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Atti persecutori —> reato di danno. Dal momento in cui una persona ha
una condotta di molestie o minacce andando a mettere pressione e
diminuendo la libertà di autodeterminazione della persona che ne è
vittima.
TEST SU PERICOLO ASTRATTO E CONCRETO:
Se è pericolo concreto, il giudice deve valutare la sua pericolosità sul
bene protetto. Valutazione più complessa e discrezionale con margine di
opinabilità.
Accensioni ed esplosioni pericolose: reato di pericolo concreto. Art. 703
cp —> il bene tutelato è la sicurezza pubblica.
Incendio di cosa propria: reato di pericolo concreto. 423 comma 2, se
fosse stato comma 1 avremmo detto pericolo concreto.
Delitto tentato: pericolo concreto. Art 56 si richiede come requisiti degli
atti punibili come delitto tentato si chiede la idoneità che equivale a
pericolosità. Se dichiaro che gli atti sono idonei ad uccidere allora c’è
adeguatezza nel realizzare il danno e la lesione.
Associazioni sovversive: pericolo concreto. Nella norma si richiede
l’idoneità a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e include
quindi solo situazioni pericolose.
Omissione di soccorso: reato di pericolo astratto. Non c’è nessuna
indicazione nella norma che il giudice debba accettare situazione di
pericolo. La condotta è astrattamente pericolosa secondo ciò che
succede in queste situazioni.
Attentato contro presidente della repubblica: art. 276 —> reato di
pericolo concreto. È concreto perché è un atto in cui giudice deve
valutare l’effettiva pericolosità (riprende art. 56)
Associazione per delinquere ( art. 416): reato di pericolo astratto MA
bisogna sempre accertare che l’associazione sia idonea a raggiungere lo
scopo di delinquere, magari è un’associazione palesemente inoffensiva.
Abbandono di persone minori e incapaci: pericolo astratto.
Nell’abbandonare un minore o incapace si presume la sua messa in
pericolo. C’è presunzione da parte della legge.
Esercizio abusivo di presunzione: pericolo astratto.
Getto pericoloso di cose (art 674): pericolo concreto. Nella norma si dice
“atte a” quindi “idonee a”.
CONCORSO DI PERSONE NEL REATO:
La norma fondamentale è 110 cp: Quando più persone concorrono nel
medesimo reato,
ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita , salve le disposizioni
degli articoli
seguenti.
Se non ci fosse il 110, le persone che concorrono nel reato non sarebbero
punite (si tratta di un moltiplicatore di tipicità).
Il 110 non dice che rispondono tutti con la stessa pena, deve essere
uguale il reato ma le posizioni individuali saranno diverse. Ogni persona
potrà andare incontro ad una pena diversa rispetto agli altri concorrenti.
Quale criterio utilizziamo per capire che una persona è concorrente nel
reato. A partire da quale momento diventa penalmente rilevante l’azione
che tu hai compiuto. La disciplina dell’art 110 serve per punire situazioni
di conocorso di persone rispetto a situazioni monosoggetive compiute da
una sola persona (serve per differenziare).
Il legislatore del 1930 dice che per accertare la sussistenza di un
concorso nel reato si fa riferimento al nesso causale già menzionato
nell’art 40-41. Partecipazione di tipo causale, devo aver dato un
contributo e come lo accerto? Come accerto il nesso e la partecipazione?
Attraverso la teoria condizionalistica o teoria dell’equivalenza. Andiamo a
verificare se il reato si sarebbe verificato lo stesso anche senza il
contributo di quella persona. Cosa succede se ci accordiamo per aprire
una cassaforte (reclutiamo un esperto per perforare cassaforte in tempi
rapidi) e poi il giorno prima della realizzazione del furto scopriamo che
dipendente della barca può essere corrotto e ci facciamo dare la
combinazione. Quello che abbiamo reclutato è un concorrente o no? Se
uso la teoria condizionalistica direi che il furto si sarebbe realizzato lo
stesso perché abbiamo trovato chi ci ha dato la combinazione. Quindi la
persona che avrebbe dovuto aprire la cassaforte non verrebbe punito.
Allora introduciamo una valutazione ex ante in cui il suo contributo
diventa fondamentale fino al giorno prima. È un complice che poi è
risultato non necessario. Bisogna valutare il reato in modo complessivo,
non solo la sua realizzazione materiale dell’ultimo momento. La teoria
condizionalistica quindi sembra essere, se correttamente applicata, il
modo per capire il contributo.
Contributo materiale e morale. Morale quando c’è istigazione o
determinazione (fai nascere un’idea criminale in una persona che non
avrebbe fatto nulla). Materiale quando porto un pezzo del puzzle.
Il concorso di persone può essere anche in forma omissiva, se si ha una
forma di garanzia. Il 40 comma 2 dice non impedire il reato commesso da
altri quando bisognerebbe impedirlo. Rimanere inerti davanti ad un reato
—> sto commettendo anch’io un reato.
L’art 110 disciplina le ipotesi di concorso eventuale nel reato. Situazioni
in cui reato potrebbe essere realizzato da una sola persona, allora solo in
via eventuale può essere realizzato da più persone.
Ci sono delle figure di reato, come quelli associativi, che vengono detti a
concorso necessario (associazioni a delinquere: almeno 3 persone). La
legge richiede che ci siano più persone e tutte sono agenti/autori del
fatto tipico. Non c’è il complice la cui condotta deve essere realizzata.
Concorrente esterno: posto che la norma individua più persone che fanno
parte dell’associazione, ci potrebbe essere un soggetto, che rimanendo
esterno concorre comunque con gli associati. Sarebbe un caso in cui ad
esempio io ho il medico che cura L’associato che lo va a curare dopo un
conflitto a fuoco, oppure politico che fa passare una legge che favorisce
l’associazione a delinquere. Occorre un contributo causale effettivo alla
conservazione della struttura associativa.
C’è stata una pronuncia della corte europea dei diritti dell’uomo nel caso
contrada contro Italia, in cui la corte ha dichiarato che costituisce una
violazione la condanna del signor contrada ( un personaggio molto
influente delle forze dell’ordine e servizi segreti) per concorso esterno
che approfitta della posizione e del suo ruolo. Questo senza che ci sia
stata la prova di una sua affiliazione all’associazione criminale. Tuttavia
c’è un comportamento che ha tenuto che ha accertato la consapevolezza
e volontà di agevolare associazione criminale.
La giurisprudenza ha faticato un po’ a mettere pilastri ben precisi, il
problema è stato fino a che punto mi puoi accusare di concorso esterno.
Occorre contributo causale effettivo. Non basta che io sia andato affinché
c’è stato qualcuno in fin di vita e io sia andato, ci vuole un contributo
oggettivamente e soggettivamente evidente alla conservazione della
struttura associativa.
Come faccio a distinguere una persona che definisco estranea ma che
con un contributo ha dato un effettivo contributo. Come faccio a non
chiamarlo associato? Ci ha detto di riflettere.
Art. 116. Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti.
Quando si arriva al processo io contesto che nel reato non era
contemplato un altro reato da quello che è stato compiuto. (Ex: rapina in
cui non era contemplato un omicidio e una violenza sessuale). Ma ne
rispondo anch’io. La norma dice non ha importanza se non volevi quel
reato, ne rispondi se il reato stesso è conseguenza della tua azione od
omissione. C’è un legame sul piano oggettivo ma non soggettivo perché
non lo volevi. Quel reato diverso deve essere riconducibile
oggettivamente alla tua condotta (responsabilità oggettiva). La
responsabilità oggettiva è personale, c’è legame tra condotta e evento.
Ultimo comma del 116, ti do la responsabilità, ne rispondi se c’è legame
causale, ma se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è
diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave.
Per poter essere chiamato il “palo” per rispondere di violenza sessuale o
omicidio è necessario che questi fossero prevedibili, la prevedibilità è la
soglia entro la quale si può essere chiamati a rispondere per colpa. Art
116 armonizzato con art 27 primo comma.
Il 116 è più frequente di quanto si creda, pene frequenti, chi viene
condannato lo trova ingiusto. Se è prevedibile che il reato che si va a
commettere potrebbe dare luogo a un reato più grave (omicidio ad
esempio) io vengo condannato per omicidio anche se io che facevo il
palo ero lì per una rapina ma non per omicidio. Ma l’omicidio era una
conseguenza prevedibile della rapina, quindi io ne rispondo. Magari meno
prevedibile potrebbe essere una violenza sessuale in conseguenza di una
rapina violenta concordata.
La valutazione deve essere fatta in concreto, andiamo a verificare
effettiva responsabilità del soggetto. È sufficiente non la volontà ma la
prevedibilità. Io rispondo, in quanto sviluppo prevedibile, di un reato che
magari non desideravo. Ci si ritrova con una pena più alta, ma ne
risponde comunque perché doveva prendere le conseguenze del reato
che stava andando a commettere. Si risponde di un reato doloso che io
non ho voluto.
Art. 117 sul mutamento del titolo del reato. Ipotesi in cui per le condizioni
del colpevole o per i rapporti tra colpevole o offeso, muta il titolo del
reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli rispondono dello
stesso reato. Nondimeno, se questo è più grave, il giudice può, rispetto a
coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualità o i rapporti
predetti, diminuire la pena.
Lo stesso comportamento da vita a un titolo diverso di reato, rispetto alla
posizione del soggetto. Se io fin dall’inizio mi metto d’accordo con un
pubblico ufficiale e gli dico fai tante multe così stasera andiamo a
mangiare insieme in un buon ristorante, se io fin dall’inizio concordo e
sono consapevole della posizione del soggetto con cui mi metto
d’accordo allora il mutamento del titolo del reato non c’è.
Devo ignorare la posizione del soggetto per avere diminuzione della
pena. Tu comunque vai incontro a responsabilità penale, il mutamento
del titolo del reato, diminuisce la condanna. Cambia solo titolo e pena
che ne deriva. Si risponde del reato pur non sapendo che fosse pubblico
ufficiale solo se la qualifica del pubblico ufficiale ha portato ad un
mutamento del titolo del reato. Stessa condotta ma