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TFUE. "Attività specifiche", in realtà erano attività commerciali perché era attività di insegnamento, di albero, di negozi... Faccio un attimo, una pausa per dirvi che questo articolo 108 TFUE vieta allo Stato che abbia notificato alla commissione un aiuto che intende concedere, che intende instaurare, vieta allo Stato di concedere questo aiuto fino a quando non intervenga una decisione della Commissione che lo ritenga compatibile con il mercato interno, quindi c'è un obbligo di Stand still: lo Stato che vuole instaurare un aiuto deve notificarlo. Lo Stato membro deve quindi notificare preventivamente alla commissione l'intenzione di instituire un certo aiuto e attendere che la Commissione decida e, solo dopo, può erogarlo, a maggior ragione se poi non ha nemmeno notificato l'aiuto, quindi non si è sottoposta alla procedura di controllo, questo Stato membro sta violando questo obbligo di Stand still di cui all'art.

108 par.3. Quindi, la Repubblica italiana che non aveva nemmeno notificato questa esenzione dell'ICI ha violato l'art. 108 par. 3 e, quindi, ha illecitamente posto in essere questo aiuto. La Commissione ha poi, considerato che, alla luce della specificità del caso in esame, sarebbe risultato assolutamente impossibile per la Repubblica italiana recuperare gli aiuti illegittimi, ragion per cui la Commissione, nella decisione impugnata, non ha disposto di procedere al rimborso.

Punto 23. Ecco, adesso vediamo l'eccezione di irricevibilità. La Commissione dice: "il ricorso è irricevibile perché tu sei una persona fisica giuridica, questo è un atto che non è adottato nei tuoi confronti, che non ti riguarda direttamente e individualmente e nemmeno è un atto regolamentare che ti riguardi direttamente e che non abbia bisogno di esecuzione".

Ecco, il problema principale è proprio questo: se la decisione

impugnata costituisse un atto regolamentare che non comporti alcuna misura di esecuzione e che riguardi direttamente la ricorrente ai sensi dell'ultima parte dell'art. 263 co.4 (punto 26).

Punto 27-28-29: Quindi, il Tribunale, di fronte a questa eccezione, ha deciso di separare l'eccezione di irricevibilità dal merito, quindi di non entrare nel merito del ricorso, ma di fermarsi per adesso all'eccezione di irricevibilità. La repubblica italiana chiede, naturalmente, di essere ammessa ad intervenire.

Punto 37: la Commissione nella prima parte guarda se la decisione impugnata riguarda individualmente la ricorrente e, in secondo luogo, ritiene che, appunto, non sia un atto regolamentare di quel tipo. Attenzione, qui la Commissione sottolinea che l'aiuto è un po' particolare, perché non è un aiuto rivolto ad una singola impresa, ma piuttosto è un regime di aiuto, quindi è un aiuto rivolto ad una categoria genericamente

definita dibeneficiari. È una norma, la norma sull’esenzione che si applica a tutti coloroche rientrano nel campo di applicazione particolare di quell’esenzione. Quindi èun regime di aiuti, ha una portata generale. Secondo la commissione, però, unadecisione indirizzata uno Stato membro che riguarda te con regime di aiuti noncostituisce un atto regolamentare. E, inoltre, comporta misure d'esecuzione. Ein quanto appunto l'esenzione non sarebbe auto applicativa, ma richiederebbedelle misure di esecuzione. Inoltre poi la scuola Montessori non è direttamenteinteressata. La ricorrente dice il contrario.

Vediamo che cosa dice il tribunale. Il tribunale si concentra, innanzitutto, sulproblema della incidenza diretta. L’art. 263 TFUE richiede che l'atto almenoriguardi direttamente, non individualmente, la persona ricorrente.

Punto 40: Qui il Tribunale ricorda la maniera in cui viene interpretato questoche l’atto impugnato produca

direttamente requisito "direttamente". Occorre effetti sulla situazione giuridica di tale singolo e, poi, non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari di tale atto che sono incaricati della sua applicazione, per il fatto che quest'ultima ha un carattere meramente automatico e deriva dalla sola normativa dell'Unione europea, senza l'intervento di altre norme intermedie. Quindi si può parlare di atto che riguardi direttamente il ricorrente, che produce di per sé automaticamente effetti giuridici a carico del singolo, senza appunto richiesti ulteriori atti da parte dell'Unione. Punto 41: la decisione di autorizzare un aiuto soddisfa il requisito dell'interesse diretto perché una volta che lo Stato è stato autorizzato ad erogare l'aiuto dalla Commissione, non c'è dubbio che poi provvederà in questo senso e erogherà l'aiuto e, quindi, c'è un interesse diretto. Ciò considerato,

Occorre constatare che, in quanto istituto di istruzione, la ricorrente potrebbe trovarsi in un rapporto di concorrenza con gli enti suddetti e, per tale ragione, essere interessata dalle misure di cui alla decisione impugnata.

Occorre dire che qui la Corte di giustizia nella sentenza di impugnazione non è d'accordo su quello che dice il tribunale nel senso che non basta, infatti dice "potrebbe trovarsi". Invece qui la Corte dice che occorre una constatazione specifica, specifica che sia in un rapporto di concorrenza. E, però, poi conclude che c'è un rapporto di concorrenza perché la scuola Montessori opera nei paraggi di altre scuole che sono ospitate in istituti anche ecclesiastici. Data la vicinanza non c'è dubbio che ci sia un rapporto di concorrenza.

Punto 45: il secondo presupposto della incidenza diretta è che la Repubblica italiana abbia la discrezionalità se attuarla o meno. C'è un effetto

direttamente sicuro, riguarda direttamente la ricorrente. Punto 47: passiamo al problema se sia un atto regolamentare o no, problema un po' più difficile. Qui il tribunale si rifà ad una giurisprudenza che si è sviluppata su questa questione: quarto comma, TFUE, sono atti di portata generale, ad esclusione degli atti legislativi. Quindi atti regolamentari significa atti di portata generale, perché il termine "regolamentari" è chiaro che si riferisce ad un atto che ha una portata ampia, non un atto di portata individuale, ma generale, che però contemporaneamente non sia un atto legislativo, questo la Corte lo dice nelle due sentenze citate, una di primo grado e l'altra d'appello. Punto 48: l'art. 288 distingue gli atti legislativi da quelli non legislativi, in base al fatto che siano stati adottati in base ad una procedura legislativa ordinaria o speciale oppure siano.

adottati in base ad una procedura qualificata dalla basegiuridica non legislativa. la decisione impugnata non è stata adottata nell'ambito di una procedura legislativa, la stessa non costituisce un atto legislativo ai sensi dell'articolo 297 TFUE. Occorre, dunque, esaminare se la decisione impugnata rivesta portata generale.

Punto 49: È possibile che una decisione della Commissione in materia di aiuti abbia una portata generale quando, appunto, si riferisce ad una situazione di carattere generale che riguarda una categoria di persone considerate in modo generale e astratto.

Punto 50: la Corte dice: la decisione avrà portata generale se l'aiuto esaminato dalla Commissione, quindi oggetto della decisione, è strutturato esso stesso come un aiuto di carattere generale, cioè destinato ad una categoria generale di soggetti, e non invece un aiuto destinato ad un'impresa in particolare. Quindi se è un aiuto generale, anche la decisione

delle Commissione avrà una portata generale, altrimenti se è individuale la decisione avrà portata individuale e non ricadrà nell'art. 263 co.4. È un atto che non è legislativo, ma di portata generale, come diceva la giurisprudenza a proposito dell'art. 263 co.4. Punto 53: se la decisione richiede oppure no misure di esecuzione. Qui viene spiegato un po' male, nella sentenza della Corte di giustizia è spiegato meglio. Ricordate il caso Jégo-Quéré: la questione era l'utilizzazione di reti da pesca con maglie di dimensioni inferiori a quello che era prescritto nel regolamento, Jégo-Quéré potrebbe in realtà a arrivare ad un giudice nazionale e poi chiedere a questo giudice di effettuare un rinvio pregiudiziale. In che maniera? Violando il regolamento, cioè utilizzando delle reti vietate incorrendo in una sanzione, magari anche di carattere penale, da parte delleautorità nazionali di controlloe, a quel punto dell’azione penale o davanti ad un giudice amministrativo, dirà:sì, ho violato questo regolamento, ma questo regolamento è in realtà invalidoquindi “vai” alla Corte di giustizia con un rinvio pregiudiziale di validità, e così sichiude il cerchio. Così, in questa maniera si costringerebbe la persona a violareil regolamento, quindi a esporsi a rischio di una sanzione anche di tipo penaleper poter arrivare alla Corte di giustizia. Nella sentenza Jégo-Quéré si disse che,effettivamente, questo non era possibile, sarebbe stato contraddittoriocostringere addirittura soggetto a violare un regolamento per poter poi arrivarealla Corte di giustizia. Jégo-Quéré ribalta l’onere sugli Stati membri, dicendoche gli Stati membri devono poter prevedere un sistema di rimedi giudizialieffettivi che non costringano il soggetto interessato.

A dover violare la legge, in questo caso il regolamento, pur di poter arrivare al giudice nazionale e poi alla Corte di giustizia. La sentenza ci vuole ricordare che questa terza e ultima ipotesi prevista dall'art.263 co.4 è stata introdotta proprio per colmare quella lacuna che appariva nella sentenza Jégo-Quéré. Quindi è una norma rivolta ad ampliare la in assenza di misure di esecuzione, tutela giurisdizionale degli individui. Infatti, una persona fisica o giuridica, ancorché direttamente interessata dall'atto in questione, non sarebbe in grado di ottenere un controllo giurisdizionale dell'atto se non dopo aver violato le disposizioni dell'atto medesimo facendone valere l'illegittimità nell'ambito dei procedimenti avviati nei suoi confronti dinanzi ai giudici nazionali.

Punto 54: La terza ipotesi è stata introdotta proprio per i casi in cui l'attoregolamentare, che direttamente tocca la persona fisica,

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A.A. 2020-2021
112 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Ar.Ram0049 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Daniele Luigi.