Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
APPUNTI LEZIONI ANNO ACCADEMICO 2020/2021
Siano registrati). Non deve quindi sorprendere il fatto che l'UE conosce il marchio registrato, dà un titolo di protezione ai marchi registrati come marchi dell'UE ma non dà alcun titolo di protezione ai marchi che non sono stati registrati.
Non esiste un marchio dell'UE che non sia un marchio registrato.
Che cos'è un marchio? È sicuramente un segno distintivo: l'art. 7 co 1 dice: "Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche... Quindi è un segno che può essere qualunque cosa che è capace di essere un segno o simbolo: segno o simbolo è qualcosa che cade sotto i sensi (che si può vedere, sentire col gusto o olfatto).
o orecchie) che è in grado di fornire una informazione: per essere segno occorre che ci sia una caratteristica percepibile che veicoli un'informazione. L'informazione che viene fornita dai segni che si qualificano come marchi è un'informazione diversa a seconda dei tipi di marchio. I marchi ordinari che si chiamano marchi d'impresa, sono quelli di cui parla l'art 7 del codice della PI quando dice che quei segni sono dei segni che devono essere idonei a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare. Quindi siamo di fronte a segni che veicolano un'informazione (quella di distinzione del prodotto o servizio rispetto a quelli di altre imprese) e che hanno un'altra caratteristica: quella diessererappresentabili nel registro in modo da consentire all'autorità competente e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione, che non ha a che fare con l'informazione ma con il modo di registrare quei segni. Questi sono i marchi base (quelli che distinguono i prodotti/servizi di un'impresa da quelli di un'altra). Come li distinguono? In relazione alla qualità? No, li qualificano in relazione al fatto di essere prodotti o servizi che sono stati immessi in commercio o offerti dal titolare della registrazione o con il suo consenso. Quindi l'informazione veicolata dai marchi registrati normali è questo prodotto o servizio e sul mercato non in modo anonimo ma c'è qualcuno che l'ha messo in commercio o ha consentito a un terzo di metterlo in commercio sulla base di un contratto di licenza o di altro accordo che abilita il terzo a compiere atti che di solito sono riservati al titolare del marchio.Titolare (questi sono i marchi di impresa)
Diversi sono i marchi collettivi e i marchi di certificazione, li troviamo regolati nell'art 11 codice PI: diversi dagli altri marchi d'impresa perché quel segno non veicola l'informazione che il prodotto proviene da una certa impresa ma proviene da una certa impresa che caratteristiche particolari esegnatamente se si tratta di un marchio collettivo vuol dire che l'impresa appartiene a una associazione che regola l'uso del marchio comune garantendo una certa caratteristica di questi prodotti (la caratteristica base è che il prodotto proviene da un'impresa associata a quella che ha registrato il marchio).
I marchi di certificazione invece sono marchi registrati da enti pubblici o anche da privati che garantiscono che il prodotto o il servizio rispetta certe caratteristiche oggettive di qualità, di modo di produzione, di presentazione ecc...
Per esempio se una federazione di mobilieri (chiamata
federlegno) registra il marchio federlegno, l'apposizione del marchio sui mobili certifica che l'impresa produttrice di quei mobili appartiene all'associazione federlegno. Viceversa per i marchi di certificazione il fatto che il consorzio (esempio) dei produttori di acetobalsamico di Modena abbia registrato una certa forma di ampolla per l'aceto balsamico tradizionale garantisce che quella produzione di aceto che sta dentro quella forma di ampolla rispetta il capitolato per la produzione tradizionale dell'aceto balsamico. Quindi mentre nel caso dei marchi d'impresa la funzione è quella di garantire la provenienza da una determinata impresa, nel caso del marchio collettivo si garantisce l'appartenenza della impresa che produce quel prodotto/servizio ad un'associazione, per quanto riguarda invece il marchio di certificazione si garantisce che il prodotto è stato prodotto in un certo modo, in una certa area geografica ecc..13 di
61fi fi fi fi fi fi fi fi ff
DIRITTO INDUSTRIALE
APPUNTI LEZIONI
ANNO ACCADEMICO 2020/2021
Marchi d'impresa -> art 7 : il marchio deve essere percepito dal pubblico come qualche cosa che comunica quella informazione, quindi il marchio per essere marchio deve essere percepito dal pubblico come segno distintivo di un'impresa che si prende la responsabilità economica del prodotto.
Cio significa che ci sono dei segni che sono di per se idonei a rappresentare un segno distintivo e a comunicare un'informazione e ci sono altri segni che non lo sono.
Es immaginiamo una stoffa, il disegno della stoffa in genere non è idoneo di per se a comunicare la provenienza della stoffa da un determinato imprenditore, perché possa essere segno distintivo occorre che per effetto dell'uso, della pubblicità, della conoscenza che il mercato ha di questo segno, quel segno diventi capace di distinguere la produzione del sarto spogli d'oro da quello di un altro;
viceversa il nome e cognome dell'imprenditore è normalmente idoneo a distinguere i prodotti messi in commercio da quell'imprenditore da quelli di altri imprenditori. Ci sono quindi segni idonei di per sé a comunicare una certa cosa e ci sono altri segni la cui idoneità è dubbia o inesistente, può però essere acquisita per effetto dell'uso (perché il mercato si abitua a conoscerlo). Questo fenomeno dell'acquisizione dell'idoneità a distinguere si chiama 'secondary meaning': in realtà si riferisce a un determinato tipo di parole che sono normalmente prive di capacità distintive, queste sono le parole generiche che descrivono il prodotto o lo identificano (la parola scarpe rispetto alle calzature è generica, il pubblico non è abituato a ricondurre la parola scarpa a un determinato tipo di calzatura prodotto da una certa impresa -> quindi la parola scarpa nonèidonea a distinguere)Queste parole però possono però acquisire un signi cato secondario, possono cioè diventarecapaci di distinguere (fenomeno molto raro per i casi di marchi che sono assolutamente descrittivicome la parola scarpe per le scarpe o calzature) può però accadere in casi come il primo che siricorda nella storia: cintura di pelo di cammello (camel hair belting) queste cinture erano cintureche avevano un nome che descriveva il prodotto, a un certo punto l’uso di questa denominazioneè diventato così comune nell’ambito della produzione e del commercio negli usa che l’u cio deibrevetti e marchi USA ha ritenuto che quel segno avesse acquisito un signi cato secondario eche quindi alcuni consumatori (in un numero su ciente) avessero imparato a riconoscere quelmarchio come caratteristico di una particolare impresa e non più come descrittivo di unparticolare materiale con cui fare le cinture: questo
È un esempio di acquisizione di significato secondario. Tolti i segni che sono di per sé idonei a distinguere, gli altri segni non idonei a distinguere possono diventare idonei a distinguere per effetto di questa acquisizione di capacità distintiva che possiamo chiamare secondary meaning. Nell'art 7 si fa riferimento anche a un'idoneità del segno a essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire all'autorità competente e al pubblico di determinare con precisione l'oggetto della tutela. Questo requisito, fino al 2019, era impresso nella prima parte della norma con la condizione che i segni fossero rappresentabili graficamente (questo perché si partiva dal presupposto di un registro che era costituito da fogli di carta su cui si dovevano rappresentare graficamente i segni, che potevano consistere in nomi - segni o marchi denominativi - o in figure - marchi figurativi - oppure in emblemi - marchi concettuali - oppure combinazioni di questi).segni-marchi costituiti da elementi denominativi, elementi gurativi, elementi acustici e da altri. Tuttiperò dovevano essere rappresentabili gra camente—> questo comportava problemi nellaregistrazione delle tonalità cromatiche, dei profumi, dei gusti, di elementi che non sono facilmenterappresentabili attraverso un disegno o comunque attraverso la forma gra ca.Per questo il legislatore prima europeo e poi italiano, per armonizzarsi alla disciplina europea, hasostituto il requisito rigido della rappresentabilita gra ca con uno essibile: descritto tramite unacapacità funzionale cioè un’idoneità a essere rappresentato nel registro in modo da soddisfarecerte esigenze di certezza e precisione che vengono riferite alle autorità competenti (che devonofar valere il diritto dei marchi) e al pubblico (cioè agli utenti del marchio).Es l’espressione profumo d’erba per le palline da tennis, registrato in Inghilterra, nonèabbastanza preciso perché il profumo dell’erba tagliata è diversa da quella non tagliata: bisognaprecisare in modo tale da soddisfare lo standard di certezza è chiarezza che viene richiestodall’art 7 e dalla norma parallela nell’ambito dell’Ue.
14 di 61fi fi fi ff ff ff ff fifi ff ffi fifi fi fi ff fl fi fi fi ffi fi fi
DIRITTO INDUSTRIALE
APPUNTI LEZIONI
ANNO ACCADEMICO 2020/2021
L’accoglimento di un marchio nell’ambito del registro dell’impresa è subordinato a una serie diregole de nite impedimenti (impedimenti alla registrazione del marchio) se un marchio è soggettoad impedimento non può essere registrato.
Questi impedimenti nella tradizione italiana vengono de niti anche requisiti di registrabilità
Gli impedimenti si dividono in
A) impedimenti relativi: possono essere fatti valere solo da determinati soggetti. Gli impedimentirelativi danno luogo a una nullità relativa del segno.
Impedimenti assoluti: possono essere fatti valere dall'utente che nega la registrazione del marchio oppure