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Art. 85 CP, capacità di intendere e di volere
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha(1) commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere.
È una norma apparentemente semplice con una storia dietro. Se un soggetto non ha la capacità E di volere, quindi la E è congiuntiva, quindi per rispondere penalmente ci vogliono entrambe. Intendere vuol dire avere la capacità di auto-determinazione, nell'auto-determinazione la prospettiva è quella di capire il contenuto delle proprie azioni. Volere vuol dire, indipendentemente dalla capacità di intendere, controllare i propri istinti e la propria volontà. Il problema è che il legislatore ha ritenuto che in difetto dalla capacità di orientarsi nel mondo esterno e di volere, quindi di orientare il proprio comportamento in maniera non anti-sociale, non si possa.
risponderne penalmente. La pena non viene applicata al non imputabile (come il minore di anni 14). Si discute su quali siano le condizioni in cui si può definire l'incapacità di intendere e volere. Ci sono varietà ed è un argomento nuovamente rivisitato anche all'esito della diffusione delle neuro-scienze. Il problema è di capire come si fa nel processo penale a capire se il soggetto è capace di intendere e di volere. Il giudice dispone una perizia quindi nomina un esperto (psichiatra, neurologo, psicologo) o delle equipe scientifiche per capire se c'è una malattia mentale che impedisce la capacità di intendere e di volere. Si discute se questa capacità sia riscontrabile anche in soggetti che non presentano una patologia. Le patologie mentali sono classificate e ci sono determinate patologie (bipolarismo, schizofrenia) che conducono a valutazioni variegate rispetto a questi temi. Alla base della colpevolezza, oltre
Al dolo/colpa e alla conoscibilità della legge penale, c'è la capacità di intendere di volere e l'imputabilità. Perché sono separate? Il tema nella prassi è quella dei tossicodipendenti che spesso per procurarsi una dose, si avventurano nella commissione di alcuni reati (furti, rapine, spaccio). In questi casi, ci possono essere delle situazioni dove il soggetto (lasciamo perdere se poi il tossico possa invocare il difetto di imputabilità) è pienamente capace di intendere ma si può trovare in una situazione, derivante dalla dipendenza, che non lo rende pienamente capace di volere. È quasi agito dalla dipendenza e quindi non può sottrarsi alla commissione del reato perché è finalizzato a procurarsi il denaro e poi la dose. Una disposizione successiva chiarisce il tema, in qualche maniera, parlando dell'intossicazione cronica da stupefacenti o alcol. L'unica effettiva causa
(secondo gli orientamenti prevalenti della giurisprudenza che autorizza l'imputato ad invocare l'incapacità) è l'intossicazione cronica, ovvero quando l'assunzione ha alterato in maniera irreversibile l'equilibrio psichico del soggetto, minando la capacità di intendere e di volere. Questo micro-sistema di norme (tutto il capitolo dell'imputabilità dall'art. 85 e seguenti) bisogna studiarlo perché sono pieni di regolette. Se ieri sera ho bevuto troppo rispetto alle mie capacità e stamattina ho perso la capacità di intendere e di volere non la posso invocare perché quell'incapacità è determinata da colpa e il legislatore esclude la possibilità che si possa invocare l'imputabilità per errore determinato da colpa. Tanto meno lo può fare il soggetto che volontariamente assume delle sostanze per realizzare il reato o per procurarsi una scusa. Sono norme che hanno
una finalità politico-criminale perché si vuole evitare che qualcuno possa sviluppare eccezioni in contesti molto critici perché qui il soggetto è in colpa oppure vuole proprio la sostanza per fini illeciti. Ci possono comunque essere dei problemi. (es: prendo la coca per andare a fare una rapina in banca. La coca mi fa un effetto strano e oltre a fare la rapina, violento una donna. Questo si difende dicendo che aveva preso la coca per fare la rapina, poi a causa dell'effetto ho fatto altro non programmato. Qui la dottrina la pensa un po' diversamente dalla giuris perché ragionando in questa maniera, questa norma si applica come produttiva di una responsabilità oggettiva. Rispetto alla violenza sessuale, manca la prevedibilità, l'evitabilità e allora si parla della pre-colpevolezza, studiata da Mantovani, ovvero il soggetto dovrebbe rispondere solo nel caso in cui il reato realizzato è dello stesso tipo di quello.Che il soggetto si era programmato di realizzare. Quando l'assunzione delle sostanze porta a degli effetti imponderabili per chi la assume, attribuire la responsabilità sarebbe applicare la regola del versari in reillicita.
Le norme sono quelle, si ruota sul problema dell'assunzione delle sostanze stupefacenti o alcoliche, sul problema della malattia mentale, su condizioni diverse dalla malattia che incidono quando (non al momento del processo perché l'incapacità di stare in giudizio rileva con la sospensione del processo) si è realizzato il fatto di reato o in fase antecedente quindi nella programmazione. Si fa tramite delle consulenze tecniche e il giudice acquisisce una perizia, non essendo esperto del settore. Queste norme che vedremo stabiliscono che se il soggetto avesse una parziale capacità, la pena viene ridotta perché il soggetto è meno colpevole.
Vedremo le cause di estinzione del reato domani e della pena.
Abbiamo già visto la prescrizione, c'è un elenco di 4-5 pagine che sono in fondo al programma nel libro.- PROCESSO PENALE:
Elementi di prova per capire se il reato è stato o no commesso, nell'ottica dell'esercizio della funzione penale. Vanno raccolti quegli elementi per capire cosa è successo, se è successo, se un fatto è colposo o doloso, se ci sono state cause di giustificazione e quant'altro. Quali sono le prove raccolte?
Quando la notizia di reato viene attribuita ad un soggetto, nel momento in cui c'è l'iscrizione della notizia di reato associata ad un individuo, questo assume una qualità (rimane sempre cittadino italiano, comunitario o extra-comunitario) che è quella di indagato. L'indagato è il soggetto nei confronti del quale vengono svolte indagini per ipotesi di reato. Qual è la caratteristica delle indagini? La segretezza. Il legislatore ha voluto che le indagini si svolgessero in segreto per motivi logici. Una delle caratteristiche necessarie delle attività d'indagine è la segretezza.
Che ruolo ha il PM in questa fase? È il vero e proprio dominus della fase delle indagini. Lui coordina le attività investigative compiute dalla polizia giudiziaria, che è il secondo protagonista del procedimento. La polizia giudiziaria vuol dire tutti gli organi che possono compiere, per conto dello Stato della Procura (noi abbiamo PM contro qualcuno, negli Usa c'è lo Stato contro qualcuno), delle indagini. Tra la polizia giudiziaria ci sono polizia di stato (tutti hanno la qualifica), i carabinieri (non tutti hanno la qualifica di PG), la guardia di finanza che sono organi di polizia giudiziaria e tra di essi si distinguono in due categorie processuali e funzioni: la prevenzione di commissione di un reato e, una volta commesso il reato, l'evitabilità di porre in essere le iniziative necessarie affinché il reato non venga portato ad ulteriori conseguenze. Le altre due cose che deve fare la polizia giudiziaria sono l'assicurazione e
l’identificazione dei colpevoli alla giustizia (almeno provarci) eraccogliere i mezzi di prova necessari ad esercitare l’azione penale (facendo rilievi, anche la poliziamunicipale riveste la funzione di polizia giudiziale a competenza limitata). La prima fase è quella delleindagini preliminari, preliminari alle decisioni che spettano al PM che esercita l’azione penale che gli èattribuita dalla legge e dalla Cost. (art. 112 Cost. regola la funzione del PM che ha l’obbligo di esercitare lafunzione penale) Lo fa avvalendosi, per l’approfondimento il caso, laddove il fatto non emerga già in manieraincontrovertibile dalla notizia criminis iscritta, degli organi di polizia giudiziaria. Cosa si raccoglie nel corsodelle indagini? I mezzi di prova. Quali sono i mezzi di prova? Sono disciplinati dal Codice di Procedura Penale(CPP) perché abbiamo il principio della tipicità dei mezzi di prova, quindi il giudice non puòStabilire o il PM amonte non può stabilire su cosa si deve fondare la decisione e allora ci sono i mezzi di ricerca della prova, disciplinati dal Libro Secondo, Titolo II, del CPP. Uno degli strumenti principali è rappresentato dalla testimonianza, dichiarazione resa all'autorità giudiziaria precedente da parte delle persone informate sui odei fatti. Nella fase delle indagini, non ci sono testimoni. Prima che si instauri il processo, le persone informate sui fatti (può essere anche la persona offesa) che riferiscono e l'autorità giudiziaria verbalizza che viene firmato dalla persona informata dove si fanno delle domande e si registrano domande e risposte. La testimonianza (in senso lato) è uno strumento principe per la ricostruzione del fatto di reato perché il testimone è obbligato a dire la verità. In caso contrario o si rifiuta in maniera indebita (in alcuni casi, il testimone può rifiutarsi di deporre,
Tipo i prossimi congiunti – principio di inesigibilità, l’ordinamento non pretende che una persona legata all’indagato testimoni contro di esso) sono passibili di sanzioni penali, con varie fattispecie. (reato di falsa testimonianza nel processo e nel corso delle indagini c’è la falsa dichiarazione