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6. IL RECEPIMENTO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE DA PARTE DEL DIRITTO ITALIANO

Nel momento in cui uno Stato ratifica un trattato è obbligato a rispettarne le norme in esso

contenute. Affinché un giudice italiano applichi un trattato internazionale non basta la ratifica in

quanto questa vincola lo Stato solo sul piano internazionale. Per fare in modo che un trattato venga

applicato anche a livello nazionale, questo deve essere recepito e inserito nell’ordinamento

nazionale.

Procedimento di recepimento o adattamento generale per tutti gli Stati:

- Ordinario il legislatore ordinario (legislatore o organi, dipende dai vari ordinamenti

nazionali), adotta un atto con il quale dà esecuzione a quella determinata norma del diritto

internazionale. La formula è “lo Stato dà esecuzione al trattato concluso il giorno … il quale

prevede … (viene riscritta la norma all’interno dell’atto)”

- Speciale o mediante rinvio l’autorità nazionale adotta un provvedimento “si dà

esecuzione al trattato concluso a … il …” ma non viene riscritto il testo del trattato. Il

procedimento speciale può essere di due modalità:

Rinvio automatico e permanente, viene emanata una norma dello Stato che dice “nel

o momento in cui questo Stato ratifica un trattato questo è direttamente applicabile

nell’ordinamento interno”

Rinvio ad hoc, ogni volta che nasce una norma a livello internazionale, lo Stato

o adotterà un atto che rinvierà a quel trattato

Adattamento dell’ordinamento italiano del diritto consuetudinario:

- Art. 10, comma 1 Cost l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto

internazionale generalmente riconosciute, cioè il diritto internazionale consuetudinario e i

principi generali di diritto. In questo si ha un recepimento automatico da parte

dell’ordinamento nazionale

- Rango della norma di diritto consuetudinario internazionale nel diritto interno:

Rapporto tra diritto consuetudinario internazionale e leggi ordinarie si colloca a

o livello della Costituzione italiana perché è proprio questa che prevede il recepimento

del diritto internazionale consuetudinario all’articolo 10. Se una legge ordinaria

confligge con una prassi internazionale prevale quest’ultima in quanto si colloca al

livello della Costituzione

Rapporto tra diritto internazionale consuetudinario e Costituzione e leggi

o consuetudinarie è un tema complesso

Corte costituzionale, sentenza n° 48 del 1979 sentenza Russel, se la norma

▪ →

internazionale è precedente alla Costituzione allora prevale la norma

internazionale; viceversa se è successiva prevale la norma costituzionale

interna

Corte costituzionale, sentenza n° 238 del 2014 la Corte costituzionale ha

▪ →

cambiato idea rispetto alla sentenza del 1979. 10 anni fa alcuni giudici italiani

hanno condannato la Germania per crimini di guerra nazisti compiuti in Italia

durante la 2GM e ritenevano che la Germania dovesse rispondere dei danni

ai familiari delle vittime, questi erano processi a carattere civile non penale.

Controversia: tra Germania e Italia in quanto la prima non voleva pagare le

somme e sosteneva che in materia esistesse il principio di immunità degli

Stati, cioè gli Stati non possono essere sottoposti al giudizio dei giudici di altri

paesi per l’esercizio dei loro poteri sovrani. L’Italia ammetteva l’esistenza di

questa norma consuetudinaria internazionale però sosteneva che nel corso

degli ultimi tempi si era formata una prassi che consentiva eccezioni nel caso

di crimini di guerra o crimini contro l’umanità. La conclusione della CIG nel

2012 ha dato ragione alla Germania, in quanto la regola dell’immunità non

subisce eccezioni. Dopo questa sentenza il tribunale di Firenze si è rivolto alla

Corte costituzionale italiana lamentando l’applicazione di questa norma

dell’immunità degli Stati in quanto confligge con una norma costituzionale

italiana, l’art. 24 (diritto di accesso al giudice). In sostanza la norma

internazionale non permetteva ai familiari delle vittime il diritto di potersi

rivolgere ad un giudice per vedere il riconoscimento dei propri diritti. La Corte

costituzionale italiana ha seguito l’impostazione del tribunale di Firenze e ha

affermato che sussiste un problema di conflitto. In questo caso prevale il

diritto internazionale consuetudinario tranne nel caso in cui il conflitto è con

i principi fondamentali della nostra costituzione e l’art. 24 è ritenuto principio

fondamentale della costituzionale (teoria dei contro limiti). Il problema è che

c’è una sentenza della CIG che è vincolante e dice che l’Italia non può

condannare la Germania, e dall’altra parte c’è la Corte costituzionale che

afferma che deve prevalere il diritto di accesso al giudice. In ogni caso l’Italia

non può avanzare queste pretese. C’è chi avanza l’idea della protezione

equivalente, si potrebbe uscire da questo problema cercando un accordo con

la Germania al fine che i parenti delle vittime possano rivolgersi direttamente

ai giudici tedeschi strada che in pratica è impossibile perché la Germania

non lo permetterà mai.

Adattamento al diritto internazionale pattizio

La costituzione italiana non prevede nulla a proposito dell’adattamento del diritto nazionale al

diritto internazionale pattizio e quindi si procede con l’adozione di una legge che contiene l’ordine

di esecuzione “si da piena e completa esecuzione al trattato …”. Questa è una legge ordinaria. Dopo

l’ordine di esecuzione possono accadere due cose:

- Procedimento ordinario dopo l’ordine di esecuzione verrà riscritto il testo del trattato

nella legge ordinaria 

- Procedimento speciale dopo l’ordine di esecuzione fa il rinvio e si allega il testo del

trattato nella lingua autentica e una traduzione in lingua italiana non ufficiale

 spetta al legislatore scegliere il procedimento, solitamente viene scelto il procedimento speciale

perché ha due vantaggi:

1. Non c’è nessuno che garantisce che il testo del trattato in lingua originare sia autentico e

quindi si potrebbero porre problemi a livello di applicazione delle norme, problemi di

difformità applicativa rispetto all’applicazione del trattato da parte degli altri stati.

2. Si potrebbe verificare la situazione in cui il trattato si sia estinto a livello internazionale i

giudici dovranno continuare ad applicare la legge italiana di recepimento anche se il trattato

non c’è più. Nel caso del rinvio il giudice italiano semplicemente non lo applica più.

N.B. Ci sono casi in cui non è possibile scegliere il procedimento speciale, cioè quando il

trattato internazionale contiene “norme non self-executive”, per cui è necessario riscrivere

il testo del trattato. Si dice che una norma è non self-executive:

- Quando lascia facoltà agli Stati di chiarire ulteriori dettagli in una legge ordinaria. Ad

esempio nella Convenzione di Strasburgo sull’adozione dei minori è presente una

norma che lascia la possibilità agli Stati di decidere se sia possibile adottare un minore

ad una coppa sposata, ad una coppia o ad un single

- Quando la convenzione prevede un organo che nello Stato nazionale non esiste. Ad

esempio la Convenzione di Maryland contro la corruzione prevede un organo con

una serie di competenze in materia. L’Italia ha dovuto istituire questo organo,

chiamato ANAC

- Quando è presente una norma incompleta. Ad esempio una norma che stabilisce un

reato ma non viene stabilita la relativa pena, la quale deve essere stabilita tramite

procedimento ordinario

quando un trattato viene recepito nel nostro ordinamento è sempre subordinato alla

Costituzione.

Contrasto tra un trattato e una legge ordinaria

In caso di contrasto tra un trattato internazionale e una legge ordinaria prendiamo in considerazione

l’articolo 117 della Costituzione, il quale stabilisce che la legge è subordinata alla Costituzione,

all’ordinamento comunitario e agli obblighi internazionali. La Corte costituzionale ha chiarito il

contenuto dell’art. 117: implicitamente stabilisce che in caso di contrasto deve prevalere il trattato.

Le norme internazionali pattizie sono interposte tra la Costituzione e le leggi ordinarie. Spetta in

questo caso alla Corte costituzionale dichiarare l’invalidità della legge ordinaria in contrasto con il

trattato internazionale. Tutto questo non è espresso esplicitamente nella Costituzione ma possiamo

dedurlo dalla Corte costituzionale e dall’articolo 117.

Adattamento degli atti delle organizzazioni internazionali

Per quanto riguarda l’adattamento degli atti delle organizzazioni internazionali si è creata una prassi

che prevede l’adozione del procedimento ordinario. Il legislatore adotta una legge ordinaria o un

decreto legislativo o un regolamento. Nel momento in cui un atto di un’organizzazione

internazionale è in contrasto con una legge ordinario, questo prevale in quanto è da considerarsi

come un obbligo internazionale. Gli atti vincolanti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

vengono recepiti attraverso un regolamento dell’Unione europea, il quale è direttamente

applicabile nel nostro ordinamento.

7. LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI

In base all’articolo 2 della Carta delle Nazioni Unite possiamo stabilire che le controversie tra

soggetti del diritto internazionale in merito a questioni giuridiche possono essere risolte in maniera

pacifica attraverso i mezzi specificati dall’articolo 33 della Carta istitutiva delle Nazioni Unite:

- Mezzi diplomatici mediante i quali non si arriva ad una sentenza. Esempi di mezzi

diplomatici sono:

Negoziati condotti tra le parti al fine di trovare un accordo per risolvere la

o controversia

Buoni uffici intervento di un soggetto terzo che può essere: uno Stato, un organo

o supremo di uno Stato, un organo di un’organizzazione internazionale, che invita le

parti a condurre il negoziato che si risolve in un’adozione di un accordo

Mediazione intervento di un soggetto terzo che partecipa direttamente alla

o negoziazione

Inchiesta viene nominata una “commissione di inchiesta” che deve andare ad

o accertare i fatti ed è composta da esperti. Può essere affidata ad un organo già

esistente o essere creata ad hoc. Spetta alle parti decidere i componenti o le stesse

parti possono dema

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A.A. 2019-2020
84 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher beatrice.M96 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Santini Andrea.