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IL RICONOSCIMENTO DI UNO STATO

Spesso si pensa che uno Stato esista perchè è stato riconosciuto dagli altri. L'istituto del riconoscimento

è un istituto controverso, perchè comunque ha una gran importanza il riconoscimento da parte di tutta

o quasi la comunità internazionale. Il riconoscimento trova origine quando il Pontefice esercitava anche

il potere temporale e quindi quando esisteva lo Stato Pontificio; quando il Papa incoronava i sovrani

c'era una sorta di riconoscimento. L'evento dell'incoronazione da parte dell'ecclesiastico fosse il

momento di investitura. Sicuramente c'è stato un momento in cui la comunità internazionale aveva la

legittimazione se c'era l'investitura da parte di un ecclesiastico. Oggi il riconoscimento non ha valore

costitutivo, uno Stato esiste indipendentemente dal fatto di essere riconosciuto. Ci sono casi di Stati che

non erano riconosciuti ma che godevano di buona salute: la Repubblica Popolare Cinese. Il Papa ha

riconosciuto l'esistenza della Cina solo negli anni '90. Il riconoscimento quando viene effettuato ha un

suo significato, soprattutto vincola (produce degli effetti) su chi lo fa. Riconoscere uno Stato significa

non poter andare indietro, è questo il significato del cosiddetto “effetto preclusivo”; uno Stato che va a

riconoscere un altro Stato, non può tornare indietro, viene precusa la possibilità di tornare indietro,

tecnicamente questo si chiama: “estopped”. L'estopped è l'effetto prodotto dall'avvenuto

riconoscimento di un altro Stato.

Nasce il Kosovo? L'Albania lo ha subito riconosciuto subito dopo la proclamazione d'indipendenza

(2008); una volta che l'Albania lo ha riconosciuto non può tornare indietro dicendo che non lo riconosce,

perchè se non fosse così il riconoscimento diventerebbe un modo per fare giochi politici, invece è un

atto giuridico.

L'effetto più importante del riconoscimento è l'aspetto politico. Appena viene riconosciuto uno Stato la

prima cosa che succede è lo scambio dell'ambasciatore, quindi il riconoscimento non produce effetti

preclusivi sullo Stato riconosciuto, ma produce effetti preclusivi su chi l'ha fatto e prelude allo

stabilimento di relazioni amichevoli tra lo Stato riconosciuto e lo Stato riconoscente.

IL RICONOSCIMENTO PREMATURO

Il riconoscimento è l'attestazione di esistenza di uno Stato. Non si va a riconoscere in come Stato

un'entità se poi non è tale, infatti quella che si può verificare è il riconoscimento prematuro. In questo

caso, ancor prima che si sia di fronte ad un'entità che si può definire Stato, la si riconosce come tale. Il

caso più evidente è quello della guerra civile. Di fronte alla guerra civile con secessione o sostituzione

dello Stato esistente con un altro, se si procede prima che ciò si verifichi sul piano effettivo, siamo di

fronte a un caso di riconoscimento prematuro, che è pericoloso, perchè se l'entità che si va a

riconoscere non è ancora uno Stato, siamo di fronte a una guerra civile in cui c'è uno Stato di partenza,

quindi già esistente e che esisterà forse ancora dipende da come andrà la guerra civile, ma si se

riconosce prematuramente si compie un atto di ingerenza all'interno di uno Stato che già esiste, con ciò

si viola il diritto internazionale.

Esempio:

Se la Puglia decide di prendere le armi e si emancipa e comincia una guerra civile in Italia perchè i

pugliesi vogliono diventare la Repubblica pugliese, quello che può accadere è che ancor prima che i

pugliesi prendono possesso effettivo della Puglia e che quindi controllino il territorio pugliese, la gente e

si crea una forma di Stato, Malta li riconosca. Malta, andando contro il governo di Roma riconosca la

Repubblica pugliese, ma ancor prima che la Puglia si crei come Stato e che eserciti il controllo effettivo

che è molto importante nel diritto internazionale. Saremo davanti a un caso di riconoscimento

prematuro, ma visto che la Puglia ancora non è uno Stato e c'è ancora una guerra civile in corso, e non è

da escludere il fatto che Roma riprenda il possesso della Puglia, si potrebbe intendere che Malta stia

ingerendo negli affari interni italiani.

Altro aspetto relativo al riconoscimento riguarda un altro profilo dubbio: è stato proposto di procedere

al riconoscimento sottoposto a condizione, cioè si va a riconoscere uno Stato nuovo, però purchè questo

risponda a certe condizioni: la “parte più romantica” del diritto internazionale ha proposto di

riconoscere solo quelli che rispettano i diritti dell'uomo (e questo non è possibile). Il principio di

effettività nulla dice su come viene compiuto lo Stato, il principio di effettività dice solo che ci deve

essere un'autorità di governo che esercita il potere sul territorio che è abitato dalla popolazione e sia in

regime di indipendenza. Non ci dice chedeve essere uno Stato democratico! Nella comunità

internazionale ci sono diversi Stati non democratici. E' stato proposto ciò perchè è entrata in gioco

l'Organizzazione delle Nazioni Unite e dopo la seconda guerra mondiale si sono iniziati ad affermare i

diritti dell'uomo. Non è possibile agganciare il riconoscimento di uno Stato perchè sia amante della pace.

Articolo 4 Carta ONU

Possono diventare Membri delle Nazioni Unite tutti gli altri Stati amanti della pace che accettino gli

obblighi del presente Statuto e che, a giudizio dell'Organizzazione, siano capaci di adempiere tali

obblighi e disposti a farlo.

Resta il valore non costitutivo di tale riconoscimento.

LA SOVRANITA' DELLO STATO

Tendenzialmente la sovranità si intende come tale ampia possibilità di esercitare i poteri pubblici, senza

interferenza, quindi in via originaria, esclusiva e in modo indipendente, sul proprio territorio.

Tre espressioni della sovranità con i relativi limiti

La sovranità è tradizionalmente sempre stata intesa in modo assoluto, però oggigiorno si conoscono dei limiti.

– Ampi poteri su persone e beni; è fuori da ogni dubbio che lo Stato possa normare la vita dei suoi cittadini

e di ciò che accade sul suo territorio, sullo sfruttamento delle risorse; lo può fare incondizionatamente

perchè è sovrano, però quello che però non può fare rispetto al passato è farlo incondizionatamente. Oggi

c'è un limite rispetto a questa espressione della sovranità, e il limite è dato dal rispetto dei diritti umani.

E' vero che lo Stato regola la vita delle persone, però lo può fare purchè ciò avvenga nel rispetto dei diritti

delle persone.

Per esempio: può uno Stato intromettersi nella vita privata e familiare delle persone? Lo Stato non si

intrufola nelle nostre vite private perchè vuol vedere cosa facciamo, lo fa se ci sono dei sospetti. E' vero

che uno Stato può normare il diritto di proprietà, ad esempio prevedendo che laddove debba essere

costruita un'autostrada si proceda con un espropriazione.

(Espropriazione: la Milano – Napoli è nata da delle espropriazioni; il potere pubblico è intervenuto

prendendo ai proprietari questi terreni e dando loro dei soldi. Il potere pubblico di procedere

all'acquisizione di beni altrui è condizionata dal rispetto dei diritti del proprietario, in questo caso deve

essere indennizzato per ciò che gli si toglie e soprattutto l'esproprio da parte del potere pubblico deve

essere sottoposto a motivazione.)

– Libertà di disporre liberamente del territorio; sul proprio territorio uno Stato può fare, bene o male, ciò

che gli pare. Laddove gli Stati contraggano obblighi internazionali ad esempio di materia difensiva può

essere che la loro libertà di sfruttare il territorio non può essere così piena perchè si obbligano

preventivamente per la disposizione di basi militari. Tendenzialmente uno Stato è libero di disporre del

proprio territorio in maniera libera, però c'è un limite dettato dal diritto internazionale: uno Stato non

deve consentire che il proprio territorio sia utilizzato per violare i diritti di altri Stati, e il caso classico è

quello dell'ambiente. Uno Stato che mettesse a disposizione il proprio territorio per determinare forme di

inquinamento delle zone circostanti che cadessero sotto la giurisdizione di altri Stati, avrebbe concorso un

illecito internazionale. Il territorio può essere usato come allo Stato pare, ma non deve comportare una

violazione dei territori altrui.

– Possibilità di autorganizzare la propria struttura interna; uno Stato decide che struttura avere:

Repubblica, Monarchia, regime dittatoriale ecc. Il diritto internazionale non fissa i diritti di democraticità

degli Stati; non è predeterminata la possibilità (o meglio la necessità) che uno Stato sia democratico e che

ci sia un regime parlamentare. Uno Stato si organizza come vuole, come dimostra la prassi internazionale,

perchè non esistono solo Stati democratici nella comunità internazionale e non si può negare che gli Stati

non democratici non siano membri della comunità internazionale. C'è un limite fissato dal diritto

internazionale più recente (quello del secondo dopoguerra): è vero che lo Stato può fissare la propria

struttura ma lo deve fare nel rispetto del Principio dell'autodeterminazione esterna dei popoli.

Il principio di autodeterminazione dei popoli è stato invocato nel dibattito politico di ambito italiano da

alcune forze politiche. Si è detto che il principio di autodeterminazione dei popoli, cioè la possibilità di un

popolo di autodeterminare la propria sorte e di divenire uno Stato autonomo rispetto ad un altro che lo

occupa, giustificasse per esempio la nascita della Padania o di altre realtà autonomistiche.

– E' un principio va usato con parsimonia, nel senso che se si parla di autodeterminazione nel senso che in

linea di massima un popolo dovrebbe essere libero di autodeterminare la propria sorte si può ragionare

su quello che ci pare (se noi in classe invochiamo tale principio e abbiamo la forza per poterci imporre,

magari si può fare) ma invocare tale principio in senso internazionalistico è sbagliato perchè il contenuto

del principio di autodeterminazione dei popoli, per come ce lo dice il diritto internazionale, è delimitato e

preciso, e riguarda soltanto i popoli che hanno subito il dominio coloniale o l'occupazione militare.

E' ben chiaro che in Italia nessuno sia stato militarmente occupato e la noz

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A.A. 2017-2018
58 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vale_13 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università per stranieri di Siena o del prof Paladini Luca.