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I procedimenti sommari con funzione decisoria

Procedimento ingiuntivo

L'azione di cognizione non differisce dall'azione di cognizione del processo a cognizione piena, quindi si tratta di un'azione ordinaria e non speciale perché l'effetto che l'attore vuole (pronuncia con effetti di giudicato sostanziale) è la stessa  necessita la stessa azione. Se non fosse necessaria la stessa azione, non si potrebbe avere la trasformabilità del processo e l'azione; inoltre, l'azione è la stessa perché l'oggetto del processo non cambia.

Condizione per adottare il procedimento ingiuntivo

  • Diritto oggetto del processo (633 cpc)  credito per pagamento di somme o consegna di cosa mobile determinata o quantità di cose mobili determinate; si deve trattare di un credito liquido (quantificabile) ed esigibile (scaduto), altrimenti non si ha l'interesse ad agire e non deve essere un diritto soggetto a condizione o termine
  • Ulteriori presupposti: 633, n.1  diritto di credito supportato da una prova scritta (l'art. 634 specifica che si parla di una nozione ampia: scrittura privata, atto pubblico e una serie di atti che non sono tali nel processo a cognizione piena, ma anche un semplice documento come sms o registrazione). NB  le due fasi del procedimento sono distinte anche per la prova scritta, in quanto la nozione sarà ampia solo nella fase sommaria. 633, n.2  procedimento utilizzabile per ottenere il pagamento di prestazioni professionali qualora il cliente non abbia pagato: l'ordine ritiene affidabile chi rientra in queste categorie.

Per il n.1 si parla di procedimento ingiuntivo documentale, per n.2-3 di procedimento ingiuntivo puro: nel 2° per le attività professionali “ordinistiche” vi è il controllo dell'ordine di appartenenza, mentre per i creditori comuni basta affermarsi tali per attivare il procedimento sommario, ma non se si trasforma in processo a cognizione piena  condizioni ex. 633 valgono solo per fase sommaria.

Prima fase

Il procedimento ingiuntivo, se sussistono le condizioni ex. 633, si introduce con ricorso: se si verificano tali condizioni ex. 633 nella fase sommaria (analisi nel merito)  il giudice emette decreto ingiuntivo, analizzando anche presupposti processuali (giurisdizione e competenza) e le condizioni dell'azione (interesse ad agire, legittimazione ad agire, possibilità giuridica) (analisi nel rito).

  • Rigetto della domanda (640 cpc)  si ha, con decreto incontrovertibile, se non viene soddisfatta la verifica del merito e del rito. In questo caso si lede il diritto di difesa del ricorrente? Dal punto di vista costituzionale questa eventualità viene esclusa dal 3° comma, che ammette la riproposizione della domanda: il decreto non produce efficacia di giudicato, ma ha effetti soltanto endoprocessuali.
  • Accoglimento della domanda (641 cpc)  pronuncia del decreto ingiuntivo: il contraddittorio viene azionato, con notificazione del decreto (643 cpc), in seguito alla pronuncia; se non viene notificato dal ricorrente entro 60 giorni, il decreto non avrà più efficacia; 643, 3° comma afferma che la notifica del decreto determina la pendenza della lite.

NB  problema notificazione: se la notifica viene effettuata ma c'è un vizio del procedimento di notificazione  rimedio straordinario dell'opposizione tardiva ex. 650 cpc; se la notifica è avvenuta oltre il termine dei 60 giorni  giurisprudenza dice che deve essere il debitore a rilevare il vizio, altrimenti si sana (fornita una garanzia al debitore).

Seconda fase (eventuale)

Opposizione al decreto ingiuntivo  processo diviene da sommario a processo a cognizione piena, dal punto di vista contenutistico è come se fosse una comparsa di risposta; di riflesso anche colui nei confronti del quale viene posta l'opposizione (creditore opposto), sarà il convenuto  dal punto di vista contenutistico l'atto di opposizione non è il suo 1° ma il 2° atto difensivo. La norma di riferimento è l'art. 645 cpc  il giudizio di opposizione si propone con atto di citazione (se la forma del giudizio da applicare è quello del rito ordinario, altrimenti se si parla di credito di lavoro il giudizio sarà da introdurre con il ricorso) davanti allo stesso giudice che ha pronunciato il decreto ingiuntivo (competenza funzionale  eventuale vizio è rilevabile d'ufficio); siccome l'atto di citazione viene compiuto dal soggetto che è sostanzialmente il convenuto, il contenuto dell'atto di citazione non è lo stesso di cui all'art. 163 cpc  atto di sui generis citazione perché il contenuto è proprio della comparsa di risposta, quindi ai fini del contenuto si farà in parte all'art. 163 (atto di citazione) e in parte all'art. 167 (contenuto comparsa di risposta).

Gli elementi ripresi dal 163 cpc sono l'indicazione dell'ufficio giudiziario (giudice che ha emesso il decreto), delle parti (n.1,2), mentre i n.3-4 NO perché fanno riferimento a un'azione; dal punto di vista delle attività da compiere ci si rifà all'art. 167 cpc: il convenuto deve prendere posizione in maniera puntuale su fatti costitutivi della domanda dell'attore, poi sollevare eccezioni di rito (es: rispetto alla fase sommaria del procedimento ingiuntivo manca giurisdizione, competenza, condizioni dell'azione, che non c'erano condizioni di ammissibilità) o di merito (credito prescritto o già pagato) e sollevare domanda riconvenzionale (se sussistono i presupposti ex. art. 36: connessione oggettiva tra domanda riconvenzionale e domanda proposta dall'attore), chiamare in causa un 3° (se presupposti di cui all'art. 106 cpc: connessione oggettiva o per chiamata in garanzia della parte).

L'art. 167 determina la 1a barriera preclusiva per il convenuto: eccezioni non rilevabili d'ufficio ma necessariamente su istanza di parte si precludono con la formulazione di questo atto di opposizione, come si preclude anche la possibilità di formulare domanda riconvenzionale e di chiamare in causa un 3°  dal punto di vista contenutistico la posizione dell'opponente nel procedimento ingiuntivo è la stessa del convenuto nel rito ordinario.

Il creditore opposto, una volta ricevuta la notifica dell'atto di opposizione, può difendersi con un atto formale di comparsa di risposta: essa non costituisce il 1° ma il 2° atto difensivo (perché c'è stato il ricorso introduttivo). Per stabilire quale sia il contenuto della comparsa di risposta del creditore opposto ci si rifà all'art. 183 cpc  commi 4-5: l'attore può, rispetto alle difese del convenuto, precisare e modificare i fatti costitutivi della domanda, formulare eccezioni collegate a quanto sollevato dal convenuto in sede di domanda di risposta e sollevare la riconvenzionale della riconvenzionale (es: se il convenuto ha chiesto in sede di atto di citazione in opposizione una riconvenzionale per il pagamento di un controcredito nascente da altro contratto stipulato con la controparte, in sede di comparsa di risposta il creditore può sollevare una reconventio reconventionis con cui accertare il controcredito opposto dal convenuto); infine l'attore può difendersi anche chiamando in causa un 3° rispetto a quanto opposto dal convenuto. Quindi le attività che nel giudizio a cognizione piena l'attore può compiere nella prima udienza, all'interno del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo dovrà farle a pena di decadenza nella comparsa di risposta. NB  Il giudizio di opposizione, arrivato alla prima udienza e fino al termine, si svolgerà come un normale giudizio a cognizione piena: uniche peculiarità si trovano nella fase introduttiva.

Il decreto ingiuntivo che fine fa al momento dell'opposizione? L'opposizione al decreto non gli fa perdere efficacia  rimane in vita fin quando non ci sarà la sentenza che conclude l'opposizione, in quanto ci sarà la sostituzione della sentenza al decreto: essa conferma o smentisce quanto stabilito in via sommaria quanto definito dal decreto. Secondo la giurisprudenza il decreto ingiuntivo non può essere revocato nel giudizio di opposizione, ma soltanto a termine del giudizio con la sentenza perché la scelta del legislatore è in tal senso.

Ai sensi dell'art. 642 il decreto ingiuntivo può essere dotato non solo di efficacia dichiarativa, ma anche dotato di efficacia esecutiva. Si possono avere tuttavia i casi in cui potrebbe verificarsi in sede di opposizione una modifica dell'efficacia del decreto ingiuntivo su istanza di parte:

  • 648 cpc (favore del creditore)  prende in ipotesi l'efficacia meramente dichiarativa del decreto e dice in quali casi su istanza del creditore il decreto ingiuntivo, dopo l'opposizione, possa acquisire efficacia esecutiva. Si hanno 3 ipotesi:
    • Per somme non contestate dall'opponente il decreto ingiuntivo diventa esecutivo su richiesta di parte (es: opponente contesta 20€ di un debito di 100€  per 80 € su istanza di parte il decreto avrà efficacia esecutiva parziale in riferimento alla parte di somma non contestata da parte del giudice con ordinanza non impugnabile)
    • Opposizione al decreto non fondata su prova scritta o di pronta soluzione  si può chiedere al giudice di attribuire efficacia esecutiva perché la prova scritta del creditore è più attendibile nel nostro ordinamento rispetto a un'opposizione non fondata su prova scritta (valutato dal giudice); per opposizione fondata su prova non di pronta soluzione, sebbene sia documentale, non è immediatamente valutabile dal giudice (legislatore attribuisce al giudice la possibilità di far prevalere la posizione del creditore rispetto a quella del debitore)
    • Creditore offre cauzione per conferire efficacia al decreto esecutivo come forma di garanzia per il debitore: CC interviene ritenendo tale comma in contrasto comma l'art.3 Cost perché sembra che la possibilità sia concessa solo al creditore che abbia la possibilità di offrire la cauzione e non a coloro che non la hanno; tuttavia la CC residua la possibilità al giudice di valutare, qualora il creditore offra la cauzione, di conferire efficacia esecutiva al decreto.
  • 649 cpc (favore debitore)  indica i casi in cui il decreto dotato di efficacia esecutiva, dopo la proposizione dell'opposizione, possa perdere l'efficacia esecutiva. L'art. 649 prevede che il debitore possa richiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo se ricorrono “gravi motivi” (come 283 cpc): questa locuzione va intesa nel senso che devono sussistere elementi tali da far ritenere probabilmente fondata l'opposizione, che il giudice dovrà valutare  sospensione viene concessa con ordinanza non impugnabile. Potrebbe anche intervenire la sospensione quando il creditore abbia già introdotto il processo di esecuzione forzata: in questo caso il venir meno dell'efficacia esecutiva del titolo determina la sospensione del processo esecutivo, in quanto si fonda sul titolo esecutivo e pertanto non può andare oltre.

Nell'eventualità per cui l'opposizione al decreto non sia stata proposta, sia proposta ma il giudizio di opposizione si estingua prima che arrivi a sentenza, per mancata costituzione dell'opponente o costituzione fuori termine  art. 647 cpc: il decreto ingiuntivo, se non lo era già, acquista efficacia esecutiva; inoltre, sebbene non previsto dall'art. 647, l'accertamento contenuto nel decreto ingiuntivo acquisisce efficacia di giudicato. Se invece il debitore non abbia proposto opposizione tempestiva, qualora ricorrono le condizioni ex. art. 650 cpc, può ricorrere all'OPPOSIZIONE TARDIVA (rimedio straordinario  stessa ratio effetti opposizione tempestiva) la cui è di consentire al debitore una sorta di rimessione in termini per proporre opposizione per ragioni indipendenti dalla sua volontà:

  1. Debitore non abbia avuto conoscenza del decreto ingiuntivo per irregolarità della notificazione (debitore deve dimostrarlo);
  2. Procedimento notificatorio non viziato, tuttavia per caso fortuito o forza maggiore il debitore non è venuto a conoscenza del decreto ingiuntivo (es: portiere riceve il decreto ma scoppia un incendio che distrugge il decreto ingiuntivo);
  3. Non prevista ex 650 cpc ma introdotta da una pronuncia CC del '76  debitore a conoscenza del decreto ingiuntivo, ma nei 40 giorni in cui avrebbe potuto promuovere l'opposizione non vi provvede per cause di forza maggiore indipendenti dalla sua volontà (es: debitore ricoverato in ospedale).

Nell'art. 650 cpc può sembrare presente una decadenza (non oltre 10 giorni dall'inizio dell'esecuzione forzata) perché colui che esegue deve notificare il titolo esecutivo e il precetto precedentemente rispetto all'avvio del processo esecutivo; pertanto il debitore ha ricevuto la notizia della presenza del decreto ingiuntivo in precedenza  decadenza collegata alla notificazione del titolo esecutivo, pertanto questo termine di 10 giorni è rivolto alla tutela massima del debitore esecutato.

Come può chiudersi il giudizio di opposizione?

Può estinguersi (stessi casi di estinzione del processo di cognizione ex. 306 cpc: rinuncia agli atti o inattività)  decreto ingiuntivo è come se non fosse stato opposto, quindi diviene definitivo e acquista l'incontrovertibilità del giudicato.

  • 652 cpc  conciliazione delle parti durante la fase di opposizione: il giudice dichiara o conferma l'efficacia esecutiva del decreto nei limiti della conciliazione (1° comma)
  • 653, 1° comma  rigetto integrale dell'opposizione proposta: sia per ragioni di rito che di merito la conseguenza è che il giudizio di opposizione viene respinto, si ha una sentenza che fa acquisire efficacia esecutiva al decreto ingiuntivo se non l'aveva  decreto ingiuntivo sopravvive, quindi il titolo esecutivo non sarà una sentenza ma il decreto ingiuntivo
  • 653, 2° comma  parziale accoglimento dell'opposizione: sentenza prende il posto del decreto ingiuntivo, ma gli atti esecutivi compiuti in base al decreto ingiuntivo sono salvi se confermati dalla sentenza (se il debitore ha adempiuto per parti non più dovute, queste gli saranno restituite); integrale accoglimento dell'opposizione  vi si perviene in via interpretativa e in tal caso si ha la caducazione integrale del decreto ingiuntivo: sul piano sostanziale i rapporti rimangono regolati dalla sentenza sull'opposizione, sul piano processuale il decreto perderà ogni efficacia, anche esecutiva, di cui era munito (con conseguente restituzione al debitore).

Si ha una sentenza di 1° grado che sarà appellabile e ricorribile in cassazione. Efficacia del decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia esecutiva se  non l'aveva già, ma ha anche efficacia di giudicato sostanziale. Ciò si ricava indirettamente dal 656 cpc che richiama i due mezzi di impugnazione della revocazione e l'opposizione di 3°: sia per la revocazione che per l'opposizione di 3° (revocatoria) richiama i mezzi di impugnazione ordinaria e straordinaria, assimilando a mezzi di impugnazione per provvedimenti già passati in giudicato  elementi per cui il decreto ingiuntivo non opposto ha lo stesso valore di una sentenza passata in giudicato. Anche l'art. 650 cpc, nel disciplinare l'opposizione tardiva, indica limitazioni che non avrebbero senso se il decreto ingiuntivo non opposto non fosse incontrovertibile.

L'acquisizione di efficacia di giudicato da parte del decreto ingiuntivo non opposto implica che i vizi di nullità del decreto non fatti valere con l'opposizione (anche tardiva) non possono essere fatti valere neppure con l'opposizione all'esecuzione, salvo per vizi di inesistenza o sopravvenuta inefficacia del titolo esecutivo.

Procedimento ingiuntivo europeo

È uno strumento previsto dal Reg. UE 1896/2006 (in vigore dal 2008), il quale rappresenta la prima procedura processuale comune a tutti gli Stati adottata dall'UE. Per introdurre tale procedura il modello di riferimento è stato quello del procedimento ingiuntivo italiano (doppia fase) ma modificato parzialmente (differenza che la 1a fase si chiude con ordinanza).

Ambito di applicazione e le condizioni di ammissibilità:

  • A differenza di quello italiano, l'oggetto del credito può essere solo il pagamento di denaro, non la consegna di cose mobili
  • Il credito deve nascere da un rapporto civile o commerciale (privatistico, NO pubblicistico), escludendo le controversie di matrice tributaria, matrimoniale (per la legislazione UE non rientra in materia civile) e successoria
  • La controversia da cui il diritto di credito nasce deve essere transfrontaliera  tra due soggetti di cui almeno uno appartiene a uno Stato UE diverso dal giudice competente ad emettere il provvedimento (potrebbero essere di un altro Stato anche entrambi i soggetti). Se non ci fosse questo regolamento il creditore italiano che deve far valere il suo credito verso un tedesco dovrebbe ottenere un decreto ingiuntivo in Italia, per ottenere l'esecuzione in Germania deve avere un riconoscimento tedesco  vantaggio di saltare questa fase. Tale procedimento ha efficacia in tutti gli Stati UE: la ratio è di facilitare i rapporti commerciali tra cittadini UE.
  • Il creditore non deve disporre di prova scritta (differenza con ord italiano) e si chiede al ricorrente non di produrre ma di indicare la prova che userà nel caso in cui il debitore farà opposizione per far valutare a quest'ultimo se varrà o meno la pena di fare opposizione. È una via di mezzo tra ingiunzione documentale e pura.
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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fracchio14 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Processuale Civile II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Carratta Antonio.
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