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D DELL'OCCUPAZIONE: CONFLITTI INTERNAZIONALI
21-03Evento specifico, Potenza che occupi un territorio su cui non esercita sovranità, norme dei cA, condizioni di applicabilità.
Fonti giuridiche sono i reg. Aja 1907 (sez terza delle autorità militari sul territorio nemico), 4° Conv. Ginevra (quella relativa alla protezione dei civili, sez. terza, parte terza: territori occupati), 1° Protocollo aggiuntivo 1977.
Un trattato ratificato da tutti gli S praticamente, rinvii al D consuetudinario (reg. Aja, lo afferma già il tribunale di Norimberga): una base giuridica consolidata, facilmente applicabile: lo S non ha grande possibilità di svincolarsene.
Occupazione come fenomeno "naturale" nei cA, una definizione all'art 42 reg. Aja: un territorio è considerato occupato quando si trova posto di fatto sotto l'autorità dell'esercito nemico. L'occupazione non si estende che ai territori dove questa
autorità è stabilità ed in grado di essere esercitata.
Analisi fattuale del controllo del territorio (non conta che l'Esercito abbia adottato un'ordinanza di controllo o meno, o cosa dicano i 3, il Consiglio di Sicurezza ad es).
Si ammette anche potenzialità del controllo, in una certa misura,
Il controllo è molto variabile nelle modalità: es nelle città, strategicamente importanti, l'Esercito esercita un forte controllo.
È possibile ad es che invece valli di un territorio montuoso potrebbero essere meno facili da controllare.
Che non ci sia un controllo forte non esclude l'occupazione.
Questo ha permesso al Tribunale di Norimberga che la presenza dell'esercito tedesco in Grecia, questo era in grado di controllare valli su cui non esercitava un controllo pienamente stabilito ma cmq in condizione potenziale di esserlo.
Qui è chi conosce il territorio a tenere sotto scacco l'esercito occupante.
sottoattacco in ogni momento, senza sapere da dove potrebbe provenire. Non è semplice tracciare i confini del territorio effettivamente sotto occupazione. Nel caso Hassan aiutava il controllo personale, ma il rif. era ai D umani. Chiaramente il criterio della potenzialità va circoscritto alla presenza della Potenza e alla possibilità di esercitare il controllo, non astrattamente a luoghi lontanissimi. NB la Potenza occupante ha il pieno D di difendersi nel territorio occupato e di garantirvi l'ordine pubblico. Art 43. Essendo passata in via di fatto l'autorità del potere legale nelle mani dell'occupante, questo adotterà tutte le misure che da lui dipendono per ristabilire e assicurare l'ordine e la vita pubblica (di più del tradotto sicurezza, public safety), rispettando allo stesso tempo, tranne casi di impedimento assoluto, le L in vigore nel Paese. Rispettare, non cambiare le L, tranne impedimento assoluto: sicurezza Potenza occupante.Che ha il D di difendersi. Es non può permettersi di avere tutta la popolazione occupante armata fino a identi: revisione libera vendita di armi. Ciò che conta è che non si trasferisce la sovranità con il mutevole corso degli eventi bellici, è solo amministrazione temporanea del territorio, con D e obblighi della Potenza occupante. Poi sarà deciso dopo della sorte del Paese. Impedimento assoluto è anche dover rispettare norme del Paese occupato del tutto incompatibili con i propri obblighi in mat. di D umani (si ammette pacificamente la loro applicazione extraterritoriale da parte degli S che si sono impegnati a rispettarli). Ammettere che corti, senza un equo processo, decidano di una pena capitale/detenzione in condizioni degradanti. Potrebbe crearsi una sit. delicata per i D economici, sociali, culturali. Circa la costruzione del muro in Palestina, il Patto delle NU sui D economici, sociali, culturali si applica nei territori palestinesi occupati.
Questo però richiede un liv. di amministrazione del territorio difficilmente compatibile con l'art 43 (cambiamenti importanti: rif. dell'ordinamento) Dibattito sull'applicabilità delle norme sul D dell'occupazione: Rif. anche nell'art 2 comune, secondo paragrafo. La Conv. si applica anche (paragrafo 1) a tutti i casi di occupazione tot o parziale del territorio di altro S contraente (l'occupazione esiste solo nei conflitti interstatali), anche se tale occupazione non incontra resistenza armata. Le Conv. però tacciono sulla definizione, che sia possibile interpretare le disposizioni, l'art 2 in particolare, alla luce di una definizione del reg. 1907 è possibile per affermazione della Conv. stessa, art 154: Nelle relazioni tra Potenze legate dalla Conv., questa completerà le sez. 2 e 3 del reg. allegato alle suddette Conv. Essa è supplementare alle sez. 2 e 3 dei reg.: li integra ma non li sostituisce. Una tesiLa posizione sostenuta da Israele fu che l'applicazione del D dell'occupazione ai territori occupati in Palestina dovesse negarsi, a partire proprio dal paragrafo 2 dell'art 2: non è S contraente.
La vicenda: Palestina sotto il controllo britannico al tempo della Società delle Nazioni. Schiacciante presenza araba, ridotta presenza ebraica. Dichiarazione britannica che si impegna a garantire che nel mandato uno scopo sia costituire un focolaio ebraico. Nel tempo c'è una immigrazione ebraica nel territorio (considerato quello originario del popolo). Inizialmente contenuto, non crea particolari tensioni, diventa difficile da gestire per il R.U. con la II GM (esigenza piuttosto per la fuga dallo sterminio). Il R.U. decide di rinunciare ai propri obblighi (non è più in grado di gestire la sit.: attentati, movimenti armati, terrorismo) a favore delle NU. Si cerca una soluzione di indipendenza della Palestina. L'assemblea adotta una risoluzione, il
Piano di partizione, con cui si immagina di costituire 2 S: uno arabo, uno ebraico, Gerusalemme come città internazionale comune ai 2 popoli, una proporzione di territorio di circa 55% per lo S ebraico. S arabi non accettano (volevano uno S unico con la protezione della minoranza ebraica, e vedono nel disequilibrio geografico un elemento importante).
1948 guerra di indipendenza di Israele, sconfitta S arabi, controllo dell'Egitto su una parte grande della Palestina, ben più del 55%. Resta il controllo degli S arabi sulla Cisgiordania.
1967 guerra dei 6 giorni, tentativo di ridiscutere, Israele attacca invocando legittima difesa preventiva dall'attacco arabo. (alcuni: ius ad bellum, altri lo vedono come implicito, preesistente alla Carta delle NU, che non sono un patto suicida, senza possibilità di difendersi da un attacco che per proporzioni sarebbe distruttivo).
Controllo di parti del territorio, non più ridiscusso. Inizialmente riconosciuti come territori occupati.
Poi amministrati (negando l'occupazione si ammette che resti impregiudicata la discussione del titolo). Decisione di Israele di disimpegnarsi da Gaza. Nel tempo si sviluppa una colonizzazione del territorio occupato. Numericamente non tanto a Gaza ma nel West Bank, dove viene annessa formalmente Gerusalemme est.: controllare strategicamente la dorsale: un attacco colonie militari. Inizialmente arabo spaccherebbe in 2. Poi una colonizzazione di 500 mila. Il governo di Israele non riconosce un'occupazione de jure. Questa la posizione del governo, ma la giurisprudenza israeliana ha applicato molto D dell'occupazione. Base giuridica quindi nel consenso delle parti. La posizione è sempre stata che non è parte contraente: Giudea e Samaria non territorio di altra parte contraente. Giordania aveva occupato la Cisgiordania. Teoria del missing revertioner (D dell'occupazione regola sit. tra aventi D al territorio ma che non lo controlla). Stando all'interpretazione letterale, "di
altra Parte contraente”, non sotto lasovranità di questa: può bastare il controllo di fatto. Il territorio è statopreso da altra parte contraente. Ma non è la prospettiva della Corte Si somma talvolta quella del better title (Israele per aver agito in legittimadifesa, controversa peraltro). Contestazioni e smentita della CiG sulla costituzione del muro: per capirese un territorio è occupato basta il paragrafo 1, il 2 regola solo un casospecifico. Senza resistenza armata, sulla memoria della Danimarca chedurante la IIGM non aveva la forza di opporsi ai tedeschi ma non li volevaassolutamente.Totale sproporzione dei mezzi, incapacità di opporsi, non genera unaresistenza armata, ma le norme sull’occupazione si applicano, perchéquest’ultima è comunque ostile.Quello che conta è il conflitto tra altre parti contraenti e che si verifical’occupazione del territorio (non importa di chi ma
l'alterità del territorio: non si acquisisce sovranità col conflitto: conflitto tra S). Non vincolo di interpretazione "parti contraenti" del par. 2, relativo a un caso specifico.
Quando finisce l'occupazione: analisi fattuale, allora quando l'esercito non controlla più il territorio. Anche su questo le Conv. si esprimono: art 6 inizio e fine dell'applicazione: nel territorio delle parti al conflitto l'applicazione della Conv. cesserà alla chiusura generale delle occupazioni militari.
In caso di territori occupati, cesserà un anno dopo la chiusura generale delle occupazioni militari.
La potenza occupante sarà vincolata, durante l'occupazione, nella misura in cui eserciti f. di G nel territorio, da queste disposizioni: da 1 a 12, 27, da 29 a 34, 47, 49, 51, 59, da 61 a 77, 143
Si chiarisce che il regime giuridico di Ginevra è pensato per essere temporaneo, per una situazione che va risolta.
uo;f. di G” come “forze di governo”, l’esercizio di f. di G sembra limitare il D dell’occupazione a quelle forze, mentre l’art parla di controllo del territorio. Esso si disinteressa completamente della popolazione del territorio: non occupa più? No: controlla il territorio. La teoria delle f. di G è stata sostenuta, ad esempio in Iraq. Prima posizione statunitense: liberazione. Ammettono di essere potenza occupante, istituiscono un’autorità amministrativa, occupazione da allora, le norme sull’internamento non si applicavano? No: gli obblighi iniziano quando controlla il territorio. L’applicabilità non dipende da un’attività stessa dell’occupante. Sarebbe permettergli di spogliarsi degli obblighi semplicemente non esercitando f. di G. Si è detto che questo rinvio alle f. di G è un errore, cioè non va interpretato così. Interpretando “f. di G” come “forze di governo”, si intende che l’esercizio di queste forze limita il D dell’occupazione alle sole forze di governo, mentre l’articolo parla del controllo del territorio. Esso sembra disinteressarsi completamente della popolazione del territorio: non occupa più? No: controlla il territorio. La teoria delle forze di governo è stata sostenuta, ad esempio in Iraq. La prima posizione statunitense era quella della liberazione. Ammettono di essere una potenza occupante, istituiscono un’autorità amministrativa e da allora l’occupazione è iniziata. Le norme sull’internamento non si applicavano? No: gli obblighi iniziano quando si controlla il territorio. L’applicabilità non dipende da un’attività stessa dell’occupante. Sarebbe permettergli di spogliarsi degli obblighi semplicemente non esercitando forze di governo. Si è detto che questo rinvio alle forze di governo è un errore, cioè non va interpretato così.