Diritto internazionale
Il diritto internazionale regola i rapporti tra gli enti che compongono la comunità internazionale degli Stati. È improprio parlare di comunità internazionale. La comunità internazionale affonda le sue radici nei secoli passati: alcuni fanno risalire la nascita ai rapporti disciplinati da regole assimilabili a norme internazionali tra gli imperi del IX secolo (carolingio, bizantino, islamico); altri la collocano nella Pace di Westfalia (1648), primo esempio di codificazione con cui gli Stati accettano di regolare i rapporti tra loro e i diritti dei singoli cittadini. Si dava già valore a questi atti per porre obblighi reciproci tra Stati. Infatti, si nota come emerge la necessità di dover regolare le relazioni tra Stati indipendenti e sovrani (diritto internazionale) tra il 1600 e la fine del 1700: in questa fase acquisisce rilevanza il ruolo dei giuristi (Grozio, Vitoria, Gentili) in relazione al modo in cui venivano trattati i singoli problemi giuridici.
Rappresentazione dello stato
Per quanto riguarda la rappresentazione dello stato, si hanno due tesi:
- Persona internazionale dello Stato
Gaetano Arangio Ruiz
Gaetano Arangio Ruiz parla di una visione riconducibile a popolo, territorio e organizzazione di governo: al venir meno di uno dei tre elementi non si parla di Stato; si parla di tre elementi che distinguono gli Stati, ma non sono decisivi per individuare uno Stato.
- Individuazione di un centro di potere organizzato
Individuazione di un centro di potere organizzato su un certo territorio in modo autonomo da altri poteri (indipendente); impronta giuspubblicistica (come il primo caso), tuttavia muta la considerazione di popolo e territorio in quanto rileva solo il centro di potere organizzato (tesi più convincente).
Soggettività internazionale
Per quanto riguarda la soggettività internazionale, si discute di due requisiti:
Effettività
Effettività: esercizio effettivo del potere di governo sulla popolazione sottostante. I governi in esilio non sono soggetti di diritto internazionale poiché non sono più in grado di governare la comunità sottostante e gli accordi stipulati da questi non hanno più efficacia. Si parla di come stati in totale crisi di effettività che non riescono a imporre il proprio governo per un periodo perdono lo status di soggetto di diritto internazionale; tuttavia, se esiste il governo, anche se non riesce a imporre la propria esso comunque esiste come soggetto, anche se partecipa in misura inferiore alle relazioni internazionali. Non perdono soggettività internazionale a meno di estinzione dello stato. Vi sono situazioni in cui l’effettività non è necessaria al fine della soggettività internazionale, inoltre ci sono alcuni enti (es: Chiesa) che sono soggetti di diritto internazionale pur non presentando il carattere del governo effettivo su una comunità sottostante, e lo stesso vale per le organizzazioni internazionali che non hanno effettività ma sono comunque soggetti di diritto internazionale. Soggettività internazionale non dipende dall’effettività, che non è indispensabile ai fini della soggettività internazionale.
Indipendenza
Indipendenza indica la realtà di non avere nessuno superiore a sé, quindi di essere indipendente da altri soggetti per esercitare la sovranità su una comunità. Gli enti indipendenti legittimano da sé quello che sono e sono in grado di determinare da sé la propria partecipazione all’ambiente sociale del diritto internazionale. Lo Stato è indipendente quando la sua esistenza si fonda su una costituzione originaria che lo Stato si dà autonomamente e quando sia i poteri che esercita sulla comunità sia i propri organi non possono essere revocati da altri soggetti, quindi non subordinazione. L’indipendenza è anche la capacità di porsi come esclusività nell’esercizio dei poteri dello Stato.
Esempio: uno Stato non è soggetto di diritto internazionale poiché non indipendente in quanto membro di uno Stato federale; ognuno di essi non è soggetto di diritto internazionale poiché fanno parte di un’organizzazione federale più ampia e i loro poteri dipendono da un ordinamento superiore (costituzione federale), che è quella che li legittima. Esempio: colonie; territori non autonomi.
Non bisogna guardare solamente il dato giuridico-formale (originarietà della costituzione e autolegittimazione dello Stato) ma notare anche i rapporti di forza e la situazione effettiva, in quanto vi sono situazioni in cui Stati formalmente indipendenti (stati diversi e non organi di un altro stato) non acquisiscono la titolarità di situazioni giuridiche soggettive che derivano da norme di diritto internazionale, perché la situazione reale è di totale condizionamento, strumentalità e incapacità di autodeterminare la propria attività e volontà rispetto a un’altra potenza che li manovra, per esempio "Stati fantoccio".
Esempi storici
Es1: Francia nella Seconda Guerra Mondiale, in quanto le relazioni esterne e il governo della comunità sottostante erano nelle mani della Germania nazista, per quanto la Francia fosse uno stato diverso da essa.
Es2: Cipro, che era uno Stato indipendente, ma a seguito dell’intervento militare turco, che appoggiava rivendicazioni locali, si realizzò una separazione con la costituzione della Repubblica turca di Cipro, su cui Cipro non ha poteri, che viene presentata come Stato indipendente, ma in realtà il tipo di organizzazione e le scelte di governo sono operate dalla Turchia. Repubblica non riconosciuta da nessuno Stato tranne che dalla Turchia, quindi non viene considerato come soggetto di diritto internazionale.
Se c’è una considerazione indispensabile che deve essere presente per un apparato di governo che si pone come centro di potere al fine di divenire soggetto di diritto internazionale ed essere destinatario di diritto internazionale è l’indipendenza. Essa va valutata non solo dal punto di vista giuridico-formale ma anche nella realtà di fatto dei rapporti: importante per la soggettività internazionale è capire se si parli di una persona internazionale (apparato di governo organizzato sulla comunità sottostante) di carattere autodeterminato e indipendente, quindi soggetto di diritto internazionale; altrimenti non potrebbe governare sulla comunità sottostante e rapportarsi con altri soggetti.
Entità soggette a fenomeni aggregativi o disgregativi
È necessario analizzare se si possa parlare di soggetti di diritto internazionale: si parla di casi in cui lo Stato perde parti territoriali (cessione, distacco non consensuale) che possono creare nuovi Stati o divenire parte di un altro Stato esistente (annessione).
- Esempio: cessione Alaska da Russia a USA. Situazione che non incide sulla soggettività internazionale anche se gli Stati sono rispettivamente mutati; anche cambiamenti rilevanti non incidono su identità e soggettività di diritto internazionale degli enti interessati, poiché esse discendono dal centro di potere e dall’apparato di governo sovraordinato e indipendente, che è un elemento di continuità.
Altro è il caso in cui lo Stato si divide in tanti altri Stati; qualcuno di questi può continuare l’identità dello Stato precedente o è necessariamente un nuovo Stato? Non si hanno soluzioni univoche.
- Esempio 1: dissoluzione URSS. Vi è stato un netto cambiamento dal punto di vista degli Stati indipendenti per la configurazione territoriale e del cambiamento di regime, ma l’identità sul piano internazionale continua a rinvenirsi nella federazione russa.
- Esempio 2: Jugoslavia. Rivendicazioni non assecondate dal regime ex-jugoslavo e ciò porta a una dissoluzione con la Serbia-Montenegro che richiedeva di mantenere la continuità con la Jugoslavia e il suo apparato di governo: essa tuttavia non venne considerata in continuità con lo Stato precedente per quanto attiene alle situazioni giuridiche soggettive.
Modalità di aggregazione tra Stati
- Annessione o incorporazione: quando uno Stato assorbe un altro, che diventa una parte dello Stato assorbente. Non bisogna farsi ingannare dalla terminologia usata negli atti che realizzano tali processi: talvolta sembrano accordi che realizzano una fusione (es: riunificazione della Germania che porta all’incorporazione della Germania orientale; Italia risulta una continuazione sul piano della personalità internazionale del Regno di Sardegna).
- Fusione: entità che danno vita a un’aggregazione più ampia scompaiono come persone internazionali e danno vita a una nuova entità (nascita Stato federale, es: USA, Svizzera) o tramite un accordo bilaterale (es: Yemen).
Mutamenti drastici dell'organizzazione di governo
In presenza di mutamenti drastici dell’organizzazione di governo, siamo di fronte a una situazione che non incide sul piano politico, ma bisogna vedere se incide sulla soggettività di diritto internazionale dello Stato. Si hanno due tesi:
- I mutamenti della sola organizzazione di governo non incidono sulla soggettività dello Stato, quindi le situazioni giuridiche soggettive precedenti rimangono a capo della mutata organizzazione.
- Di fronte a cambiamenti radicali, non si esclude l’estinzione di uno Stato e la nascita di uno Stato nuovo (prof). Limite a quei casi in cui non è possibile trovare nulla del governo precedente in quello attuale.
Esempi: Francia e Russia post rivoluzione, Cina (1949) che muta organizzazione con il passaggio dalla Cina nazionalista a quella popolare; Iran (1979) dal regime scià di Persia alla Repubblica teocratica che taglia i ponti con il passato.
Successione tra Stati
Si esclude che ci sia continuità, ma nel diritto consuetudinario internazionale vi sono situazioni che si trasmettono anche nel caso di mutamenti di identità. Per il prof. questa è una ricostruzione debole, in quanto sarebbe più facile ricostruire tali situazioni come accettazione volontaria della nuova entità di situazioni giuridiche soggettive concluse da entità diverse e precedenti ad esse: di conseguenza si parla del mutamento di soggettività internazionale come limitato a casi eccezionali in cui si hanno cambiamenti drastici e solo se vi sia un riconoscimento di discontinuità da parte delle nuove entità rispetto a quelle precedenti, altrimenti si ha continuità.
Figure riconducibili ai soggetti di diritto internazionale
Nella delineazione delle figure riconducibili ai soggetti di diritto internazionale, emergono figure diverse dagli Stati (diversa configurazione e distinte dagli Stati) che interagiscono con essi e che, in presenza dell’indipendenza, diventano titolari di situazioni giuridiche soggettive:
- Santa Sede: indipendente dagli ord statali, per motivi storico-politici e organizzativi è membro della comunità giuridica internazionale ed è soggetto di diritto internazionale perché è riuscita ad avere una capacità effettiva di porsi su un piano di parità con gli Stati per motivi storici e organizzativi (Stato pontificio fino al 1870, sovraordinato giuridicamente rispetto agli altri): ciò spiega perché le altre confessioni religiose non godono di questo status.
*La Santa Sede non ha capacità limitata all’esercizio della funzione spirituale e la scelta della neutralità non implica una capacità limitata a livello internazionale; soggettività internazionale non è limitata o derivante dalla funzione svolta, anche perché le altre confessioni che svolgono le medesime funzioni non sono soggetti di diritto internazionale.
- Insorti: gruppo organizzato di persone sottoposte alla sovranità di uno Stato cui si pongono contro disconoscendone la sovranità e ponendosi in conflitto poiché puntano ad esercitare poteri di governo su una comunità territoriale in contrapposizione allo Stato per cui vivono: possono sostituirsi al governo sovrano sull’intero Stato o costituire uno stato indipendente in una porzione del territorio dello Stato.
Si parla di soggetti di diritto internazionale: tale status risulta evidente per i rapporti con lo Stato sovrano e altri Stati e per il controllo delle persone che vivono sul territorio. Il governo insurrezionale deve rispettare il diritto bellico e umanitario e può pretenderne il rispetto dallo Stato di riferimento, come delle Convenzioni di Ginevra e norme sul trattamento degli stranieri.
Prof si discosta dai discorsi sulla soggettività sui generis e limitata degli insorti in ordine soggettività effimera a causa di una loro durata provvisoria: si dice che o sono sconfitti e si integrano nello stato preesistente, o sono vittoriosi e un nuovo soggetto sarà un nuovo Stato e non gli insorti. Tesi errata per il prof, poiché per gli insorti sconfitti sarebbe come dire che anche gli Stati avrebbero soggettività limitata se cessassero in seguito a una guerra; per gli insorti vittoriosi essi non si estinguono alla nascita di un nuovo Stato ma si ha un rafforzamento dello stesso soggetto, in quanto ha ottenuto il governo effettivo di una porzione territoriale e continuità di soggettività territoriale degli insorti.
Se gli insorti avessero come obiettivo quello di costituire un nuovo Stato e di sostituirsi allo Stato nel governo dell’intero territorio, qualora risultassero vittoriosi, si hanno due ipotesi:
- Insorti si riconoscono come continuazione del soggetto cui sono contrapposti; la loro identità in quanto insorti emersa nel periodo della contrapposizione finisce, mentre non finisce la soggettività dello Stato cui sono contrapposti; nel periodo di contrapposizione, qualora gli insorti abbiano dovuto rispondere in proprio di quanto previsto da norme di diritto internazionale, quelle situazioni giur soggettive continuano ad essere proprie degli insorti che si sono posti in continuità con lo Stato precedente per un fenomeno di successione.
- Insorti vittoriosi rivoluzionano e tagliano i ponti con il passato creando un nuovo soggetto che è la continuazione degli insorti (novazione), quindi si estingue lo Stato precedente.
- Movimenti di liberazione nazionale: gruppi politici organizzati che hanno come scopo quello di ottenere la liberazione di un popolo che possa costituirsi in Stato o organizzazione politica in cui si rappresenti (es: federazione) in base al principio di autodeterminazione. Questi movimenti non riescono ad avere controllo sui territori a cui fanno riferimento e quindi si contrappongono allo Stato che esercita sovranità sul popolo presente nel territorio di cui rivendicano la liberazione nazionale.
Esempio: OLP (Organizzazione Liberazione Palestina). Dopo che acquisisce funzioni rappresentative del popolo palestinese, essa acquisisce alcune funzioni di soggetto di diritto internazionale (conclude accordi con Stati arabi e UE, osservatore all’assemblea delle Nazioni Unite, Arafat riceve trattamento come capo di governo di una potenza internazionale da Stati nelle Nazioni Unite).
I movimenti di liberazione nazionale e la sua organizzazione non necessariamente diventano soggetto di diritto internazionale e non lo diventano perché esercitano il diritto all’indipendenza di un certo popolo, ma lo diventano se riescono a darsi un’organizzazione che resiste alla repressione che proviene dall’esterno (indipendenza) e se sia in grado di porsi in quanto tale in rapporti ad altri soggetti di diritto internazionale (tra cui quello contro cui rivendica la liberazione del popolo). Il fatto che non sia dotato di un controllo effettivo di una porzione territoriale è marginalmente rilevante, perché ciò non esclude che si presentino come organizzazioni di potere capaci di porsi in rapporto con altri Stati ed essere destinatari di norma di diritto internazionale.
Mentre l’OLP è soggetto di diritto internazionale dal 1970, l’autorità di diritto palestinese non lo era poiché era un insieme di organi costruiti insieme da Israele e OLP, poi diventata organizzazione sottoposta completamente al potere di Israele.
Organizzazioni internazionali
Figura che partecipa al diritto internazionale in maniera importante dal punto di vista numerico e della manifestazione della soggettività internazionale: in vari contesti si presentano come soggetti di diritto internazionale destinatari di diritti e obblighi che discendono da norme di diritto internazionale e anche come partecipanti attivi nella formazione e attivazione di norme di diritto internazionale.
Esse sono il risultato della cooperazione istituzionalizzata fra Stati: essi per cooperare tra loro al fine di raggiungere obiettivi comuni o gestire risorse di interesse comune utilizzano lo strumento dell’accordo internazionale (Trattati in cui norme impongono diritti e obblighi specifici nei confronti degli Stati); in molti casi a partire dalla Seconda Guerra Mondiale gli Stati concludono per gli stessi fini accordi in cui, oltre ad inserire norme di comportamento, istituiscono organi a cui attribuiscono competenze (es: normative; attività operative al fine di realizzare peacemaking) per eseguire quanto previsto dall’accordo. Nei Trattati istitutivi dell’organizzazione si prevedono le modalità con cui formare gli organi (es: assemblea con rappresentanti di Stati, organi tecnici, tribunali internazionali o funzionari amministrativi incaricati di coordinare il rapporto tra organi), i compiti, gli strumenti a disposizione e il valore da attribuire agli atti di tali organi.
L’organizzazione internazionale viene a esistere nel momento in cui si dà effettivamente attuazione al Trattato, quindi al momento in cui gli Stati mettono a disposizione locali, personale, risorse economiche e strumenti; si parla di organizzazione internazionale come complesso di organi che...
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Appunti esame Diritto internazionale, prof. Paladini
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