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ESECUZIONE FORZATA IN FORMA SPECIFICA DEGLI OBBLIGHI DI FARE O NON FARE

Il diritto di credito ha ad oggetto un'obbligazione di fare o non fare: c'è bisogno che qualcuno compia materialmente l'obbligo che avrebbe dovuto compiere il debitore.

Questa ricostruzione ha alla base alcuni articoli del codice civile, quindi si trovano alcune disposizioni dove il legislatore del codice civile già dà indicazioni sulle modalità con cui agire per l'esecuzione di differenti diritti:

  • Per il pagamento di un credito avente ad oggetto somme di denaro - art. 2110 cc: il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può far espropriare i beni del debitore secondo le regole del codice di procedura civile.
  • Per diritto avente ad oggetto la consegna di bene mobile o rilascio di un immobile - art. 2930 cc: se non è adempiuto tale obbligo, l'avente diritto può ottenere la consegna o rilascio forzato a norma del codice di procedura civile.
  • Per diritti aventi ad oggetto obblighi di fare - art. 2931 cc: l'avente diritto può ottenere l'esecuzione forzata a norma del codice di procedura civile.

diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabilite dal cpc; per diritti aventi ad oggetto obblighi di non fare -> 2933cc: titolare può ottenere che sia distrutto ciò che è stato fatto in violazione dell'obbligo (chi ha violato un obbligo di non fare sarà tenuto a un obbligo di fare).

Tenendo conto di ciò c'è una categoria di diritti di crediti per cui il processo di esecuzione forzata non è utilizzabile -> obblighi di fare infungibile (per la particolare natura del facere, quell'obbligo può essere adempiuto solo dal debitore): qualora l'obbligo sia di realizzare un dipinto da parte di un artista a livello internazionale, non può esservi un soggetto che si sostituisca ad esso e pertanto non c'è possibilità di portare tale obbligo ad esecuzione forzata in quanto nessuno può sostituirsi a tale soggetto. In questo caso l'ord.

prendendo atto del fatto che quando si tratta di obblighi di questa natura, utilizza la modalità delle misure coercitive. FORME DI ESECUZIONE INDIRETTA: a differenza del processo esecutivo che consente direttamente di ottenere il soddisfacimento del debitore, l'ord prevede che il giudice possa disporre di misure per indurre il debitore ad adempiere spontaneamente (forme di coercizione della volontà del debitore, es: art.18 o 28 St. lav. - obblighi infungibili perché solo il datore può adempiervi). Nel 2009 il legislatore introduce una norma all'art.614-bis cpc: su domanda del creditore, nel caso di obblighi di fare o non fare, il giudice può condannare il debitore al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento dell'obbligo (condanna accessoria); successivamente il legislatore estende l'applicazione di tali disposizioni alla consegna di beni mobili o rilascio di immobili. La misura serve ad indurre il debitore.

ad adempiere per evitare di subire questa misura ulteriore.

Caratteristiche dell'azione esecutiva:

  • Presupposti processuali: giurisdizione - stesse regole del processo di cognizione, quindi il giudice civile porta ad esecuzione obbligazioni che abbiano natura civile, anche per i limiti del giudice civile italiano nei confronti del convenuto straniero;
  • competenza - elementi nuovi: regola ex.art.9cpc per cui è competente per l'esecuzione forzata esclusivamente il tribunale (competenza per materia) e, secondo l'art.26cpc, la competenza territoriale si distingue:
    • se oggetto dell'esecuzione sono beni mobili o immobili - competenza del tribunale del luogo dove si trovano i beni;
    • se oggetto dell'esecuzione sono crediti - competenza del tribunale ove ha residenza, domicilio il debitore o sede se sia persona giuridica perché c'è bisogno di appurare che tale credito esista (preceduta da una

fase di accertamento del credito) NB: se il debitore è una PA indicata dal 413 cpc è competente il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha domicilio, dimora o sede; se oggetto dell'esecuzione crediti di fare o no fare→competenza del tribunale del luogo dove deve essere adempiuto l'obbligo; legittimazione processuale delle parti→stesse regole del processo di cognizione fissate dagli artt.75ss cpc e si chiede la nomina di un difensore. Condizioni dell'azione esecutiva→analogamente all'azione di cognizione, anche per l'azione esecutiva devono sussistere: legittimazione ad agire; interesse ad agire quando il credito sia esigibile; possibilità giuridica deve essere un credito suscettibile di essere portato ad esecuzione forzata→tutte e 3 risultano dal fatto che esista un titolo esecutivo, pertanto si dice che le condizioni dell'azione sono ricavate

dall'unica condizione della presenza del titolo esecutivo. Le condizioni dell'azione sono tutte contenute nel titolo esecutivo, da cui emergono gli elementi soggettivi e oggettivi del rapporto creditorio, che diventeranno gli elementi oggettivi e soggettivi dell'azione esecutiva: Elementi soggettivi: sono quelli che individuano il debitore e il creditore. Ciò non vuol dire che gli elementi soggettivi non possano modificarsi prima, in seguito o pendente il processo con la successione, al debitore o creditore, di altri soggetti. Elementi oggettivi: il riferimento è al diritto di credito derivante dal titolo esecutivo che sarà oggetto dell'azione esecutiva. Ma il 474, 1° comma afferma che, oltre a presupporre il titolo esecutivo, per esercitare l'azione non basta che il diritto di credito emerga dal titolo, ma il titolo deve essere: - certo: il diritto risulta certo se è determinato nella quantità, specie per i diritti dicredito a prestazione generica, per il pagamento di somme di denaro: deve essere determinata o determinabile l'entità del diritto di credito in re ipsa senza che ci sia l'intervento del giudice (la certezza è se il diritto di credito è determinato e non si parla di una certezza assoluta ma una certezza che l'ordinamento ritiene sufficiente per fondare l'esecuzione forzata, es: consegna di cose mobili o rilascio di un bene immobile); liquido -> bene di un'entità rapportabile a un valore ben determinato, quindi emerge da una semplice operazione aritmetica (escluso credito espresso in per relationem); modo generico o esigibile -> il termine per l'adempimento è scaduto o si è verificata l'eventuale condizione sospensiva e il debitore non l'ha adempiuto: dall'esigibilità emerge l'interesse ad agire con l'azione esecutiva. Come si individua il TITOLO ESECUTIVO? Per la tesi prevalente il titolo

L'esecutivo è considerato un documento formale da cui si ricava l'esistenza delle condizioni per l'azione esecutiva. L'art. 474 cpc al 2° comma afferma che sono titoli esecutivi 3 categorie graduate in relazione alla loro efficacia:

  1. Sentenze e i provvedimenti e altri atti a cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva: le sentenze a cui la legge attribuisce efficacia esecutiva sono quelle di condanna ai sensi dell'art. 282 cc; provvedimenti a cui è attribuita efficacia esecutiva (es: decreti o ordinanze) diversi dalle sentenze, in quanto decidono in via definitiva o provvisoria questioni che investono il diritto sostanziale; altri atti a cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva (es: verbali di conciliazione ex.art. 185 cpc).

Tale categoria di titoli esecutivi sono utilizzabili.

perintraprendere qualsiasi tipo di esecuzione forzata maggiore ampiezza diefficacia.
  1. Si trovano 2 tipologie di atti che costituiscono titolo esecutivo:
    • Scritture private autenticate (sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale) se contiene il riconoscimento di un credito è titolo esecutivo
    • Titoli di credito cambiali e assegni

    Sono crediti aventi ad oggetto il pagamento di somma di denaro utilizzabili come titolo esecutivo solo nell'esecuzione forzata e non altri processi esecutivi. Quindi la scrittura privata autenticata, che potrebbe fondare altre obbligazioni (contratto che pone un obbligo pecuniario e un obbligo di fare), può essere utilizzata come titolo esecutivo solo per il pagamento di somme di denaro.

  2. Atti pubblici redatti dal notaio sono titolo esecutivo sia per le obbligazioni di pagamento di somme di denaro, sia per la consegna di beni mobili e rilascio di beni immobili.

Per la 1a categoria si parla di titoli giudiziali, le altre 2 fanno

Riferimento a categorie di atti stragiudiziali, che sono considerati titoli esecutivi per la loro particolarità (titoli stragiudiziali). Quindi si parla per la gradualità degli effetti del titolo esecutivo l'articolazione prevede la massima efficacia per il n.1, poi il n.3 e infine il n.2. Per i titoli esecutivi di cui al n.1 vi è un accertamento da parte del giudice non definitivo, mentre per quelli stragiudiziali di cui a n.2-3 essi hanno un grado di accertamento minimo per consentire di avviare l'esecuzione forzata.

ATTIVITÀ PRELIMINARI: il cpc, individuati i titoli esecutivi e le caratteristiche che il credito deve avere, individua, prima dell'esercizio dell'azione esecutiva, 3 attività preliminari necessarie all'esercizio dell'azione esecutiva (art.475-479 cpc): "le sentenze, gli 1. Apposizione della formula esecutiva→475 cpc afferma che 1 altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti"

"ricevuti da notaio o altri pubblici ufficiali, per valere come titolo per l'esercizio dell'azione esecutiva, devono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti" -> apposizione di tale formula costituisce la spedizione in forma esecutiva. Il 1° comma limita il riferimento ai titoli esecutivi del 474cpc della 1a e della 3a categoria, in quanto il creditore ha solo una copia di tali titoli esecutivi (es: per le sent l'originale è depositato); infatti il cancelliere apporrà la formula esecutiva sulla copia del creditore per verificare la coincidenza tra la copia dell'atto e l'originale. Lo stesso discorso vale per gli atti ricevuti dal notaio che ha l'obbligo di conservare l'originale dell'atto pubblico e, se il debitore vuole usarlo come titolo esecutivo ex.474 n.3, ha bisogno che l'ufficiale giudiziario apponga la formula esecutiva. Il motivo per cui il 474cpc non richiama la 2a categoria

È
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
129 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fracchio14 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Processuale Civile II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Carratta Antonio.