Diritti di proprietà industriale: brevetti, marchi, diritti d’autore. Sono diritti esclusivi e
assoluti.
Concetto di MONOPOLIO rispetto a DIRITTO DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE (relativamente
alla invenzione; esempio penna a sfera e penna stilografica)
Chi è il CONTRAFFATTORE
Cenni storici
I diritti di proprietà industriale nascono ala fine del ‘700 (rivoluzione francese e americana)
Diritto d’autore: PRIVILEGIO DI STAMPA e PLAGIO
Marchio: Utilità nelle corporazioni.
Brevetti: Dalla libertà di concorrenza vengono riconosciuti come oggetto di proprietà le
ATTIVITA’ DI RICERCA. Diritto riconosciuto su un prodotto, per un periodo di tempo e se e
solo se l’invenzione è considerata DETERMINANTE. Concetto di “COMPENSO GARANTITO?”
Concorrenza sleale: attività che possano pregiudicare il corretto funzionamento del sistema
concorrenziale. Deve prevalere l’impresa migliore.
Disciplina ANTITRUST serve a impedire:
①Venga a meno la concorrenza
②Il fenomeno della concentrazione
③Abusi dovuti al vantaggio competitivo di un’azienda
Segni distintivi
Marchio: è il segno distintivo dei prodotti o dei servizi dell’impresa, dunque garantisce che
taluni prodotti (servizi) derivino da una costante fonte produttiva
Ditta: è il nome commerciale dell’imprenditore
Insegna: è il segno distintivo con la quale l’imprenditore identifica i locali nei quali svolge la
propria attività (stabilimenti industriali, negozio di vendita).
Nome a dominio: è il sito internet dell’impresa
Indicazioni geografiche e denominazioni di origine
I 5 segni distintivi dell’impresa favoriscono la formazione e il mantenimento della clientela.
Interessi relativi ai segni distintivi:
① Gli imprenditori precludono ai concorrenti l’uso di segni simili idonei a sviare la clientela
②Gli imprenditori possono cedere i propri segni distintivi
③I consumatori non sono tratti in inganno dall’identità dell’imprenditore o dalla provenienza
dei prodotti
④RENDERE LA CONCORRENZA ORDINATA E LEALE
DISCIPLINA DEL MARCHIO
Marchio nazionale, marchio comunitario (STESSI EFFETTI). Istituto della REGISTRAZIONE (diritto
all’uso esclusivo).
Garanzia per imprenditori, consumatori e concorrenza. Svolge ruolo centrale nella
FORMAZIONE E MANTENIMENTO DELLA CLIENTELA.
Prodotti privi di marchio?(ortofrutticolo)
Troppo successo del marchio? (Coca Cola: lecito ottenere posizioni di dominanza sul
mercato, ma NON ABUSARNE, dato che devono sussistere i requisiti di concorrenzialità).
Marchio individuale vs marchio collettivo funzione di garantire l’origine, la natura e la
qualità del prodotto.
ESEMPIO “Prosciutto di Parma” o “Parmigiano Reggiano”. Al marchio collettivo è affiancato
quello individuale
Composizione del marchio: deve essere IDENTIFICABILE. Marchio denominativo vs Marchio
figurativo.
Requisiti di validità del marchio
Liceità:
1. il marchio deve essere lecito. Non contenere segni contrari alla legge, all’ordine
pubblico e al buon costume.
Verità:
2. non si possono inserire nel marchio segni idonei a ingannare il pubblico, in
particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi.
Originalità:
3. il marchio deve essere originale, cioè si deve distinguere da altri marchi
(CAPACITA’ DISTINTIVA)
Non possono essere utilizzati come marchi, in quanto privi della capacità distintiva
(originalità):
Denominazione generiche:
A) il marchio latte non può essere registrato per le bottiglie di
latte
Indicazioni descrittive
B) della provenienza geografica del prodotto (non per i marchi
collettivi)
C) Segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente (VOLGARIZZAZIONE) , come
“super”, “extra”, “lusso”.
Esempi “Thermos” e “Pullman”. Azioni giudiziali e stragiudiziali a tutela del marchio.
Editore vocabolari.
Decadenza in seguito a ATTIVITA’ o INATTIVITA’ del titolare.
- L’originalità è rispettata quando denominazione generiche non hanno relazioni con i
prodotto (“aereoplano” per un marchio di calzature)
- È possibile usare come marchio parole di uso comune combinate tra di loro
(Amplifon/Parmalat).
Novità:
4. il marchio deve essere nuovo, cioè non deve essere stato registrato (principio dei
marchi anteriormente registrati).
La PROTEZIONE CONTRO LE IMITAZIONI ha un estensione limitata dal punto di vista:
a) Territoriale, cioè il marchio è protetto soltanto nei limiti territoriali nei quali è stata
chiesta la registrazione.
b) Merceologico: un imprenditore potrà utilizzare marchi simili o identici di un altro
imprenditore nel caso in cui i prodotti siano diversi, sempre nel caso in cui il marchio
copiato non sia CELEBRE (trarre vantaggio ingiusto dalla rinomanza del segno celebre
registrato anteriormente)
Regola della specialità: si può utilizzare un marchio già registrato purché NON SIA
RELATIVO ALLA STESSA TIPOLOGIA DI PRODOTTO e purché QUESTO NON SIA CELEBRE. Un
marchio non celebre è protetto solo nei limiti merceologici per prodotti uguali o affini e nei
limiti territoriali fino dove è conosciuto.
Un marchio celebre è un marchio ben conosciuto, e fintanto dove si creerebbe confusione,
la tutela verso il marchio celebre si estende.
IL DIFETTO DEI REQUISITI FIN QUI ESPOSTI COMPORTA LA NULLITA’ DEL MARCHIO
Territorialità della tutela
Il marchio è tutelato solamente nel territorio che attribuisce la tutela. Possono coesistere
marchi identici per prodotti simili in territori diversi. In ogni caso, la tutela deriva da una VALIDA
REGISTRAZIONE.
La protezione comunitaria ha effetti sull’intero territorio dell’UE. La registrazione,
indipendentemente da quella nazionale, è effettuata presso l’Ufficio per l’Armonizzazione nel
Mercato interno (UAMI) di Alicante (Spagna)
La protezione internazionale va richiesta nei paesi in cui il titolare è interessato ad averla. La
registrazione nazionale è il presupposto per poter estendere la tutela del marchio in ambito
internazionale, attraverso la successiva registrazione presso l’Organizzazione Mondiale per la
Proprietà Industriale di Ginevra (OMPI) rinnovabile un numero
La registrazione nazionale (e quindi la tutela) dura 10 anni, ed è
illimitato di volte sempre con efficacia decennale. Per ottenere la registrazione dello stesso
marchio destinato ad essere apposto su altri prodotti, il titolare del marchio deve depositare
una nuova richiesta di registrazione (non è un rinnovo).
Chi ha il diritto all’utilizzo del marchio?
Possibilità di registrare come marchio il nome/ritratto di un'altra persona?
Marchio registrato
Il marchio registrato è quel marchio per il quale è stata effettuata la richiesta di registrazione
presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi e per il quale è stata conseguentemente autorizzata
l’iscrizione nel registro. La registrazione attribuisce al titolare del marchio il diritto all’uso
esclusivo dello stesso su TUTTO il territorio nazionale, INDIPENDENTEMENTE DALLA
DIFFUSIONE TERRITORIALE DEI SUOI PRODOTTI. Il marchio registrato copre i prodotti identici e
quelli affini, ma non impedisce che un imprenditore registri o usi lo stessi marchio per prodotti
del tutto diversi (tranne nel caso del marchio celebre). Il diritto di esclusiva sul marchio
registrato decorre DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA all’Ufficio brevetti.
Diritti che la legge riconosce quando si registra un marchio?
①Diritto esclusivo: si è l’unico titolare che può fare uso del marchio, escludendo i terzi
②Diritto di specialità: che garantisce al titolare che nessuno faccia uso del suo marchio per
prodotti identici
CAUSE DI DECADENZA DEL MARCHIO
La registrazione assicura la tutela del marchio, salvo successiva nullità di esso per un difetto di
uno dei requisiti essenziali oppure per una causa di DECADENZA.
① Il marchio decade se non è stato oggetto di uso effettivo da parte del titolare entro 5 anni
dalla registrazione, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di 5 anni. Ci sono
casi di abuso del diritto, in quanto capita che i titolari di marchi inutilizzati depositino la nuova
domanda di registrazione per lo stesso marchio poco prima della decadenza per mancato uso.
La legge nega la ri-registrazione del marchio in questo caso.
② Per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari
sull’uso del marchio collettivo.
Il marchio registrato è tutelato civilmente e penalmente. Il titolare del marchi leso può
promuovere un azione di contraffazione, volta a ottenere l’inibitoria alla continuazione degli atti
lesivi e la rimozione degli stessi, attraverso la distruzione delle cose materiali (cartelloni
pubblicitari). Il titolare del marchio ha diritto ad un risarcimento quando sussiste dolo o colpa.
Il marchio non registrato o “di fatto” è tutelato in modo sensibilmente minore rispetto a
un marchio registrato.
La tutela del marchio non registrato si fonda sull’uso di fatto dello stesso e sull’effettivo
grado di notorietà assunto (il marchio registrato invece è tutelato dal momento della
registrazione); la tutela sarà più o meno ampia a seconda che il marchio abbia notorietà
nazionale o solo locale.
Il titolare di un m.n.r. NON potrà impedire che
- Un concorrente usi lo stesso marchio per gli stessi prodotti in un’altra zona del territorio
nazionale.
- Un concorrente registri lo stessi marchio, e in tal caso si potrà continuare a usare il proprio
marchio nei limiti della diffusione locale.
LIMITE TERRITORIALE (dipende dalla notorietà del marchio non registrato)
LIMITE MERCEOLOGICO (tutela solo sui prodotti già marchiati e commercializzati)
Oltre a non poter registrare marchi con denominazioni generiche e il nome di luoghi che
porterebbero a vantaggi sui prodotti (Murano), la legge dispone che non si possa registrare
come marchio la FORMA del prodotto in 3 casi (IMPERATIVO DI DISPONIBILITA’)
①Nel caso in cui la forma abbia un valore tecnico o funzionale
②Nel caso in cui la forma sia utile a portare vantaggi al produttore
③Nel caso in cui la forma attribuisca valore dal punto di vista estetico
La forma dei prodotti può essere protetta con il brevetto (durata 20 anni) o attraverso il
modello di utilità (durata 25 anni). Essi garantiscono una tutela temporalmente limitata, al
contrario del marchio che si rinnova all’infinito.
Il principio di esaurimento del diritto
Tutti i diritti di proprietà industriale hanno carattere territoriale; il titolare può opporsi
all’importazione di prodotti proveniente da altri Stati. Casi particolari DEROGHE (caso
marchio nazionale e comunitario).
Questo principio vale solo se il prodotto non ha subito delle modificazioni nel corso del processo
distributivo.
L’uso descrittivo del marchio altrui è quando la legge prevede alcuni usi consentiti del
marchio da parte di soggetti terzi anche in assenza dell’autorizzazione del titolare del marchio.
Si intende l’uso del marchio al fine non di indicarne la provenienza, ma di comunicare al
consumatore certe caratteristiche del prodotto (non originale). Esempio tessuto Gora-Tex.
La contraffazione è l’uso non autorizzato di un marchio. È contraffattore chi realizza il
prodotto ma anche chi lo mette in commercio. Non è contraffattore il consumatore (uso
personale).
Buona fede del commerciante
Marchio identico e marchio non identico (somiglianza dei marchi e somiglianza dei prodotti).
Se vi è confondibilità tra segni o prodotti vi è contraffazione, ne consegue uno stop alla
produzione e sequestro dei prodotti commercializzati illegalmente
Come si determina il risarcimento del danno?
- Differenza tra danni in termini di mancata vendita e danni in termini di scarsa qualità
dei prodotti
- Metodi di risarcimento: ROYALTY SUPERIORE e RICHIESTA DELL’UTILE RICAVATO DALLA
CONTRAFFAZIONE
- Pubblicazione sui giornali della condanna
Il trasferimento del marchio può avvenire sia a titolo definitivo (vendita) sia a titolo
temporaneo (licenza di marchio)
Caso particolare di vendita Il titolare è costretto a vendere il marchio, come nella
liquidazione fallimentare.
La licenza di marchio NON E’ ESCLUSIVA (è consentito che lo stesso marchio sia
contemporaneamente utilizzato dal titolare originario e da uno o più concessionari).
Ragioni che conducono un imprenditore a concedere in licenza il proprio marchio (ottenendo
una ROYALTY):
①Grande distanza geografica tra il mercato attuale e il mercato che l’imprenditore vuole
raggiungere
②Distanza merceologica fra i nuovi prodotti che il titolare vuole marchiare e i prodotti che
effettivamente produce (Es. Armani profumi)
Differenza tra FRANCHISING e MERCHANDISING
Caso in cui il licenziatario realizzi prodotti che non corrispondono alla qualità dei prodotti del
titolare del marchio
(CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA prevista dal contratto). Il titolare del marchio può NON
REAGIRE (decadenza del marchio per inerzia del titolare). Dalla concessione in licenza del
marchio non ne deve derivare inganno al consumatore.
CARATTERISTICHE DELLA LICENZA: contratto permissivo. Ha limite temporale, merceologico
e territoriale. Chi opera fuori da questi limiti è contraffattore. Se il licenziatario non rispetta i
limiti contrattuali, il titolare può chiedere la risoluzione del contratto. Per violazione del
diritto di marchio, potrà poi chiedere, in via extracontrattuale, il risarcimento dei danni
causati dal fatto illecito.
La registrazione su base internazionale può essere ottenuta in 3 modi
①Facendo domanda di registrazione in ciascun paese
②Facendo richiesta di registrazione per il marchio comunitario (novità, liceità, originalità e
verità devono essere validi in TUTTI i paesi dell’UE). Ci si basa su una disciplina comune
unitaria.
③Tramite l’accordo di Madrid, recandosi all’ufficio di Ginevra per ottenere una registrazione nei
paesi per la quale l’ho richiesta. Ciascun paese mantiene la propria disciplina nazionale (NO
disciplina unitaria).
Il marchio collettivo distingue i prodotti dotati di determinate caratteristiche, è una garanzia
qualitativa del prodotto. È utilizzabile da CHIUNQUE REALIZZI PRODOTTI CHE RISPETTINO
DETERMINATE CARATTERISTICHE, mentre il marchio individuale è utilizzabile solo dal titolare o
dal licenziatario.
DISCIPLINA DELLA DITTA
La ditta è il nome commerciale dell’imprenditore
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