Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
SUCCESSIONE TRA STATI
Indica la sostituzione di uno Stato nel governo del territorio di un altro Stato, è una questione che si pone in termini fattuali.
Può assumere diverse forme, realizzandosi attraverso:
- Fenomeno della secessione, formazione di un nuovo Stato su una parte del territorio dello Stato predecessore;
- Ipotesi di smembramento, nascita di più Stati sul territorio dello Stato predecessore, che viene così estinto;
- Incorporazione da parte di uno Stato del territorio di un altro Stato, che si estingue parimenti;
- Ipotesi di cessione, ossia il trasferimento allo Stato successore di una parte del territorio dello Stato predecessore, che però continua ad esistere.
Dal punto di vista giuridico si pongono una serie di questioni. Andando ad esaminare ciò che succede in Germania a seguito dell'unificazione. È importante sottolineare come la Repubblica Federale di Germania ha di fatto continuato la personalità giuridica del predecessore.
Terzo Reich, ma allo stesso modo si pone intermini giuridici come Stato successore rispetto alla Repubblica Democratica Tedesca.Combinazione di due fenomeni:Continuità della personalità giuridica e Successione per quanta riguarda con la defunta Repubblica Democratica Tedesca.Come detto, la successione riguarda un'ipotesi dove uno Stato, di norma di nuova costituzione, prende il posto di un altro Stato nel governo di un territorio, ed è caratterizzata da un fenomeno fondamentale dal punto di vista giuridico, cioè la frattura, interruzione della personalità giuridica delle 2 entità sul piano del diritto internazionale.Stato che si estingue lasciando spazio ad un altro, determinando una situazione di interruzione, di frattura, della personalità giuridica tra le 2 entità.Altro esempio Ex CecoslovacchiaIl 1° gennaio del 1993 si assiste ad un pacifico dissolvimento della Cecoslovacchia che si divide in Repubblica Ceca eSlovacchia. Questi due nuovi Stati non hanno fatto valere in alcun modo l'identità giuridica con lo Stato predecessore, ciò determina che questi due Stati si caratterizzano, si collocano, come successore della Cecoslovacchia e non come Stati che continuano la personalità giuridica dell'ex Cecoslovacchia.
Cosa succede sul piano giuridico laddove assistiamo a una successione? I diritti e gli obblighi dello stato predecessore si trasferiscono agli obblighi dello stato successore, in particolare per i trattati internazionali? A rigore lo stato successore in quanto nuovo soggetto del diritto internazionale non è vincolato dai trattati conclusi dello stato predecessore. Questo però non vale con riferimento ai diritti e obblighi localizzati ovvero riferibili ad un determinato territorio. In particolare, questo non riguarda la definizione dei confini internazionali; sarebbe devastante sul piano della tenuta degli equilibri internazionali.
se all'istituzione di nuovi Stati, derivasse una ridefinizione dei confini internazionali. Al fine di attribuire stabilità agli equilibri territoriali, con riferimento ai trattati che creano diritti ed obblighi localizzabili, vale il principio della continuità dei trattati (definizione di confine, diritti di passaggio, di pesca, di navigazione). Questo principio è stato affermato come regola di diritto consuetudinario cristallizzato all'articolo 12 della convenzione di Vienna del 1978 sulla successione dei trattati, ed affermata in una sentenza della Corte Internazionale di Giustizia che riguardava lo smembramento della Cecoslovacchia. La Slovacchia è subentrata in un trattato del 1977 tra Ungheria e Cecoslovacchia che riguardava lo sfruttamento di un sistema di chiuse sul Danubio che incideva sulla possibilità di navigazione sul fiume. Trattandosi di trattato localizzato riguardante un diritto di navigazione abbiamo la valenza del principio di.continuità dei trattati, equindi abbiamo la valenza di un principio di stabilità delle relazioni internazionali.Un diverso approccio riguarda i trattati non localizzati: abbiamo un principio moltorilevante definito principio della tabula rasa.In caso di creazione di uno o più nuovi Stati (secessione, fusione osmembramento) lo Stato di nuova istituzione non è vincolato ai trattatiprecedentemente conclusi.Ciò riguarda i trattati bilaterali (no possibilità di deroga) ma anche quelli multilaterali,a meno che questi ultimi non prevedano la possibilità di una notificazione disuccessione cioè la possibilità che lo Stato di nuova costituzione possa manifestare ilproprio consenso al trattato precedente concluso.Abbiamo una retroattività dell'adesione dello Stato successore al momento della sua costituzione.Cosa succede per quanto riguarda l'adesione all'organizzazione internazionale in caso diNormalmente è richiesta una nuova domanda di adesione a meno che lo stato successore possa essere considerato il continuatore dello stato precedente. Situazione presentata per quanto riguarda la trasformazione dell'ex Unione Sovietica in Russia; in questo caso non c'è stato bisogno di una nuova domanda.
Il principio dello territoriale vale anche nella regola uti possidetis iuris. Questo principio riguarda la delimitazione delle frontiere degli Stati di nuova costituzione, normalmente a seguito di un processo di decolonizzazione. Le suddivisioni amministrative interne di uno Stato preesiste sono, in assenza di accordi, trasformate in frontiere internazionali. Si affaccia per la prima volta in America Latina allorché le colonie spagnole e portoghesi diventano indipendenti. È un principio ribadito nell'esperienza di decolonizzazione delle colonie esistenti in Africa negli anni '60, ed affermato nel Summit dell'Assemblea
Generale dei capi di Stato e di governo dell'Organizzazione Unità Africana del 1964: dove gli Stati si impegnano a rispettare la sovranità e l'integrità territoriale di ciascuno Stato membro, nonché i confini esistenti al momento dell'acquisto dell'indipendenza sulla base del principio uti possidetis.
Questo principio è stato seguito quando Burkina Faso e Mali hanno acquistato l'indipendenza; in questo caso le frontiere delle circoscrizioni amministrative di quello che era il territorio coloniale francese sono divenute le frontiere internazionali tra i due paesi.
Questo principio seguito è stato poi oggetto di contestazione in una celebre vicenda promossa dinnanzi alla CIG, che ha preso posizione sulla vincolatività di questa regola (uti possidetis) con una pronuncia del 1986.
Uti possidetis ha difatti confermato che costituisce un principio generale, logicamente collegato al profilo dell'indipendenza ed
avente lo scopo di evitare che l'indipendenza stessa e la stabilità dei nuovi Stati siano messe in pericolo a causa di lotte fratricide nate dalla contestazione di frontiere in seguito al ritiro della potenza amministratrice.
Ma che rilevanza ha questa regola al di fuori dell'impianto coloniale?
Naturalmente il problema si è posto con la definizione delle frontiere internazionali sulla base di quelle che erano delimitazioni amministrative con riferimento allo smembramento delle ex Iugoslavia.
Al riguardo si ricorda un celebre parere della commissione arbitrare presieduta da Badinter, (Ministro della Giustizia ed ex Presidente della Corte costituzionale francese), che ha preso posizione sul punto; la domanda era: i confini tra la Serbia, la Bosnia possono essere considerate delle frontiere in base al dritto internazionale? Quelli che erano i confini delle circoscrizioni e delle repubbliche che gravitavano nell'orbita dell'ex Iugoslavia possono essere elevate a
frontiere sul piano del diritto internazionale rispetto a Stati di nuova costituzione? La risposta affermata è positiva; le frontiere tra la Croazia e la Serbia, e tra la Bosnia-Erzegovina e la Serbia non possono essere azzerate, se non attraverso un accordo liberamente concluso; in mancanza di un accordo le vecchie frontiere diventano le nuove frontiere protette dal diritto internazionale. In questo parere si afferma il principio dello status quo territoriale, oltre che all'affermazione della regola uti possidetis. La prima forma di organizzazione internazionale è stata la commissione centrale per la navigazione del fiume Reno che nasce nel 1815, si valorizza da parte degli Stati l'esigenza di trovare una forma di cooperazione al fine di perseguire un determinato fine, cioè nel caso gestire e amministrare la navigazione del fiume Reno. Emerge, tuttavia, alla fine del XIX secolo e si avrà ilboom a metà del XX secolo. Ad oggi sono circa 200 e la loro valenza aumenta sempre di più. Le organizzazioni internazionali non costituiscono l'organizzazione di governo della società internazionale, che è una società priva di struttura istituzionale e astruttura paritaria cioè sovrana eguaglianza. Nemmeno l'ONU è considerata forma di governo. Si limitano ad essere delle forme di gestione collettiva delle attività di produzione, accertamento e attuazione coercitiva del diritto. Le organizzazioni internazionali sono importanti per quanto riguarda il fenomeno della Global Governance. Non devono essere in alcuna misura considerate forme di governo della società internazionale; nemmeno l'ONU lo può essere considerata, perché vanno intese come società prive di struttura istituzionale e caratterizzate da una forte logica paritaria (che corrisponde al principio di sovrana uguaglianza tra gli Stati). Hanno
valenza nell'ordinamento internazionale, ma si limitano ad essere delle forme di gestione collettiva dell'attività di produzione, accertamento ed attuazione coercitiva del diritto. Esse si possono definire come associazioni di Stati e/o di organizzazione internazionale costituite al fine di assolvere specifici compiti e dotate di organi permanenti. Si distinguono fortemente dall'altro soggetto del diritto internazionale, lo Stato, perché:- Si fondano su base volontaria, da iniziativa di Stati e non da esito fattuale, processo giuridico su base volontaria;
- Processo giuridico caratterizzato ad un atto giuridico di costituzione dell'organizzazione internazionale; normalmente è un trattato che definisce i termini di operatività dell'organizzazione stessa;
- È caratterizzata da una logica di funzionalismo: agisce nei termini e limiti di quelle che sono le sue finalità.