Anteprima
Vedrai una selezione di 6 pagine su 21
Appunti lezioni video Diritto romano Pag. 1 Appunti lezioni video Diritto romano Pag. 2
Anteprima di 6 pagg. su 21.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti lezioni video Diritto romano Pag. 6
Anteprima di 6 pagg. su 21.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti lezioni video Diritto romano Pag. 11
Anteprima di 6 pagg. su 21.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti lezioni video Diritto romano Pag. 16
Anteprima di 6 pagg. su 21.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti lezioni video Diritto romano Pag. 21
1 su 21
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

CONZIO ASSEMBLEA PROPEDEUTICA

La conzio è un particolare tipo di assemblea che deve essere convocata

obbligatoriamente da un magistrato o da un sacerdote che viene convocata per

il compimento di determinate attività che non sono mai di natura deliberativa.

La conzione deve essere convocata secondo determinate procedure che sono

diverse rispetto a quelle che si devono osservare per i successivi comizi. Il

magistrato che convoca la conzione lo fa quasi sempre per finalità

propedeutiche per il comizio che dovrà essere convocato successivamente da

lui stesso quindi la presentazione dei candidati ammessi al voto per i comizi

elettorali o la discussione di una proposta di legge per un comizio legislativo.

Nel primo caso i candidati possono presentarsi, parlare al popolo per orare la

propria candidatura. Il formalismo di convocazione sappiamo solo che vi erano

delle procedure da seguire e che il diritto augurale aveva il suo posto in questo

percorso procedurale. Una volta che i candidati si erano presentati il magistrato

vocava i comizi al voto. Lo stesso avveniva per le proposte di legge.

Solitamente il magistrato proponente faceva affiggere nel foro le tavole con

incise le proposte così che ogni cittadino poteva leggerle o esaminarle. Dopo

qualche giorno provvedeva a convocare secondo i formalismi minimi

convocava la conzione che poteva durare giorni. Finita la conzione poteva o

rinunciare alla proposta di legge o continuare con il successivo comizio.

Qualunque fosse il comizio da riunire dopo la conzione le forme della conzione

non vi assomigliava affatto poiché nel conzio il popolo si riuniva in modo

confuso senza l’ordine di centurie, di classi o di tribù. L’unico vincolo era la

cittadinanza.

Abbiamo due casi di conzioni convocate da sacerdoti. Primo caso è la conzione

convocata dal pontefice massimo per l’estrazione a sorte dei nomi di fanciulle

entro le quali il pontefice massimo poteva scegliere per reintegrare il collegio

delle vestali. Alcune famiglie avrebbero proposto i nomi delle proprie fanciulle

vergini e una volta che l’elenco fosse completo il pontefice massimo convoca

una conzione nella quale estraeva un certo numero di nomi. Qundi nella

conzione avveniva solo il sorteggio. altro caso di conzio convocato da sacerdoti

abbiamo la conzione per il sorteggio del sacerdote.

LA SCELTA DEI SACERDOTI NELLE COLONIE ROMANE

Per comprendere il concetto di popolo e di minor partes popoli e che la scelta

dei sacerdoti sarà la stessa modalità anche nelle colonie. Vi è il passaggio di

ursu rex. Divenne municipio romano sotto cesare 45 a.C. in questa legge che

disciplina l’organizzazione municipale di Ursu in un articolo è descritta la

procedura di scelta dei pontefici e degli aurei. Ursu era una colonia romana. Nel

caput 67 della legge di Ursu “qualunque pontefice o aure della colonia genitiva

Iulia, potrà essere eletto e coaptato nel collegio dei pontefici o aure in luogo del

pontefice o aureo morto o condannato. Nel caput 68 ci spiega qual è la

procedura attraverso al quale si addiviene all’elezione. Il prefetto del municipio

sarà opportuno che convochino i comizi dei pontefici o degli aurei che

provvederanno a eleggere i sacerdoti.

LE PERSONE

DISTINZIONI FONDAMENTALI TRA LIBERI E SERVI

La fonte più importante in merito è Gaio. Nel primo libro delle Istituzioni nel 9

capitolo Gaio ci parla di una somma distinzione tra le persone “Una somma

distinzione sul diritto delle persone è questa: che tutti gli uomini sono liberi o

sono servi”. La distinzione è di natura giuridica non filosofica non biologica non

letterale. E’ giuridica perché non coinvolge la persona nella sua natura ma

esprime i propri effetti esclusivamente nell’ambito giuridico. Anche nel digesto

di Giustiniano sono riassunti passi di giuristi dai quali emerge la stessa tesi

poiché tutti gli uomini per il diritto naturale che gli uomini nascono tutti liberi

ma per il diritto di gens e necessità di civiltà la distinzione tra uomini liberi e

schiavi. Indubbiamente il concetto di persona ha un contenuto giuridico ma

bisogna sottolineare che nonostante vi sia una somma distinzione si tratti

comunque sia liberi che schivi siano persone. In questo testo Gaio fa

riferimento anche alla categoria degli uomini coincidente con la parola persone.

Solo agli esseri umani si applica il diritto delle persone. anche nel nostro

ordinamento abbiamo la differenza tra persone giuridiche e persone fisiche ma

sempre persone. Gaio ha raccolto nella stessa categoria giuridica sia gli schiavi

che le persone libere. La società Romana è fortemente caratterizzata dalla

gerarchia, l’ordinamento politico era basato sulle classi censitarie, poi vi erano

le tribù. Anche dall’abbigliamento si riconoscevano le persone di rango infatti

era proibito allo schiavo vestirsi da uomo libero. Anche i bambini per rivelare al

mondo la loro età usavano portare monili che toglievano all’età adulta. Le

donne di buona famiglia dovevano portare i capelli raccolti perché solo le

donne di malaffare portavano i capelli sciolti. In questa società anche gli schiavi

erano persone e questo era lo sforzo concettuale compiuto di Gaio. Non solo le

persone libere devono essere considerate sotto l’aspetto giuridico ma anche gli

schiavi per permettere ai padroni di agire sotto tale aspetto. Questa è una

grande conquista del diritto perché accomuna liberi e schiavi nella stessa

categoria giuridica, le persone. Gli schiavi potevano essere venduti e comprati

come le cose e la difficoltà grossa era arrivare a concepire il commercio di un

essere umano, sotto il profilo giuridico questa difficoltà si risolveva in quanto vi

era questa distinzione tra liberi e schiavi. Gaio non da spazio nella definizione

di persona ad alternative a questo schema o liberi o servi. Nulla che non sia

comprensibile nell’uno o nell’altro gruppo. Tutto deve essere ricondotto a

questo schema anche nelle sue sottocategorie. Gaio nel passaggio successivo

del testo dice che gli uomini liberi si distinguono a loro volta in uomini nati

liberi e in libertini. Questa sotto distinzione ci fa capire la gerarchia della

società romana. Nato libero in quanto nato da madre libera. Nato schiavo in

quanto nato da madre schiava. Vi sono regole specifiche nel diritto romano che

ci fa capire come i romani elaborino un principio che avesse la tensione verso

una protezione di particolari categorie. “donna libera che diventa schiava il

figlio è libero se la donna era libera al momento del concepimento”. “donna

schiava che diventa libera il figlio è libero comunque”. I romani fanno regole

che favoriscono la libertà. Questo favore spiega un tratto caratteristico del

mondo romano sorprendente e si manifesta nell’estrema generosità in quanto i

romani concedevano la libertà ad alcuni schiavi e concederli non solo la libertà

ma anche la cittadinanza. Un privato cittadino poteva creare un uomo libero e

un cittadino. Il libertino è colui che diventa libero in questo modo. La servitù è

una giusta causa del diritto e vengono elencate tutte le giuste cause.

LA FAMIGLIA

I gruppi primordiali nella storia di Roma si identificano con la gentes. Sappiamo

solo che erano gruppi più o meno organizzati che vivevano i un determinato

territorio e che erano cementati di elementi di cui sappiamo poco o una

comunanza di un culto o solo del territorio o di un gruppo di persone che

vivevano producendo quel determinato prodotto. Sappiamo che si trattava di

gruppi in cui la comunanza di vita era molto forte. Taluno si è spinto a ritenere

che i nati in questi gruppi siano stati considerati come figli di tutti. L’elemento

che caratterizza queste genti è l’elemento collettivo. Non vi era spazio per una

distinzione di sangue nel senso che paternità e maternità non avevano rilievo

sotto il profilo dell’organizzazione. Sappiamo che ad un certo punto nella storia

di Roma emerge un fattore nuovo ossia questo valore di sangue, la

discendenza. L’organizzazione cittadina abbandona la base comunitaria per

fare spazio ad una nuova base la famiglia che avrà una fortuna immensa

poiché su questo si radicherà il diritto. La famiglia “proprio iure” è quel nucleo

fondato sull’unione non solo sessuale di un maschio e una femmina con nascita

di nuove persone. fino a che sono in vita i due fondatori di questo nucleo, il

nucleo ha la sua consistenza variabile, i suoi confini e il suo rilievo nella

comunità. Questo nucleo gira intorno dal punto di vista naturale all’unione del

maschio e la femmina, dal punto di vista giuridico l’asse è maschio. Questa

distinzione è evidente e si sostanzia nel potere che quell’individuo maschio ha

su tutti gli individui del gruppo. È un potere pieno ma reversibile. L’individuo

maschio è il pater, il padre. Del gruppo fanno parte tutti coloro che sono

sottoposti al potere del pater ossia la femmina, colei che insieme al fondatore

maschio da origine al gruppo, la madre può essere o non essere sottoposta al

potere del pater se è sottoposta al potere del padre, del marito, fa parte del

gruppo, se non è sottoposta al suo potere non fa parte di quel gruppo di cui

fondamentalmente ha dato origine anche lei. Questo solo sotto il profilo

giuridico poiché solo con il matrimonio in cui è sancito che la femmina è

sottoposta al potere del marito allora essa diventa del gruppo sennò rimane

sotto il potere del padre della sua famiglia. La logica è quella del potere. I figli

sono la conseguenza dell’unione e sono sottoposti al potere del pater. Una serie

di regole incatenate tra loro che creano un sistema un organizzazione. I figli

possono anche non provenire dalla natura, i Romani infatti molto presto

inventano l’adozione, attraverso il quale procurano figli al pater per diritto e

non per natura. Sotto il profilo giuridico tra figli naturali e figli adottivi non c’è

nessuna distinzione. Il potere del padre assume valore diverso nel tempo in

base alle varie qualificazioni in base a chi il potere gestisce. I figli sono sotto il

potere della patria potestas, la moglie sotto il potere manus. Questo

concatenarsi di regole fa si che vi sia la possibilità che il figlio nasca dopo la

morte del padre poiché i romani erano impegnati nelle guerre. In questo caso

se il padre viene meno, viene meno anche la famiglia, e si da vita a tante

famiglie quanti sono i figli maschi. Un infante che non ha di certo figli erediterà

gli schiavi del padre su cui potrà agire il suo potere sotto la tutela ossia

qualcuno che lo aiuta fino a che non sarà autono

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
21 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Valeriat di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni e storia del diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Niccolò Cusano di Roma o del prof Vallocchia Franco.