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AZIONE DI RESTITUZIONE.

La fattispecie cambia se il cedente non ha assolto all'onere di comunicazione al debitore previsto

dall'art 1264 cc-->qui potrebbero esserci gli estremi di un'AZIONE PER RIPETIZIONE

DELL'INDEBITO per aver agito in mala fede e non aver dunque assolto l'onere di comunicazione.

Riguardo al debitore,se egli non era in nessun modo a conoscenza dell'avvenuta cessione,

HA LA POSSIBILITA' DI PAGARE INDIFFERENTEMENTE AL CEDENTE O AL

CESSIONARIO,tanto che se ha pagato il creditore originario sarà compito del cessionario

recuperare dal cedente ciò che gli spettava,ma intanto lui è completamente liberato.

Se invece il debitore,malgrado il cedente non gli abbia notificato la cessione,ne era venuto a

conoscenza ma ha pagato comunque il creditore-cedente,deve pagare lo stesso anche al cessionario

e poi agire per la ripetizione dell'indebito nei confronti del cedente-creditore,dimostrando la sua

malafede.

Quando poi il debitore,malgrado il cedente gli abbia notificato la cessione,ha pagato comunque il

creditore-cedente,deve pagare lo stesso anche al cessionario e poi agire con una semplice azione di

restituzione nei confronti del creditore-->TUTTAVIA BISOGNA RICORDARE CHE EX ART

1176 cc AL DEBITORE E' RICHIESTA DILIGENZA NELL'ADEMPIMENTO.

A<--->B + A<--->C = C<---->B

debito accordo debito

originario cessione ceduto

PER LA CESSIONE DEL CREDITO VALE SEMPRE IL PRINCIPIO PER CUI

IL CREDITORE,PURCHE' CI SIA UNA RAGIONE GIUSTIFICATRICE PREVISTA DAL

SISTEMA (titolo oneroso,titolo gratuito,titolo di compensazione),PUO' CEDERE A CHI

VUOLE IL SUO CREDITO-->IL DEBITORE NON PUO' MAI OPPORSI-PER LUI E'

IRRILEVANTE CHI E' IL CREDITORE,DEVE ESEGUIRE SEMPRE LA STESSA

PRESTAZIONE.

CONTRATTO DI FACTORING-->tipico esempio di contratto che si stipula abitualmente nella

prassi e che si attua NEL PROFILO DELLA CESSIONE DEL CREDITO,pur presentando

caratteristiche peculiari e molteplici profili rispetto alla disciplina ex art 1260 cc-->di matrice

anglosassone,fino al 1985 era considerato un CONTRATTO ATIPICO poichè si presentava con

forme variegate agli operatori economici.Oggi lo troviamo invece disciplinato dalla LEGGE

SPECIALE nr.52 del 1991-->tuttavia tale legge non ha introdotto nell'ordinamento italiano la

disciplina giuridica del factoring,che perciò continua ad essere considerato un contratto atipico, ma

si è limitata a modificare la disciplina tradizionale della cessione dei crediti, ovviando alle

problematiche legate alla disciplina codicistica ex art 1260 e seguenti cc della cessione dei crediti

(rispetto alla disciplina codicistica,molto più limitata,la legge speciale introduce i presupposti per

cui il cedente deve essere un imprenditore,i crediti ceduti devono essere pecuniari e derivanti solo

dall'attività imprenditoriale del cedente,il cessionario deve essere una banca o un intermediario

finanziario e amplia all'opponibilità della cessione ai terzi senza obbligo di notifica verso il

ceduto,alla componente finanziaria e alla possibilità di cedere crediti futuri entro i 24 mesi)

Si realizza tramite una CESSIONE DEL CREDITO A TITOLO ONEROSO CHE,SALVO

PATTI CONTRARI (qui la legge non pone obblighi,le parti sono libere di prestare più o meno

garanzie) CON LA GARANZIA PRO SOLVENDO A CARICO DEL FACTOR-

CESSIONARIO (si è proprio il cessionario in questo caso ad assumersi la garanzia della

solvibilità del debitore ceduto,e non il cedente come accade spesso in una classica cessione del

credito,malgrado egli subentri nella titolarità di un credito in cambio di un prezzo-->alla fine

gli conviene comunque).

Tuttavia,dato che la legge non prevede nessun obbligo riguardo alle garanzie per il contratto di

factoring,(a differenza della classica cessione del credito a titolo di compensazione dove il cedente-

creditore è obbligato ad assumersi la garanzia della solvibilità del debitore se vuole contestualmente

liberarsi dell'obbligo che ha nei confronti del terzo cessionario),potrebbe anche succedere che le

parti,libere nelle loro scelte,optino per una garanzia pro soluto,in base alla quale sarà il

cedente responsabile della solvibilità del debitore ceduto.

(in pratica rispetto alla normale cessione del credito,le garanzie sono invertite:

nel factoring pro solvendo-->grava sul cessionario pro soluto-->grava sul cedente)

Si tratta di un contratto stipulato TRA IMPRESE E GRANDI OPERATORI ECONOMICI

come le BANCHE-->spesso le banche comprano i crediti,presenti e futuri,di quelle imprese o

aziende che hanno sì tutte le poste attive nei loro bilanci ma che magari non hanno liquidità poichè

non riescono a ottenere il pagamento dei propri crediti (es.si verifica spesso mora nei pagamenti

dovuti per transazioni commerciali tra imprese e PA)-->a queste imprese conviene quasi più

vendere,anche a prezzo inferiore del valore nominale,i propri crediti ma almeno ottenere una certa

quantità di liquidi che gli consenta di sopravvivere nel mondo degli affari e continuare la propria

attività senza dover ricorrere a liquidità alternativa tramite la richiesta di finanziamenti,senza poi

contare che la gestione di crediti comporta sempre molte spese aggiuntive per chi ne è titolare-->

per le imprese meglio perdere un po' del valore dei loro crediti ma venderli piuttosto che assolvere

tutti gli oneri che comporta la gestione di tanti crediti.

Quindi l'imprenditore cede alla banca i crediti che derivano dalla sua attività imprenditoriale

e che non riesce a riscuotere;la banca,dopo avergli corrisposto in cambio denaro

liquido,spesso in quantità inferiore rispetto al valore nominale del credito (se no non ci

sarebbe convenienza per la banca) con cui potrà finanziarsi e continuare a svolgere la sua

attività,si assume anche tutti gli oneri di gestione,contabilizzazione e riscossione dei crediti che

prima gravavano sull'imprenditore;

inoltre,salvo patti contrari che sono sempre possibili,LA BANCA SI ASSUME ANCHE LA

RESPONSABILITA' DELLA SOLVIBILITA' DEL DEBITORE CEDUTO,per cui se alla fine

la clientela dell'imprenditore non pagherà la banca non potrà chiedere la restituzione di ciò

che ha pagato per il credito all'imprenditore cedente.

Possiamo dunque stabilire che LA CESSIONE DEL CREDITO NON RAPPRESENTA

L'UNICO E FINE ULTIMO DEL CONTRATTO DI FACTORING,MA E' LO STRUMENTO

MEDIANTE IL QUALE IL FACTORING STESSO VIENE REALIZZATO.

Infatti il contratto di factoring tra IMPRESA CEDENTE (titolare di massa attiva senza liquidità) e

il FACTOR-CESSIONARIO (la banca che acquista),oltre a realizzare una normale cessione del

credito a titolo oneroso,realizza anche altri importanti risultati economici come:

-Il FINANZIAMENTO-RICAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE CEDENTI-->attraverso

il pagamento liquido dei crediti,l'impresa cedente si ricapitalizza,ha finalmente liquidità da investire

e non ha più necessità di chiedere altri finanziamenti con interessi per poter operare nel mondo degli

affari;

-SGRAVIO DEI COSTI AMMINISTRATIVI,CONTABILI e FISCALI PER LE IMPRESE

CEDENTI-->attraverso la cessione del credito,l'imprenditore si libera dei costi di gestione dei

crediti e di tutti gli oneri connessi alla ricontabilizzazione e riscossione dei crediti vantati

(es.eventuali costituzioni in mora,attivarsi in giudizio per la riscossione dei crediti),che ora

finiscono col gravare sul cessionario-banca.

-COLLABORAZIONE TRA IMPRESE-->solo nel caso in cui la garanzia sia pro soluto,

il cedente resta obbligato e si crea una cogestione del debito tra cedente e cessionario nei confronti

del debitore

IL CONTRATTO DI FACTORING HA DUNQUE UNA CAUSALE NEGOZIALE

COMPLESSA E ARTICOLATA,che sicuramente non si limita a una semplice cessione del

credito a titolo oneroso ma contempla anche il finanziamento e lo sgravio contabile e fiscale delle

imprese-->il factoring non è una semplice cessione del credito,dà vita a molti più interessi e

funzioni per gli operatori del settore-->al giorno d'oggi si stipulano più contratti di factoring che di

normale cessione del credito.

Non a caso è inserito all'interno della disciplina dei CONTRATTI D'IMPRESA,attraverso i quali

associazioni e categorie imprenditoriali si uniscono per soddisfare e raggiungere molteplici risultati

di settore.Inoltre,nel caso in cui le parti convengano per una garanzia pro soluto per cui

l'impresa cedente resta obbligata nei confronti del cessionario-factor-banca,questo

diventa,oltre che finanziatore di liquidità,anche un cogestore e coaudivatore del debito--->si

crea una COLLABORAZIONE TRA IMPRESE

Quindi il contratto di factoring non ha schemi fissi,la maggior parte del contratto è rimessa alla

volontà delle parti;inoltre,dato che il factoring riveste plurime funzioni,si prevede di solito che il

cessionario-factor si assuma la responsabilità della solvibilità del debitore ceduto proprio per

realizzare la causa di finanziamento e di collaborazione fra le imprese che è inserita nel

contratto

-->esso si offre come una sorta di sostituto del debitore-ceduto nel caso in cui questo non

adempia--->quindi il cedente-imprenditore non sarà comunque tenuto a restituire il

finanziamento

-il pagamento che ha ricevuto in cambio di quel credito che il cessionario sperava venisse

comunque pagato;quindi il factor si affianca al debitore--->intravediamo la figura

dell'ADEMPIMENTO DEL TERZO ex art 1180.

Tutto dipende comunque sempre da come è stato stipulato il contratto tra le parti-->la legge non

pone limiti o obblighi di particolari garanzie

A<--->B + A<--->C = C<---->B o A+C<---->B

debito contratto debito debito

impresa-cliente factoring pro solvendo pro soluto

DELEGAZIONE ATTIVA: figura inerente alle vicende modificative-alla sostituzione del lato

soggettivo attivo del rapporto obbligatorio che però non è contemplata nel codice civile-->SI

TRATTA DI UNA CREAZIONE DOTTRINALE E GIURISPRUDENZIALE.

Tuttavia non aggiunge nulla di nuovo rispetto al fenomeno di sostituzione nel lato soggettivo attivo

del rapporto-->E' UN'OPERAZIONE IN CUI IL CREDITORE CHIEDE A UN SOGGETTO

TERZO DI SOSTITUIRSI NELLA SUA POSIZIONE ATTIVA DEL RAPPORTO

OBBLIGATORIO,MA NON SI STIPULA UN ACCORDO-UNA CESSIONE DEL

CREDITO(altrimenti rientreremmo nella cessione del credito ex art 1260)-->E' PIUTTOSTO

UNA MERA AUTORIZZAZIONE,UNA DELEGA CHE IL CREDITORE FA A UN ALTRO

SOGGETTO PER FARSI SOSTITUIRE NEL LATO SOGGETTIVO ATTIVO DEL

RAPPORTO OBBLIGATORIO.Questo accade quando magari il creditore non si vuole assumere

gli impegni relativi alla gestione,riscossione o escussione di quel credito,oppure lo fa sul

presupposto per cui il nuovo soggetto poi finirà per sostituirl

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
61 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ilaria.baisi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Pasquino Teresa.