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SVILUPPI DEL GIUSNATURALISMO:
- Giusnaturalismo antico→Aristotele: diritto naturale ≠ diritto positivo (per i
giuspositivisti non esiste il diritto naturale).
La ripetizione di certe condotte, meri fatti fisici, li trasforma in fatti giuridici→dal fatto
nasce il diritto. In contrasto con Hume: divieto di dedurre norme da mere
preposizioni.
- Giusnaturalismo moderno→Cicerone: diritto razionale condiviso da tutti gli uomini
dotati di ragione.
Hobbes→sostenitore maggiore
Il diritto giusto non dipende dalla natura delle cose (“ripetizione”) ma dalla ragione
umana. Riconoscendo la ragione umana si riconosce l’esistenza di diritti umani
uguali per tutti gli uomini in quanto tali.
Ragione, valori e diritti umani sono uguali per tutti, sono oggettivi.
Se però la ragione viene concepita come soggettiva e non universale anche i valori
diventano soggettivi e questa visione crolla→avvenne nel passaggio tra
giusnaturalismo moderno e giuspositivismo contemporaneo.
Avvenne una spaccatura:
- Teorie razionalistiche→Grozio. Il diritto naturale è evidente ed è inutile
formulare leggi e codici.
- Teorie volontaristiche→il diritto razionale per essere noto a tutti deve essere
codificato tramite un atto di volontà del sovrano.
- neo-giusnaturalismo→Kant. Distinzione tra concetto di diritto e idea di giustizia.
Vennero recuperate le idee del giusnaturalismo antico.
Radbruch→si apre la strada ai diritti costituzionali, umani quali ideali interni al
diritto e non più esterni: la legalità o certezza del diritto.
2. Giuspositivismo
● Tesi della separabilità→rapporto diritto-morale
Il diritto è definito estraendo dalla giustizia, cioè non è descritto in relazione
con la giustizia.
- La separabilità ammette tutte le possibili connessioni contingenti,
empiriche, fra diritto e morale ma nega che la connessione sia
necessaria.
- Per Hart può essere identificato contingentemente sulla base della
morale
NB: può, NON deve
● Tesi del soggettivismo etico→giudizi di valore
I giudizi di valore sono soggettivi, dipendono dal soggetto.
- Il fatto che i giudici siano differenti non significa che uno sia giusto e l’altro
sbagliato.
● Realismo interpretativo→interpretazione
- Kelsen disse: ogni disposizione fornisce solo una cornice di significati, entro
cui l’interprete può scegliere.
- Hart: si iniziò a sostenere la teoria mista, intermedia tra formalismo e
scetticismo, essendoci:
1. Casi facili→le disposizioni hanno un solo significato (formalismo)
2. Casi difficili→ hanno più significati (scetticismo)
SVILUPPI DEL GIUSPOSITIVISMO:
- Giuspositivismo dottrinale→sostenuto dalla dottrina francese e tedesca. Presenta 9
tesi le quali saranno accusate di formalismo perché il rispetto cieco per la legge
occulterebbe la realtà della produzione del diritto.
- Giuspositivismo ideologico→ il diritto è obbligatorio e deve essere obbedito in quanto
diritto.
Per i giuspositivisti diritto significa posto, per i giusnaturalisti vuol dire giusto.
3 forme:
Legalismo etico: sovrano potere assoluto tramite contratto sociale, per uscire
★ dallo stato di natura (Hobbes).
- Connessione necessaria tra diritto e morale al contrario: la morale si
adegua al diritto.
Legalismo puro: l’obbedienza al diritto deve soddisfare dei valori etici minimi
★ (legalità).
Giuspositivismo normativo: il diritto non deve essere identificato sulla base
★ della morale ma solo sulla base delle leggi democraticamente approvate dal
parlamento.
- Giuspositivismo metodologico→il diritto, le norme e i valori devono essere studiati
avalutativamente (senza giudizio di valore), come fatti.
Questo principio è stato formulato da Weber: la scienza, le teorie, devono astenersi
dal valutare. 2 forme del principio di avalutatività:
Forte: giudizi di valore del tutto vietati allo scienziato del diritto (realismo giuridico)
➔ Debole: il teorico può valutare ma dicendolo, non occultando le sue valutazioni
➔ (Bentham e Kelsen).
3. Giusrealismo
● Tesi della separazione→rapporto diritto-morale
Separa nettamente diritto e morale, in quanto fenomeni dotati di forme di
esistenza diverse.
- diritto= insieme di norme abitanti nel mondo del dover essere, è un
insieme di fatti psicologici.
- Fra diritto e morale vi saranno solamente rapporti empirici, causali.
- Ross→massimo esponente, la validità del diritto (per
Kelsen→obbligatorietà delle norme) sarebbe da studiare
empiricamente, registrando le decisioni passate dei giudici per
prevedere le decisioni future.
● Tesi dell’emotivismo etico→giudizi di valore
Hume: i giudizi di valore sono semplici reazioni emotive, ossia la valutazione
di alcune condotte, norme o istituzioni come giuste\ingiuste, buone\cattive.
- Sono espressioni di gusti e preferenze individuali.
● Scetticismo e realismo interpretativo→interpretazione
Tutti i casi giudiziali presentano più soluzioni, tutte le disposizioni ammettono
più significati→unica e sola teoria dei giusrealisti.
- Per lo scetticismo (minoranza dei giusrealisti): le norme non esistono, i giudici
fingono solo di seguire, le disposizioni sono prive di significato.
- Per il realismo (maggioranza): le norme hanno già una cornice di significato,
entro le quali l’interprete sceglie. L’interpretazione non è creazione ma
partecipazione alla produzione del diritto.
SVILUPPI DEL GIUSREALISMO: non si distingue dal giuspositivismo metodologico eccetto
per l’adozione del principio di avalutatività in senso forte e dello scetticismo interpretativo.
- Scandinavo: la conoscenza verte sulla realtà, si criticano i concetti giuridici
tradizionali.
Ross→critica la teoria di Kelsen e dice che sarebbero valide ed efficaci le norme
giuridiche la cui applicazione futura è prevedibile sulla base della loro applicazione
passata.
- Statunitense: critica delle apparenze o finzioni tradizionali, per prima il fatto che i
giudici non producano diritto. Poco credibile per common law perché i giudici
producono diritto anche quando interpretano le leggi: il diritto è ciò che è prodotto dai
giudici.
- Scuola di Genova→Tarello:ogni disposizione può esprimere diverse norme in quanto
di per sé sono prive di significato, il quale viene attribuito dagli interpreti.
Guastini→ogni disposizione può esprimere diverse norme ma la legge non è priva di
significato prima dell’interpretazione. I giudici non creano diritto ma contribuiscono a
produrlo assieme al legislatore→realismo interpretativo.
4. Costituzionalismo
● Tesi della connessione→rapporto diritto-morale
Alcuni autori la definiscono una connessione necessaria (come nel giusnaturalismo)
e altri come una connessione solo contingente (giuspositivisti inclusitivisti).
- Questa connessione dovrebbe essere valutata e se stante: perché solo qui le
costituzioni sono viste come documenti giuridicamente vincolanti e come
tavole dei valori morali e politici.
- Se fosse una sola teoria, il costituzionalismo dovrebbe ammettere che la
connessione tra diritto e morale sia solo contingente.
● Costruttivismo etico→giudizi di valore
I giudizi di valore possono essere oggettivi nel senso di inter-soggettivi, cioè validi
per più soggetti.
- Habermas→se durante una discussione etica tutti fossero informato, sinceri e
rispettassero le regole, le loro valutazioni sarebbero inter-soggettivamente
valide.
● Realismo e scetticismo interpretativo→interpretazione
Le disposizioni possono sempre esprimere più di una norma ed inoltre le
interpretazioni non sono tutte uguali, ce n’è sempre una moralmente migliore.
- Dworkin→teorizzò questo concetto, propone una lettura morale della
costituzione.
SVILUPPI DEL COSTITUZIONALISMO:
- Dworkin→ precursore statunitense del costituzionalismo, attaccò le tesi della
separabilità di Hart perchè per lui solo le ragioni giuridiche sono separabili dalla
morale ma i principi espressi sono connessi.
- Alexy→teoria dell’argomentazione giuridica come caso speciale dell’argomentazione
morale. I giuristi sarebbero quindi vincolati ai principi generali del discorso morale e
dovrebbero rispettare il diritto→tesi del caso speciale.
- Nino→inizialmente accetta la tesi della separabilità e il giuspositivismo metodologico.
Nel teorema fondamentale della filosofia del diritto→propone una congiunzione
fra le tesi della separabilità e la tesi sviluppatosi dopo Auschwitz. Nel suo libro
postumo abbandona la tesi della separabilità e formula 3 connessioni necessarie:
1. Connessione definitoria→diverse definizioni di diritto. Ne adottò una
giusnaturalista ma sottolinea che diritto e giustizia possono essere connesse.
2. Connessione giustificata→il diritto positivo deve essere obbedito e applicato
in quanto moralmente giusto. (contrasta col fatto che nello stato legislativo i
giudici sono soggetti solo alla legge, non anche alla giustizia)
3. Connessione interpretativa→ogni disposizione può esprimere norme
differenti, il giudice dovrebbe scegliere la norma più giusta.
I 3 autori hanno in comune la concezione secondo cui un ordinamento giuridico moderno
formato solo da prescrizioni non rappresenta la realtà.
5. Le risposte giuspositiviste al costituzionalismo
Le risposte del giuspositivismo riguardano la reinterpretazione della tesi della separabilità.
Non ci si chiede più se il diritto sia connesso alla morale ma se POSSA o DEBBA essere
identificato sulla base della morale.
Debba→giusnaturalisti, costituzionalisti
Possa\non possa\non debba→3 tipi di giuspositivismo:
1. Inclusivo→il diritto può non essere identificato con la morale (Hart)
2. Esclusivo→il diritto necessariamente non può essere identificato in base alla morale
(Raz)
3. Normativo→il diritto non deve essere identificato in base alla morale.
Hart distingue tra norme primarie e secondarie.
La nostra costituzione è rigida e rappresenta il fondamento di validità delle prescrizioni
emanate dal legislatore. Ci sono norme scritte in costituzione (indipendenti e con valori
morali) che rappresentano il fondamento di validità delle norme legislative.
La connessione tra diritto e morale tra le tesi del costituzionalismo si gioca sul rapporto
→ leggi-conformi-costituzione.
Punti in comune dei 3 autori:
- La tesi della separabilità vale solo per le norme del legislatore
- Connessione necessaria tra diritto e morale
- Se dobbiamo distinguere tra regole e principi dobb