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EVENTUALMENTE ALTRI LEGATI
Ma con Severo e Caracalla si finge che vi sia stata repetitio legati.
Momento in cui sostituto può accettare eredità: da quando inefficace prima istituzione, se il sostituto accetti prima si avrebbe
accettazione prematura che è nulla, fino all’imperatore Costanzo → fa salva l’accettazione prematura laddove effettivamente si
verifichi poi la delazione del sostituto e il sostituto abbia i requisiti per accettare l’eredità. Dopo il suo provvedimento,
l’efficacia dell’accettazione è ex tunc -dal momento in cui fatta-.
Sostituzione pupillare: attraverso di essa il pater individua l’erede per il figlio, qualora il figlio muoia prima di raggiungere i
14 anni -età in cui si acquisiva la capacità di agire, quindi di fare testamento-, per evitare che si aprisse la successione ab
intestato del figlio. Il presupposto è ovviamente che il padre muoia e il figlio sia divenuto sui iuris.
Primo presupposto: quello per il quale il pupillo debba essere stato sotto la potestas del pater, quindi si può dire che il pater può
prevedere sostituzione pupillare o nei confronti del suus o nei confronti di un soggetto che comunque stia per entrare sotto la
sua potestas, pur non essendolo nel momento in cui scritta la sostituzione.
Anche per la sostituzione pupillare è prevista una formula solenne: “se … sarà deceduto prima dei 14 anni, sia erede …”
← anche la sostituzione pupillare non può essere contenuta in codicilli.
Oggetto della sostituzione pupillare è il patrimonio del pupillo, che è composto da tutti gli acquisti che il pupillo sui iuris ha
fatto dopo la morte del genitore e eventualmente dai beni che gli abbia lasciato il padre in eredità ma il padre può anche
diseredarlo e prevedere sua sostituzione pupillare, non è detto che tra i suoi beni rientrino quelli lasciati dal padre.
Per ipotesi che sostituzione pupillare disponesse solo in riferimento ad una parte del patrimonio del pupillo, in particolare in
riferimento a quel che il padre aveva dato al pupillo in eredità → per i giuristi romani tale tipo di sostituzione avrebbe
configurato una institutio ex re certa -tamquam non esset dice Papiniano-, si interpreta nel senso che abbia ad oggetto intero
patrimonio, a prescindere dalla specificazione del pater.
Sabino -precedente a Papiniano- afferma che il sostituto pupillare è erede del pupillo, così lo giustifica.
Ulpiano eccezione: testamento militare, in questi configurabile institutio ex re certa e quindi Ulpiano, al quale sottoposto caso
di un soldato che nel suo testamento aveva scritto “destino la mia eredità andata al pupillo ad un altro soggetto, qualora il
pupillo muoia prima dei 14 anni” ← testamento militare ammette institutio ex re certa, quindi si poteva fare in modo che al
sostituto pupillare andasse solo la quota del patrimonio del pater.
Nel caso sostituzione pupillare poi valgono per il pupillo i rapporti di parentela del pater e le qualificazioni successorie che
valgono per il pater, per cui può avere sostituti necessari -eredi necessari del pater, quindi i fratelli del pupillo o lo schiavo del
pater- ed extranei.
Dà luogo a due successioni: la propria ma dispone anche della successione del figlio, ma la fonte è la volontà unica del padre
← problema di duplicità di atti e di rapporti tra questi, che però i giuristi romani tendono a ricondurre nell’ambito del principio
dell’unitas actus -unitarietà del testamento-. Così, ad esempio la sostituzione pupillare, se poteva essere inserita all’interno
dello stesso testamento del pater, spesso veniva inserita in tavole diverse del testamento che però costituivano un unico
documento anche se la sostituzione pupillare era indicata in una tavola diversa da tutte le altre.
Addirittura si poteva ricorrere a più documenti, distinti, tanto è vero che le fonti in riferimento alla sostituzione pupillare a
volte parlano di tavole pupillari, altre volte di tavole secondarie, altre ancora di tavole posteriori. Proprio per le quote su cui
sostituzione pupillare fosse stata prevista o in tavole diverse stesso documento o in documenti diversi, i giuristi romani regola
per cui non si dovessero aprire le tavole pupillari prima delle tavole principali, per evitare che il sostituto pupillare potesse
attentare alla vita del pupillo. Proprio in forza del principio dell’unitas actus i giuristi romani fissano regola e principio
dell’accessorietà delle tavole pupillari rispetto alle tavole principali, per cui l’invalidità delle tavole principali avrebbe portato
con sé anche le tavole secondarie.
I giuristi romani stabiliscono principio per il quale per queste tavole secondarie bisogna rispettare tutte le formalità previste per
il testamento, ed è questo aspetto che consente di distinguerle dai codicilli, che invece per lungo tempo restano atti privi di
qualsiasi formalità e però, stante la somiglianza delle situazioni, i giuristi romani applicano alle tavole pupillari una serie di
regole previste per i codicilli, per cui anche le tavole pupillari sono considerate parti del testamento e si considerano scritte al
momento del testamento stesso -fictio-. Indi per cui, se ad esempio il pater ha lasciato l’eredità nel suo testamento ad uno
schiavo senza manometterlo e lo ha poi manomesso nelle tavole secondarie, si considera che lo schiavo sia libero e acquisti
l’eredità, si considera che la manomissione sia avvenuta contestualmente all’istituzione di erede.
Proprio la circostanza che le tavole pupillari si considerano parte del testamento, fa sì che le stesse non possono revocare le
disposizioni del testamento, perché hanno un oggetto diverso.
Problema dei legati a carico del sostituto pupillare ← si è tenuti ad adempiere i legati sempre che si sia conseguito qualcosa
dall’ereditando, Papiniano dirà che anche qui opera regola “res sua legat” ← colui che ha scritto legati può imporli su ciò che
ha trasmesso, quindi se il pupillo è stato diseredato dal pater, tutti i legati che sono stati inseriti nelle tavole pupillari non hanno
validità perché al sostituto non arriva nulla dal pater, quindi non è tenuto a pagare quei legati.
Il sostituto del pari non è tenuto ad adempiere i legati per quota eccedente rispetto a quanto ricevuto dal pater.
Legati non possono incidere su quote di patrimonio che il pupillo ha acquistato da sé, per ese attraverso il tutore.
Eccezioni: sostituto pupillare anch’egli erede del pater -per ese un altro figlio- ← ha preso l’eredità del pater, quindi dice
Salvio Giuliano, il sostituto pupillare tenuto a pagare i legati previsti nella sostituzione pupillare, sempre nei limiti di quanto
abbia acquistato in forza dell’eredità -istituzione del pater-.
Altra ipotesi eccezionale: il pupillo era stato diseredato, il sostituto pupillare aveva comunque acquistato l’eredità del pater ma
anche il sostituto pupillare era morto e gli era subentrano un ulteriore sostituto extraneus, in questo caso l’extraneus pure era
tenuto a pagare i legati perché comunque, pur non avendo acquisito quote di eredità paterna dal pupillo, le aveva comunque
acquisite dal sostituto del pupillo.
Poteva darsi che il pater nelle prime tavole avesse previsto dei legati nell'istituzione di erede, gravanti sul pupillo e poi, nelle
tavole pupillari, previsti ulteriori legati ← in questa ipotesi dicono i giuristi romani, la Legge Falcidia che stabilisce che un
quarto del patrimonio ereditario deve spettare all’erede si applica all’iniziale patrimonio ereditario.
Per ese padre testamento a favore del pupillo e gli lascia 200, poi legati per valore di 160, poi prevede la sostituzione pupillare
e a carico del sostituto pupillare altri legati per valore di 40 ← secondo impostazione tradizionale, due distinte applicazioni
della Lex Falcidia -1/4 di 200 è 50, ma al pupillo resterebbe 40 a causa dei legati; riduzione; poi 50 passerebbe al sostituto e gli
resterebbe 10 a causa dei legati, ma ¼ è 12,5 e quindi di nuovo riduzione per garantirgli quota-.
I giuristi romani dicono: si deve sommare entità eredità iniziale -200- e entità complessiva dei legati -200- ← ¼ va calcolato
una sola volta sui 200 iniziali, tutti i legati complessivamente intesi ridotti proporzionalmente per raggiungere quota di ¼
spettante al pupillus e che poi spetterà al sostituto pupillare ← gli spetterà appunto 50 e non 12,5. Il calcolo si faceva al
momento di apertura della successione, quindi tutto ciò che fosse intervenuto successivamente, come perdite, danni, sarebbe
gravato sul pupillo e in ultima istanza sul sostituto.
20/04/23
Possibilità o meno del sostituto pupillare di accettare l’eredità del pupillo e di rinunciare all’eredità del pater o viceversa.
Anche qui si applicano grossomodo le regole previste nell’ambito della sostituzione volgare, infatti regola generale è che la
sostituzione pupillare deriva da clausola comunque del testamento, manifestazione di volontà del testatore, per cui accettando
l’eredità del pupillo si deve necessariamente accettare l’eredità del pater -che ha previsto la sostituzione pupillare-, così come
se si accetta l’eredità del pater si deve di necessità accettare la sostituzione pupillare.
Regola generale estremamente rigida, che porta quindi a serie di modifiche, dovute in primo luogo alla distinzione della
posizione del sostituto ← bisogna distinguere se il sostituto individuato dal pater sia anche erede del pater, quindi anche
istituito erede dal pater oppure no.
Prima ipotesi: non anche erede del pater il sostituto → Giavoleno Prisco la considera, questione si poneva con riferimento ad
un pupillus, che in quanto suus si era astenuto dall’eredità paterna -ius abstinendi-; quindi, morto il pupillo prima dei 14 anni,
eredità pervenuta al sostituto individuato dal pater e problema si poneva con riferimento ai debiti. Sostituto è tenuto a pagare i
debiti dell’eredità del pater, benché non abbia ricevuto nulla da questa proprio in ragione del fatto che il pupillo si era astenuto?
Se non avesse esercitato il ius abstinendi problema non si sarebbe posto.
Giavoleno Prisco afferma che, anche nel caso di specie, nonostante al sostituto non sia pervenuto alcunché dall’eredità del
pater, è comunque tenuto a pagare i debiti, sia perché ius abstinendi privilegio riconosciuto solo al suus e in quanto tale non
suscettibile di trasferimento al sostituto, sia in quanto sostituzione pupillare regolata in base al principio dell’unitas actus, si
tratta di un solo atto e quindi non sarebbe nemmeno corretto dire che al sostituto non sia pervenuto nulla dal pater, perché la
stessa so