Le Corti penali internazionali sono sostanzialmente diverse, si occupano
di irrogare le pene. Come sono collocate nel sistema delle fonti: alcune non
sono necessariamente internazionali, potrebbero essere interne, come corti
militari di uno S che giudicano per crimini di guerra di un altro S. La Corte è
qui un organo dello S, fa prassi statale: non possiamo prendere la decisione
come precedente vincolante nel dI. E’ la posizione espressa dal R.U. ad es
sull’interpretazione di quel crimine della 2GM. Siamo nell’interpretazione
consuetudinaria che rientra nella lett. b dello Statuto.
Giungeremmo alla conclusione paradossale per cui la decisione
nazionale sarebbe più importante di quella della Corte internazionale. La
dottrina ribadisce che si prende in esame la decisione dell’organo più
importante delle Nazioni Unite: un’organizzazione di Stati. Prende una
decisione vincolante solo nel caso specifico, es responsabilità della Bosnia
verso la Serbia per aver violato le norme che le imponevano di prevenire il
genocidio ma non diretta: assenza di para-militari.
La Comunità rappresentativa delle Nazioni Unite prende posizione sul
genocidio: è ricostruzione della prassi da parte di un organo a cui gli Stati
hanno aderito. Un tema importante il peso e ruolo delle decisioni. La dottrina
le usa spesso ma deve esserci forte attenzione al peso riconosciuto.
Abbiamo molte sue decisioni, molte di dI penale, a cui guardare per
l’applicazione di questo D.
TRATTATI
Il primo elemento di specificità è storico: una clausola particolare, ora non
più utilizzata, compare in un reg. Aia del 1907.
Le disposizioni sono applicate soltanto tra i Paesi contraenti.Se non
prendono parte alla Convenzione i belligeranti.( tutti loro devono aver
ratificato. Basta che uno di loro non l’abbia fatto e l’applicazione per l’intero conflitto
e).
multilaterale cad
Atteggiamento ribaltato con le Conv. di Ginevra: art 2, paragrafo 3 della 4°:
Se una delle potenze del conflitto non è parte di questa Conv., le potenze
parte restano ciononostante ad essa legate nei loro rapporti reciproci.
Saranno inoltre legate al rispetto della Conv. verso lo S che non abbia
ratificato se quest’ultima ne accetta le condizioni o le applica. Ne esce
un quadro non formale, deformalizzato del vincolo, che si assume in questo
modo. L’accessione non è sempre possibile: alcuni Trattati lo ammettono
solo dall’inizio. Il procedimento di deposito della ratifica potrebbe richiedere
anche solo 15 gg nel dI dei conflitti armati non andrebbe bene
ma
comunque a causa delle tempistiche dei conflitti bellici.
Un punto di specificità il rendere informale la contrazione del vincolo, ammesso
anche per chi non l’aveva assunto all’origine.
Emerge anche all’art 1: le parti contraenti si impegnano a rispettare la
Convenzione in tutte le circostanze (ombrello di questa assunzione
informale degli obblighi).
Altro el. di differenza nel f.to dei Trattati è la clausola di denuncia. Cosa
accade se uno S vuole uscire dalla Conv.? A un certo punto ritiene che gli
obblighi che ha assunto siano troppo gravosi. Non se ne rende conto in
tempo di pace, gli basta essere descritto come uno S che rispetta alle
regole, che partecipa nel conflitto internazionale alla tutela di P di umanità, gli
conviene molto far parte di questo gruppo. Scoppia il conflitto, è gravato degli
obblighi, denuncia la Conv.
Ogni parte contraente ha la possibilità di denunciare la presente Conv.
Comunicata per iscritto al depositario, che è svizzero, che trasmetterà la
denuncia a tutte le parti, perché siano informate.
La denuncia avrà effetto un anno dopo la comunica. Ci si scioglie dagli
obblighi solo dopo 1 anno.
Se la denuncia viene fatta in un momento in cui la potenza di denuncia è
coinvolta nel conflitto, essa non avrà effetto finchè non si sia conclusa e
fintantoché le operazioni connesse a rilascio, rimpatri, ristabilimento
delle persone protette da questa Conv. siano terminate.E’ previsto
l’adempimento di questi obblighi anche dopo la fine del conflitto, sono
pienamente vincolanti se la denuncia avviene durante il conflitto.
La denuncia avrà effetto solo rispetto alla parte denunciante, non avrà
alcun effetto verso le altre parti del conflitto, pienamente vincolate al
rispetto degli obblighi e anche dei P del D delle genti per come risulta
dagli usi stabiliti tra i popoli civili dalle eleggi di umanità e dai dettami
della coscienza pubblica.
. Non è in alcun modo possibile abbassare lo
Clausola Martens, ricorrente
standard di trattamento verso la parte che denuncia.
Testo per come appare nella Conv. Aja 1907: Finché non si perviene a un
qualificazione più completa del D di guerra, gli Stati ritengono corretto
dichiarare che nei casi non inclusi nei reg. Aja, gli abitanti e i belligeranti
rimangono sotto la protezioni della regola dell’applicabilità dei P del D
delle genti, per come risultano, emergono dagli usi stabiliti tra popoli civili,
dalle L dell’umanità e dai dettami della coscienza pubblica.
Nei casi non coperti da questo protocollo ed altri regolamenti, questi
soggetti rimangono sotto la protezione di questi P, che si affermano
come di dI a tutti gli effetti.
Fanno rinvio a una fonte che sembrerebbe atipica, quasi al D naturale,
ma c’è anche il rif. alla natura consuetudinaria: un costume stabilito, usi nei
conflitti tra i popoli civili.
I PG sono norme consuetudinarie di formazione diversa: la ripetizione del
comportamento può avvenire a liv. Int.le: questa potrebbe avvenire
all’interno dello S, a patto che poi gli S si persuadano che questa regola
debba valere.
Alcuni sostengono abbiano una loro autonomia, una logica da cui ricavare i P
e non solo la natura consuetudinaria, gli S che hanno aderito hanno ritenuto di
inserire questa clausola.
I punti della Conv. rinviano ad essa con discreta regolarità: elemento per
sostenere che anche la formazione delle regole nel dI dei conflitti armati
funziona diversamente, con questa apertura agli P di umanità.
Se nel grande equilibrio con la necessità abbiamo un dubbio: la clausola
ci permette di spingere verso il P di umanità.
La clausola rinvia a una fonte ibrida: usi, chiaro rinvio al D consuetudinario,
L dell’umanità dall’altro, a una fonte ricostruibile. La logica come derivazione
sarebbe ovviamente da specificare.
Il tema dei P emerge nei Trattati come nella consuetudine. Gli interpreti
tendono di umanizzarlo e quindi spingono per utilizzarli. Primo uso è l’ausilio
interpretativo: di fronte a un dubbio. Compare spesso nel preambolo (non
vincolante ma di ausilio interpretativo), per la Conv. di Ginevra è invece
nell’art 158, per il Protocollo aggiuntivo all’art 2.
Qualcuno ci ha visto anche una passerella per l’applicazione delle norme
di tutela dei D umani (lì i dettami della coscienza pubblica). Ma l’uso della
forza letale e detenzione presentano una chiara incompatibilità con il dI
dei conflitti armati.
Un es di integrazione invece: obbligo di occuparsi della popolazione
occupata, salvo un impedimento assoluto.
ad es se quell’ordinamento ammette con molta libertà il porto d’armi, la
Potenza occupante può derogare all’obbligo e comprimere questa libertà nel
Paese perché deve controllarlo, e non può farlo se girano liberamente tutte
quelle armi.
Magari si occupa per mezzo secolo, con la clausola si può chiedere oggi,
nel 2019, che i dettami della coscienza pubblica sono altri, sia la tutela
dei D umani quell’impedimento assoluto. Se occupo, sono obbligato a
rispettare le norme sui D umani perché mi sono impegnato. E’
giurisprudenza recente.
E quindi il tema dell’applicazione extraterritoriale delle norme a tutela dei D
umani. Obbligano solo sul proprio territorio o anche su un altro territorio?
Tradizionalmente hanno una concezione territoriale forte, il territorio
occupato non è di giurisdizione per l’applicabilità delle norme a tutela
dei D umani.
ad es non fare riforme economiche nel territorio occupato? Se si occupa
dell’economia del territorio si fa il sovrano su un territorio che non l’ha
voluto: la sovranità si stabilirà alla fine del conflitto con il Trattato di
pace.
La clausola è stata usata da una corte militare americana inun caso a
Norimberga(anche corti interne).
Il preambolo e il 158 è una clausola generale che rende chiusi i dettami della
coscienza pubblica, per farne parametro giuridico che deve essere applicato
quando le disposizioni specifiche della Conv. e i reg. Ajanon disciplinino i
casi della condotta dell’ostilità. Ricavano dalla clausola l’idea per cui non è
vero che tutto ciò che non è vietato sia concesso, che ci sia una libertà
quando ci sia una lacuna, quando la condotta di ostilità specifica non sia
prevista dalla norma: ci sono le L dell’umanità, i dettami della coscienza
pubblica: non riempire le lacune del dI dei conflitti armati con una libertà
d’azione. Essa ovviamente segue lo sviluppo tecnologico, armi venefiche,
armi impensabili, disciplinate dopo l’uso.
Specificità: clausola Martens e il fatto che sia ibrida. PF come regole di
derivazione logica o immanenti al sistema. 21
Qui però il problema si sposta dalla osservazione dei fatti alla deduzione.
Uno dei possibili usi è interpretativo, passerella per l’ingresso nelle norme a
tutela dei D umani nel dI dei conflitti armati.
Sempre un ragionamento interpretativo. Citata nelle decisioni giudiziali, come nel
parere sull’uso delle armi nucleari della CdG.
Caso Kupreskic
Paesino della Bosnia centrale, ’93 ex-Iugoslavia, un uomo uccise un centinaio
di persone. Colpite moschee, vittime erano civili musulmani. NB il civile che
prende le armi viene trattato come fosse un combattente.
Questa fu l’organizzazione dell’omicidio di un gruppo di persone.
L’attacco da parte dei croati con l’obiettivo di espellere i musulmani,
terrorizzare la popolazione con il fine di spingerla a non tornare in quei
luoghi.
I due punti giuridici che emergono: art 57 e 58
P di PROPORZIONALITA’
Le norme di dI per l’operazione di targeting (scelta obiettivo da colpire) si
ispirano in prima luogo alla distinzione nella dimensione personale e reale. E’
possibile che beni civili o civili vengano colpiti in conseguenza di un attacco
contro obiettivi militari o combattenti. I danni collaterali non sono sempre
ammissibili ma solo nel rispetto del P di proporzionalità, rispetto ad vantaggio
militare ottenibile nelle circostanze del caso (armi disponibili, si poteva
aspettare la notte…).
In concreto: annientare il nemico non è un vantaggio militare accettabile nel
dI dei conflitti armati moderno.
Bilanciamento tra valori diversissimi, non assimilabili. Prima obiezione etica,
seconda pratica: è prognostica, per quanta esperienza il comandante militare,
possono succedere molte cose (le norme prevedono comunque che la
valutazione di proporzionalità sia continua con il mutare della situazione).
Il tribunale si rende conto che c’è un problema sul punto: possibile
applicazione della clausola qualora vi siano problemi relativi a questo: attacco
che genera danni collaterali al limite, in una zona grigia tra attacco diretto
contro i civile e danno collaterale, se si verifica una, due, tre volte, esempre
si vede un danno collaterale vicino all’essere sproporzionato. Non si può
affermare certamente che sia sproporzionato ma è sempre nella zona grigia.
Se si guarda il fatto singolarmente no, non si vedono direttamente
contrari al dI dei conflitti armati, ma guardando il loro aspetto cumulativo
si può ragionevolmente vedere una violazione servendosi appunto della
clausola.
L’effetto cumulativo è una violazione del dI dei cA, il ripetersi convince
che c’è stata una violazione. Si giustifica perché c’è un PG di umanità che
impedisce di assistere passivamente al ripetersi di episodi al limite della
legalità. Possiamo dirlo che è così perché il testo è ambiguo. Applicazione
estensiva della regola che si serve della clausola Martens.
Rappresaglie contro i civili
vietate convenzionalmente.
Le vieta il 1° protocollo addizionale, art 51 paragrafo 6, e contro i civili,
paragrafo 1.
Il Tribunale si rende conto che la questione è stabilire se siano
declaratorie di dI dei cA: è D consuetudinario? Il trattato modifica una
consuetudine esistente, la seconda possibilità è che la consuetudine si stia
formando ma non si è sicuri la prassi sia largamente diffusa, il trattato la
cristallizza, la terza possibilità è che il trattato ponga la norma per la prima
volta e diventa così importante che condiziona il comportamento, per cui la
norma consuetudinaria si forma.
Se è declaratoria del D consuetudinario, possiamo dire che anche S che
non hanno ratificato ( :
ma che sono importanti coinvolti nella prassi del dI dei cA,
)
partecipano materialmente sul teatro del conflitto, il fatto che non siano parte è rilevante
sono vincolati.
Il Tribunale afferma che la prassi degli S recente non è conclusiva sul
punto, non sembra deporre inequivocamente a favore, che queste norme
siano diventate consuetudine
contro le rappresaglie contro i civili e i beni civili
nelle zone di combattimento.
Questo però è un campo in cui l’opinione giuridica può giocare un ruolo più
forte dell’usus. Diciamo che serve ripetizione e convinzione parimenti, ma
con rapporti diversi tra i 2, perché in questo campo l’opinion può essere
più importante.
I P consuetudinari in questo campo possono nascere dalla pressione
esercitata dalle esigenze di umanità,di coscienza pubblica, anche dove la
prassi degli S è sporadica e contraddittoria.
L’altro argomento: opinion necessitatis (e non parta di opinion iuris: ci
sarebbe contraddizione logica se si dicesse, vuol dire infatti che la norma è
vincolante, ma qui la norma non c’è ancora se è il momento formativo della
consuetudine. E’ frutto di necessità sociale: non è ancora vincolante ma si sta
cercando di persuadere che sia opportuno fare così, e allora sarà iuris). Si
può trascurare l’elemento della prassi a fronte dell’opinion: è inumano
fare una rappresaglia, prendersela con i civili per una violazione
precedente del dI dei cA.
Una rappresaglia è un sistema di reazione all’illecito tipica di ordinamenti
primitivi: reagire a una violazione con un’altra, in rapporto alla
precedente, ma deve essere in rapporto ad essa, altrimenti l’eccedenza è
in opposizione all’Og.
Un Og che si regge su questo è sempre sull’orlo del precipizio, perché
ogni esagerazione genera una spirale di nuove violazioni, che nel dI dei cA
comporta l’uso della forza. La rappresaglia è appunto la forma di reazione alla
violazione.
Per questo, sono escluse in molti casi, qualcuno però non le vieta sempre
ma a macchia di leopardo (con molti divieti specifici, come beni funzionali al
sostentamento della popolazione civile, contro civili nelle zone di
combattimento).
Oggi l’opinione prevalente quindi è che sia lecita solo contro i
combattenti.
Cautele: preannunciata alla controparte, intimato di sospendere la violazione,
non decisa da un soldato semplice…
Non abbiamo quindi, nella prassi, , ma dobbiamo utilizzare una forte
evidenza di consuetudine
opinion necessitatis in questo senso.
E’ incontestabile che le rappresaglie contro i civili costituiscano un
metodo barbaro per assicurare il rispetto del dI, la ragione più evidente
dello sdegno unanime nei confronti delle rappresaglie sta nel fatto che
esse possono essere non soltanto arbitrarie ma anche non dirette
specificamente verso gli autori della violazione iniziale.
Chi viene preso in rappresaglia non ha nessuna responsabilità rispetto a
quello che è accaduto.
Le rappresaglie comportano l’uccisione di persone innocenti scelte più
o meno a caso, senza possedere alcuna prova della loro responsabilità,
senza celebrare alcun processo. Possono tranquillamente essere
qualificate come una flagrante violazione dei più basilari P dei D umani.
E’ difficile negare che una lenta ma profonda trasformazione sia
avvenuta nel D umanitario sotto il pervasivo influsso dei D umani. Ne
consegue che le rappresaglie eseguite dai belligeranti contro i civili e i
DF della persona sono oramai concetti giuridici del tutto incompatibile.
Questa tendenza verso l’umanizzazione dei cA è confermata dai lavori
della Commissione internazionale sulla responsabilità degli S.
Art 50 infatti vieta le vieta le violazioni dei D umani come contromisura.
Forse in passato le rappresaglie erano giustificate, erano l’unico modo
per reagire e per imporre il rispetto dei dI. Oggi sono un mezzo superato
perché abbiamo anche la sanzione di guerra, individuale, non possiamo
pensare che la reazione degli S sia l’unico modo per reagire alla
violazione del dI dei cA.
Nei manuali militari gli S avevano già prima del Protocollo stabilito che le
uniche rappresaglie ammissibili erano quelle contro le forze armate.
Va infine notato, con riguardo al caso, che indipendentemente dalle norme
consuetudinarie sulle rappresaglie, le norme convenzionali che le
proibiscono erano cmq applicabili alla vicenda. Nel ’93 Borzia ed
Erzegovina avevano già ratificato i due Protocolli e le Conv. di Ginevra. Di
conseguenza, a p
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