Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
COMPORTAMENTO SCORRETTO E DELLA POTENZIALE INVALIDITA' E
ANNULLABILITA' DELL'ATTO
Il terzo non ha vantaggi ad annullare l'atto che ha scelto di stipulare,conflitto o non conflitto a
lui non cambia,è una questione tra rappresentato e rappresentante,per lui identico guadagno-
spesa
Il terzo sa e il rappresentato tace-->atto valido,conflitto non rileva
Il terzo sa e il rappresentato protesta-->atto annullabile solo su istanza del rappresentato
Il terzo non sa e il rappresentato protesta-->atto valido,conflitto non rileva
Il terzo non sa e il rappresentato tace-->atto valido,conflitto non rileva
Art 1395 cc-->CONTRATTO CON SE' STESSO-->schema contrattuale CHE RIENTRA NEL
CONFLITTO D'INTERESSI,è una delle più frequenti ipotesi di conflitto d'interessi-->
caso particolare in cui il rappresentante è sia parte che controparte con nomi diversi-->
IL CONTRATTO CHE IL RAPPRESENTANTE STIPULA CON SE' STESSO,IN PRIMA
PERSONA (sempre lui da una parte agisce come rappresentante del rappresentato e dall'altra in
prima persona-->1 sola persona si sdoppia e stipula da sola un contratto rappresentando sé stesso e
un altro) O COME RAPPRESENTANTE DI UN ALTRO (perché il rappresentante potrebbe
anche fare il rappresentante di due persone diverse,che il caso ha voluto in questo contratto divenire
parte e controparte-->il rappresentante deve fare allo stesso tempo l'interesse di entrambi,però la
realizzazione dell'interesse del primo comporta inevitabilmente il sacrificio del secondo-->1 sola
persona si sdoppia e stipula da sola un contratto rappresentando due persone) E' ANNULLABILE
A MENO CHE IL RAPPRESENTATO LO ABBIA SPECIFICAMENTE AUTORIZZATO A
FARE CIO'
(es.il rappresentato incarica il rappresentato di vendere in suo nome e per suo conto la sua villa,
e non gli importa chi sarà l'acquirente,men che meno se a comprarla sarà il suo stesso
rappresentante-->dato che al rappresentato interessa solo liberarsi della villa,farà bene ad indicare
espressamente nella procura o nel mandato con cui conferisce il potere di vendere la villa al
rappresentato che anche lo stesso rappresentante può acquistare la villa nel caso in cui fosse
interessato
es.commesso che compra dal supermercato in cui lavora
es.una persona allo stesso tempo è rappresentante dell'alienante e rappresentante dell'acquirente...di
chi farà il vero interesse?)
-->CON L'INDICAZIONE SPECIFICA IL RAPPRESENTATO SI METTE AL RIPARO DA
UNA POSSIBILE AZIONE DI ANNULLAMENTO DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE--
>IL NEGOZIO SAREBBE POTENZIALMENTE INVALIDO POICHE' C'E' UN
CONFLITTO D'INTERESSI ex 1394 cc A CUI SI AGGIUNGE IL FATTO CHE LA
CONTROPARTE NON E' NEMMENO UN TERZO MA E' PROPRIO IL
RAPPRESENTANTE,TUTTAVIA SE INTERVIENE L'AUTORIZZAZIONE DEL
RAPPRESENTATO IL CONTRATTO E'A TUTTI GLI EFFETTI VALIDO.
SE INVECE IL RAPPRESENTANTE FA UN CONTRATTO CON SE' STESSO SENZA
AUTORIZZAZIONE OPPURE SI CONFIGURA L'IPOTESI DI UN CONTRATTO IL CUI
CONTENUTO ESCLUDE CATEGORICAMENTE CHE IL RAPPRESENTANTE AGISCA
IN CONFLITTO D'INTERESSI,PER CUI NON SAREBBE POSSIBILE PER LA
STRUTTURA STESSA DEL CONTRATTO AVERE IL RAPPRESENTANTE NELLA
POSIZIONE DEL CONTRAENTE (es.in certi contratti il rappresentante non potrebbe divenire
acquirente a causa della natura del contratto stesso)
INOLTRE,DECORSO IL TERMINE DI PRESCRIZIONE DI 5 ANNI PER
L'ANNULLAMENTO,L'ATTO E'IMPUGNABILESOLO DAL RAPPRESENTATO-->
circoscrivere le possibilità di annullamento mostra l'intenzione del legislatore di
PRIVILEGIARE LA CIRCOLAZIONE DEI BENI PIUTTOSTO CHE VOLER RILEVARE
E CENSURARE POSSIBILI CONFLITTI D'INTERESSI.
Conflitto d'interessi-->il rappresentante è in nome e per conto di un'altra persona da un lato,ma
dall'altro lato c'è un tale terzo contraente per cui si determina un conflitto d'interessi tra
rappresentante e rappresentato-->il rappresentante in persona si avvantaggerebbe con uno
svantaggio per il rappresentato...se uno guadagna,vuol dire che l'altro si sacrifica-->tu mi
rappresenti e avresti tutto l'interesse a creare un mio svantaggio per avvantaggiare la tua persona.
Contratto con sé stesso (comprende conflitto d'interessi)-->il rappresentante è in prima persona
terzo contraente da un lato ed è rappresentante in nome e per conto di un'altra persona dall'altro
lato-->il rappresentante fa in modo di essere parte e controparte di un contratto
Ci sono poi delle ipotesi in cui possiamo sempre evocare il CONCETTO DI RAPPRESENTANZA
(istituto che fa sì che da un atto si producano effetti giuridici per persone diverse dagli stipulanti)
anche se di sicuro il legislatore civilista lo ha impiegato in maniera più elastica;
Si tratta delle UNICHE DUE ipotesi presenti nel nostro sistema IN CUI IL CONTRATTO
PRODUCE EFFETTI GIURIDICI NELLE SFERE GIURIDICHE DI TERZI ANZICHE'
DELLE PARTI (deroga all'art 1372 cc voluta dal legislatore)-->CONTRATTO PER PERSONA
DA NOMINARE e CONTRATTO A FAVORE DI TERZO;
ora ci limitiamo ad osservare questi due insoliti schemi contrattuali dal profilo della
rappresentanza,che sicuramente aiuta a capire meglio come avviene qui la sostituzione al momento
della stipulazione.
Art 1401 cc-->CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE-->E' UN ACCORDO CHE
DUE PARTI STIPULANO ED UNA DI ESSE,AL MOMENTO DELLA CONCLUSIONE
DEL CONTRATTO,SI RISERVA LA FACOLTA' DI NOMINARE SUCCESSIVAMENTE LA
PARTE NEI CONFRONTI DELLA QUALE QUEL CONTRATTO DOVRA' ESPLICARE I
SUOI EFFETTI-->non è dato sapere all'altra parte o comunque non c'è l'obbligo per lo
stipulante di riferire se egli ha o meno ricevuto una procura o un mandato da parte della
persona a cui sono in realtà rivolti gli effetti del contratto-->è una figura contrattuale che infatti
viene adottata soprattutto quando c'è necessità di riservatezza sull'affare (es.riguarda un personaggio
importante o si tratta di un particolare tipo di affare;
es.vicenda Scajola,un ministro che compra un appartamento ad un prezzo irrisorio non vuole
apparire fin da subito come stipulante acquirente malgrado debba riceverne gli effetti)
Schema:chi perfeziona l'accordo è un soggetto diverso dalla vera parte e si riserva il diritto di
nominare la vera parte entro un circoscritto lasso di tempo-->SE LE PARTI NON HANNO
FISSATO UN TERMINE DIVERSO,ENTRO TRE GIORNI LO STIPULANTE DOVRA'
DICHIARARE E DOVRA' FAR SAPERE ALLA CONTROPARTE CHI SARA' LA VERA
PARTE DI QUEL CONTRATTO (tuttavia la cosa può avvenire sempre con molta
riservatezza,basta una semplice ed informale comunicazione tra stipulante e controparte).
Art 1402 cc-->LA DICHIARAZIONE DI NOMINA FA FATTA ENTRO TRE GIORNI ED E'
UNA DICHIARAZIONE UNILATERALE MA RICETTIZIA IN QUANTO NON E'
COMUNQUE EFFICACE SE NON E' O ACCOMPAGNATA DALL'ACCETTAZIONE
DELLA PERSONA NOMINATA O SE NON ESISTEVA GIA' UN' EVENTUALE PROCURA
TRA NOMINATO E STIPULANTE.
LA NOMINA E L'ACCETTAZIONE VANNO FATTE NELLA STESSA FORMA DEL
CONTRATTO STIPULATO.
Dunque la nomina unita all'accettazione della persona nominata va ad integrare il contratto ma non
sotto il profilo del perfezionamento dell'accordo (il contratto si era infatti già concluso e
perfezionato tra gli stipulanti originari) bensì sotto il profilo dell'EFFICACIA-->la nomina fa
deviare la direzione degli effetti del contratto,i quali invece che verso lo stipulante,si dirigono verso
la parte vera che ha accettato.
Art 1405 cc-->MANCATA DICHIARAZIONE DI NOMINA-->TUTTAVIA SE LA
DICHIARAZIONE DI NOMINA NON VIENE FATTA VALIDAMENTE (deve essere unita
all'accettazione della persona nominata,ed entrambe devono essere fatte nella stessa forma con cui è
stato stipulato il contratto) ENTRO IL TERMINE STABILITO (e questo ricomprende tutte le
possibili ipotesi:perché uno dei due atti mancava di un requisito formale,perché la persona nominata
ha rifiutato,oppure non ha fatto in tempo a fare l'accettazione e dunque la nomina è rimasta
inattuata...) PER UN QUALSIASI MOTIVO,NON SI FA MUTARE LA DIREZIONE DEGLI
EFFETTI DEL CONTRATTO E DUNQUE QUESTO ESPLICA I SUI EFFETTI E
VINCOLA LA LO STIPULANTE ORIGINARIO E CONTROPARTE.
Ecco che fino a un certo punto il contratto per persona da nominare sembrava assimilabile
all'ipotesi della rappresentanza senza potere-->lo stipulante può essere visto come una sorta di
falsus procurator e la persona nominata come il rappresentato;poi l'accettazione della persona
nominata si potrebbe profilare come una ratifica o comunque una sorta di procura a posteriori che la
persona nominata,come il rappresentante,fa per portare su di sé gli effetti del contratto;
tuttavia il contratto per persona da nominare e la rappresentanza senza potere divergono
totalmente quando,nel ipotesi in cui la nomina non venga fatta entro il termine previsto,è lo
stipulante originario che si era riservato la possibilità di fare la nomina a doversi sobbarcare
tutti gli effetti del contratto,cosa che invece non accade nella rappresentanza senza potere:se il
rappresentato non ratifica l'operato del falsus procurator,quel contratto resta definitivamente.
inefficace per tutti
(no invalido perché i requisiti essenziali ci sono)
Art 1411 cc-->CONTRATTO A FAVORE DI TERZI-->IL CONTRAENTE STIPULA CON
UNA PARTE UN CONTRATTO,E QUESTE SONO LE DEFINITIVE PARTI
CONTRATTUALI,MA TUTTAVIA DICHIARANO CHE GLI EFFETTI DI QUEL
CONTRATTO SI DEVONO PRODURRE A FAVORE (E NON SOLO NELLA SFERA
GIURIDICA,QUINDI DEVONO ESSERE SOLO VANTAGGIOSI) DI TERZI.
(es.contratto di assicurazione-->l'assicurato stipula con l'agenzia assicuratrice un contratto di
assicurazione per circolazione di veicoli o sulla vita-->in cambio del premio annuale,l'agenzia si
obbliga a garantire l'eventuale intervento risarcitorio non solo verso l'interessato stipulante ma
anche nei confronti di tutti quelli che potrebbero essere eventualmente danneggiati dall'incidente)
Quindi,a differenza del contratto per persona da nominare,qui sappiamo fin da subito chi sono le
parti;tuttavia c'è uno o più terzi che,pur rimanendo estranei-non subentrando nella fase costitutiva-
nella stipulazione del contratto,ENTRANO NELL'EVENTUALE FASE ESECUTIVA DEL
CONTRATTO (sempre che ci sia,es.solo quando si sia verificato l'incidente e dunque si debba
liquidare il risarcimento agli interessati)-->TUTTAVIA QUESTI RICEVERANNO
EVENTUALMENTE SEMPRE E SOLO EFFETTI BENEFICIANTI E MAI
PREGIUDIZIEVOLI (se no si snaturerebbe l'istituto)-->POI EVENTUALMENTE IL TERZO
PUO' RIFIUTARE DI RICEVERE QUESTI EFFETTI BENEFICIANTI,MA LO DEVE
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
Per termini, condizioni e privacy, visita la relativa pagina.