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AZIONE DI RESTITUZIONE.
La fattispecie cambia se il cedente non ha assolto all'onere di comunicazione al debitore previsto
dall'art 1264 cc-->qui potrebbero esserci gli estremi di un'AZIONE PER RIPETIZIONE
DELL'INDEBITO per aver agito in mala fede e non aver dunque assolto l'onere di comunicazione.
Riguardo al debitore,se egli non era in nessun modo a conoscenza dell'avvenuta cessione,
HA LA POSSIBILITA' DI PAGARE INDIFFERENTEMENTE AL CEDENTE O AL
CESSIONARIO,tanto che se ha pagato il creditore originario sarà compito del cessionario
recuperare dal cedente ciò che gli spettava,ma intanto lui è completamente liberato.
Se invece il debitore,malgrado il cedente non gli abbia notificato la cessione,ne era venuto a
conoscenza ma ha pagato comunque il creditore-cedente,deve pagare lo stesso anche al cessionario
e poi agire per la ripetizione dell'indebito nei confronti del cedente-creditore,dimostrando la sua
malafede.
Quando poi il debitore,malgrado il cedente gli abbia notificato la cessione,ha pagato comunque il
creditore-cedente,deve pagare lo stesso anche al cessionario e poi agire con una semplice azione di
restituzione nei confronti del creditore-->TUTTAVIA BISOGNA RICORDARE CHE EX ART
1176 cc AL DEBITORE E' RICHIESTA DILIGENZA NELL'ADEMPIMENTO.
A<--->B + A<--->C = C<---->B
debito accordo debito
originario cessione ceduto
PER LA CESSIONE DEL CREDITO VALE SEMPRE IL PRINCIPIO PER CUI
IL CREDITORE,PURCHE' CI SIA UNA RAGIONE GIUSTIFICATRICE PREVISTA DAL
SISTEMA (titolo oneroso,titolo gratuito,titolo di compensazione),PUO' CEDERE A CHI
VUOLE IL SUO CREDITO-->IL DEBITORE NON PUO' MAI OPPORSI-PER LUI E'
IRRILEVANTE CHI E' IL CREDITORE,DEVE ESEGUIRE SEMPRE LA STESSA
PRESTAZIONE.
CONTRATTO DI FACTORING-->tipico esempio di contratto che si stipula abitualmente nella
prassi e che si attua NEL PROFILO DELLA CESSIONE DEL CREDITO,pur presentando
caratteristiche peculiari e molteplici profili rispetto alla disciplina ex art 1260 cc-->di matrice
anglosassone,fino al 1985 era considerato un CONTRATTO ATIPICO poichè si presentava con
forme variegate agli operatori economici.Oggi lo troviamo invece disciplinato dalla LEGGE
SPECIALE nr.52 del 1991-->tuttavia tale legge non ha introdotto nell'ordinamento italiano la
disciplina giuridica del factoring,che perciò continua ad essere considerato un contratto atipico, ma
si è limitata a modificare la disciplina tradizionale della cessione dei crediti, ovviando alle
problematiche legate alla disciplina codicistica ex art 1260 e seguenti cc della cessione dei crediti
(rispetto alla disciplina codicistica,molto più limitata,la legge speciale introduce i presupposti per
cui il cedente deve essere un imprenditore,i crediti ceduti devono essere pecuniari e derivanti solo
dall'attività imprenditoriale del cedente,il cessionario deve essere una banca o un intermediario
finanziario e amplia all'opponibilità della cessione ai terzi senza obbligo di notifica verso il
ceduto,alla componente finanziaria e alla possibilità di cedere crediti futuri entro i 24 mesi)
Si realizza tramite una CESSIONE DEL CREDITO A TITOLO ONEROSO CHE,SALVO
PATTI CONTRARI (qui la legge non pone obblighi,le parti sono libere di prestare più o meno
garanzie) CON LA GARANZIA PRO SOLVENDO A CARICO DEL FACTOR-
CESSIONARIO (si è proprio il cessionario in questo caso ad assumersi la garanzia della
solvibilità del debitore ceduto,e non il cedente come accade spesso in una classica cessione del
credito,malgrado egli subentri nella titolarità di un credito in cambio di un prezzo-->alla fine
gli conviene comunque).
Tuttavia,dato che la legge non prevede nessun obbligo riguardo alle garanzie per il contratto di
factoring,(a differenza della classica cessione del credito a titolo di compensazione dove il cedente-
creditore è obbligato ad assumersi la garanzia della solvibilità del debitore se vuole contestualmente
liberarsi dell'obbligo che ha nei confronti del terzo cessionario),potrebbe anche succedere che le
parti,libere nelle loro scelte,optino per una garanzia pro soluto,in base alla quale sarà il
cedente responsabile della solvibilità del debitore ceduto.
(in pratica rispetto alla normale cessione del credito,le garanzie sono invertite:
nel factoring pro solvendo-->grava sul cessionario pro soluto-->grava sul cedente)
Si tratta di un contratto stipulato TRA IMPRESE E GRANDI OPERATORI ECONOMICI
come le BANCHE-->spesso le banche comprano i crediti,presenti e futuri,di quelle imprese o
aziende che hanno sì tutte le poste attive nei loro bilanci ma che magari non hanno liquidità poichè
non riescono a ottenere il pagamento dei propri crediti (es.si verifica spesso mora nei pagamenti
dovuti per transazioni commerciali tra imprese e PA)-->a queste imprese conviene quasi più
vendere,anche a prezzo inferiore del valore nominale,i propri crediti ma almeno ottenere una certa
quantità di liquidi che gli consenta di sopravvivere nel mondo degli affari e continuare la propria
attività senza dover ricorrere a liquidità alternativa tramite la richiesta di finanziamenti,senza poi
contare che la gestione di crediti comporta sempre molte spese aggiuntive per chi ne è titolare-->
per le imprese meglio perdere un po' del valore dei loro crediti ma venderli piuttosto che assolvere
tutti gli oneri che comporta la gestione di tanti crediti.
Quindi l'imprenditore cede alla banca i crediti che derivano dalla sua attività imprenditoriale
e che non riesce a riscuotere;la banca,dopo avergli corrisposto in cambio denaro
liquido,spesso in quantità inferiore rispetto al valore nominale del credito (se no non ci
sarebbe convenienza per la banca) con cui potrà finanziarsi e continuare a svolgere la sua
attività,si assume anche tutti gli oneri di gestione,contabilizzazione e riscossione dei crediti che
prima gravavano sull'imprenditore;
inoltre,salvo patti contrari che sono sempre possibili,LA BANCA SI ASSUME ANCHE LA
RESPONSABILITA' DELLA SOLVIBILITA' DEL DEBITORE CEDUTO,per cui se alla fine
la clientela dell'imprenditore non pagherà la banca non potrà chiedere la restituzione di ciò
che ha pagato per il credito all'imprenditore cedente.
Possiamo dunque stabilire che LA CESSIONE DEL CREDITO NON RAPPRESENTA
L'UNICO E FINE ULTIMO DEL CONTRATTO DI FACTORING,MA E' LO STRUMENTO
MEDIANTE IL QUALE IL FACTORING STESSO VIENE REALIZZATO.
Infatti il contratto di factoring tra IMPRESA CEDENTE (titolare di massa attiva senza liquidità) e
il FACTOR-CESSIONARIO (la banca che acquista),oltre a realizzare una normale cessione del
credito a titolo oneroso,realizza anche altri importanti risultati economici come:
-Il FINANZIAMENTO-RICAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE CEDENTI-->attraverso
il pagamento liquido dei crediti,l'impresa cedente si ricapitalizza,ha finalmente liquidità da investire
e non ha più necessità di chiedere altri finanziamenti con interessi per poter operare nel mondo degli
affari;
-SGRAVIO DEI COSTI AMMINISTRATIVI,CONTABILI e FISCALI PER LE IMPRESE
CEDENTI-->attraverso la cessione del credito,l'imprenditore si libera dei costi di gestione dei
crediti e di tutti gli oneri connessi alla ricontabilizzazione e riscossione dei crediti vantati
(es.eventuali costituzioni in mora,attivarsi in giudizio per la riscossione dei crediti),che ora
finiscono col gravare sul cessionario-banca.
-COLLABORAZIONE TRA IMPRESE-->solo nel caso in cui la garanzia sia pro soluto,
il cedente resta obbligato e si crea una cogestione del debito tra cedente e cessionario nei confronti
del debitore
IL CONTRATTO DI FACTORING HA DUNQUE UNA CAUSALE NEGOZIALE
COMPLESSA E ARTICOLATA,che sicuramente non si limita a una semplice cessione del
credito a titolo oneroso ma contempla anche il finanziamento e lo sgravio contabile e fiscale delle
imprese-->il factoring non è una semplice cessione del credito,dà vita a molti più interessi e
funzioni per gli operatori del settore-->al giorno d'oggi si stipulano più contratti di factoring che di
normale cessione del credito.
Non a caso è inserito all'interno della disciplina dei CONTRATTI D'IMPRESA,attraverso i quali
associazioni e categorie imprenditoriali si uniscono per soddisfare e raggiungere molteplici risultati
di settore.Inoltre,nel caso in cui le parti convengano per una garanzia pro soluto per cui
l'impresa cedente resta obbligata nei confronti del cessionario-factor-banca,questo
diventa,oltre che finanziatore di liquidità,anche un cogestore e coaudivatore del debito--->si
crea una COLLABORAZIONE TRA IMPRESE
Quindi il contratto di factoring non ha schemi fissi,la maggior parte del contratto è rimessa alla
volontà delle parti;inoltre,dato che il factoring riveste plurime funzioni,si prevede di solito che il
cessionario-factor si assuma la responsabilità della solvibilità del debitore ceduto proprio per
realizzare la causa di finanziamento e di collaborazione fra le imprese che è inserita nel
contratto
-->esso si offre come una sorta di sostituto del debitore-ceduto nel caso in cui questo non
adempia--->quindi il cedente-imprenditore non sarà comunque tenuto a restituire il
finanziamento
-il pagamento che ha ricevuto in cambio di quel credito che il cessionario sperava venisse
comunque pagato;quindi il factor si affianca al debitore--->intravediamo la figura
dell'ADEMPIMENTO DEL TERZO ex art 1180.
Tutto dipende comunque sempre da come è stato stipulato il contratto tra le parti-->la legge non
pone limiti o obblighi di particolari garanzie
A<--->B + A<--->C = C<---->B o A+C<---->B
debito contratto debito debito
impresa-cliente factoring pro solvendo pro soluto
DELEGAZIONE ATTIVA: figura inerente alle vicende modificative-alla sostituzione del lato
soggettivo attivo del rapporto obbligatorio che però non è contemplata nel codice civile-->SI
TRATTA DI UNA CREAZIONE DOTTRINALE E GIURISPRUDENZIALE.
Tuttavia non aggiunge nulla di nuovo rispetto al fenomeno di sostituzione nel lato soggettivo attivo
del rapporto-->E' UN'OPERAZIONE IN CUI IL CREDITORE CHIEDE A UN SOGGETTO
TERZO DI SOSTITUIRSI NELLA SUA POSIZIONE ATTIVA DEL RAPPORTO
OBBLIGATORIO,MA NON SI STIPULA UN ACCORDO-UNA CESSIONE DEL
CREDITO(altrimenti rientreremmo nella cessione del credito ex art 1260)-->E' PIUTTOSTO
UNA MERA AUTORIZZAZIONE,UNA DELEGA CHE IL CREDITORE FA A UN ALTRO
SOGGETTO PER FARSI SOSTITUIRE NEL LATO SOGGETTIVO ATTIVO DEL
RAPPORTO OBBLIGATORIO.Questo accade quando magari il creditore non si vuole assumere
gli impegni relativi alla gestione,riscossione o escussione di quel credito,oppure lo fa sul
presupposto per cui il nuovo soggetto poi finirà per sostituirl