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SUCCESSIONE E MUTAMENTO FRONTIERE
5. SUCCESSIONE IN FATTO E SUCCESSIONE GIURIDICA
Il territorio di uno Stato può subire mutamenti che incidono sulla sua personalità e, in alcuni casi, possono portare all'estinzione dello Stato preesistente, alla nascita di nuovi soggetti o all'accrescimento territoriale. Si parla di successione di fatto quando lo stato continua a esistere come soggetto di diritto internazionale, mentre di successione giuridica quando uno Stato viene integralmente sostituito da un altro stato. Viene comunemente nominato successore il nuovo Stato o lo Stato che accresce il proprio territorio alle spese di un altro Stato predecessore, mentre lo è quello che si estingue o subisce una diminuzione territoriale. Possiamo identificare diversi fenomeni:
Secessione - "Nascita di uno o più stati su una parte del territorio dello Stato predecessore" (Bangladesh da Pakistan nel 1971; Montenegro nel 2006; Sud Sudan nel 2011)
Smembramento,
dissoluzione o frazionamento estintivo – “Nascita di uno o più stati sull’intero territorio dello Stato predecessore con conseguente estinzione di quest’ultimo”(Slovacchia e Repubblica Ceca nel 1993). A volte è difficile stabilire se si sia in presenza di un vero e proprio smembramento, specialmente prendendo in esame la dissoluzione della Jugoslavia. Su questo territorio, a fronte delle guerre, sono nati in parti del territorio nazionale alcuni stati, come la Croazia e la Slovenia (Secessione) ma per molto tempo la Serbia e il Montenegro hanno preteso di essere la continuazione della vecchia Jugoslavia, poi decaduta. Discorso opposto per l’Unione Sovietica, quando la comunità internazionale ha considerato la Federazione Russa la continuazione dello Stato precedente, mentre le altre ex repubbliche socialiste sono state considerate nuovi stati.
Incorporazione – “Incorporazione di uno Stato da parte di un altro” (la
c.d. riunificazione tedesca del 1990 a tutti gli effetti fu una incorporazione) 44 Cessione – “Trasferimento di una parte di territorio dal predecessore al successore” (Sono molteplici gli esempi, come ad esempio la cessione dell’Alaska agli U.S.A); Fusione – “Fusione di due o più Stati per crearne uno nuovo, con estinzione degli Stati predecessori” (Unione tra Siria ed Egitto nel 1958, dissolta nel 1961, e la fusione tra Tanganica e Zanzibar nel 1964, con la nascita della Tanzania). Tutti questi mutamenti territoriali danno origine al fenomeno successorio. Ci sono delle fattispecie che però non danno luogo al fenomeno successorio: Mutamento rivoluzionario di regime: Non estingue la personalità internazionale dello Stato, con conseguenza che il nuovo governo sorto dovrà adempiere agli obblighi facenti capo al vecchio regime (La Rivoluzione russa dette luogo all’URSS ma la sua personalità giuridicainternazionale fu parificata a quella della Russia Zarista e quindi la pretesa di Lenin di non ripagare i debiti contratti dal governo predecessore incontrò le proteste occidentali).
L'Anarchia: uno Stato in preda all'anarchia non porta all'estinzione dello Stato nel diritto internazionale (vale anche per i failed states). È da escludere la successione per lo Stato protetto dopo l'estinzione del vincolo del protettorato, in tal caso vi è l'estinzione dei trattati stipulati dallo Stato protetto per conto dello Stato protettore.
Gli Stati risorti: ad esempio le repubbliche baltiche. La prassi attesta come talvolta esse abbiano preteso di essere considerate identiche agli stati prima dell'incorporazione e hanno preteso ad esempio la proprietà di beni immobiliari, in gestione adibiti a sedi diplomatiche, che essi avevano in Germania, Regno Unito e Stati Europei. Una ipotesi che però venne riconosciuta
all'Etiopia. Occupazione bellica: non comporta alcun mutamento di sovranità nel diritto internazionale contemporaneo e non da luogo al fenomeno successorio (In passato era possibile la partizione, come conseguenza di accordi internazionali o la sconfitta del nemico). SUCCESSIONE NEI TRATTATI Con il fenomeno successorio bisogna sapere se lo Stato successore subentri nei trattati internazionali stipulati dallo Stato predecessore. La materia è disciplinata dalla Convenzione di Vienna sulla successione degli Stati nei trattati del 1978, entrata in vigore nel 1996 ma con poche ratifiche (20 circa). La convenzione non è stata ratificata dall'Italia ed è solo in parte dichiarativa del diritto consuetudinario. Le regole consuetudinarie relative alla successione dei trattati possono essere così sintetizzate: La regola base: Lo Stato successore, qualora si tratti di un nuovo soggetto del diritto internazionale, subentra in fatto nel governo delterritorio dello Stato predecessore e ne acquista la sovranità a titolo originario; inoltre subentra nei diritti e negli obblighi pattizi stabiliti per la disciplina dei rapporti transfrontalieri (Acquisto sovranità a titolo originario e frontiere stabili); I trattati bilaterali stipulati dallo Stato predecessore non vengono trasmessi allo Stato successore (tabula rasa), tranne che se il trattato non sia fonte di situazioni giuridiche localizzate. Si tratta ad esempio di rapporti giuridici che istituiscono vincoli di natura reale, come un diritto di transito. Lo stesso principio sembra valere sui trattati relativi ai diritti dell'uomo, rispettivamente a quanto riportato nei commenti generali del Tribunale della ex Jugoslavia. Ciò non toglie che lo Stato successore possa essere comunque interessato a preservare un accordo bilaterale, in questo caso il Trattato concluso dallo Stato predecessore funge da base per il nuovo trattato, oppure subentra tacitamente.
- Convenzione del 1978, riconosciuti dalla ICJ nella Sentenza Ungheria v. Slovacchia sulla diga nel Danubio come norme consuetudinarie:
- Situazioni giuridiche relative al territorio si trasmettono allo Stato successore;
- Situazioni giuridiche relative al territorio di cui siano titolari un gruppo di Stati (fiume o internazionale) si trasmettono allo Stato successore;
- Le basi militari e i trattati bilaterali che le autorizzano si estinguono.
- Trattati multilaterali: lo stato, pur non subentrando automaticamente nel trattato multilaterale, ha diritto di divenirne parte con una dichiarazione di continuità o notificazione di successione. La notifica di successione però non è possibile per accordi multilaterali ristretti, come accordi militari, come nemmeno è possibile per atti istitutivi di una OI, serve infatti completare la procedura di ammissione. Solo in caso di fusione, nella prassi ONU, è possibile seguire una procedura semplificata.
non si trasmettono al successore a meno che non abbiano natura localizzata (trattato che obbliga smilitarizzazione specifico territorio). Accordi di Alma Ata del 1991, Bielorussia e Ucraina si sono impegnate a aderire al TNP. Le armi nucleari presenti in Kazakistan sono state trasferite alla Federazione Russa ed entro il 1995 gli Stati successori all'URSS hanno tutti aderito al TNP
Per la cessione e la incorporazione vale un altro regime, diverso dai precedenti, ovvero il "principio della mobilità delle frontiere nei trattati". La sfera di applicazione dei trattati dello Stato successore si ampliano e si restringono per lo Stato predecessore. I Trattati in questo caso non si trasmettono, a meno che non siano trattati localizzati.
Gli accordi di devoluzione del Regno Unito: in occasione della decolonizzazione il Regno Unito trasferisce al successore tutti i diritti e obblighi derivanti.
Dai Trattati applicati sul territorio su cui si costituisce il nuovo Stato. Tuttavia, non può produrre un trasferimento automatico dei rapporti giuridici con stati terzi, al massimo solo tra Stato precedente e successore. Lo stato successore dovrà proporre al terzo per subentrare nei trattati conclusi dal predecessore.
SUCCESSIONE NEI BENI, DEBITI E ARCHIVI DELLO STATO PREDECESSORE
Questa materia è disciplinata dalla Convenzione di Vienna del 1983 sulla successione tra Stati in materia di beni, archivi e debiti dello Stato. Non è ancora entrata in vigore e, solo in parte, rappresenta la consuetudine internazionale. Alcune regole consuetudinarie:
La questione può essere risolta con accordi a posteriori: nel 1995 Federazione Russa e Ucraina hanno concluso una serie di accordi, in particolare per la divisione della flotta del Mar Nero.
Beni immobili situati in un territorio oggetto del mutamento della sovranità territoriale sono trasferiti allo Stato successore.
Su questo aspetto, il mutamento territoriale per cessione segue lo stesso principio solo se nulla è precisato nell'accordo (potrebbe essere previsto un risarcimento); Beni mobili del predecessore sono trasferiti al successore in caso di cessione, secessione, smembramento, purché si tratti di beni mobili connessi con attività esercitate dal predecessore nel territorio oggetto del mutamento di sovranità, altrimenti saranno trasferiti in proporzione equa.
Beni immobili appartenenti allo stato predecessore situati in uno Stato terzo divengono proprietà del successore in caso di incorporazione, fusione o smembramento, ma restano proprietà del predecessore in caso di secessione e cessione.
Tutti i beni, mobili e immobili sono trasferiti allo Stato successore in caso di fusione. La convenzione all'articolo 15 attribuisce agli Stati di nuova indipendenza usciti da un processo di decolonizzazione non solo beni immobili e mobili connessi.
All'attività dello stato predecessore nel territorio, ma anche alle proprietà acquisite con il contributo del territorio in cui si è formato il nuovo stato indipendente. Sorte di beni appartenenti a Stati terzi o stranieri situati nel territorio oggetto della successione: secondo l'articolo 12 non sono pregiudicati da mutamenti di sovranità.
I debiti: la regola tradizionale è quella secondo cui i debiti localizzabili (contratti a favore del territorio oggetto della successione) sono trasferiti allo Stato successore, mentre i debiti "odiosi" magari contratti dallo Stato predecessore per muovere guerra allo Stato successore non si trasmettono. Gli altri debiti generali continuano a fare capo al predecessore se questi continua ad esistere. Se invece dovesse estinguersi sarebbe difficile capire chi dovrà accollarsi il debito: chi valuta la trasmissione totale del debito, chi invece, come anche disciplina la convenzione, ci si
ta prevede che i documenti siano conservati in appositi archivi di stato, organizzati in modo da garantire la loro conservazione e consultazione. Gli archivi di stato sono divisi in sezioni, ognuna delle quali è responsabile per la conservazione di una determinata tipologia di documenti. Ad esempio, ci sono sezioni dedicate agli archivi di famiglie nobiliari, agli archivi di enti pubblici, agli archivi di istituzioni religiose, ecc. Ogni sezione ha il compito di organizzare, catalogare e preservare i documenti in modo da renderli accessibili ai ricercatori e al pubblico interessato. Inoltre, gli archivi di stato sono dotati di personale specializzato che fornisce assistenza e supporto nella ricerca e nella consultazione dei documenti.