Diritto del lavoro
Struttura del corso e valutazioni
20 settembre '16
3 blocchi:
- Metà ottobre - primi novembre
- Fino dicembre
- Fine lezioni
In corrispondenza fine blocchi ci saranno parziali. Prove non valutate in trentesimi, valutazione finale è di sintesi con esame finale in sessione. Valide fino a settembre 2017. Colloquio finale in base a scelta testo, oppure concordare approfondimento da discutere in inglese. Per le prove 30 minuti (!!!!).
Testi consigliati
- Giugni, Diritto sindacale. Giugni anche ministro lavoro. Testo semplice, chiaro e breve (evvai), ma denso con molti concetti. Utile per primo blocco. Non necessario averlo per frequentante.
- O. Mazzotta, Diritto del lavoro: il rapporto di lavoro. Per frequentanti, temi affrontati corrispondono a meno della metà pagine → comprensione problemi fondamentali. Secondo e terzo blocco.
- L. Nogler, Le attività autonome; lo studente potrà sostituire questo testo con il testo di R. Salomone, Le libere professioni intellettuali. A scelta per il colloquio orale.
Fondamenti costituzionali del diritto del lavoro
È un diritto moderno. Fuoco su ultimi duecento anni. Disciplina che nasce dai conflitti, dalle lotte tra persone, vive di queste tensioni e di questi conflitti. Punto di partenza più semplice è la Costituzione perché ci consente di fissare ragionamenti. Da lì indietro nel tempo verso UE, altri Stati, istituzioni internazionali e poi verso l’oggi.
Articolo 1 della Costituzione
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. Il lavoro è fondamento della vita democratica del nostro Paese. Lavoro è inteso come concetto astratto, il riferimento è al nome. In Assemblea Costituente c’è stata proposta (non condivisa da maggioranza) che proponeva “fondata sui lavoratori, di lavoratori”. Prevalse idea di non connotare troppo politicamente la norma: questa proposta era dei comunisti e socialisti che volevano marcare idea della classe lavoratrice. Il testo invece è più vago, senza connotazione personalistica. Idea di proteggere qualcosa, non idea di sposare in toto interessi di una parte, di una classe, di un gruppo.
Concetti chiave del diritto del lavoro
Primo aspetto è rapporto concetto astratto e personificazione concetto; il secondo è l’ampiezza della parola lavoro, questo concetto comprende non solo quello in fabbrica, ma anche quello del manager, avvocato, professore. È l’interprete che declina concetto in base agli obiettivi che persegue. Da qui dipendono meccanismi di difesa differenti.
Oltre all’articolo 1, ci sono altre norme sul lavoro all’interno della Costituzione. La nostra Costituzione, così come altre, è una delle carte fondamentali che ha maggiore connotazione sociale: costituzione social-democratica. Elementi di fondo tipici della democrazia con forte spinta verso la protezione dei più deboli. Ha come fine quello di comprendere rapporto verso questa protezione: norma che esprime questa tensione è art. 3: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Principio uguaglianza sostanziale. Articolo 3 c.2 è scritto pensando alle persone che lavorano, lo abbiamo sempre studiato come principio di uguaglianza formale e sostanziale per i cittadini, MA si rivolge prima di tutto ai lavoratori. Questo articolo va letto insieme al primo comma dell’articolo 1. Si pensa ai soggetti più deboli, soggetti che nel contesto sociale devono essere protetti e messi in condizione di partecipare all’organizzazione del Paese. La nostra Costituzione ha riferimento forte al lavoro, alla sua protezione.
Antecedenti storici del diritto del lavoro
Due antecedenti storici: Costituzione di Weimar (1919) è prima Costituzione che in modo esplicito fissa principi simili di carica sociale, dove lo Stato interviene e il fondamento è la tutela delle persone deboli; New Deal di Roosevelt, elementi quasi costituzionali chiari di sostegno sociale. Esempi di Stato sociale: idea di protezione di soggetti più deboli, consacrazione di ideali al livello più alto possibile, ma che in realtà curvano verso funzionamento dell’economia e dello Stato. Questi principi vengono declinati in altre norme costituzionali, di diretto intervento sulle prerogative dei singoli. Dall’idea egualitaria della libertà di mercato all’idea social-democratica per cui lo Stato interviene quando e dove c’è necessità, senza che venga meno principio libera concorrenza, libero mercato.
Articolo 4 della Costituzione
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
L’articolo 4 riconosce un impegno dello Stato, quello di fare di tutto per garantire lavoro.
Rapporti economici nella Costituzione
21 settembre '16
Salto al titolo III della Costituzione in cui ci si occupa dei rapporti economici, cosa accade quando i soggetti si muovono nella dimensione economica.
Articolo 35 della Costituzione
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Dimensione potenzialità soggettiva del lavoro: non solo concetto astratto come nell’articolo 1, ma va oltre (forme ed applicazioni). Significa riconoscere le diversità di conformazione giuridica e di modalità. La tutela va ad ogni forma ed applicazione dell’attività lavorativa.
Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Declinazioni specifiche della tutela del lavoro. Oltre alla dimensione economica (salario), c’è anche dimensione per cui lavoro è una forma di esperienza ed elevazione professionale, attraverso cui non solo ricevo denaro, ma miglioro me stesso.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Apertura agli accordi internazionali, siamo già sul terreno giuridico. Lavoro non è questione territoriale, ma è una questione globale.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero. Al tempo, il problema più grande era l’emigrazione.
Articolo 36 della Costituzione
È norma più forte della carta costituzionale come capacità di aderire alla realtà, norma più utilizzata dalla giurisprudenza. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. Unico riferimento esplicito all’esistenza, non è solo protezione materiale ed economica. La dimensione esistenziale si espande oltre il rapporto personale, cioè alla famiglia. Il lavoro non è solo in funzione del singolo, ma in funzione del singolo nella sua dimensione interpersonale, il singolo in quanto parte di un gruppo. Ha potenzialità pratica molto forte.
Retribuzione: principio di proporzionalità è parametro per la retribuzione. Vincolo all’autonomia privata: singolo, parti o mercato non possono fare il prezzo. Vincolo ha forte potenzialità di condizionare situazioni concrete.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Stessa logica della retribuzione. Legge come strumento di protezione, in questo caso della salute e dell’esistenza.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi. Riposo e ferie sono parte del principio di tutela dell’esistenza. La protezione talvolta impedisce persino l’esercizio di libertà. Qui si vede come la Costituzione non sia solo garante di libertà, ma sia anche uno strumento di proiezione concreta della tutela, con forte impronta di natura sociale. La stessa cosa la osserviamo nelle norme successive.
Articolo 37 della Costituzione
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione. Tutela del genere proiettata oltre la dimensione personale, in funzione della famiglia; tutela di protezione verso i deboli.
Articolo 38 della Costituzione
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Norma individua categorie con caratteristiche di svantaggio. Welfare del nostro attuale sistema di protezione: lo Stato paga anche coloro i quali non lavorano.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L’assistenza privata è libera. Possono esserci anche forme di sostegno da parte di privati.
Articoli 39 e 40 della Costituzione
(sindacato e sciopero) li riprendiamo prossimamente. Con l’art. 41 si arriva ai rapporti economici, ma si trovano vari riferimenti alla protezione del lavoratore.
Articolo 46 della Costituzione
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende. Forma di attività economica che si può definire come partecipazione o collaborazione. Si occupa di un’idea in cui il modello non è più lavoro da un lato e impresa dall’altro, ma di un modello in cui le due parti vanno insieme e collaborano.
Articolo 99 della Costituzione
Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge. Istituto che non ha avuto molto successo. Ha compito di ausilio, l’idea di fondo era quella di costruire un soggetto ulteriore che avesse il compito di poter dare avvio al procedimento legislativo, ma allo stesso tempo compito di consulenza e di supporto per Parlamento e Governo. La composizione doveva fotografare il mondo produttivo. Per categorie produttive si intende diverse aree della vita sociale ed economica del Paese (es. oggi Confindustria, Confartigianato).
Articolo 117 della Costituzione
Tra le competenze assegnate esclusivamente allo Stato c’è la competenza che riguarda la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Lo Stato si riserva una competenza di base, di definizione degli standard. Alcune prestazioni devono avere un livello minimo nazionale (es. pensioni, sostegno). È prevista anche in materia di previdenza sociale. Ha sua corrispondenza nel comma seguente, dove sono indicate le materie di competenza concorrente: tutela e sicurezza del lavoro. In questa locuzione c’è ambiguità che ha provocato contenzioso costituzionale tra Regioni e Stato centrale.
Origini storiche del diritto del lavoro
22 settembre '16
Il diritto del lavoro nasce e si sviluppa durante la rivoluzione industriale (fine ‘700 – inizio ‘800). Momento nel quale il processo e la creazione di ricchezza sono rapidi, e con quest’ultima avviene anche lo sfruttamento di uomini su uomini, donne, bambini. Quest’automazione mette nella condizione di poter sfruttare chi da proletario, povero o debole non ha capitale, non ha altro che la propria persona. Diritto del lavoro nasce come risposta, reazione alla spinta della rivoluzione industriale. La rivoluzione industriale porta la diseguaglianza, arricchimento di alcuni ed impoverimento di altri.
Reazione sociale e diritto del lavoro
La reazione, il diritto del lavoro viene dal basso, contro il diritto vigente, i valori che si andavano diffondendo, le norme e le regole che esistevano e che rappresentavano la rivoluzione industriale. Contropotere collettivo: al potere del denaro, del capitale si contrappone il potere dato dall’unione di persone, che chiedono di lavorare in condizioni migliori, di essere pagate di più o di lavorare meno, di non far lavorare donne e bambini.
Nascita del sindacato
Sindacato: all’origine è la coalizione dei lavoratori. In GB, dove nasce la rivoluzione industriale, il partito laburista nasce dal sindacato, che nasce prima del partito. È il sindacato dei lavoratori che dà vita al partito politico. In Italia non è stato così: i nostri sindacati sono nati dai partiti, processo inverso. Partito del lavoro inteso come partito delle persone che lavorano. Il diritto del lavoro nasce come insieme di richieste che si dà una struttura.
Risposta degli Stati al movimento sindacale
La risposta degli Stati è durissima: parte la repressione a tutti i livelli. Lo Stato considera la reazione dei lavoratori come rivolta e come tale la reprime con l’autorità pubblica. Le istanze provenienti dal basso non si fermano, e quelle lotte, quei principi diventano progressivamente parte dei fondamenti dello Stato, ottengono sia un riconoscimento da parte degli imprenditori, sia da parte del potere costituito.
Diritto sindacale
Diritto sindacale come parte del diritto del lavoro, è quel terreno di studio che guarda ai sindacati in quanto coalizioni di persone che lavorano. Studia come questi gruppi trovano riconoscimento nel diritto dello Stato e diventano parte dell’ordinamento. Ciò avviene più o meno in tutti gli Stati europei nello stesso arco temporale.
Sciopero e contrattazione collettiva
Quali sono le due situazioni tipiche del diritto sindacale?
- Sciopero: è l’insieme delle persone che vanno dall’imprenditore per dirgli che a quelle condizioni non lavorano. È l’arma con cui la coalizione si offre all’impresa.
- Contrattazione collettiva: è ciò che lo sciopero riesce a fare ottenere. Si esprime quando l’imprenditore è uno e dall’altra parte ha 100, 200. La forza si esprime nella contrattazione collettiva. Funziona perché è collettiva e si impone su tutti. È una formula giuridica che si distingue da quella individuale.
Diritto del lavoro durante il regime fascista
Nel nostro Paese il movimento non è continuo, ma c’è parentesi significativa con l’ordinamento corporativo, che trova il suo punto finale nel codice civile. Quando arriva il regime fascista e si consolida, dando forma giuridica ai diversi settori del diritto, si crea una situazione diversa. Il regime fascista ha molto interesse a regolare il lavoro: libro V del codice civile “Del lavoro”, c’è tutta la disciplina della società. Per il legislatore del ’42 il lavoro è fondamentale, è più del diritto sindacale o solo diritto del lavoro, è tutta l’impresa, è di interesse nazionale. Le corporazioni rappresentano il modo di aggregare le persone e gli interessi, sono le categorie produttive dei lavoratori. Nella nostra storia viviamo non solo la fase della rivoluzione industriale, ma anche un periodo in cui la concezione ideologica e le regole giuridiche approvate sono diverse dal periodo precedente e successivo. Nel modello corporativo, lo sciopero è inconcepibile, perché è il segno di una protesta, dissenso nella società; nel regime, tutti collaborano per il bene della nazione, e quindi lo sciopero è punito come reato. La contrattazione collettiva esiste, ma in una dimensione che non è privata, non è la forza negoziale, l’espressione della coalizione. Diventa parte del mondo delle fonti del diritto, diventa diritto dello Stato: il codice civile definisce queste norme come corporative, cioè norme che sono frutto dell’attività, delle organizzazioni produttive. Questa fase, che si conclude con la Costituzione, continua a produrre negli interpreti i suoi effetti anche dopo. Successivamente, dal basso si crea situazione in cui i lavoratori manifestano, sfidando il codice penale, per cui lo sciopero è ancora reato.
Articolo 40 della Costituzione
Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano. Il codice considera lo sciopero un reato, la Costituzione un diritto. Lo sciopero assurge ad elemento costitutivo della cittadinanza. È un diritto perché consente alle persone di ottenere ciò che è rilevante per la loro vita lavorativa. Da una fase in cui lo Stato tollera, ad una in cui reprime, a quella in cui la Costituzione lo eleva a diritto. Problema reato/diritto. Il costituente immagina che, fissato un principio, ci saranno leggi che ne regoleranno l’esercizio. In realtà, leggi sullo sciopero non ci sono, e per quasi 50 anni nessuna legge in merito entrerà in vigore. Non abbiamo quindi legislazione attuativa.
Articolo 39 della Costituzione
L’organizzazione sindacale è libera. Libera: la Costituzione risponde a ciò che era stato durante il regime, situazione in cui ogni singolo soggetto, anche sindacato, era parte di un meccanismo governativo che non prevedeva la libertà. Vuol dire libertà dallo Stato, dal potere pubblico, rispetto ad un possibile controllo: è autonoma, agisce in uno spazio potremmo dire di immunità.
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