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La Sacra Rota Romana

Nella slide vediamo: Seduta della Sacra Rota, miniatura da un manoscritto del 14° sec. Roma, Archivio Segreto Vaticano. La Sacra Rota Romana fu organo giudiziario di grande rilevanza tra Medioevo e anticoregime.

Perché si chiamava così? Nella slide quelli che vediamo riuniti sono i cardinali e quella che vediamo nel mezzo è la colomba dello Spirito Santo. Si chiamava Rota perché erano disposti in circolo!

Quindi c'è questa autorità centrale che è legata ad una figura monarchica (tipo il Papa o il Granduca visto come un principe) oppure si lega a ordinamenti urbani repubblicani medievali che hanno assunto la guida di coalizzare intorno ad essi un territorio fedele.

IL RAPPORTO POTERE CENTRALE-COMUNITA’ SOGGETTE

Quello che va capito è come nasce e come si consolida attraverso i secoli dell'età moderna questo rapporto tra potere centrale e comunità soggette. È un rapporto che

Prende forma nel Medioevo e si articola con questo tipo di azioni:

Innanzitutto, invio di magistrati: già dal Medioevo si formano degli ordinamenti territoriali e il passo iniziale è l'invio di magistrati: il potere superiore invia nei luoghi soggetti i propri giudici. Questi magistrati avevano funzioni esecutive, di amministrazione della giustizia e di ordine pubblico. Generalmente non creavano diritto, ma applicavano il diritto che le varie comunità già avevano.

Altro aspetto del potere superiore è l'approvazione degli statuti: anche con possibilità di integrare gli ordinamenti locali, cioè anche di dettare regole aggiuntive agli statuti. Questa è una pratica che si ritrova generalmente diffusa in tutti gli ordinamenti (nello Stato della Chiesa saranno i legati oppure magistrature pontificie comunque centrali, nel Granducato di Toscana saranno magistrature a Siena o Firenze, a Genova saranno...)

magistrature nella capitale ligure, aVenezia lo stesso). C’è il potere superiore (sia esso sovrano oppure Repubblica dominante) che siriserva di approvare gli statuti delle comunità soggette; questo anche per accertarsi che noncontengano qualcosa contro i loro interessi o contro i patti di assoggettamento oppure che nonviolino diritti di comunità vicine. Quindi questo dell'approvazione degli statuti è un aspetto cherarissimamente si trova disatteso. Va tenuto presente che erano fatti, redatti e deliberati dallecomunità locali generalmente.

Riscossione dei tributi à questi tributi trovavano teoricamente la loro giustificazione nel•dovere che il potere superiore aveva anche di garantire la giustizia e la difesa; quindi eranogiustificati diciamo in questo modo. Accanto ai tributi c'era sempre il sostegno diplomatico emilitare ovviamente, perché sennò veramente non si può parlare neppure di Stato se

Una comunità inserita in uno stato può decidere relazioni diplomatiche con l'esterno. Ci potevano essere prerogative demaniali (come ad esempio le dogane dei pascoli nello Stato della Chiesa, nel Granducato di Toscana la cosiddetta Dogana dei Paschi da cui poi nasce il Monte dei Paschi per gestire i profitti di queste entrate dai pascoli maremmani e la Dogana di Foggia in Puglia nel regno di Napoli).

Si riteneva che spettassero al potere superiore quei pascoli che sopravanzavano alle comunità locali (in realtà sappiamo che poi non sempre fu proprio così); ma insomma erano diritti, quindi prerogative demaniali. I punti che abbiamo visto finora (invio di magistrati, approvazione degli statuti, riscossione dei tributi) risalivano al tardo medioevo; le dogane trovarono la formalizzazione istituzionale intorno al 1400.

I pascoli vennero fuori in modo così estensivo da essere organizzati in dogane dopo il grande spopolamento causato dalla peste di metà

‘300: la pressione demografica crollò, si ebbero vasti territori che non potevano più essere coltivati e il sistema migliore per utilizzarli divenne quello del pascolo. Quindi troviamo delle analogie temporali fra quanto accadde in Toscana nel Lazio e in Puglia. L'ultimo punto invece trova delle anticipazioni in scala ridotta nel Medioevo, poi però si sviluppa soprattutto in epoca moderna. Stiamo parlando del controllo sulla gestione e sulla disposizione dei beni delle comunità; questo controllo si intensificò da metà ‘500 con l'istituzione di importanti magistrature tutorie centrali. Le comunità locali furono un po’ viste come “il minore” dal punto di vista anche della ratio giuridica: potevano sì essere titolari di beni (quindi avere boschi, pascoli ecc…) ma per disporne occorreva che chiedessero il consenso all'autorità superiore (perché è come il bambino).

Che non sa amministrarsi bene, quindi è bene che negli atti dispositivi intervenga il genitore o un tutore).

MAGISTRATURE TUTORIE ALLE ORIGINI DI STRUTTURE AMMINISTRATIVE TERRITORIALI

Le MAGISTRATURE TUTORIE sono alle origini delle strutture amministrative territoriali.

Certi poteri che a quel tempo spettarono a queste magistrature, in epoca contemporanea spettano alle Regioni o nei confronti dei comuni o al Tar ecc..

Le prime che abbiamo furono istituite nel 1560 a Siena e a Firenze e si chiamavano i Conservatori (in un certo senso conservavano anche i patrimoni comunali, che altrimenti i comuni spesso indebitati, non di rado mal governati, si potevano disfare di questi beni o vendendoli a privati o altro).

Quindi nel Granducato di Toscana à 9 Conservatori a Firenze e 4 Conservatori a Siena.

Nello Stato della Chiesa à 30 anni dopo (nel 1592) abbiamo la Congregazione del buon governo. Anche questa è una magistratura che ha il compito di presiedere al buon governo delle

comunità dello Stato della Chiesa; quindi vigila sulla gestione economica dei beni, sulle entrate dei comuni (un po' una sorta veramente di tutore nei confronti delle comunità) Nella Repubblica di Genova è il Magistrato sopra le comunità del 1623 Nel Principato del Piemonte è prese forma la Delegazione sopra il buon governo delle comunità (1661) Nel Regno di Napoli non ci fu una magistratura omologa, ma compiti di tal tipo spettavano alla Camera della Sommaria e poi però dal '700 ad una Giunta per il Buon Governo delle Comunità. Controlli grosso modo simili si avevano anche a Venezia e a Milano, anche se non c'erano apposite magistrature di questo tipo. Questo delle magistrature tutorie è un modello che si diffonde nel corso dell'epoca moderna in tutti gli Stati italiani preunitari. LE VISITE SECOLARI COME IMPORTANTE STRUMENTO DI RACCORDO TRA CENTRO E PERIFERIA. Un altro aspetto importante sono LE

VISITE SECOLARI. Cosa sono? Innanzitutto, sono un importante strumento di raccordo fra centro e periferia. Gli antecedenti sono vari già nel periodo medievale: c'erano delle inquisitiones (delle inchieste) anche nell'alto medioevo (pensiamo anche alle funzioni dei missi dominici nei territori del Sacro Romano Impero), ci fu l'esempio delle visite pastorali cioè la visita che il vescovo fa nella propria diocesi per accertarsi che tutto sia a posto che non si sia smarrita qualche pecorella. Queste visite secolari noi le troviamo anche qui un po' in tutti gli Stati italiani di anticoregime con delle caratteristiche diverse. Bisogna distinguere fra: il modello in uso nei territori soggetti alla corona spagnola (il Regno di Napoli ma anche Milano e la Sicilia) dove lì aveva un carattere più giudiziario, era veramente una forma di processo à per cui il visitatore inviato dal centro, arrivato nel luogo, attuava un procedimento di tipo

inquisitorio per scoprire se le magistrature funzionavano, se i comuni erano benamministrati, se c'erano casi di corruzione, di appropriazione indebita ecc... Si vigilava soprattutto il buon funzionamento delle istituzioni locali.

Questi comuni, queste città, avevano larghi poteri di autonomia (ancora in età moderna), però ci si rende conto che dovevano essere anche controllati e quindi viene fuori questa prassi di queste visite che verificano la realtà locale. Quindi, se i territori soggetti alla Spagna assumono più un carattere giudiziario (che poi portano ad un giudizio finale che può essere di condanna o di assoluzione degli ufficiali) nello Stato della Chiesa e in Toscana si assume invece più i caratteri di un'inchiesta amministrativa. I visitatori inviati dagli organi centrali (che potevano essere la Congregazione del buon governo a Roma o i Conservatori in Toscana) si recano di persona con dei viaggi che durano mesi interi.

perché si soffermano presso i vari comuni esaminando i libri e ascoltando però anche le richieste che i locali fanno, cercando soprattutto di capire quei problemi che non possono essere risolti a livello locale ma che richiedono un intervento di tipo superiore. Ce ne erano tanti di problemi e potevano essere legati per es. all'impaludamento di un territorio, alla viabilità, alla presenza di banditi, minacce dall'esterno, epidemie ecc... In queste situazioni il visitatore non era solamente un indagatore-controllore, ma anche un referente del sovrano a cui manifestare i propri bisogni. Quindi la visita era vista anche come un momento di conoscenza, di dialogo, di ripristino della giustizia anche distributiva perché era tramite l'invio di qualcuno che esaminasse le concrete situazioni che poteva ripartirsi in modo più equo il carico fiscale. Il carico fiscale in Antico regime funzionava verso il centro. Si ritorna ancora una volta al discorso

della comunità: non è che l'individuo singolo pagava le tasseal Papa o al Granduca, ma erano i comuni erano le comunità locali che erano tenute al versamentodel tributo (tenendo conto delle dimensioni, della ricchezza e tutto il resto). Poi i singolicomuni, le singole comunità, provvedevano con i mezzi e con i criteri che ritenevano più opportuni aripartire il carico al proprio interno. Rendersi conto se quella comunità è ricca oppure è composta solo dapersone misere e poverissime era fondamentale per stabilire il tributo da pagare.

Questo visitatore fu tanto importante; le stesse relazioni di visita che scrivevano e che occupano interivolumi sono dei documenti di eccezionale interesse, sia per la Toscana che per lo Stato della Chiesa.Siccome il visitatore doveva descrivere ai poteri centrali agli organi centrali o comunque al sovranosituazioni che si presumeva non conoscessero, abbiamo delle descrizioni molto accurate (per es.

Il testo fornito riguarda le seguenti informazioni:

  • Sulle coltivazioni presenti
  • Sullo stato degli edifici
  • Sull'osservanza o meno degli statuti
  • Su eventuali prassi divergenti
Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
229 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Ar.Ram0049 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto italiano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Dani Alessandro.