Filosofia del diritto
23-02
Che cos’è la filosofia del diritto? → Può essere considerata una domanda retorica, in quanto non vi è
una risposta.
Herbert Hart, “il concetto di diritto”. Problemi persistenti → questione “che cos’è il diritto”.
Francesco Viola, rivista “filosofia del diritto”. I filosofi del diritto si interrogano ancora sulla
definizione di filosofia del diritto. Alberto Bobbio → definisce la ricerca della risposta a tale
domanda come un’inutile perdita di tempo.
Il problema del diritto e della filosofia del diritto è un problema antico. → Già Kant distingueva quid
ius e quid iuris, due domande che cercano di analizzare il fenomeno giuridico attraverso due diverse
prospettive:
quid ius → che cos’è il diritto, prospettiva generale;
quid iuris → fa riferimento al diritto da applicare al caso concreto.
Giusnaturalismo e giuspositivismo → sono antinomici
Giusnaturalismo: insieme di dottrine filosofiche che sostengono che esista un diritto naturale
pregiuridico, a cui il diritto positivo deve tendere.
Giuspositivismo: ritiene che non esista alcun diritto pregiuridico, l’unico diritto esistente è quello
positivo.
‘800: secolo del giuspositivismo. L’unico diritto esistente è quello positivo, scritto nei codici, creato
dall’uomo. Barberis descrive il giuspositivismo → esso è il diritto creato dal fiat (“fiat lux”) di un
legislatore onnipotente.
Villa in “Storia della filosofia del diritto analitica”, citando R. Dworkin, distingue concetto e concezioni:
distinzione utile per inquadrare nozioni essenzialmente contestabili (non si ha una risposta univoca
alle domande “che cos’è il diritto?” e “che cos’è la filosofia?”).
Si individua un concetto minimo (contenente elementi condivisibili da tutti) che parte da una base dalla quale si
sviluppano diverse concezioni.
Concetto: dà indicazioni di carattere minimo che consentono di trovare un accordo tra coloro che
discutono sull’area da definire.
Concezioni: diverse prospettive attraverso le quali guardare il concetto, le varie interpretazioni della
base concettuale.
Per individuare un concetto bisogna trovare una base di partenza (area solida) sulla quale è possibile
sviluppare un consenso assolutamente aproblematico (ciò è molto difficile, è più corretto parlare di
consenso quanto meno problematico possibile).
Villa fa l’esempio della nozione di uguaglianza.
Elemento base su cui tutti siamo d’accordo (concetto): l’uguaglianza è la condizione per ogni
individuo deve essere considerato alla stessa stregua degli altri.
Vi sono però diverse concezioni di uguaglianza: uguaglianza formale e sostanziale → concezioni
agli antipodi in quanto, nel secondo caso lo Stato deve vedere gli ostacoli al fine di rimuoverli,
nel caso dell’uguaglianza formale ciò non è necessario.
uguaglianza formale: tradizione liberal-democratica
uguaglianza sostanziale: tradizione socialista 1
24-02
La ricerca del concetto è fondamentale per trovare gli elementi chiave sui quali costruire la
concezione.
Che cos’è la filosofia? Spunti per una definizione basica (si individuano degli elementi che mischiati
insieme possono darci varie prospettive da cui guardare il diritto).
In “Atlante di filosofia del diritto”, G. Limone cita Heidegger → “la scienza calcola, la filosofia
pensa”. La scienza identifica e calcola significati, la filosofia apre la domanda sul senso: la
filosofia mette in questione tutto ciò che le appare come un dato, scoprendolo come un
problema.
La distinzione tra scienza e filosofia è utile in quanto richiama la differenza tra giurista (scienza
giuridica) e filosofo (filosofia giuridica).
Giuristi: coloro che del diritto fanno scienza, fornendo un dato scientifico (diritto positivo =
diritto privato, pubblico…).
Filosofi: partono da un dato certo e lo problematizzano.
Ogni giurista deve avere dello spirito critico: la distinzione tra i due è permeabile.
Opocher, “Lezioni di Filosofia del Diritto” → sviluppare un approccio filosofico nei confronti del
diritto significa sviluppare un approccio pratico, in quanto il diritto si concretizza nella vita di
tutti i giorni: la filosofia del diritto è inseparabile dalla vita, così come il diritto è inseparabile
dalla vita.
“La filosofia del diritto sembra avere un compito rivoluzionario, quello di dissolvere le certezze
dell’esperienza nella problematicità e di porre nella coscienza il germe delle più profonde
trasformazioni”.
Es. legge Cirinnà sulle unioni omoaffettive: si è giunti ad essa grazie a degli attivisti che si sono
rivolti ad alcuni avvocati. → Ognuno di noi che pensa di avere un diritto soggettivo che non è
riconosciuto dal diritto oggettivo può cercare di smuovere l’ordinamento giuridico con i mezzi
che ha a disposizione. Si può far affidamento su un avvocato, il quale può ottenere un risultato
rivoluzionario rivolgendosi a un giudice: il percorso porta alla Corte Europea dei diritti
dell’uomo. ↓
Funzione sociale dell’avvocato: egli si deve mettere a disposizione della società; il suo ruolo è
fondamentale perché le maggiori conquiste in materia di diritti degli ultimi anni sono novità
giudiziarie alle quali non ci si sarebbe mai arrivati senza l’input degli avvocati. Per avere tale
funzione è necessario avere uno spirito critico nei confronti del diritto.
Ogni giurista può giocare un ruolo nei processi trasformativi ed evolutivi del diritto.
L’idea che il diritto cambia solo ed esclusivamente per il tramite della legge è sbagliata.
F. Viola → il buon giurista non deve essere schiacciato dagli strumenti di tecnica giuridica ma
li deve padroneggiare, ciò significa porsi criticamente nei confronti del diritto oggettivo e
orientarlo verso fini degni dell’essere umano.
La filosofia del diritto di F. Viola è una riflessione teorica che si interroga sul valore del diritto
(il giurista riflette sull’ordinamento giuridico, non lo interpreta passivamente) sviluppando un
approccio critico segnato dai valori (uguaglianza, solidarietà, dignità…). 2
02-03 F. Viola, “il diritto come pratica sociale” (1990). Viola ci dà due indicazioni:
1. “volti della giuridicità che si sono moltiplicati a dismisura” → il diritto cambia a seconda
del periodo storico e, cambiando il diritto positivo, cambia anche la riflessione sullo
stesso;
2. “il diritto è reso sempre meno riconoscibile, sempre più sfuggente” → la risposta alla
domanda “che cos’è il diritto?” e “che cos’è la filosofia del diritto?” è divenuta sempre
più complessa.
F. Viola intende il diritto come una pratica sociale. → Il diritto regolamenta o ha a che fare con
le azioni degli individui, tali azioni sono “etichettate” tramite processi interpretativi che
richiedono significati comuni, una storia comune e finalità comuni.
↓
Il processo interpretativo è fondamentale perché porta all’evoluzione del diritto: vi sono
diritti che non sono scritti nella nostra Costituzione (es. unioni omoaffettive, diritti
ambientali…).
Secondo Roberto Bobbio si ha una quadripartizione dei diritti. → Generazioni di diritti perché
si susseguono cronologicamente.
Diritti di prima generazione: diritti civili e politici (nascono tra ‘600 e ‘700 per via della
questione politica).
Diritti di seconda generazione: diritti economici, sociali e culturali (nascono tra ‘800 e
‘900 per via della questione economica e sociale).
Diritti di terza generazione: diritti ambientali (nascono negli anni ’70 del 900).
Diritti di quarta generazione: diritti genetici, legati al biodiritto (es. manipolazione del
DNA, nascono negli anni ’80 del 900).
Che cos’è il diritto? Definizione approssimativa di G. Limone → Il diritto è una complessa attività
pratica (riguarda il mondo dell’azione o dell’interazione tra soggetti: affinché vi sia diritto è necessaria
l’interazione) con cui una società (un insieme di persone, non obbligatoriamente uno Stato → il diritto
non si esaurisce nel il diritto statale) si autoregola in un ordine garantito (il concetto di ordine è insito
in ogni fenomeno giuridico: il diritto ha come funzione quella di garantire l’ordine di una società).
DOMANDA ESAME → Corte Europea dei Diritti Umani: essa non fa capo all’Unione europea ma al
Consiglio d’Europa.
In Europa abbiamo il diritto domestico, il diritto comunitario e il diritto che rimanda ai formanti
giudiziari (sentenze) della Corte Europea dei Diritti Umani.
03-03
La definizione trattata nella lezione di ieri → non è LA definizione di diritto, ma UNA definizione, che
ci dà gli elementi basilari dai quali partire e sui quali costruire le diverse prospettive attraverso le quali
guardare al diritto.
Una SOCIETA’ può essere strutturata o no in Stato: ciò ci permette di rompere da subito il
legame tra società-diritto-Stato; esiste un diritto anche NON statale. Lo Stato è uno degli attori
che ricopre un ruolo all’interno dei processi di produzione del diritto (espressione che piace
al prof).
Formante legislativo legge
Formante giudiziario sentenze 3
C’è una particolare forma di DIRITTO che si chiama “DIRITTO TRANSNAZIONALE” è un diritto che
non ha nessun tipo di legame con lo Stato; i maggiori attori dei processi di produzione del diritto
transnazionale non sono gli Stati, non sono le organizzazioni nazionali, ma sono quelle realtà che sono
LAW FIRMS sono dei grandissimi studi di avvocati internazionali che, tramite il diritto privato,
individuano le regole che nel mercato globale, transnazionale si devono applicare quando gli attori
protagonisti dei rapporti giuridici si trovano in contesti giuridici completamente diversi. Questi
avvocati sono attori dei processi di produzione del diritto: quindi lo Stato non è l’unico a produrre
diritto.
L’elemento dell’ORDINE è fondamentale. Per LIMONE quest’ORDINE dev’essere GARANTITO.
Ciò significa che ci devono essere anche degli strumenti che garantiscano che quell’ordine
venga mantenuto. Quindi, è importante l’elemento della GARANZIA.
Non parliamo di AUTORITA’ del diritto, ma di AUTOREVOLEZZA → il diritto ha bisogno, è alla
ricerca di un ordine; tant’è che la parola “ORDINAMENTO” GIURIDICO richiama questo
concetto di ordine.
Fra ‘800 e ‘900 si sviluppa una riflessione sull’ORDINAMENTO GIURIDICO non nel senso di
Santi Romano ma nel senso giuspositivista, cioè: l’ordinamento giuridico è un insieme
ORDINATO di norme → è un insieme di norme che tra loro sono COERENTI (non esistono
ANTINOMIE, cioè 2 norme confliggenti: in questo caso ci sono i criteri gerarchico, di specialità,
ecc.). La soluzione ad ogni caso concreto si può trovare SEMPRE nell’ordinamento giuridico.
↓
L’idea di ordinamento giuridico è un’idea che rimanda ad un PRINCIPIO che è NECESSARIAMENTE
un PRINCIPIO D’ORDINE → Il contesto in cui viviamo oggi è un contesto in cui LE FONTI DEL DIRITTO
SI MOLTIPLICANO: quindi metterli insieme è molto più complicato rispetto a prima: quest’ordine si fa
più complesso, ma noi dobbiamo comunque individuare un PRINCIPIO D’ORDINE (l’ordine del diritto
che dev’essere autorevole e non autoritario: non dev’essere imposto).
Tramite il DIRITTO, la SOCIETA’ mira, per la sua conservazione, a darsi un ORDINE → cioè un insieme
di strutture VINCOLANTI, GARANTITE (VIS COATTIVA), strutture che obbligano, vincolano a
determinati comportamenti (posso fare affidamento al fatto che per garantire l’ordine il diritto utilizza
la LEGGE); questi comportamenti possono essere PREVEDIBILI. → Sappiamo che se tutti rispettassero
le strutture vincolanti (esempio: le leggi) noi possiamo prevedere dei comportamenti (ESEMPIO: che
nessuno mi meni per strada): SUL DIRITTO FACCIAMO AFFIDAMENTO; E FARE AFFIDAMENTO
SIGNIFICA SAPERE CHE DETERMINATI COMPORTAMENTI SONO:
Cioè la FATTISPECIE
PREVEDIBILI
ASTRATTA
RIPETIBILI
Secondo l’impostazione GIUSNATURALISTICA il diritto deve essere GIUSTO. L’ORDINE DI
GIUSTIZIA è il PRESUPPOSTO DEL DIRITTO, cioè: se il diritto non è giusto non è diritto, quindi l’ordine
giuridico si fonda su un ordine di giustizia naturale. Però, AL TEMPO STESSO, L’ORDINE è IL FINE DEL
DIRITTO. 4
G. Limone → Il risultato di questa attività pratica si deposita, facendosi conoscere e rispettare.
Risultato: forma → IL DIRITTO è IL RISULTATO DI UN’ATTIVITA’. Una delle prospettive
attraverso le quali guardare al diritto è una prospettiva che prende come punto di riferimento
la questione della FORMA del diritto. Le prospettive possono essere molteplici: per esempio,
distinguiamo tra diritto legislativo e diritto consuetudinario.
Deposita: elementi dinamici → IL DIRITTO è UN’ATTIVITA’ CHE SI DEPOSITA. Rimanda all’IDEA
DI SOCIALITA’, che costituisce la base dinamica sulla quale viene costruito il diritto (il diritto
poggia su elementi di carattere sociale che, cambiando, fanno cambiare la struttura): il diritto
è dinamico, si deposita, ma ci sono varie prospettive:
Nella GIURISPRUDENZA DEI CONCETTI la soluzione al DINAMISMO DEL DIRITTO si
trova ALL’INTERNO DEL DIRITTO STESSO, dell’ordinamento giuridico è una
soluzione AUTOREFERENZIALE.
In altre correnti, come L’ISTITUZIONALISMO DI SANTI ROMANO si considera che,
essendo la società mobile, il diritto possa anche non andare dietro a questa mobilità, e
quindi, le soluzioni al DINAMISMO DEL DIRITTO possono trovarsi ALL’INTERNO DELLA
SOCIETA’, quindi all’esterno soluzioni ETEROREFERENZIALI.
Conoscere: pubblicità → IL DIRITTO SI DEVE FAR CONOSCERE. La pubblicità è importante per
far conoscere la norma, perché la CONOSCENZA DELLA NORMA è FUNZIONALE
ALL’AFFIDAMENTO DEL DIRITTO: io posso far affidamento sul diritto, sulle strutture normative
che prescrivono comportamenti prevedibili e ripetibili, se conosco il diritto.
ESEMPIO: i Codici, che nascono nell’800, nascono con questo fine: quello di METTERE ORDINE AL
DISORDINE DELLE FONTI E DELLE LEGGI, mettere tutto insieme all’interno di un Codice da mettere a
disposizione della cittadinanza, nella convinzione che quel Codice, essendo conosciuto da tutti,
rappresenta un punto di partenza a partire dal quale ogni cittadino può fare affidamento sul diritto e
quindi prevedere i ripetibili comportamenti degli altri. Le TEORIE DELLA CODIFICAZIONE (prima
metà dell’800) mirano proprio a far conoscere il diritto.
Oggi viviamo in un periodo di DECODIFICAZIONE, perché i canali normativi si moltiplicano, il diritto non
è solo la legge (occorre sapere anche diritto europeo, internazionale, transnazionale).
Rispettare: sanzioni → anche qui abbiamo diverse prospettive:
Dottrine che sostengono che la norma giuridica è la norma che contiene la sanzione:
è nell’elemento sanzionatorio che si identifica la norma giuridica;
Il dibattito giusnaturalistico non presta minimamente attenzione al tema della
sanzione: ha un altro obiettivo, cioè quello di FAR TENDERE IL DIRITTO POSITIVO AL
DIRITTO GIUSTO. ↓
ELEMENTI DEL DIRITTO SECONDO G. LIMONE.
Tali elementi ci aprono le porte a diverse prospettive (tutte legittime) in un contesto di famiglie
filosofico-giuridiche che contengono una pluralità di dottrine. bisogna avere prontezza della
PLURALITA’ DI PROSPETTIVE DEL DIRITTO, perché in questo modo si sviluppa lo spirito critico nei
confronti del diritto stesso (che un giurista deve sviluppare) e ci fa capire la complessità del fenomeno
giuridico la cui conoscenza necessita della combinazione di più prospettive differenti. 5
04-03
Nel definire il diritto, il sistema giuridico, non facciamo riferimento ad una struttura funzionale, ma ad
una struttura di tipo STRUTTURAL-FUNZIONALISTICA → non ci soffermiamo solo sulla struttura
sistemica del diritto (diritto è ORDINE), perché il diritto non è solo ordine, insieme ordinato di norme:
IL DIRITTO HA ANCHE UNA FUNZIONE. ↓
In quest’ottica, l’ORDINE è anche un OBIETTIVO DEL DIRITTO: il diritto si trasforma cercando di
garantire un ORDINE che non sia autoritario ma AUTOREVOLE.
GIUSNATURALISMO → il diritto è un ORDINE NATURALE. Esiste un DIRITTO NATURALE,
PREGIURIDICO e METAGIURIDICO.
Pregiuridico → significa che viene prima e legittima il diritto positivo (diritto posto, voluto
dall’uomo).
Metagiuridico → significa che è AL DI SOPRA del diritto positivo, e ciò significa:
1. che il diritto naturale, essendo superiore, dev’essere l’obiettivo del diritto positivo, è
fonte d’ispirazione per il diritto positivo;
2. proprio perché il diritto naturale sta al di sopra del diritto positivo, il diritto positivo che
non è conforme al diritto naturale, non è diritto.
SONO GLI ELEMENTI CHIAVE PER COMPRENDERE IL GIUSNATURALISMO.
Quindi, L’ORDINE è PRINCIPIO e FINE del diritto positivo:
PRINCIPIO perché è il punto di legittimazione del diritto positivo (secondo la
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