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SPONSIO

Originariamente era molto probabilmente un atto sacrale che avrebbe generato un vincolo soltanto etico-religioso. Al tempo delle 12 tavole tale vincolo aveva natura sia giuridica che di necessità di eseguire tale prestazione da parte del convenuto, in caso di inadempimento il creditore doveva aspettare un accertamento del vincolo per procedere alla manus iniectio. In questo modo essa divenne un atto con il quale volontariamente si contraeva un obbligatio. La sponsio però poteva fungere anche da garanzia su un vincolo gravante su un altro soggetto, tale vincolo doveva anch'esso sorgere da sponsio, e le due dovevano essere strettamente legate tra loro (adpromissio). In questo modo lo sponsor fungeva egli stesso come soggetto passivo in quanto permetteva una prestazione, il creditore quindi poteva pretendere da lui una somma di denaro o una prestazione e doveva essere eseguita, se non lo faceva era soggetto alla manus iniectio del primo. L'adempimento non era causa di estinzione.

ma per esserlo doveva essere accompagnato da un atto formale che era l'acceptilatio. In caso di delitto assolutamente PRIVATO la punizione corporale pare fosse ammessa solo se il delitto fosse flagrante, o con tracce evidenti, di conseguenza egli una volta autorizzato poteva infliggergli pene della portata che aveva ricevuto oppure tenerlo come schiavo a vita. Ad esempio il ladro schiavo veniva fustigato e buttato da una rupe. Successivamente però attraverso l'istituzione della PACTIO ci fu la possibilità di sostituire alla pena corporale una pecuniaria, uno stadio successivo si ebbe nel rendere il riscatto obbligatorio escludendo il taglione, esso rese possibile anche la punizione di delitti non flagranti. Inizialmente veniva un valore per ogni categoria di oggetti rubati, successivamente venne stabilito il doppio del valore dell'oggetto rubato. In caso di delitti di schiavi o filii la loro responsabilità cadeva sul dominus o pater, se lo schiavo veniva

manomesso o il filius veniva emancipato prima di ciò, soggetto passivo era direttamente il manomesso ol'emancipato.

Il riconoscimento di nuove obbligazioni avvenne sotto la spinta dello sviluppo delle attività economiche che si registrò tra il 3 secolo a.C e 1 secolo d.C e che moltiplicò i rapporti tra i romani e con i peregrini, questo sia nel campo dello ius civile che in quello dello ius gentium. Infatti i pretori urbano e peregrino crearono vincoli estendendo e integrando obligationes civili oppure facendosi interpreta grazie al loro IMPERIUM contro novità arbitrarie. Ciò avvenne tanto per atti leciti, quanto per atti illeciti, creandosi come intreccio tra ius civile e riforme pretorie oppure come creazione pretoria autonoma.

Nel periodo preclassico sia gli autori di atti illeciti che di quelli leciti erano soggetti a pene corporali, mentre già dalle 12 tavole con la pactio era possibile sostituire la pena pecuniaria al taglione. Nello

stesso periodo venne completamente precisato il confine tra DELITTI PRIVATI (DELICTA OMALEFICIA) considerati lesivi di un interesse privato e perseguibili con un'azione penale privata E DELITTI PUBBLICI (CRIMINA) considerati lesivi di interessi della collettività, perseguibili da qualsiasi cittadino con una pena pubblica corporale o patrimoniale. Definizione Nel corso del tempo si vennero a creare diversi tipi di obbligazioni, ma si ebbe la necessità soprattutto da parte dei pretori di creare un ordine organico e così vennero distinte in: - ex contractu - ex delicto In questi due gruppi venivano a confluire obbligazioni provenienti dalla stessa natura, ma ciò non vuol dire che potevano esistere obbligazioni atipiche. Una vera e propria definizione viene fornita dal corpus iuris giustinianeo, in cui bisogna però stabilire l'origine e la correttezza. Infatti la prima definizione (come vincolo giuridico) contenuta nelle istituzioni dopo una lunga

L'analisi risulta frutto della cultura giustinianea, ma ciò non è completamente attendibile. Per la seconda definizione di Paolo contenuta nel digesto c'è la contrapposizione ai diritti reali e quindi l'obbligazione è un rapporto giuridico che per il titolare non è soddisfacente di per sé, e che pertanto viene tutelato mediante azioni dirette a procurargli la soddisfazione corrispondente.

CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE

Nella suddetta definizione di Paolo contenuto della prestazione può essere:

  • dare OBLIGATIONES IN DANDO rem

In convenuto in questo tipo di obbligazioni attraverso l'espressione dare oportere è tenuto in base al rapporto obbligatorio a trasferire la proprietà ed il possesso di una cosa corporale e a garantire che la proprietà sia piena. I giuristi concedono l'azione diretta nel momento in cui il debitore non ha adempiuto ai suoi obblighi, anche se parzialmente o in modo errato. L'obbligazione

di dare rem si configura quindi come un'obbligazione di risultato.

• facere OBLIGATIONES IN FACIENDO

In questa categoria rientrano sia le obbligazioni di facere che di non facere, o anche di dare, non le so tecnico e non in senso stretto. In questo tipo di obbligazione risulta più difficile constatare l'effettivo adempimento e quindi se il non fatto o fatto male potesse essere imputato al debitore.

• prestare OBLIGATIONES DI PRAESTARE

Come le obbligazioni di fare e dare anche per questa è necessario stabilire un contenuto preciso anche se molto spesso esso risultava difficile. Con il termine prestare si intendeva anche e soprattutto "stargarante di qualcosa", cioè un rispondere dell'inadempimento. Con l'andare del tempo si affianca a questo significato di prestare un significato generico diretto ad indicare l'oggetto dell'obbligazione nella sua incertezza, prodromo del significato di prestazione. In età giustinianea

questa triade molto probabilmente ha perso il suo preciso significato tecnico, pur continuando a indicare il contenuto della prestazione. In questa epoca la contrapposizione più rilevante è considerata quella tra prestazioni di CERTUM e prestazioni di INCERTUM.

L'impossibilità di prestazione può essere:

  • rerum FISICA = come impossibilità di dare una cosa non esistente in natura;
  • GIURIDICA = la cui prestazione viene impedita da una norma;
  • OGGETTIVA O ASSOLUTA = inerente alla prestazione in sé; impedisce l'obligatio (impedimentum naturale);
  • SOGGETTIVA O RELATIVA = che dipende da circostanze relative al debitore; rende difficile l'adempimento e determina comunque il problema di una sua responsabilità.

La prestazione comunque deve essere lecita cioè non contraria a norme del diritto e a quelle del buon costume, se è illecita essi sono

La prestazione in ogni modo doveva essere determinata o determinabile dalla volontà delle parti al momento della creazione del vincolo, è però consentito che le parti facciano rinvio ad altri elementi esterni per identificare la prestazione.

OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE

È il caso delle obbligazioni che vengono estinte attraverso l'esecuzione di una delle prestazioni contenute nell'obbligazione. Molto spesso viene lasciato o al creditore o al debitore la facoltà di scegliere su quale prestazione concentrare l'attenzione, dopodiché bisogna adempiere a questa, e solo questa genererà l'estinzione dell'obbligazione. Nel caso perisca o risulta impossibile una delle prestazioni, l'adempimento ricade sulla residua. A volte si offrono al creditore degli strumenti equitativi per ottenere l'aestimatio litis per adempiere alla prestazione meno onerosa.

OBBLIGAZIONI GENERICHE

Questa obbligazione riguarda obbligazioni

Identificate solo nella quantità e nel genus. L'unico requisito per stabilire quest'ultimo è che esso sia delimitato in modo sufficiente a rendere determinabile la prestazione. Di norma la scelta dell'oggetto spetta al debitore salvo diversa pattuizione. In questo tipo di obbligazioni è inconfigurabile l'impossibilità della prestazione per perimento della cosa.

OBBLIGAZIONI SOLIDALI

Sono quelle aventi una pluralità di creditori o debitori, qualora stabilito dalle parti o dal diritto che la prestazione sia dovuta al singolo creditore o debitore per INTERO, cioè in solido. Abbiamo obbligazioni solidali:

  • CUMULATIVE, proprie dei delitti, quando uno stesso fatto illecito viene posto in essere da più persone. In questo caso sorgono tanti rapporti quanti siano i soggetti attivi del fatto, e ciascuna obbligazione è indipendente dalle altre.
  • ELETTIVE, principalmente per le stipulazioni contratte con determinate forme.

altri casi si avevano anche con contratti tutelati mediante IUDICiabona fidei. La funzione economico sociale era quella di creare una responsabilità di piu soggetti o a favore di piu soggetti per l’adempimento di una sola prestazione. L’adempimento di un creditore estingueva l’obbligazione anche nei confronti degli altri.

OBBLIGAZIONI PARZIARIE. OBBLIGAZIONI INDIVISIBILI

La prestazione di questo tipo di obbligazione viene ripartita proporzionalmente al debito in questione da parte di ciascun debitore. Ma se la prestazione era indivisibile è possibile che un creditore pretendesse l’intera prestazione da un solo debitore, e esso doveva eseguirla, e da ciò veniva estinta l’intera obbligazione. Nel periodo classico si ebbero deroghe a tale regime, soprattutto nel campo della condemnatio pecuniaria, nonché in quello degli effetti preclusivi e estintivi della litis contestatio.

OBBLIGAZIONI NATURALI

Nelle obbligazioni naturali sussiste solo

L'elemento dell'obbligatio, mentre mancano altri elementi come la responsabilità, quindi in un certo modo viene attenuata la sua carica giuridica, esse non potevano essere fatte valere in giudizio. Il primo caso romano di questa obbligazione è quello dei debiti contratti da uno schiavo, a questi vengono equiparati i contratti dai sottoposti a potestas familiari. Successivamente le obbligazioni dei figli maschi ebbero effetti civili, mentre quelle dei sottoposti rimasero naturali. Un altro caso è la stipulazione di un contratto da parte del pupillo senza l'ausilio del tutore.

CONTRATTO

Il primo tentativo di costruzione della nozione di contratto può essere considerato quello di Labeone, rinvenutoci tramite un testo di Ulpiano. Labeone distingue:

  • actum
  • contractum
  • ge
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A.A. 2019-2020
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AnnaZan1234 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale o del prof Nasti Fara.