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Sociologia del diritto

Lezione 1

Due sono le definizioni più ricorrenti:

  • La sociologia del diritto è quella disciplina che tratta il rapporto tra diritto e società
  • La sociologia del diritto è la disciplina che studia il diritto quale modalità di azione sociale.

I sociologi individuano quelle che chiamano “azioni sociali”, azioni che gli individui attuano per realizzare obbiettivi che hanno una portata inter-soggettiva, tra queste ce ne sono alcune che hanno come modalità del compimento il diritto. Studia il diritto come strumento disponibile per ciascun consociato di realizzare i propri obbiettivi. Sociologia del diritto ha ad oggetto il diritto quale pratica sociale, non è una scienza giuridica, come le altre materie che facciamo, ma è parte della scienza sociologica. I sociologi del diritto hanno sostenuto che la sociologia del diritto studia il diritto da un punto di vista esterno.

Il giurista Lorens Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, “il più delle volte considera il diritto da un punto di vista interno, egli valuta il diritto impiegando la terminologia stessa del diritto, pratiche e regole giuridiche sono riferite a certi criteri che ha appreso, egli scrive su temi pratici, come usare il diritto, come operare mediante il diritto”. Esso guarda il diritto dall’esterno e cerca di occuparsi del diritto come scienza sociale, la sua tesi fondamentale è che il diritto non è che uno tra molti sistemi sociali e che sono gli altri sistemi sociali a dargli senso ed efficacia.

Friedman dice che il giurista è chiamato ad adottare un punto di vista che utilizzi lo stesso linguaggio e le medesime categorie del diritto senza troppo mettere in discussione, che adotti il diritto come punto di vista privilegiato, invece la sociologia del diritto considera il diritto come una delle molteplici pratiche sociali che operano all’interno della società e utilizza quindi categorie diverse ed un linguaggio diverso, operando anche una presa di distanza da alcuni criteri che il diritto utilizza. Si cercherà di spiegare il diritto attraverso i comportamenti sociali nei quali esso si esplica e presenta, dunque non solo un diritto come insieme di norme giuridiche (law in books), ma il diritto come insieme di comportamenti sociali e azioni che i vari componenti della società compiono.

Per la sua vocazione a Vincenzo Ferrari, Lineamenti di Sociologia del Diritto, “guardare il diritto da un angolo visuale esterno, la sociologia del diritto rappresenta un’importante occasione di aprire un discorso critico sulle norme, che vada oltre la pur fondamentale analisi logica, sintattica e semantica degli enunciati normativi”.

Ci troviamo nella situazione in cui ognuna delle branche Norberto Bobbio, “tradizionali del diritto è venuta scoprendo al suo fianco una qualche disciplina del comportamento umano che la segue come la propria ombra”, aveva in mente scienze come la scienza politica che segue il diritto costituzionale, o la scienza dell’amministrazione che studia da un punto di vista esterno il diritto amministrativo, e quindi la sociologia del diritto, per utilizzare il suo linguaggio, l’ombra del diritto nel suo insieme, cioè è quella scienza che osserva il diritto nel suo insieme, dal punto di vista esterno. La sociologia del diritto è stata anche definita una scienza del dubbio, in quanto fa del suo strumento principale l’esercizio critico, interrogando tutti gli elementi del diritto oltre le apparenze, cioè un conto è studiare nella struttura dell’ordinamento statale i poteri istituzionali definiti, un altro conto è andare ad indagare se oltre a questi poteri istituzionali non vi siano altri poteri che influenzino la vita del diritto, di natura sociale, meno visibile, ma importanti.

Sociologia del diritto come disciplina che critica il diritto, dimostrando che talvolta le cose del diritto sono influenzate da altri fattori, o che alcuni testi normativi sono ormai lettera morta, non più attuali e applicati, o chiedendosi se alcune norme giuridiche siano veramente in grado di migliorare la società o invece ottengano un effetto peggiorativo. Altra cosa che è stata fatta oggetto di critica, se stessa, rendendo la consapevolezza dei propri limiti una delle basi della sua scienza —> siamo in tema scientifico di natura falsificazionista, cioè la consapevolezza delle scienze, che matura da Popper in poi, di non poter giungere ad una verità definitiva non riformabile, ma hanno adottato una prospettiva secondo la quale le proprie verità sono sempre possibili oggetti di falsificazione.

Renato Treves, che dice che il diritto che ciascuno di noi ha di giungere alla conoscenza è un diritto di giungere non a verità inconfutabili, ma giungere al diritto alla conoscenza: tesi devono essere discusse in modo continuo, “deve identificarsi con il diritto ad avvicinarsi ad una verità che non è mai definitiva, che si rivela costantemente nel reciproco confronto e nella reciproca comprensione, ad una verità che non trova soltanto la sua origine nella contraddizione e nella disputa, ma che nella contraddizione e nella disputa trova la sua sostanza e la sua più esplicita essenza”.

I giudizi di fatto delle scienze, dunque, non sono giudizi inconfutabili, ma falsificabili, cioè che hanno nel confronto con altri giudizi e nella critica la loro scienza.

  • Giudizi di fatto: hanno ad oggetto fatti del mondo, che hanno la funzione di rappresentare i fatti del mondo (quelli della scienza).
  • Giudizi di valore: hanno la funzione di esprimere una valutazione in termini etici, assiologici, rispetto ai fatti (quelli della filosofia e dell’etica).

Se per il giudizio di fatto il nuovo metodo delle scienze non permette di giungere ad una verità oggettiva, anche per quelli di valore si ha, per la loro stessa natura, l’impossibilità di raggiungere verità assolute, sono infatti giudizi che si esprimono all’interno di un dibattito e un confronto tra giudizi di valore diversi. Questo è alla base di uno dei metodi più seguiti dalla sociologia contemporanea, quello del relativismo.

Domande che definiscono il corso

  • Per quali ragioni dichiarate e non dichiarate il legislatore ha formulato una norma?
  • Chi sono i soggetti che producono norme?
  • Quali sono i possibili rapporti tra norma e comportamento?
  • Per quali ragioni i consociati rispettano le norme?
  • Vi sono fattori che influiscono sulle decisioni dei giudici?
  • A che cosa serve il diritto?
  • Il diritto semplifica o no la vita?
  • Come i mass media influenzano l’attività giuridica?
  • Quale opinione del diritto hanno i consociati?
  • È il diritto lo strumento principale per far valere le proprie ragioni?
  • Quali sono le altre forme di controllo sociale?
  • Vi sono pratiche sociali di cui non siamo consapevoli o che esercitano un controllo che non è quello proprio della loro scienza?
  • Sono possibili più ordinamenti giuridici configgenti in un medesimo territorio?
  • Di che cosa sono fatte le istituzioni giuridiche?
  • Provare a individuare altre domande che potrebbero essere domande di sociologia del diritto.

Lezione 2

Efficacia

Si possono distinguere due sensi di efficacia:

  • Quello adottato nei linguaggi giuridici —> viene adottato nei testi normativi. Ex art 77 costituzione, “i decreti perdono efficacia se non vengono convertiti”. Viene inteso nel senso di idoneità a produrre gli effetti giuridici, obbligatorietà o norma che deve essere osservata. È un senso affine a quello che in sociologia del diritto chiamiamo validità.
  • Quello adottato in sociologia del diritto —> ha a che fare con il rapporto tra norme e comportamenti sociali. Una norma è efficace quando riesce a condizionare i comportamenti dei consociati.

Ferrari diceva, “una legge è efficace dal momento in cui entra in vigore e tale rimarrà fino alla sua abrogazione, anche se non conseguirà gli effetti previsti”. Ecco che il senso legislativo non si occupa degli effetti che la norma di fatto produce, invece il senso sociologico di efficacia ha a che fare con ciò che di fatto avviene. Prima di dare una definizione di efficacia bisogna richiamare altri concetti primari:

  • Azione sociale = è un’azione che produce effetti oltre la sfera di chi agisce, intersoggettivi (ex io che invito a cena una persona)
  • Azione normativa = è una specie di azione sociale, tutte le azioni normative sono azioni sociali, è l’azione di colui che orienta il proprio comportamento secondo modelli normativi (ex galateo, etica, religione, diritto). Quando la nostra azione ha degli effetti intersoggettivi ed è compiuta tenendo presente norme di qualunque natura esse siano.
  • Azioni giuridiche = sottocategoria delle azioni normative, compie un’azione giuridica il soggetto che orienta la propria azione sulla base di norme giuridiche (ex vado alla velocità stabilita e rispetto del codice della strada). Agire giuridicamente significa anche porre norme giuridiche (ex un parlamentare agirà giuridicamente ponendo norme indirizzate ad un pubblico indifferenziato, o noi quando stipuliamo un contratto con persone determinate, o il giudice che pone una sentenza che pone una norma giuridica individuale)

Efficacia di una norma = produzione di effetti sociali che vanno nella direzione desiderata dall’attore giuridico. Si vede bene la corrispondenza tra norma e comportamenti sociali, tra azione giuridica ed effetti sociali. Dunque potremmo dire che un’azione giuridica è tanto efficace quanto più le azioni dei consociati si conformano alle intenzioni dell’attore giuridico. Corrispondenza tra volontà di chi ha posto la norma giuridica e comportamento dei consociati.

Dobbiamo distinguere tra prescrizione contenuta nella norma e intenzione dell’attore giuridico. Un esempio la norma che prescriva la chiusura dei bar dopo le ore 18, questa è efficace quando accade che effettivamente tutti i baristi chiudano i loro bar all’ora stabilita, se invece il 20% dei bar resta aperto la norma è efficace ma non troppo, se resta aperto il 50% dei bar non è efficace. Non è proprio così, poiché la definizione ci dice che con efficacia intendiamo la produzione di effetti sociali corrispondenti alle intenzioni di chi ha posto la norma, e chi ha posto la norma in questo esempio ha come obiettivo il contenimento del contagio da corona virus. Quindi non tanto la chiusura effettiva dei bar è l’effetto sociale atteso, ma lo è la riduzione del numero dei contagi. Si vede come non sempre l’effetto sociale consiste letteralmente in ciò che la norma prescrive.

Un altro esempio di efficacia dell’azione giuridica è quello riportato da Friedman, nel caso della guerra del Vietnam in cui un gruppo di giovani a New York bruciarono la cartolina di partecipazione alla guerra, e nella sua opera il sistema giuridico dice, “al tempo della guerra del Vietnam il consiglio americano istituì il divieto di combustione di cartolina di precetto militare, il fine era quello di colpire la campagna contro la guerra”. La norma è efficace se i casi di combustione di cartoline da partecipazione si riducono, ma in realtà il fine indiretto è quello di far perdere forza al movimento contro la guerra in Vietnam.

L’azione giuridica può anche avere effetti che l’attore giuridico non aveva previsto, per tornare al primo esempio, si potrebbe avere un aumento della presenza nei ristoranti, perché non potendo fare aperitivo allora sto con i miei amici a cena oppure si potrebbe avere l’aumento del pubblico televisivo dato dal non uscire o anche la diminuzione degli incidenti stradali in quanto c’è meno gente alla guida o che consumano alcolici. Sono tutti effetti non attesi. La sociologia del diritto elabora anche un concetto che dia conto a questi effetti non voluti dal legislatore, il termine è stato elaborato da Friedman: Impatto di una norma = Insieme degli effetti voluti e non voluti dall’attore giuridico, che possono essere messi in relazione dirette e indirette con le norme.

Lezione 3

Rapporto tra norma e azione sociale

Molti studiosi si sono concentrati sui possibili rapporti tra norma e azione sociale e hanno evidenziato che data una norma giuridica non sono solo due le possibili risposte che il destinatario può mettere in campo (conformità o devianza dalla norma), non bisogna limitarsi a cercare un semplice binomio. L’attore giuridico pone delle norme e noi destinatari possiamo adempierle, violarle oppure agire tenendo conto della norma, senza adempierla o violarla.

Amedeo Giovanni Conte, professore emerito di filosofia di diritto nell’università di Pavia, nel 2011 ha scritto Sociologia Filosofica del Diritto nel quale vi è la trattazione di questi rapporti in un contenuto denominato “nomotropismo” e lo descrive così, “nomotropismo è un termine cognato sul calco del termine fototropismo, così come le piante si volgono verso la luce così il destinatario delle norme, quando viene a conoscenza dell’esistenza di una norma, agisce volgendo e guardando alle norme”. Questo tener conto delle norme comprende tutte le possibili relazioni tra norma e azione del destinatario, non solo adempimento e violazione, ma anche tanti altri casi che non sono né uno né l’altro. Esempi:

  • Max Weber, “il ladro agisce in funzione della legge penale quando occulta la propria azione”. Il ladro che conosce la norma penale che vieta e sanziona il furto e decide di violarle, proprio perché le conosce decide di occultare le sue azioni. Sicuramente viola la norma, ma tuttavia poiché conosce la norma sul furto, non solo la viola, ma occulta anche l’azione. Weber vuol dunque dire che certamente l’atto del rubare è violazione di norme, ma vi sono altri atti che il ladro compie, tenendo conto del codice penale.
  • Amedeo Conte dice che Jon Donne agisce nomotropicamente quando si iscrive all’università prima dei 18 anni per evitare di doversi convertire ad un’altra religione, in quanto esisteva una norma che prescriveva che i maggiorenni che si iscrivevano all’università dovevano convertirsi all’anglicanesimo. Il suo comportamento non è né adempimento né violazione poiché non ricade nella fattispecie trattata, tuttavia non possiamo dire che questa norma non sia stata considerata, anzi la sua azione è stata proprio dettata dall’esistenza di quella norma.
  • Amedeo Conte dice che, sempre parlando di nomotropismo, il re Cristian decimo di Danimarca, durante l’occupazione nazista, aveva detto ai tedeschi che anche lui avrebbe portato la stella di David sul petto, pur essendo cristiano, se questi ultimi avessero imposto le loro leggi razziali sul suo popolo ebreo. Non viola una norma in quanto non era ebreo e non era nemmeno ancora entrata in vigore, ma prende in considerazione l'annuncio di una norma per segnare una posizione ideale e politica, così da esprimere la propria indignazione.
  • Esempio attuale è quello relativo alla possibilità di rimandare di un anno la leva iscrivendosi all’università dando un esame all’anno, nella speranza che nel mentre questa pratica venisse abolita. Molti si iscrivevano e davano quel mezzo esame per evitare proprio la leva, anche se non intendevano effettivamente seguire quella vita in futuro. Anche questo non adempie o viola niente, ma è causato da una norma esistente e dalla speranza che una nuova entrasse in vigore.
  • Andrea Conte fa riferimento al film Divorzio all’italiana di Pietro Germi, c’è il protagonista Fefece Falù che vuole liberarsi della moglie e allora la induce a tradirlo ed una volta tradito la uccide, consapevole del fatto che il c.p. allora vigente prevedeva un massimo di 7 anni di reclusione in quanto omicidio a causa di onore e dunque calcolando che considerata la pena tornerà presto libero. Anche in questo caso agisce in funzione di una norma, art 587 c.p. e 149 cc.

Lezione 4

Metodi ed evoluzione della sociologia

Sociologia positivista

La sociologia è una scienza molto recente, nata nel 19esimo secolo, nel periodo della rivoluzione industriale, ad opera di August Comte. Disciplina che ha come oggetto specifico la società e per affrontarla determinati strumenti. Il metodo della sociologia ai suoi inizi si basava sulla teoria di Comte, che applicava il metodo induttivo.

Metodo induttivo

L’induzione è un tipo particolare di inferenza, che è ogni procedimento che permette il passaggio da una premessa ad una conclusione, le premesse sono ciò che noi sappiamo ed attraverso un ragionamento possiamo trarre da esse una conclusione. L’induzione è un tipo particolare di ragionamento, consiste in una generalizzazione. Ex Tizio è arrivato a lezione con 15 minuti di ritardo, il giorno dopo con 10 minuti di ritardo e anche alla terza lezione è arrivato con 10 minuti di ritardo, queste sono le mie premesse e se applico un metodo induttivo io generalizzo e dico che Tizio arriva con 10 minuti di ritardo a lezione, in generale.

L’orientamento filosofico principale era quello positivista: corrente sviluppatasi nell’ottocento secondo cui tra tutte le attività di pensiero, quella principale era la scienza e solo attraverso di lei si può garantire il progresso dell’umanità.

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Scienze politiche e sociali SPS/07 Sociologia generale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher juli9919 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Sociologia del diritto e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Colloca Stefano.
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