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6. IL RECEPIMENTO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE DA PARTE DEL DIRITTO ITALIANO
Nel momento in cui uno Stato ratifica un trattato è obbligato a rispettarne le norme in esso
contenute. Affinché un giudice italiano applichi un trattato internazionale non basta la ratifica in
quanto questa vincola lo Stato solo sul piano internazionale. Per fare in modo che un trattato venga
applicato anche a livello nazionale, questo deve essere recepito e inserito nell’ordinamento
nazionale.
Procedimento di recepimento o adattamento generale per tutti gli Stati:
- Ordinario il legislatore ordinario (legislatore o organi, dipende dai vari ordinamenti
→
nazionali), adotta un atto con il quale dà esecuzione a quella determinata norma del diritto
internazionale. La formula è “lo Stato dà esecuzione al trattato concluso il giorno … il quale
prevede … (viene riscritta la norma all’interno dell’atto)”
- Speciale o mediante rinvio l’autorità nazionale adotta un provvedimento “si dà
→
esecuzione al trattato concluso a … il …” ma non viene riscritto il testo del trattato. Il
procedimento speciale può essere di due modalità:
Rinvio automatico e permanente, viene emanata una norma dello Stato che dice “nel
o momento in cui questo Stato ratifica un trattato questo è direttamente applicabile
nell’ordinamento interno”
Rinvio ad hoc, ogni volta che nasce una norma a livello internazionale, lo Stato
o adotterà un atto che rinvierà a quel trattato
Adattamento dell’ordinamento italiano del diritto consuetudinario:
- Art. 10, comma 1 Cost l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto
→
internazionale generalmente riconosciute, cioè il diritto internazionale consuetudinario e i
principi generali di diritto. In questo si ha un recepimento automatico da parte
dell’ordinamento nazionale
- Rango della norma di diritto consuetudinario internazionale nel diritto interno:
Rapporto tra diritto consuetudinario internazionale e leggi ordinarie si colloca a
→
o livello della Costituzione italiana perché è proprio questa che prevede il recepimento
del diritto internazionale consuetudinario all’articolo 10. Se una legge ordinaria
confligge con una prassi internazionale prevale quest’ultima in quanto si colloca al
livello della Costituzione
Rapporto tra diritto internazionale consuetudinario e Costituzione e leggi
o consuetudinarie è un tema complesso
→
Corte costituzionale, sentenza n° 48 del 1979 sentenza Russel, se la norma
▪ →
internazionale è precedente alla Costituzione allora prevale la norma
internazionale; viceversa se è successiva prevale la norma costituzionale
interna
Corte costituzionale, sentenza n° 238 del 2014 la Corte costituzionale ha
▪ →
cambiato idea rispetto alla sentenza del 1979. 10 anni fa alcuni giudici italiani
hanno condannato la Germania per crimini di guerra nazisti compiuti in Italia
durante la 2GM e ritenevano che la Germania dovesse rispondere dei danni
ai familiari delle vittime, questi erano processi a carattere civile non penale.
Controversia: tra Germania e Italia in quanto la prima non voleva pagare le
somme e sosteneva che in materia esistesse il principio di immunità degli
Stati, cioè gli Stati non possono essere sottoposti al giudizio dei giudici di altri
paesi per l’esercizio dei loro poteri sovrani. L’Italia ammetteva l’esistenza di
questa norma consuetudinaria internazionale però sosteneva che nel corso
degli ultimi tempi si era formata una prassi che consentiva eccezioni nel caso
di crimini di guerra o crimini contro l’umanità. La conclusione della CIG nel
2012 ha dato ragione alla Germania, in quanto la regola dell’immunità non
subisce eccezioni. Dopo questa sentenza il tribunale di Firenze si è rivolto alla
Corte costituzionale italiana lamentando l’applicazione di questa norma
dell’immunità degli Stati in quanto confligge con una norma costituzionale
italiana, l’art. 24 (diritto di accesso al giudice). In sostanza la norma
internazionale non permetteva ai familiari delle vittime il diritto di potersi
rivolgere ad un giudice per vedere il riconoscimento dei propri diritti. La Corte
costituzionale italiana ha seguito l’impostazione del tribunale di Firenze e ha
affermato che sussiste un problema di conflitto. In questo caso prevale il
diritto internazionale consuetudinario tranne nel caso in cui il conflitto è con
i principi fondamentali della nostra costituzione e l’art. 24 è ritenuto principio
fondamentale della costituzionale (teoria dei contro limiti). Il problema è che
c’è una sentenza della CIG che è vincolante e dice che l’Italia non può
condannare la Germania, e dall’altra parte c’è la Corte costituzionale che
afferma che deve prevalere il diritto di accesso al giudice. In ogni caso l’Italia
non può avanzare queste pretese. C’è chi avanza l’idea della protezione
equivalente, si potrebbe uscire da questo problema cercando un accordo con
la Germania al fine che i parenti delle vittime possano rivolgersi direttamente
ai giudici tedeschi strada che in pratica è impossibile perché la Germania
non lo permetterà mai.
Adattamento al diritto internazionale pattizio
La costituzione italiana non prevede nulla a proposito dell’adattamento del diritto nazionale al
diritto internazionale pattizio e quindi si procede con l’adozione di una legge che contiene l’ordine
di esecuzione “si da piena e completa esecuzione al trattato …”. Questa è una legge ordinaria. Dopo
l’ordine di esecuzione possono accadere due cose:
- Procedimento ordinario dopo l’ordine di esecuzione verrà riscritto il testo del trattato
nella legge ordinaria
- Procedimento speciale dopo l’ordine di esecuzione fa il rinvio e si allega il testo del
trattato nella lingua autentica e una traduzione in lingua italiana non ufficiale
spetta al legislatore scegliere il procedimento, solitamente viene scelto il procedimento speciale
perché ha due vantaggi:
1. Non c’è nessuno che garantisce che il testo del trattato in lingua originare sia autentico e
quindi si potrebbero porre problemi a livello di applicazione delle norme, problemi di
difformità applicativa rispetto all’applicazione del trattato da parte degli altri stati.
2. Si potrebbe verificare la situazione in cui il trattato si sia estinto a livello internazionale i
→
giudici dovranno continuare ad applicare la legge italiana di recepimento anche se il trattato
non c’è più. Nel caso del rinvio il giudice italiano semplicemente non lo applica più.
N.B. Ci sono casi in cui non è possibile scegliere il procedimento speciale, cioè quando il
trattato internazionale contiene “norme non self-executive”, per cui è necessario riscrivere
il testo del trattato. Si dice che una norma è non self-executive:
- Quando lascia facoltà agli Stati di chiarire ulteriori dettagli in una legge ordinaria. Ad
esempio nella Convenzione di Strasburgo sull’adozione dei minori è presente una
norma che lascia la possibilità agli Stati di decidere se sia possibile adottare un minore
ad una coppa sposata, ad una coppia o ad un single
- Quando la convenzione prevede un organo che nello Stato nazionale non esiste. Ad
esempio la Convenzione di Maryland contro la corruzione prevede un organo con
una serie di competenze in materia. L’Italia ha dovuto istituire questo organo,
chiamato ANAC
- Quando è presente una norma incompleta. Ad esempio una norma che stabilisce un
reato ma non viene stabilita la relativa pena, la quale deve essere stabilita tramite
procedimento ordinario
quando un trattato viene recepito nel nostro ordinamento è sempre subordinato alla
→
Costituzione.
Contrasto tra un trattato e una legge ordinaria
In caso di contrasto tra un trattato internazionale e una legge ordinaria prendiamo in considerazione
l’articolo 117 della Costituzione, il quale stabilisce che la legge è subordinata alla Costituzione,
all’ordinamento comunitario e agli obblighi internazionali. La Corte costituzionale ha chiarito il
contenuto dell’art. 117: implicitamente stabilisce che in caso di contrasto deve prevalere il trattato.
Le norme internazionali pattizie sono interposte tra la Costituzione e le leggi ordinarie. Spetta in
questo caso alla Corte costituzionale dichiarare l’invalidità della legge ordinaria in contrasto con il
trattato internazionale. Tutto questo non è espresso esplicitamente nella Costituzione ma possiamo
dedurlo dalla Corte costituzionale e dall’articolo 117.
Adattamento degli atti delle organizzazioni internazionali
Per quanto riguarda l’adattamento degli atti delle organizzazioni internazionali si è creata una prassi
che prevede l’adozione del procedimento ordinario. Il legislatore adotta una legge ordinaria o un
decreto legislativo o un regolamento. Nel momento in cui un atto di un’organizzazione
internazionale è in contrasto con una legge ordinario, questo prevale in quanto è da considerarsi
come un obbligo internazionale. Gli atti vincolanti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
vengono recepiti attraverso un regolamento dell’Unione europea, il quale è direttamente
applicabile nel nostro ordinamento.
7. LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI
In base all’articolo 2 della Carta delle Nazioni Unite possiamo stabilire che le controversie tra
soggetti del diritto internazionale in merito a questioni giuridiche possono essere risolte in maniera
pacifica attraverso i mezzi specificati dall’articolo 33 della Carta istitutiva delle Nazioni Unite:
- Mezzi diplomatici mediante i quali non si arriva ad una sentenza. Esempi di mezzi
→
diplomatici sono:
Negoziati condotti tra le parti al fine di trovare un accordo per risolvere la
→
o controversia
Buoni uffici intervento di un soggetto terzo che può essere: uno Stato, un organo
→
o supremo di uno Stato, un organo di un’organizzazione internazionale, che invita le
parti a condurre il negoziato che si risolve in un’adozione di un accordo
Mediazione intervento di un soggetto terzo che partecipa direttamente alla
→
o negoziazione
Inchiesta viene nominata una “commissione di inchiesta” che deve andare ad
→
o accertare i fatti ed è composta da esperti. Può essere affidata ad un organo già
esistente o essere creata ad hoc. Spetta alle parti decidere i componenti o le stesse
parti possono dema