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RISERVE

È emersa l’esigenza di concludere Trattati multilaterali ampi perché è di interesse generale degli Stati che in alcuni ambiti si accetti la stessa materia (es: diritti dell’uomo, commercio int, diritto del mare) e sono strumenti di successo se conclusi da molti Stati. Tuttavia è difficile che tutti gli Stati siano d’accordo, quindi, per favorirne l’adesione, si è sviluppato un istituto giuridico che è quello delle RISERVE, che ammette la possibilità di partecipare a un Trattato apponendo riserve.

La riserva è una dichiarazione unilaterale fatta dallo Stato in cui può dire di:

  1. Riserva eccettuativa—consente di non accettare 1 o più disposizioni dei Trattati: esclude dall’applicazione a sé stessa di alcune norme del Trattato
  2. Riserva limitativa—Stato accetta tutte le disp del Trattato, ma con riferimento a 1 o più disp ne limita gli effetti giuridici (anche in

relazione altempo)3. Riserva interpretativaStato afferma di accettare tutte le disp, in particolare accetta anche una norma soltanto se quella assume un determinato significato: non si ritiene vincolato a una diversa interpretazione della norma. Non è facile distinguere le riserve dalle dichiarazioni meramente interpretative: le 2e non escludono l'applicazione della norma intesa in un certo modonon rifiuta la norma interpretata diversamente ma dà la sua opinione sull'interpretazione. Tale ultima prassi è diffusa al posto delle riserve interpretative in quanto in molti Trattati la possibilità di porre riserve è esclusa. È evidente che ammettere l'istituto della riserve significa scalfire il principio dell'integrità dei Trattati e dell'identità di contenuto per tutti, tuttavia con lo sviluppo dei Trattati multilaterali si è voluto permettere tale fattispecie per ampliare il novero di Stati che siano

parte di un Trattato. Tale favore verso la possibilità della riserva ha prodotto un'evoluzione nella disciplina delle riserve: fino alla fine della 2a Guerra Mondiale la possibilità di riserve era valutata in maniera restrittiva, ammissibile che uno Stato apponesse la riserva se prevista dal testo del Trattato (già inserito o posto dallo Stato al momento della ratifica); in seguito si pone il problema dei Trattati multilaterali che in alcuni casi non prevedono possibilità di riserva e in alcuni casi vi sono Stati che hanno posto delle riserve al momento della ratifica. Nel 1948, in ordine alla Convenzione contro il genocidio, l'URSS ha posto riserva al momento della ratifica: alcuni Stati dissero che non si poteva fare, ma l'Assemblea delle Nazioni Unite ha chiesto parere consultivo alla Corte internazionale di giustizia, che non ha escluso tale possibilità di porre riserva anche al momento della ratifica se il Trattato non le vieta, purché si tratti di riserve non incompatibili con.lo scopo e l'oggetto del Trattato. Tale sviluppo nell'opinio iuris delle riserve è stata anche ripresa dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, che non esclude riserve poste al momento della ratifica per Trattati che non escludono riserve. La Convenzione di Vienna afferma che è possibile apporre la riserva al momento della firma o della ratifica, a quest'ultima equivale anche il momento della partecipazione dello Stato al Trattato, ma non necessariamente corrisponde al momento della conclusione del Trattato multilaterale in quanto la manifestazione definitiva dello Stato a vincolarsi al Trattato può aversi sia nella ratifica sia nei casi di Trattati multilaterali aperti in cui Stati che non sono parti del Trattato, qualora sia possibile porre riserve, possono aggiungersi attraverso dichiarazioni di volontà successive (adesione al Trattato); mentre non è ammissibile porla dopo che sia stato ratificato il Trattato. Altra condizioneche la Convenzione stabilisce è che una riserva, quando non è prevista nulla dal Trattato, è ammissibile soltanto se non è incompatibile con l'oggetto e lo scopo del Trattato; inoltre, affinché la riserva possa produrre effetti, deve essere accettata almeno da un altro Stato parte del Trattato. La Convenzione aggiunge che quando uno Stato fa una riserva, è possibile che altri Stati obiettino alla riserva. La Convenzione prevede una procedura che disciplina il modo in cui si intende accettare o non accettare una riserva di altri Stati e quali sono gli effetti giuridici per le riserve a cui è stata fatta eccezione. La riserva deve essere messa a conoscenza degli altri Stati membri e nel momento in cui viene posta, gli altri Stati hanno 12 mesi per sollevare eccezioni: se non le sollevano, la riserva si intende accettata; se sono sollevate eccezioni, la Convenzione distingue tra: - Obiezioni nette: lo Stato che obietta dice che se la riserva viene mantenuta, il vincolo pattiziotra tale Stato e quello che pone la riserva non si ha: l'opposizione comporta che il Trattato non abbia effetti tra questi 2 Stati. b) Obiezioni che mettono in discussione la riserva: lo Stato dice di obiettare l'approvazione della riserva e la Convenzione in tali casi è ambigua sugli effetti, in quanto lascia intendere che non si applica la disposizione cui è fatta riserva nei rapporti fra i 2 Stati. Ci sono 2 tipi di interpretazione: 1) non ha valore la riserva, quindi si applica per lo Stato che obietta la disposizione originaria; 2) non si applica la disposizione su cui viene posta la riserva nei rapporti tra lo Stato che ha posto la riserva e quello che vi obietta (2a interpretazione ritenuta più rispondente alla Convenzione di Vienna). La Convenzione di Vienna prevede un'inammissibilità assoluta per le riserve che sono contrarie allo scopo o oggetto del Trattato: l'effetto di tali riserve inammissibili è un tema problematico. Quello che risulta chiaro

è che unariserva inammissibile è tale anche senza obiezione degli altri Stati, tuttavia laconseguenza più logica sarebbe quella che lo Stato che pone tale riservaincompatibile con scopo e oggetto del Trattato non può essere parte delTrattato stesso: questo perché se lo Stato mantiene una riserva all’interno delcondicio sine qua nonTrattato questo la intende come per la conclusione delTrattato (non viene considerata non apposta) (tesi più corretta).Tuttavia si ha una prassi in alcuni settori (diritti dell’uomo) in cui emerge unatendenza a considerare, come effetto dell’incompatibilità con oggetto e scopodel Trattato, l’invalidità della riservasi considera non apposta la riserva,legato al fatto che tali Trattati istituiscono organi competenti anche a valutareaspetti della vita del Trattato. Tale tendenza è mossa dal fatto che si voglia, inalcuni ambiti, far partecipare più Stati a

determinati Trattati.Che succede se non vi sono obiezioni alla riserva incompatibile con scopo o oggetto del Trattato?Non c'è una soluzione univoca, ma si tende a presumere che, se non si abbia l'obiezione entro 1 anno, la riserva sia accettata; concretamente si utilizza un metodo preventivo per evitare tali situazioninei Trattati multilaterali si prevede non lo scambio ma il deposito delle ratifiche presso l'organo rappresentativo dell'organizzazione (es: segretario nazioni unite) cui viene attribuita la competenza di valutare se ci siano problematiche: se vi siano problemi di compatibilità con scopo o oggetto del Trattatoorgano chiede di rivedere la formulazione della riserva, che in alcuni casi prevede il ritiro o la riformulazione della riserva, ma in altri casi porta a mantenere tale riserva (in questo caso la funzione dell'organo rappresentativo è anche quella di informare gli altri Stati).La Convenzione di Vienna prevede che

possano essere apposte fino al momento della ratifica o della partecipazione dello Stato al Trattato e non dopo, tuttavia vi sono delle eccezioni con la fattispecie delle riserve tardive per cui sono state reazioni diverse: alcune volte gli Stati hanno rifiutato tale possibilità, in altri casi non c'è stata reazione. Emerge una prassi evolutiva rispetto alla convenzione che permette di porre riserve tardive, purché vi sia un consenso espresso o tacito (sempre non equivoco) da parte degli altri Stati. Nell'ordinamento italiano per le riserve vale la stessa fattispecie della ratifica dei Trattati (autorizzazione Parlamento) oppure può essere un'iniziativa solo del Governo o Parlamento? Problema che concretamente non si è mai posto. Se si ponesse va detto che dal punto di vista internazionale poco importa (presunzione che se una riserva è posta dal Governo senza sentire il Parlamento va bene se previsto dall'ordinamento interno, lo stesso

Nel caso in cui fosse il Parlamento a porla), ma il problema rimane dal punto di vista dell'ordine interno.

CAUSE DI INVALIDITÀ O ESTINZIONE DEI TRATTATI

Si possono avere degli eventi che influiscono sull'esistenza o validità di un Trattato concluso che sembrerebbe essere idoneo a produrre effetti giuridici ma che non è valido (INVALIDITÀ → determinano inidoneità dall'inizio a produrre effetti giuridici, opera ex tunc) o possono verificarsi eventi per cui un Trattato concluso e entrato in vigore perde idoneità a produrre effetti giuridici (ESTINZIONE → determina fine degli effetti giuridici prodotti dal Trattato, opera ex nunc).

INVALIDITÀ

È un concetto che somiglia a alcune categorie del diritto dei contratti (nullità e annullabilità), ma nel diritto internazionale non c'è questa distinzione tra nullità e annullabilità poiché si ha una distinzione tra forme di

invalidità in ordine a 3 aspetti: 1. ASSOLUTA: la causa di invalidità investe l'intero Trattato, che si considera inidoneo a produrre effetti giuridici. 2. RELATIVA: se il Trattato è scomponibile in parti separate, la causa di invalidità tocca una parte del Trattato e rende invalida solo quella, con il resto che rimane invariato. In ordine alla sanabilità: - Per invalidità relativa, è possibile che tale irregolarità sia sanata da un comportamento concludente delle parti che dimostra che lo Stato considera comunque valido il Trattato anche in presenza di tale irregolarità: si avrà quindi una sanatoria. - Per invalidità assoluta, non c'è atteggiamento concludente che possa salvare la validità del Trattato. Per l'invocabilità della causa di invalidità: - Relativa: può essere invocata e, se sussistente, solo dallo Stato il cui consenso si è formato in maniera.

viziata;assoluta–presenza di essa può essere invocata da qualsiasi

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SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fracchio14 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Palmisano Giuseppe.