Disciplina generale del contratto
Avvertimento: la Pasquino tiene moltissimo alla conoscenza della disciplina generale del contratto e del rapporto obbligatorio. Non sono ammesse lacune su questa parte.
Articolo 1173 cc
Tra le fonti del rapporto obbligatorio, come primo esempio, troviamo proprio il contratto, che è sicuramente la fonte di rapporti obbligatori più importante e più utilizzata, anche nella vita quotidiana e senza rendercene conto. Ad esempio, non appena compriamo un giornale in edicola, abbiamo stipulato una compravendita; basta entrare in ufficio e richiedere un servizio che abbiamo stipulato un contratto di somministrazione di servizi; non appena saliamo su un autobus, abbiamo stipulato un contratto di trasporto.
Il contratto è lo strumento che governa il mercato delle relazioni e si rivela dunque necessario per le negoziazioni e le contrattazioni di ogni tipo, partendo da quelle più semplici nell'ambito del mercato quotidiano fino agli affari di livello nazionale e sovranazionale, dove operano i grandi operatori economici.
Quasi sempre all'interno di un contratto troviamo una molteplicità di rapporti obbligatori, malgrado si tratti sempre di un'unica fonte del rapporto obbligatorio generale disciplinata da due sole parti. A seconda che lo si guardi dall'uno o dall'altro lato, capita spesso che, all'interno dello stesso ed unico contratto, una stessa parte si trovi nel lato passivo riguardo ad alcuni rapporti obbligatori e, allo stesso tempo, nel lato passivo riguardo ad altri rapporti obbligatori, sempre per un'unica fonte.
Le regole generali della disciplina generale del contratto ci serviranno per leggere poi un qualsiasi tipo di contratto specifico e tipico.
Impostazione legislativa
La disciplina generale del contratto presenta la stessa impostazione e tecnica legislativa che abbiamo trovato per il rapporto obbligatorio in generale. Il codice riporta subito regole che forniscono definizioni molto generali, a mo' di introduzione al tema, per poi invece andare sempre più nello specifico, addentrandosi nei meandri di quelle stesse definizioni e analizzandone, elemento per elemento, i caratteri costitutivi.
Anche nell'istituto del contratto, inteso come insieme di norme riservate a questa fonte del rapporto obbligatorio (art 1321-1469 cc), il legislatore del 1942 ha seguito il filo logico per cui parte dalle sue vicende costitutive, passando per le vicende sotto il profilo dell'esecuzione e di come insomma le parti hanno inteso portare ad esecuzione i loro interessi, per poi finire con le vicende finali che lo possono coinvolgere, le quali possono, allo stesso modo del rapporto obbligatorio, avere profilo fisiologico o patologico.
Libro 4° Titolo 2° dei contratti in generale
In questo segmento troviamo solo norme dedicate al contratto in generale. Man mano al loro interno inseriremo però dei riferimenti ai cosiddetti contratti dei consumatori, i quali sono stati prima disciplinati da una serie di leggi speciali di derivazione comunitaria, poi in un testo unico-codice del consumo con cui il legislatore le ha volute tutte raggruppare in un'unica raccolta a mo' di codice (anche se sotto il profilo dell'unicità non è un'operazione riuscita perfettamente), tentando quindi di delineare il modello generale del contratto dei consumatori, il quale ora si affianca al modello di contratto tradizionale fornito dal titolo 2° - dalle norme sui contratti in generale all'interno del codice civile.
Quindi nell'esaminare lo strumento del contratto dobbiamo avere, con le dovute differenze di disciplina, questi due riferimenti fissi. Sarà tuttavia necessario verificare quanto di originale ci sia nel nuovo modello del contratto dei consumatori e quanto invece gli resta del primo modello tradizionale della disciplina codicistica.
Articolo 1321 cc - Definizione di contratto
Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (imparare a memoria).
Si tratta di una vera e propria definizione normativa, data dal legislatore e solo apparentemente banale: basta fare caso a ciascun singolo termine adottato.
- Accordo: innanzitutto il contratto è un atto a natura-a contenuto negoziale (dato che le parti possono definirne autonomamente gli effetti).
- Successivamente dobbiamo collocarlo tra gli atti negoziali a struttura bilaterale o plurilaterale (dato che è già la stessa definizione a imporre almeno la bilateralità: in quanto accordo, il contratto non può mai essere unilaterale, sono richieste minimo due parti se non di più).
- Contratto = Accordo tra due o più parti
- Contratto = Atto giuridico negoziale bilaterale o plurilaterale
Concetto di parte
Bisogna innanzitutto precisare che il concetto di parte non equivale al concetto di soggetto. Infatti, la parte è quel centro d'imputazione di interessi che può essere unico anche se complesso, cioè composto da più soggetti. Un soggetto può costituire da solo o insieme ad altri soggetti una parte-centro interessi; una parte è costituita da almeno un soggetto.
- Esempio di cessione del credito: accordo cedente-cessionario mentre debitore resta estraneo. Si tratta di accordo bilaterale: centro interessi-parte del cedente + centro interessi-parte del cessionario.
- Esempio di delegazione passiva: accordo delegante-delegato-delegatario. Accordo trilaterale, cioè plurilaterale: centro interessi-parte del delegante + centro interessi-parte del delegato + centro interessi-parte del delegatario.
- Esempio di obbligazione solidale: Tizio è unico creditore di 5 condebitori. Però nel lato passivo non ci sono 5 parti. La parte passiva è una sola, è unica anche se complessa-plurisoggettiva-formata da più soggetti. Il rapporto è costituito da 2 parti-centri di interesse, una attiva unisoggettiva e una passiva plurisoggettiva.
- Contratto di finanziamento a consumo: l'acquirente paga un bene di consumo al venditore con il finanziamento di terzi. Contratto trilaterale: centro interesse creditore venditore + centro interesse debitore acquirente + centro interesse banca finanziaria.
Quindi in un rapporto obbligatorio abbiamo tante parti quanti sono i centri d'imputazione d'interessi che vogliono essere raggiunti attraverso l'operazione contrattuale. Devono sempre essere almeno due perché si tratta di un accordo (vi devono convergere almeno due consensi); poi ogni singola parte può essere, a prescindere dal resto, formata da uno o più soggetti (ma non c'entra nulla con le parti). La parte in sé è unica, ma a seconda dei casi può essere unisoggettiva o plurisoggettiva.
Funzioni del contratto
Quando le parti sono due, il contratto è bilaterale. Quando le parti sono più di due, il contratto è plurilaterale. Non bisogna guardare al numero dei soggetti, ma al numero delle parti coinvolte per individuare la struttura di un contratto.
Per costituire, regolare o estinguere: il "per" indica la finalità, la funzione del contratto. La norma ci dice che il contratto ha tre funzioni principali: costituire, regolare o estinguere. Si tratta di funzioni che individuano la ragione economico-sociale per cui quel contratto viene stipulato tra quelle parti. Stanno ad indicare le diverse funzionalità che il contratto svolge all'interno del mercato finanziario, tese perciò non solo a creare, quindi il costituire, situazioni giuridiche nuove (es. diritti reali di godimento come l'usufrutto si costituiscono con un vero e proprio contratto), ma anche solo a regolamentare situazioni giuridiche preesistenti, senza quindi farne nascere o circolare delle nuove (es. con la costituzione di un ente o di un condominio non si fanno nascere né si trasferiscono nuovi diritti in capo ai partecipanti, ma si regola semplicemente la loro partecipazione e i loro diritti), o addirittura a farle cessare, quindi l'estinguere (es. se un rapporto dovrebbe cessare entro un certo termine, ma poi le parti desiderano farlo cessare prima, possono dichiararsi non più obbligate mediante un contratto).
Principio di relatività del contratto
Tutte queste funzioni che caratterizzano lo strumento del contratto integrano proprio le finalità principali che servono al mercato, cioè corrispondono a ciò che i contraenti vogliono raggiungere.
Tra loro: sembra una ripetizione, ma in realtà si tratta di una locuzione che rafforza il vincolo reciproco, con la quale il legislatore precisa un principio che si rivelerà di primaria importanza all'interno della disciplina generale del contratto: il cosiddetto principio di relatività del contratto, art 1372 cc. Il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto tra esse che per mutuo consenso; quindi, le parti si sciolgono solo se lo vogliono e comunque non fino a quando non sono state svolte tutte le prestazioni. Questo principio ci dice quindi che il contratto, il vincolo giuridico, una volta stipulato tra le parti, assume una particolare forza di legge per cui esso tocca solo le parti che lo hanno stipulato, mentre non intacca minimamente e non ha alcun effetto sulle situazioni giuridiche dei terzi, se non nei casi espressamente previsti dalla legge. Quindi la regola vuole che di principio il contratto riguarda e produce effetti solo sulle parti che vi partecipano; eventuali effetti sui terzi vi sono solo se è la legge a prevederlo e comunque in tali casi si segue sempre e solo il modello disciplinato dal legislatore.
Rapporto giuridico patrimoniale
Il contratto è un accordo che serve a costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. Quindi è uno strumento che produce rapporti giuridici con tutte queste potenziali funzionalità, ma è tuttavia sempre e comunque volto e finalizzato a un rapporto giuridico di contenuto patrimoniale. Sembra una tautologia, ma al rapporto giuridico, che sorga in quel momento o che sia preesistente, si richiede comunque il carattere della patrimonialità (la natura della patrimonialità l'abbiamo già trovata nell'oggetto della prestazione, la quale, malgrado possa rispondere anche a un interesse non patrimoniale del creditore, la deve necessariamente possedere).
Distinzione tra atti giuridici negoziali bilaterali
Inoltre non si tratta di una ripetizione poiché con questa locuzione il legislatore ci ha voluto avvertire che non tutti gli atti giuridici negoziali bilaterali sono contratti. È infatti proprio il carattere della patrimonialità a fondare la distinzione tra atti giuridici negoziali bilaterali a contenuto patrimoniale = contratti e atti giuridici negoziali bilaterali a contenuto non patrimoniale = non sono contratti. (es. il matrimonio non è un contratto per quanto negoziale, in quanto la ratio dell'atto è la comunione spirituale e materiale dei coniugi, mentre l'aspetto patrimoniale è solo secondario e comunque non oggetto della prestazione vera e propria) (es. atti di assistenza personale che contemplino solo obblighi di mantenimento o educazione senza compensi).
Quindi il legislatore ci dice che gli atti giuridici negoziali bilaterali che presentano natura patrimoniale, che costituiscono una buona maggioranza, sono contratti. Se invece questo carattere manca, argomentando al contrario dalla stessa definizione data dal legislatore, si arriva alla conclusione per cui quegli atti giuridici negoziali bilaterali non sono contratti.
Riassunto
Per riassumere, possiamo dire che il contratto è l'accordo che due o più parti intendono realizzare e conseguire, sapendo con esso di poter raggiungere interessi concreti corrispondenti alle loro volontà che però siano mirati a costituire, regolamentare o estinguere rapporti giuridici di natura patrimoniale. Dunque non ogni accordo è un contratto e non ogni accordo è utile a realizzare quelle finalità così rilevanti per il mercato. Solo quegli accordi che definiamo contratti le raggiungono.
Articolo 1322 cc - Autonomia e libertà contrattuale
Dopo aver dato la definizione di contratto ex art 1321, si incontra subito dopo una norma che, oltre ad essere una norma fondamentale della disciplina generale dei contratti, è anche un principio cardine della materia civilistica e addirittura un principio generale dell'ordinamento giuridico italiano. Art 1322 cc 1° comma: autonomia-libertà contrattuale dei contraenti-delle parti. È una delle tante forme che può assumere la libertà personale; per autonomia contrattuale si intende in genere i privati che vogliano o abbiano in mente di operare sul mercato, conseguendo obiettivi patrimonialmente rilevanti ma, allo stesso tempo, adottando anche uno strumento che risponda ai principi generali dell'ordinamento, sono liberi-hanno piena autonomia di stipulare negozi e contratti a struttura o a causa diversa-di ogni tipo purché conseguano obiettivi ritenuti meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico. Quindi purché non si stipulino accordi che siano contrari alla legge, contrari alle norme di ordine pubblico o contrari alle norme di buon costume.
Posto questo, il contenuto e la forma del contratto può mutare a piacimento dei contraenti e a seconda delle loro esigenze, questo perché il principio dell'autonomia contrattuale deriva direttamente dalla libertà personale-delle persone, tutelata anche dalla Costituzione. Tuttavia bisogna sottolineare che l'art 1322 cc che contiene il principio dell'autonomia contrattuale delle parti preesiste alla Costituzione (1942 vs 1948); dunque il codice anticipa tale libertà fondamentale delle parti, è ciò è senz'altro dovuto alle radici storiche in cui affonda il codice civile del 1942: derivato dal Code Napoléon del 1804 e passando per il Codice Italiano del 1865, esso è piena espressione di uno Stato liberale, fondato sui rapporti commerciali del ceto borghese, il quale non ha mai tollerato ingerenze nei loro interessi ed affari da parte dello Stato. Erano praticamente gli unici a stipulare contratti all'epoca (e non si poteva di certo parlare di Stato sociale).
Il principio dell'autonomia contrattuale è piena espressione del liberismo economico, attribuisce ai privati l'ampia discrezionalità riguardo al tipo di contratto che si vuole confezionare, alla parte con cui si intende stipulare, ai risultati economici che ci si pone come obiettivi e alle modalità con cui li si vuole raggiungere, con il solo esclusivo limite del rispetto della legge, entro i principi dell'ordinamento.
Evoluzione del principio dell'autonomia contrattuale
Nel corso degli anni, il principio dell'autonomia contrattuale delle parti si è articolato e si è specificato di volta in volta. Si sono create prerogative sempre più ampie e significative attraverso cui esprimere questa libertà economica, che si può definire come la libera scelta del tipo contrattuale che si vuole confezionare. Infatti, come espressione della loro libertà, le parti possono scegliere di: conformarsi uniformemente alla disciplina dei contratti già analiticamente disciplinati dal legislatore (e alcuni li troviamo anche nel codice) o discostarsene; oppure possono esprimere la loro autonomia scegliendo un contratto diverso-atipico ma comunque composto da un insieme di contratti tipici; o ancora possono decidere di non partecipare direttamente alla stipulazione ma piuttosto di farsi rappresentare da un altro (e qui avremo l'istituto della rappresentanza volontaria) oppure sono libere di apporre al contratto condizioni, circostanze e termini a cui sottoporre l'efficacia di alcuni vincoli che da quel contratto derivano, facendo sì che gli effetti si producano o non si producano (es. comprerò questo terreno se diventerà edificabile); le parti sono altresì libere di stipulare con le forme che più si prestano all'economia dell'affare. La forma di un contratto, come avviene nella maggior parte dei casi, può essere libera (es. il contratto di compravendita o il contratto di trasporto) o vincolata (in pochi casi, che costituiscono comunque un'eccezione alla regola generale - la libertà delle parti si arresta perché i principi dell'ordinamento impongono una certa forma per alcuni tipi di contratti, es. forma ad substantiam o forma ad probationem).
Nella libertà contrattuale è poi compresa la possibilità di scegliere, a parità di condizioni, un certo contraente e non un altro (su 10 negozi di vestiti nella stessa strada, il contraente è libero di scegliere quello che preferisce) ed anche di stipulare contratti assolutamente sconosciuti al sistema giuridico, creati ad hoc per rispondere a certe esigenze concrete ma senza la possibilità di fare un raffronto con le tipologie già esistenti. Questi sono i contratti innominati, molto frequenti nella prassi. Infatti bisogna pensare che sono giusto i contratti della vita quotidiana a rappresentare contratti tipici e tipizzati che conosciamo alla perfezione (es. compravendita, trasporto), mentre per gli affari economici si adottano praticamente solo contratti atipici o innominati. È bene conoscere bene questi ultimi dato che ormai i tipici sono residuali.
Infine, non si può tralasciare il fatto che la libertà contrattuale comprende anche la possibilità per il contraente, una volta stipulato il contratto, di sciogliersi dal contratto stesso. Basta stipulare un accordo con la stessa parte che sia volto ad estinguere il rapporto precedente.
Insomma, il principio dell'autonomia contrattuale ex art 1322 cc, anche per il fatto che deriva direttamente dalla libertà personale, offre ampie possibilità di personalizzazione e adattamento dei contratti alle esigenze specifiche delle parti coinvolte.
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