Diritto e processo penale: prof. Cingari
Informazioni sul corso
È un corso in co-docenza. Gli altri due docenti, Papa e de Lia, faranno lezione dopo il 28 settembre.
Testi e modalità di esame
Sono esami orali. Il primo testo è dedicato al diritto penale sostanziale, alla parte del prof. Cingari, e il secondo riguarda il diritto processuale penale. Il primo è Diritto penale sostanziale, ed. Torino 2016. Di questo vanno fatte solo le pagine indicate nel sito, ovvero SOLO la prima parte, pagine 1-92. Il secondo è Paolo Torini, Lineamenti di diritto processuale penale, Milano 2018 (p. 3-50; 67-81; 86-246).
Argomenti trattati
Da un lato lavoreremo sul diritto penale sostanziale e in una seconda fase lavoreremo sul processo penale, sui principi fondamentali e sulla struttura del processo penale. Non affronteremo l'analisi dei singoli reati che vengono previsti dal Codice penale (es: reati di omissione di soccorso, di abuso d'ufficio, di traffico di stupefacenti) perché queste tematiche le affronteremo nella legislazione penale minorile e speciale. È un percorso propedeutico a quello. Lavoriamo sulle regole fondamentali del diritto sostanziale penale e del diritto penale processuale. Con il prof. Cingari, in particolare, lavoreremo sul diritto penale sostanziale, su alcuni aspetti fondamentali. La cosa migliore per dire bene di cosa parleremo è quella di iniziare ad entrare subito nel tema e nelle tematiche che andremo ad analizzare.
I caratteri fondamentali del diritto penale
Cosa distingue il diritto penale dagli altri diritti presenti nell'ordinamento giuridico? Principalmente sono due le caratteristiche peculiari:
- Il diritto penale è un diritto di illeciti: la norma penale è una norma che vieta comportamenti, cioè vieta quei comportamenti che sono ritenuti offensivi di beni ritenuti particolarmente importanti e meritevoli di tutela penale. La struttura della norma penale è l'esistenza di un divieto, che riguarda un comportamento che fa male a qualcosa, che offende un bene giuridico e l'esistenza di una sanzione in caso di violazione del divieto. Abbiamo un divieto ed è sanzionato, è punito. Se il soggetto trasgredisce il divieto e la norma, allora scatta una sanzione.
- La sanzione criminale è la sanzione punitiva più violenta dell'ordinamento (privazione della libertà personale). Ad esempio, l'art. 575 del CP prevede un divieto, il divieto di uccidere uomini. Questo comportamento è offensivo di un bene fondamentale, la vita umana. Qui la norma penale vieta un comportamento e prevede una sanzione, ovvero la reclusione per un certo periodo di tempo.
Il diritto penale e le sue sanzioni
Il diritto penale prevede modelli negativi di comportamento e ciò lo distingue dal diritto civile e amministrativo perché in quest'ultimi vi sono norme che indicano modelli positivi di comportamento. Il codice civile prevede come devono fare i contratti, prevede modelli positivi che i consociati devono seguire se vogliono ottenere effetti giuridici. Il diritto amministrativo prevede norme per i titolari di poteri pubblici, ad esempio. Il diritto penale non prevede modelli positivi, ma solo negativi. (es: omicidio). L'art. 624 del CP punisce il furto: è punito chiunque sottrae e si impossessa della cosa mobile altrui allo scopo di trarne profitto.
La sanzione comporta un'afflizione della libertà personale. Accanto al diritto penale, vi sono altri rami dell'ordinamento che prevedono illeciti. Ad esempio, accanto all'illecito penale, c'è l'illecito amministrativo o quello punitivo civile. Sono sempre illeciti ma a differenza dell'illecito penale, l'illecito amministrativo o civile non è mai privato con la privazione della libertà personale. Alla fine è il tipo di sanzione che viene prevista in caso di violazione dei precetti del diritto penale a renderlo diverso, è una sanzione che affligge l'individuo come tutte ma lo colpisce in uno dei beni fondamentali, cioè la libertà personale. Lo strumento sanzionatorio è il più forte del quale l'ordinamento dispone. Tra le sanzioni penali, oggi, non è più prevista la pena di morte. La pena criminale che nel nostro ordinamento è prevista è una pena privativa della libertà personale: l'ergastolo e la reclusione. Esse sono pene che implicano privazione della libertà personale, il primo in termini permanenti e la seconda in termini temporanei. Sono le sanzioni più forti di cui dispone il nostro ordinamento. Sono sanzioni che possono essere considerate le più afflittive per l'individuo. Dal carattere particolarmente invasivo e violento della pena criminale, derivano i principi fondamentali del diritto penale. Sono principi che servono a garantire l'individuo dall'utilizzo da parte dello Stato del potere punitivo. Il fatto che la sanzione criminale sia così forte, violente e incida sulla libertà personale, fa sì che esistano nel nostro ordinamento tutta una serie di principi che informano il diritto penale, che servono a garantire gli individui rispetto all'esercizio e all'uso della sanzione criminale da parte dello Stato. Le pene criminali sono indicate dalla legge, sono un numero sostanzialmente chiuso e hanno sempre questa caratteristica di incidere sulla libertà personale. Sono descritte nell'art. 17 del Codice penale:
- Le pene principali stabilite per i delitti sono:
- L'ergastolo: consiste nella privazione della libertà personale in maniera permanente.
- La reclusione: è una pena privativa della libertà personale però temporanea.
- La multa: è una sanzione penale di tipo pecuniario, consiste nel pagamento di una somma di denaro.
- Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:
- L'arresto: è una pena privativa della libertà personale di tipo temporaneo.
- L'ammenda: è una pena pecuniaria.
Caratteristiche delle norme del diritto penale
Una caratteristica delle norme del diritto penale è che sono illeciti puniti con la privazione della libertà personale, e ciò va bene per ergastolo, reclusione e arresto. La multa e l'ammenda, che sono pene pecuniarie, sono di carattere penale e ciò significa per le norme che le disciplinano che se queste pene pecuniarie non vengono pagate dal soggetto che ha commesso il reato, si trasformano in pene privative della libertà personale. Questa è la caratteristica delle pene pecuniarie penali, il fatto che se non vengono pagate si trasformano nelle misure privative della libertà personale. Ad esempio, se un soggetto lascia in divieto di sosta l'auto accade che sta violando una regola che disciplina la circolazione stradale, ma si tratta di un illecito che viene punito con la pena pecuniaria di tipo amministrativo. Se non viene pagata, non si trasforma in privazione della libertà personale. Ci sono dei meccanismi volti all'esecuzione del pagamento, ma non si trasformerà mai in una privazione. Ad esempio, se la pena pecuniaria è multa o ammenda e non viene pagata, si trasforma in privazione secondo le norme che prevedono dei meccanismi di trasformazione.
Un illecito si può dire penale, quindi un reato, solo se la norma lo punisce con una di queste sanzioni. Per capire se siamo di fronte a un illecito penale o di altre forme, bisogna guardare se la sanzione è compresa in quelle elencate dall'art. 17. Se sì, è un reato, se no è un reato di tipo amministrativo o civile. Conoscere questo catalogo di pene serve per riconoscere se quella norma giuridica, che configura un determinato illecito, è una norma che configura un illecito penale (sanzionato mediante una di queste pene, che sono direttamente o indirettamente privative della libertà personale). Se si scorre il Codice Penale, si troverà sempre norme che prevedono dei precetti e che li muniscono di una di queste sanzioni, ponendoci di fronte a degli illeciti penali. Attualmente, molti reati e illeciti penali non sono previsti nel Codice, ma anche in testi legislativi diversi dal Codice, tipo normativi che sono fuori dal Codice. Sono norme che sono in mezzo ad altre norme, che non sono penali. Per capire se quella norma è penale, che prevede un reato, occorre andare a leggere sempre la sanzione e se è una di quelle dell'art. 17 allora siamo davanti a un illecito. La conoscenza di questo catalogo è importante perché serve anche all'operatore giuridico per riconoscere, quando legge una norma che configura un illecito, se quella norma configura un reato (illecito penale) o di tipo diverso.
Catalogo delle norme penali
Il catalogo delle norme penale è all'art. 17 però questo è stato implementato nel 2000 dal decreto legislativo 274/2000 che ha istituito il Giudice di Pace, un giudice non togato, ma bensì onorario. Questo decreto legislativo ha attribuito a questo Giudice anche competenze penali, a giudicare in materia penale, però gli ha attribuito una serie di reati stabilendo che quando egli giudica su questi, non applica le pene dell'art. 17 ma applica pene pecuniarie o la permanenza domiciliare o il lavoro di pubblica utilità. Per i reati attribuiti al giudice di pace dal 2000, le pene criminali si sono incrementate con quelle scritte la riga sopra.
Tipologie di reato
Sono illeciti penali quelli muniti delle sanzioni criminali, quelle del catalogo dell'art. 17. All'interno della categoria dell'illecito penale, che è reato, si distinguono due diverse tipologie di reato:
- Delitti: sono delitti quegli illeciti penali che sono puniti con l'ergastolo, della reclusione o della multa. Quando una norma penale punisce con queste siamo di fronte a un delitto.
- Contravvenzioni: quando la norma penale punisce il comportamento descritto con arresto o con l'ammenda (previste dall'art. 17) siamo di fronte a una contravvenzione.
Sono tutti e due illeciti penali, ma la differenza sta nel tipo di sanzione criminale che è prevista dalla norma. La differenza tra le due, all'interno della categoria del reato, è una differenza formale, anzitutto. Le contravvenzioni sono tendenzialmente reati meno gravi, ma la differenza tecnica è proprio per la distinzione del tipo di pena con il quale sono puniti. È importante perché la disciplina dei delitti è diversa da quella prevista per la contravvenzione. È importante sempre capire. Ad esempio, art. 575 omicidio: chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore a 21 anni. È un reato o no? Sì, è un reato perché la pena prevista è una del catalogo dell'art. 17. È un delitto o una contravvenzione? È un delitto perché è punito con la reclusione, viene usata questa pena, che è quella dei delitti. Esempio art. 650: è punito chiunque non osserva un provvedimento dell'autorità va incontro a una sanzione, che è l'arresto fino a 3 mesi o l'ammenda fino a 206 euro. È un reato? Sì perché le pene che sono previste sono arresto e ammenda. Sono due pene dell'art. 17. È un delitto o una contravvenzione? È una contravvenzione perché la pena prevista è l'arresto o l'ammenda.
È punibile il tentativo di commissione di un delitto, è punito il soggetto che non riesce a compiere il reato ma realizza un tentativo (tipo di omicidio). Nel nostro ordinamento non è punito il tentativo di contravvenzione, è una differenza che deve far capire l'importanza di questa contraddizione.
Caratteristiche principali del diritto penale
Ricapitolando: due sono i caratteri principali del diritto penale. Il primo è che è un diritto di illeciti, modelli negativi di comportamento (furto, omicidio). La norma penale descrive comportamenti che non vuole che i consociati tengano. Questi modelli di comportamento si caratterizzano con la sanzione della pena criminale. Le pene criminali sono nell'art. 17 e nel d.lgs. 274/2000. Il secondo carattere del diritto penale (che ne rappresenta il marchio di fabbrica) è la sanzione criminale. Non è una misura afflittiva semplice, ma particolarmente afflittiva perché va a colpire un bene fondamentale: la libertà personale. È ciò che lo distingue dalle altre discipline che normano illeciti.
Funzioni del diritto penale
A cosa serve il diritto penale? A che cosa serve punire il soggetto che ha commesso uno dei comportamenti che la norma penale non vuole? Che senso ha punire, che funzione ha?
Nel nostro ordinamento accanto alle sanzioni punitive (come quelle penali), esistono tante altre sanzioni come quelle di carattere risarcitorio. Nel diritto civile accade che se un soggetto cagiona un danno, volontariamente o meno, ingiusto a un altro, è obbligato a risarcire il danno (art. 2043 del Codice Civile). La sanzione risarcitoria è una sanzione che rimette a posto le cose. Rimette il soggetto che ha subito il danno nella situazione precedente. Quindi è molto intuitiva la sua funzione perché mi consente di tornare indietro. La pena criminale può essere considerata il marchio di fabbrica del diritto penale.
Funzioni della pena criminale
Meno bene si capisce la funzione della sanzione punitiva penale. Ad esempio, tizio uccide volontariamente caio. La sanzione prevista non riporta chi ha subito l'illecito nella situazione precedente perché c'è un morto e uno che va in galera. Altro esempio: un soggetto ruba il portafoglio a un altro. Reato di furto art. 624: il soggetto viene punito con la reclusione per un certo periodo di tempo. Ma il fatto è che questo tipo di sanzione non è risarcitoria.
Le funzioni della pena criminale
Bisogna razionalizzare le funzioni della pena criminale. Bisogna capire perché si punisce. A queste domande sul perché della pena e a che cosa funga effettivamente, si dà ora una risposta articolata. Oggi si ritiene che la pena criminale svolga almeno tre funzioni:
- Funzione di prevenzione generale: significa che la pena criminale, prevista dalla norma penale e dal legislatore, serve ad evitare che i consociati, la generalità dei consociati, commettano il reato.
- Funzione di prevenzione speciale: significa che la pena criminale, in fase naturalmente di esecuzione, serve al singolo che ha commesso il reato non ne commetta altri in futuro. (speciale = perché si riferisce al singolo che ha commesso il reato).
- Funzione retributiva della pena: significa che la pena è prevista dalle norme perché è giusto che al male commesso, rappresentato dal fatto che è vietato dalla norma, corrisponda un male proporzionato. In questa prospettiva la punizione nasce da un'esigenza di giustizia, serve a ripagare con la stessa moneta il soggetto che ha fatto del male.
Le prime due funzioni sono funzioni che si collocano su un piano utilitaristico (la funzione è individuata in un elemento utile per la società), mentre l'ultima si colloca su un piano etico e morale (la funzione è dettata dal fatto che è giusto punire un male, con un altro male). I pensatori che hanno elaborato queste funzioni sono Beccaria (le prime due) e Kant (per l'ultima).
La funzione di prevenzione generale
La prevenzione generale significa che la pena criminale serve a prevenire, ad evitare, che i consociati commettano i reati, i fatti e i comportamenti che la norma penale punisce, a cui la norma penale collega la sanzione penale. Questo è la prima funzione della pena criminale. Questo obiettivo viene realizzato dalla pena mediante un meccanismo molto semplice, un meccanismo intimidatorio. Si parla di funzione di prevenzione generale mediante intimidazione, per indicare che la norma penale mira a tenere l'effetto minacciando i consociati della applicazione della pena criminale in caso di realizzazione dei fatti, dei comportamenti che vengono incriminati, che l'ordinamento non vuole che siano commessi. Il meccanismo attraverso di funzione di prevenzione generale è un po' rozzo, di intimidazione, la norma penale minaccia la pena, l'applicazione della privazione della libertà personale nel caso in cui un consociato si comporti secondo modelli negativi. L'ordinamento si aspetta che i consociati si astengano da quei comportamenti in quanto spaventati dalla minaccia della applicazione della pena criminale. La prevenzione generale opera anche attraverso un altro meccanismo, meno rozzo. Questa funzione si realizza anche attraverso un meccanismo diverso dalla mera intimidazione e a questo proposito si parla di prevenzione generale mediante persuasione. Si parla di una prevenzione generale positiva, contrapponendola alla prevenzione generale negativa che si realizza mediante il meccanismo dell'intimidazione, della minaccia della pena. Significa che la norma penale realizza l'obiettivo di prevenzione generale attraverso la promozione del valore, del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. Da questo punto di vista, l'obiettivo di prevenzione generale viene realizzato facendo vedere ai consociati che per l'ordinamento è importante un determinato bene giuridico, quindi persuadendo i consociati della importanza di un bene giuridico determinato, aspettandosi che i consociati si persuadano dalla commissione di comportamenti che possono offendere quel bene giuridico. Ad esempio, reato di omicidio volontario, art 575 CP: questa norma da un lato minaccia i consociati dell'applicazione di un male, cioè la privazione della libertà personale in caso di commissione di un fatto, che è offensivo del bene della vita, e pensa di realizzare la funzione della prevenzione generale innanzitutto mediante intimidazione. La norma che punisce l'omicidio, da una parte quindi minaccia la pena in caso di commissione dell'omicidio, ma c'è un altro messaggio: la norma fa capire ai consociati che la vita è un bene fondamentale dell'ordinamento, è importante, al punto che viene presidiato dalla sanzione penale.
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