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Estratto del documento

TUTELA DI DIRITTO D’AUTORE

4.2

A certe condizioni, i disegni e modelli posso avere in aggiunta, oltre alla protezione prevista dal

anche quella di diritto d’autore.

Codice della Proprietà Industriale, Ci sono tre opere utili: due

appartengono al mondo della tecnica (software e banche dati), mentre la terza riguarda la

progettazione estetica (opere di disegno industriale). La protezione del diritto d’autore del design in

Italia è recente: la prima riforma infatti risale al 2001. Prima di quella data la legge sul diritto

d’autore prevedeva che anche queste opere potessero essere protette, ma solo se il valore

artistico era scindibile dal valore industriale del prodotto. In più diceva che, se era già protetto, non

era possibile applicare la protezione del diritto d’autore: non era possibile cumulare le protezioni.

La scindibilità doveva essere intesa in senso concettuale: a prescindere dal suo elemento

l’opera può essere apprezzata esteticamente come opera artistica. Risultato: i disegni e

materiale,

modelli difficilissimamente godevano della protezione di diritto d’autore poiché non si registrava

mai la scindibilità! Compenetrazione forte tra la funzionalità e l’estetica (es. smartphone,

elettrodomestici, ecc.). Per gli oggetti tridimensionali è impossibile scorporare dal prodotto

l’elemento artistico.

Stessa direttiva comunitaria su disegni e modelli n.6/2002. È la matrice degli artt. 31 e seguenti del

anche la normativa sul diritto d’autore, la quale prevede che i disegni e modelli

c.p.i. e contiene

potessero essere tutelati anche da quest’ultimo. Sostanzialmente, si è imposta la protezione di

diritto d’autore su disegni e modelli. Preso atto di tale direttiva, il legislatore ha cancellato le norme

di cui prima (scindibilità e cumulo delle protezioni) e ha inserito un numero 10 nell’art. 2 l.d.a.: dal

2001 anche le opere di disegno industriale che abbiano carattere creativo e valore artistico

dal diritto d’autore (oltre ad essere protette dagli artt. 31 e seguenti c.p.i.).

possono essere protette

Particolarità: avevamo detto che il requisito di protezione generale era il carattere creativo. Solo

per il design, tuttavia, il legislatore ha messo una soglia più alta: anche valore artistico, cioè livello

estetico. L’opera deve sempre essere una creazione originale dell’autore, frutto della sua

personalità (come nel diritto d’autore). Quando c’è valore artistico? A livello teorico, “valore

artistico” significa che l’opera può essere considerata come espressione d’arte, deve esserci

meritevolezza artistica. Quando poi le norme si devono però applicare, di fronte alle categorie

generali si è cercato di individuare dei criteri di applicazione. Questo è uno dei tanti punti

problematici di questa materia. Spesso: tanti e diversi criteri di valutazione, panorama molto

variegato.

• Prima linea di valutazione: si ha valore artistico in caso di prevalenza dell’aspetto estetico su

quello funzionale; possibilità di apprezzamento delle caratteristiche estetiche del prodotto

ossia quanto prevale l’aspetto

indipendentemente da altre caratteristiche (giudizio di prevalenza, 165

estetico su quello funzionale; es. “Saliera” di Benvenuto Cellini: elaborazione estetica straordinaria;

caso di un aspetto estetico che prevale).

• Seconda linea, difficile da applicare: il valore artistico si identifica con un elevato gradiente di

creatività ed originalità (accantonato).

• Altro criterio, anch’esso difficile da applicare: per stabilire se vi è valore artistico bisogna

considerare l’intenzione soggettiva dell’autore e la destinazione che l’autore voleva dare all’opera.

Bell’oggetto: utile da vendere o finalizzato ad esprimere una concezione artistica? Pericolo:

dell’intenzione dell’autore.

elemento aleatorio e difficile valutazione

I più usati tuttavia sono i due che seguono:

• Si ha valore artistico in caso di idoneità dell’opera a circolare e ad avere un valore anche nel

mercato degli oggetti d’arte. L’opera ha un valore anche come oggetto d’arte? Viene venduto come

tale?

• La valutazione del carattere artistico si può basare sulla storia dell’opera successiva alla sua

creazione e ai riconoscimenti che essa ha ricevuto: es. opinioni formatesi negli ambienti culturali,

mostre o musei, considerazione dell’opera come espressione di

premi, recensioni, esposizione in

un movimento artistico: si valuta come è stata considerata l’opera dopo la creazione.

oggetti di arredamento di “Le Corbusier”: il Tribunale di Milano li ha riconosciuti come

Esempio 1:

di design e quindi tutelati da diritto d’autore; tuttavia altri Tribunali (Firenze e Monza) hanno

icone

sentenziato diversamente, dicendo che tali oggetti erano riproducibili a livello industriale.

“Panton Chair” di Verner Panton, simbolo della Pop Art. Opera d’arte anche esposta

Esempio 2:

nei musei e inserita nei libri: ha un valore artistico e quindi protetta dal diritto d’autore.

Lampada “Arco” dei fratelli Castiglioni, o ancora la Lampada Wangenfeld di Wilhelm

Esempio 3:

Wangenfeld riprodotta su una serie di francobolli dedicati al designer tedesco, e quindi intesa

come opera d’arte: tutela del diritto d’autore.

Problemi di diritto transitorio

Non è facile tale valutazione; ciò che viene fuori dagli esempi è la ricerca di riconoscimento di

che facciano capire che l’opera ha riscontro come opera d’arte. Molte di queste

elementi concreti Sono protette oggi con il diritto d’autore

opere sono opere storiche, create ben prima del 2001.

anche le opere che, pur presentando carattere creativo e valore artistico, erano state create prima

della riforma del 2001 ed erano in pubblico dominio al momento della riforma? Grande dibattito,

perché chi copiava i prodotti privi della tutela data dal diritto d’autore nutriva degli interessi

economici. Con la sentenza del 2011 del Tribunale di Milano si è deciso che la protezione doveva

essere estesa anche ai prodotti precedenti al 2001. Per i copiatori è stato poi previsto un periodo di

tempo per “cambiare la produzione”, quindi smettere di produrre il bene copia (Corte di Giustizia

UE, 27 gennaio 2011, in causa C-168/09, caso Flos: le legislazioni degli Stati membri non possono

escludere dalla protezione di diritto d’autore “i disegni e modelli che siano stati registrati in uno

siano divenuti di pubblico dominio”

Stato membro o con effetti in uno Stato membro e che

anteriormente alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione della Direttiva CE n. 98/71

In Italia: art. 239 c.p.i.).

5. CONCORRENZA SLEALE 166

Finora, abbiamo visto i regimi delle varie esclusive: diritto d’autore, brevetti, marchi, design. In

quest’ultima parte affrontiamo le regole di comportamento. Il nostro mercato è fondato su un

gioco di domanda e offerta ed è essenziale che vi sia una pluralità di operatori. La concorrenza è

connaturata ad un sistema di libero mercato ed è fisiologico che ognuno cerchi di prevalere

acquisendo quote di mercato rispetto al concorrente. Però il legislatore sa bene che c’è modo e

modo di comportarsi: un conto è il soggetto che acquisisce clientela facendo dei buoni prodotti e

buona comunicazione, un altro è comportarsi in maniera “poco ortodossa”. Se io denigro un

concorrente, diffondo notizie false o faccio dello spionaggio industriale, o gli sottraggo forza lavoro

in blocco per mandarlo in crisi, tutto ciò non è regolare. La disciplina della concorrenza sleale vuole

fissare dei casi di condotte inaccettabili: insieme di regole di comportamento che stabiliscono cosa

il concorrente non deve fare.

La norma di riferimento si trova nell’art. 2598 c.c.. In realtà, vi sono quattro norme rilevanti di cui

questa è quella centrale. Vi sono anche gli artt. 2599 e 2600 c.c. sulle sanzioni, e l’art. 2601 c.c.

che definisce chi può fare causa di concorrenza sleale.

Ferme le disposizioni previste per marchi e brevetti (che restano valide e che possono essere

coinvolti in cause relativa a concorrenza sleale), compie atti di concorrenza sleale chiunque:

1) Compia atti di concorrenza sleale confusoria: ossia usa nomi o segni distintivi idonei a produrre

confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i

prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i

prodotti e con l'attività di un concorrente. Si fa credere che i prodotti o servizi provengano da un

altro titolare. Si crea confusione sull’origine dei prodotti/servizi.

2) Concorrenza sleale per denigrazione: ossia diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e

sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti

o dell'impresa di un concorrente. In sostanza parlo male e dico cose non vere sul mio concorrente,

faccio comunicazioni al pubblico in cui faccio credere che i prodotti del mio concorrente sono nocivi

o di pessima qualità. Poi anche appropriazione di pregi: anche in questo caso, come il punto 2, è

un illecito di comunicazione. Faccio credere che il mio prodotto abbia dei pregi che di fatto non ha

(es. dico di aver vinto un premio che di fatto non ho, oppure dichiaro di produrre da un secolo

quando in realtà non è così). Sia il punto 2 che 3 si pongono in essere con la comunicazione al

pubblico.

3) Clausola generale: si avvale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai

principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda. A parte le prime

due ipotesi specifiche, viene compreso ogni altro atto non conforme ai principi della correttezza

professionale ed idoneo a danneggiare il concorrente. Il legislatore ex ante non può prevedere

ogni possibilità di attività sleale, quindi fissa dei criteri generali. Quando viene fatto qualcosa che

viene meno ai canoni di giusto e leale comportamento, questo è un atto vietato di conc.za sleale.

Questo punto 3 è stato tipizzato dalla giurisprudenza: ha una lunga storia alle spalle (creato nel

1942) e nel frattempo i giudici hanno individuato una serie di condotte che costituiscono atti

contrari alla correttezza professionale (sottrazione segreti aziendali, boicottaggi, sistematica

vendita sottocosto, ecc.).

Presupposti

1) Rapporto di concorrenza: che i soggetti siano in concorrenza, ossia quando due soggetti offrono

sullo stesso mercato beni o servizi idonei a soddisfare, anche in via succedane

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
187 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gike_94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto industriale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Sironi Giulio Enrico.