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CONZIO ASSEMBLEA PROPEDEUTICA
La conzio è un particolare tipo di assemblea che deve essere convocata
obbligatoriamente da un magistrato o da un sacerdote che viene convocata per
il compimento di determinate attività che non sono mai di natura deliberativa.
La conzione deve essere convocata secondo determinate procedure che sono
diverse rispetto a quelle che si devono osservare per i successivi comizi. Il
magistrato che convoca la conzione lo fa quasi sempre per finalità
propedeutiche per il comizio che dovrà essere convocato successivamente da
lui stesso quindi la presentazione dei candidati ammessi al voto per i comizi
elettorali o la discussione di una proposta di legge per un comizio legislativo.
Nel primo caso i candidati possono presentarsi, parlare al popolo per orare la
propria candidatura. Il formalismo di convocazione sappiamo solo che vi erano
delle procedure da seguire e che il diritto augurale aveva il suo posto in questo
percorso procedurale. Una volta che i candidati si erano presentati il magistrato
vocava i comizi al voto. Lo stesso avveniva per le proposte di legge.
Solitamente il magistrato proponente faceva affiggere nel foro le tavole con
incise le proposte così che ogni cittadino poteva leggerle o esaminarle. Dopo
qualche giorno provvedeva a convocare secondo i formalismi minimi
convocava la conzione che poteva durare giorni. Finita la conzione poteva o
rinunciare alla proposta di legge o continuare con il successivo comizio.
Qualunque fosse il comizio da riunire dopo la conzione le forme della conzione
non vi assomigliava affatto poiché nel conzio il popolo si riuniva in modo
confuso senza l’ordine di centurie, di classi o di tribù. L’unico vincolo era la
cittadinanza.
Abbiamo due casi di conzioni convocate da sacerdoti. Primo caso è la conzione
convocata dal pontefice massimo per l’estrazione a sorte dei nomi di fanciulle
entro le quali il pontefice massimo poteva scegliere per reintegrare il collegio
delle vestali. Alcune famiglie avrebbero proposto i nomi delle proprie fanciulle
vergini e una volta che l’elenco fosse completo il pontefice massimo convoca
una conzione nella quale estraeva un certo numero di nomi. Qundi nella
conzione avveniva solo il sorteggio. altro caso di conzio convocato da sacerdoti
abbiamo la conzione per il sorteggio del sacerdote.
LA SCELTA DEI SACERDOTI NELLE COLONIE ROMANE
Per comprendere il concetto di popolo e di minor partes popoli e che la scelta
dei sacerdoti sarà la stessa modalità anche nelle colonie. Vi è il passaggio di
ursu rex. Divenne municipio romano sotto cesare 45 a.C. in questa legge che
disciplina l’organizzazione municipale di Ursu in un articolo è descritta la
procedura di scelta dei pontefici e degli aurei. Ursu era una colonia romana. Nel
caput 67 della legge di Ursu “qualunque pontefice o aure della colonia genitiva
Iulia, potrà essere eletto e coaptato nel collegio dei pontefici o aure in luogo del
pontefice o aureo morto o condannato. Nel caput 68 ci spiega qual è la
procedura attraverso al quale si addiviene all’elezione. Il prefetto del municipio
sarà opportuno che convochino i comizi dei pontefici o degli aurei che
provvederanno a eleggere i sacerdoti.
LE PERSONE
DISTINZIONI FONDAMENTALI TRA LIBERI E SERVI
La fonte più importante in merito è Gaio. Nel primo libro delle Istituzioni nel 9
capitolo Gaio ci parla di una somma distinzione tra le persone “Una somma
distinzione sul diritto delle persone è questa: che tutti gli uomini sono liberi o
sono servi”. La distinzione è di natura giuridica non filosofica non biologica non
letterale. E’ giuridica perché non coinvolge la persona nella sua natura ma
esprime i propri effetti esclusivamente nell’ambito giuridico. Anche nel digesto
di Giustiniano sono riassunti passi di giuristi dai quali emerge la stessa tesi
poiché tutti gli uomini per il diritto naturale che gli uomini nascono tutti liberi
ma per il diritto di gens e necessità di civiltà la distinzione tra uomini liberi e
schiavi. Indubbiamente il concetto di persona ha un contenuto giuridico ma
bisogna sottolineare che nonostante vi sia una somma distinzione si tratti
comunque sia liberi che schivi siano persone. In questo testo Gaio fa
riferimento anche alla categoria degli uomini coincidente con la parola persone.
Solo agli esseri umani si applica il diritto delle persone. anche nel nostro
ordinamento abbiamo la differenza tra persone giuridiche e persone fisiche ma
sempre persone. Gaio ha raccolto nella stessa categoria giuridica sia gli schiavi
che le persone libere. La società Romana è fortemente caratterizzata dalla
gerarchia, l’ordinamento politico era basato sulle classi censitarie, poi vi erano
le tribù. Anche dall’abbigliamento si riconoscevano le persone di rango infatti
era proibito allo schiavo vestirsi da uomo libero. Anche i bambini per rivelare al
mondo la loro età usavano portare monili che toglievano all’età adulta. Le
donne di buona famiglia dovevano portare i capelli raccolti perché solo le
donne di malaffare portavano i capelli sciolti. In questa società anche gli schiavi
erano persone e questo era lo sforzo concettuale compiuto di Gaio. Non solo le
persone libere devono essere considerate sotto l’aspetto giuridico ma anche gli
schiavi per permettere ai padroni di agire sotto tale aspetto. Questa è una
grande conquista del diritto perché accomuna liberi e schiavi nella stessa
categoria giuridica, le persone. Gli schiavi potevano essere venduti e comprati
come le cose e la difficoltà grossa era arrivare a concepire il commercio di un
essere umano, sotto il profilo giuridico questa difficoltà si risolveva in quanto vi
era questa distinzione tra liberi e schiavi. Gaio non da spazio nella definizione
di persona ad alternative a questo schema o liberi o servi. Nulla che non sia
comprensibile nell’uno o nell’altro gruppo. Tutto deve essere ricondotto a
questo schema anche nelle sue sottocategorie. Gaio nel passaggio successivo
del testo dice che gli uomini liberi si distinguono a loro volta in uomini nati
liberi e in libertini. Questa sotto distinzione ci fa capire la gerarchia della
società romana. Nato libero in quanto nato da madre libera. Nato schiavo in
quanto nato da madre schiava. Vi sono regole specifiche nel diritto romano che
ci fa capire come i romani elaborino un principio che avesse la tensione verso
una protezione di particolari categorie. “donna libera che diventa schiava il
figlio è libero se la donna era libera al momento del concepimento”. “donna
schiava che diventa libera il figlio è libero comunque”. I romani fanno regole
che favoriscono la libertà. Questo favore spiega un tratto caratteristico del
mondo romano sorprendente e si manifesta nell’estrema generosità in quanto i
romani concedevano la libertà ad alcuni schiavi e concederli non solo la libertà
ma anche la cittadinanza. Un privato cittadino poteva creare un uomo libero e
un cittadino. Il libertino è colui che diventa libero in questo modo. La servitù è
una giusta causa del diritto e vengono elencate tutte le giuste cause.
LA FAMIGLIA
I gruppi primordiali nella storia di Roma si identificano con la gentes. Sappiamo
solo che erano gruppi più o meno organizzati che vivevano i un determinato
territorio e che erano cementati di elementi di cui sappiamo poco o una
comunanza di un culto o solo del territorio o di un gruppo di persone che
vivevano producendo quel determinato prodotto. Sappiamo che si trattava di
gruppi in cui la comunanza di vita era molto forte. Taluno si è spinto a ritenere
che i nati in questi gruppi siano stati considerati come figli di tutti. L’elemento
che caratterizza queste genti è l’elemento collettivo. Non vi era spazio per una
distinzione di sangue nel senso che paternità e maternità non avevano rilievo
sotto il profilo dell’organizzazione. Sappiamo che ad un certo punto nella storia
di Roma emerge un fattore nuovo ossia questo valore di sangue, la
discendenza. L’organizzazione cittadina abbandona la base comunitaria per
fare spazio ad una nuova base la famiglia che avrà una fortuna immensa
poiché su questo si radicherà il diritto. La famiglia “proprio iure” è quel nucleo
fondato sull’unione non solo sessuale di un maschio e una femmina con nascita
di nuove persone. fino a che sono in vita i due fondatori di questo nucleo, il
nucleo ha la sua consistenza variabile, i suoi confini e il suo rilievo nella
comunità. Questo nucleo gira intorno dal punto di vista naturale all’unione del
maschio e la femmina, dal punto di vista giuridico l’asse è maschio. Questa
distinzione è evidente e si sostanzia nel potere che quell’individuo maschio ha
su tutti gli individui del gruppo. È un potere pieno ma reversibile. L’individuo
maschio è il pater, il padre. Del gruppo fanno parte tutti coloro che sono
sottoposti al potere del pater ossia la femmina, colei che insieme al fondatore
maschio da origine al gruppo, la madre può essere o non essere sottoposta al
potere del pater se è sottoposta al potere del padre, del marito, fa parte del
gruppo, se non è sottoposta al suo potere non fa parte di quel gruppo di cui
fondamentalmente ha dato origine anche lei. Questo solo sotto il profilo
giuridico poiché solo con il matrimonio in cui è sancito che la femmina è
sottoposta al potere del marito allora essa diventa del gruppo sennò rimane
sotto il potere del padre della sua famiglia. La logica è quella del potere. I figli
sono la conseguenza dell’unione e sono sottoposti al potere del pater. Una serie
di regole incatenate tra loro che creano un sistema un organizzazione. I figli
possono anche non provenire dalla natura, i Romani infatti molto presto
inventano l’adozione, attraverso il quale procurano figli al pater per diritto e
non per natura. Sotto il profilo giuridico tra figli naturali e figli adottivi non c’è
nessuna distinzione. Il potere del padre assume valore diverso nel tempo in
base alle varie qualificazioni in base a chi il potere gestisce. I figli sono sotto il
potere della patria potestas, la moglie sotto il potere manus. Questo
concatenarsi di regole fa si che vi sia la possibilità che il figlio nasca dopo la
morte del padre poiché i romani erano impegnati nelle guerre. In questo caso
se il padre viene meno, viene meno anche la famiglia, e si da vita a tante
famiglie quanti sono i figli maschi. Un infante che non ha di certo figli erediterà
gli schiavi del padre su cui potrà agire il suo potere sotto la tutela ossia
qualcuno che lo aiuta fino a che non sarà autono