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CHE REAZIONI HA PRODOTTO QUESTA SENTENZA?

Innanzitutto, LA STESSA CORTE SUPREMA NON È UNANIME.

C’è infatti un giudice della corte che dissente, non si trova d’accordo. Egli dice che la corte

si è intestata un compito che non ci appartiene: quello di definire che cosa è scienza.

Ma il giudice non ha il compito di dire cosa è o non è scientifico. La corte ha invaso un ambito

che non è di sua pertinenza. I giudici si sono messi a fare gli scienziati. E il giudice dissidente

teme che ne risulterà tutta la loro dilettantesca approssimazione a ciò che è scienza.

Questa contestazione trova un SOSTEGNO MOLTO AUTOREVOLE in una serie di articoli ad

opera di un’importante filosofa della scienza statunitense, SUSANNE HAACK, la quale si trova

in forte imbarazzo a leggere quello che hanno scritto i giudici della corte suprema. Per le sue

competenze, dice che è stata fatta una gran confusione, perché sono stati messi insieme livelli

di discorso che sono invece estremamente diversificati, e che non possono invece essere confusi.

I giudici hanno fatto dei veri e propri errori sul piano sistematico, sul piano concettuale di storia delle

teorie, sul piano propriamente epistemologico, e hanno introdotto un tipo di discorso di tipo ideologico.

Dice che i giudici hanno mescolato domande e questioni estremamente diverse tra loro:

à - un conto è muoversi sul piano della teoria della scienza (cioè chiedersi cos’è scienza?),

- un altro è muoversi a livello delle singole teorie scientifiche (cioè chiedersi una teoria è

scientifica o no? Perché?),

- altra cosa ancora è guardare al piano delle applicazioni pratiche di determinate tecnologie

(cioè interrogarsi sul grado di affidabilità di una tecnica). 33

LEZIONE 8

RIASSUNTO LEZIONE PRECEDENTE

La corte, con la sentenza Daubert, fissa dei criteri per l’ammissibilità della testimonianza esperta,

cioè da quella persona dotata di particolari conoscenze che, in quanto tale, può essere di ausilio

al giudice. Ne fissa 4:

1. Il criterio necessario della testabilità empirica secondo le indicazioni fornite dai due filosofi

Hempel e Popper;

2. Il 2 criterio non decisivo ma pertinente è quello di essere stata pubblicata o sottoposta al

giudizio di pari;

3. Il controllo del tasso di errore noto o potenziale, cioè l’ambito di efficacia di quella

determinata tecnica;

4. Infine, viene reintrodotta la frye opinion graduata in un senso di diffusione: quanto più la

tecnica è diffusa, tanto più si può presumere che è affidabile.

C’è una reazione polemica molto forte da parte di S. Haack, la quale rimprovera i giudici di aver

fatto confusione tra piani problematici molto diversi tra loro che devono essere tenuti separati.

In particolare, mettono insieme 3 piani completamente diversi: la definizione di cosa

in generale sia la teoria scientifica, il confronto tra diverse teorie scientifica, e l’impiego di una

determinata tecnica. Il discorso dei giudici non ha alcuna validità sul piano della scienza.

Innanzitutto, un PRIMO GROSSO PASTICCIO compiuto dai giudici della suprema corte è il momento

in cui ACCOMUNANO HEMPEL E POPPER. Chiunque si informi di epistemologia, sa benissimo che

la testabilità di cui parla Hempel è diversa da quella di cui parla Popper.

Intanto, i giudici non si rendono conto di utilizzare il termine “falsificabilità” in maniera impropria.

• Per i giudici falsificare vuol dire che quel determinata asserto è falso, cioè non risponde alle

risultanze empiriche. Ma per POPPER non sono i singoli asserti a essere falsificabili

(la luna ruota intorno alla terna e viceversa), ma le intere teorie: non è la singola affermazione

ad essere falsa, ma l’intero quadro teorico che la giustifica, sono sbagliati i presupposti sulla

base della quale è formulata (cioè la teoria). Il quadro generale teorico dentro il quale lo

scienziato fa le sue previsioni e compie i suoi esperimenti ad un certo punto non regge più.

Per Popper è proprio questo che rende un insieme di regole una teoria scientifica: scientifico

è solo quell’insieme di proposizioni che ammette, in linea di principio, di essere falsificabile,

cioè ammette che ci sia un punto di controllabilità che mi deriva dall’esperienza diretta.

Il discorso del metafisico o del teologo, per Popper non sono scienza, perché non c’è nessuna

esperienza empirica che consenta di controllare se quell’insieme di asserti regge o no.

L’essere falsificabile per Popper è identico all’essere scientifico, di contro al metafisico, il quale

non producendo affermazioni controllabili empiricamente, non può nemmeno essere falsificabile.

Per i giudici invece falsificabile significa che l’affermazione fatta trova o non trova riscontri empirici:

ma la falsificabilità non è della singola affermazione, ma dell’intero quadro teorico che la giustifica,

e di questo i giudici non si rendono conto.

Fanno poi un ulteriore passo sbagliato. Dicono che una conoscenza è testabile secondo due

• criteri, quello della falsibilità di Popper e quello della verificabilità di HEMPEL (loro per primi

riconoscono la stessa cosa). Verificabilità per Hempel è questo: formulo un’affermazione

(es. l’acqua bolle a 100°), vado a verificarla. Quanti più riscontri positivi ho, tanto più

si rafforza la mia aspettativa sulla veridicità delle previsioni fatte usando queste affermazioni.

Non esiste un numero oltre il quale ho la garanzia assoluta che l’affermazione sia sempre vera.

Il procedimento di verificazione di Hempel è un procedimento induttivo, teoricamente infinito, cioè

procede per accumulo: più vado avanti, più è ragionevole che io mi serva di questa affermazione.

Di fronte all’induzione, Popper dice che il procedimento induttivo non garantisce mai circa la

previsione: la verificabilità di Hempel, per Popper è quella del tacchino induttivista.

Il procedimento di Popper dà invece garanzie, perché quando si trova un punto che fa acqua,

la teoria vale sempre ma fino a quel punto lì: da lì in poi si dovrà trovare qualcosa di diverso.

Basta una controprova per rendere falsificata una intera teoria. Ma infinte conferme non danno

una garanzia.

34

Ma allora, se questo è il modo di pensare di Hempel e Popper, dice s. Haack, come si fa dire

che la cosa è affidabile se è testabile empiricamente secondo i metodi di Hempel e Poppel?

I giudici non sanno usare le categorie epistemologiche di cui si servono.

Però, tutto sommato, glielo si può concedere.

Ma c’è qualcosa MOLTO PIÙ GRAVE a monte secondo S. Haack: i giudici inseguono e parlano

di qualcosa che non esiste. Non esiste qualcosa come il metodo scientifico.

IL METODO SCIENTIFICO NON ESISTE perché non è nient’altro che al massimo una determinazione

di una modalità comune di indagine empirica, per cui formulo congetture e

le esamino sulla base dell’evidenza disponibile. Ma questo non lo fa solo lo scienziato in laboratorio

(lo fa chiunque anche quando si sveglia, sente un rumore strano, pensa che stia piovendo, si alza

e guarda). Lo scienziato non fa un’operazione diversa, semplicemente lo fa in maniera controllata,

perché le congetture che formula sono formulate all’interno di un certo quadro teorico,

utilizzando certe tecnologie, e i controlli li fa usando certi strumenti.

Ciò che cambia è il protocollo sperimentale.

à

Soprattutto, dice S. Haack, non bisogna pensare che tecnica sia sinonimo di scientificità,

o che le tecniche possano valere in maniera trasversale attraverso tutte le branche del sapere.

Le tecniche sono strumenti che consentono di far meglio quello che vogliamo fare. E ogni ambito

ha il suo strumento, che funziona bene in quell’ambito, non per forza ovunque.

Ultimo punto su cui si sofferma S. Haack è il PROBLEMA DELL’AFFIDABILITÀ. La corte

sostituisce tale criterio a quello dell’accettazione: o meglio, l’accettazione è indice di affidabilità.

Ma, dice S. Haack, non è che ci sia qualcosa che è intrinsecamente affidabile: qualcosa è sempre

affidabile rispetto allo scopo e ad un determinato contesto (es. la picozza è affidabile in montagna,

meno al mare).

Né è da intendere l’affidabilità come prerogativa esclusiva della scienza: non è che il buon

tecnico di laboratorio è per ciò stesso affidabile.

Qua ha buon gioco. Qui si parla del testimone esperto, colui che viene incaricato da una delle parti.

E tutti sanno che chi ha l’incaricato dalla parte difficilmente produrrà esisti che vadano contro gli

interessi della stessa.

Se affidabilità attiene in qualche maniera all’idea di neutralità, il nostro sistema è tale da rendere

molto d’ubbia l’idea di neutralità, tant’è che lei propone un aumento delle perizie tecniche d’ufficio.

Anche se poi nemmeno l’indipendenza dalle parti è per ciò stesso garanzia di affidabilità:

il perito non è affidabile in quanto tale.

Un attacco a tutto tondo porta S. Haack a dire che aveva ragione il giudice dissidente,

à che temeva che i giudici facessero la figura degli scienziati dilettanti, che maldestramente

utilizzano le categorie epistemologiche. 35

SENTENZA KUMHO

Il test Daubert ha continuato a funzionare. 6 anni dopo, la del 99,

ribadisce il test Daubert in un modo tale che si rende necessaria addirittura una revisione della

regola 702. Esso non solo è stato tenuto come punto di riferimento, ma sulla base di esso è stata

addirittura riformulata nel 2000 la regola 702, specificandola.

Il signor Carmichael muore per lo scoppio di un pneumatico della ditta Khumo.

• La famiglia fa causa alla ditta chiamando un esperto per verificare un difetto di fabbrica:

usa un metodo non controllabile. Tocca il pneumatico e dice che sulla base della sua esperienza

la gomma presenta un difetto di fabbrica.

Ovviamente la Khumo contesta la metodologia sulla base della regola 702 e si appella alla Corte,

• la quale, usando il test Daubert, dice che effettivamente il metodo usato dall’esperto manca della

controllabilità propria di ciò che è scientifico, e quindi esclude la sua testimonianza.

La famiglia fa appello e la Corte d’appello ribalta la sentenza precedente dicendo che

• il Daubert test vale solo per le testimonianze di tipo scientifico, ma non per le altre.

E siccome in questo caso l’esperto non ha usato un metodo scientifico, la sua testimonia

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuliabertaiola di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Metodologia della scienza giuridica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Fuselli Stefano.