteri, le procedure ed i metodi di applicazione) che stabiliscono l'individuazione dei fatti da registrare, le modalità di contabilizzazione degli eventi di gestione, i criteri di valutazione e quelli di esposizione dei valori di bilancio”.

In tal senso i principi contabili possono essere distinti in principi contabili generali o postulati (che abbiamo già conosciuto come principi di redazione del bilancio secondo l'indicazione del Codice Civile), e principi contabili applicati, che sono l'applicazione dei postulati. I postulati costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui devono uniformarsi i principi contabili applicati; ci soffermeremo di seguito sui principali di essi, trattandoli in ordine logico, rimandando poi al testo per un ulteriore studio.

I principali postulati sono i seguenti:

  • Prevalenza della sostanza sulla forma
  • Chiarezza (comprensibilità)
  • Neutralità (imparzialità)
  • Prudenza
  • Comparabilità
  • Omogeneità
  • Continuità
  • Competenza
  • Costo come criterio base delle valutazioni di bilancio dell'impresa in funzionamento

I principi contabili applicati sono espressi in documenti separati per le specifiche poste di bilancio.

Prevalenza della sostanza sulla forma

Questo postulato è enunciato anche dal Codice Civile ed afferma, in buona sostanza, che ogni qual volta bisogna rilevare in contabilità e poi iscrivere in bilancio un qualsiasi valore è necessario approfondire la sostanza economica dell'operazione, ovvero l’essenza economica dell’evento o del fatto, e confrontarla con la forma giuridica della stessa; vi sono infatti situazioni (eccezionali) in cui si manifesta una divaricazione tra sostanza economica di un'operazione e forma giuridica della medesima. In tali casi, in bilancio va privilegiata la rappresentazione dell'operazione secondo la sua sostanza economica.

Sfruttiamo un caso pratico per chiarire il concetto; si pensi ad esempio all'operazione di "pronti contro termine": immaginiamo che l'impresa abbia eccedenze temporanee di liquidità e decida di investirle effettuando un'operazione di pronti contro termine avente per oggetto titoli di stato con controparte una banca. In questo caso l'impresa compra dalla banca dei titoli, oggetto dell'operazione, e li paga immediatamente (da ciò deriva la denominazione “pronti”: l'impresa compra e paga contestualmente, “a pronti”, così come correlativamente la banca vende ed incassa nell'immediato). Lo stesso contratto prevede poi, allo scadere di un determinato termine (es. tre mesi), lo svolgimento dell'operazione opposta: l'impresa (ri)venderà alla banca, ad un prezzo prestabilito ed indipendentemente da quello che sarà il valore di mercato, i titoli oggetto della precedente operazione (da ciò deriva la seconda parte della denominazione: il prezzo è “a termine”, ed è (chiaramente) superiore al prezzo a pronti).

Con l'operazione a termine, dunque, le parti si invertono rispetto all'operazione a pronti. Dal punto di vista dell'impresa, il redattore del bilancio può notare che la sostanza dell'operazione è un finanziamento, un deposito fatto alla banca, e la differenza tra prezzo a pronti e prezzo a termine rappresenta la remunerazione del deposito. La forma giuridica dell'operazione è però quella di una doppia compravendita, tanto è vero che se l'operazione sorge a cavallo di due esercizi distinti, nella forma, alla chiusura dell'esercizio il proprietario dei titoli è l'impresa considerata, mentre così non è nella sostanza (in cui il proprietario dei titoli è la banca).

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher jacopo2311 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Grumo Marco.
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