Diritto del lavoro: un diritto giovane
Diritto del lavoro è un diritto "giovane" rispetto ad altri settori del diritto. Le regole del lavoro, come noi oggi le intendiamo, nascono in un certo momento storico e quindi dobbiamo calarle in questo momento storico. Nasce con le dinamiche della rivoluzione industriale: la regolamentazione del lavoro come la conosciamo noi è frutto di un certo periodo storico. Nasce lì perché cominciano a porsi determinati problemi che fino ad allora erano problemi che coinvolgevano singoli. Ora si ampliano su scala più grande.
Costituzione italiana e lavoro
Punto di partenza: Costituzione Italiana → Art. 1 Costituzione: l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Dopo aver esplicato il paradigma democratico si esprime un fondamento = "fondata sul lavoro". Se riprendiamo le discussioni dell’Assemblea costituente su quale dovesse essere il fondamento della repubblica, ci fu una discussione molto accesa e polarizzata.
Alla fine si utilizzò un concetto astratto: non fondata sulle persone che lavorano, non fondata sui lavoratori e le lavoratrici, ma "fondata sul lavoro". Effettivamente, dire che l’Italia è fondata sul lavoro significa dire qualcosa di più, significa dire che esiste una dimensione imprescindibile collegata all’uomo, ma che in realtà valorizza il lavoro di chi non è esattamente un lavoratore nella concezione storica. Significa dire (e questo i costituenti lo vollero dire in modo chiaro, ovviamente nel compromesso costituzionale) che c’era qualcosa che poteva tenere uniti tutti a prescindere dall’appartenenza culturale, di classe, politica.
Alla fine, la parola "LAVORO" fu vista come la parola che poteva raccogliere il maggior numero di consensi trasversalmente nell’Assemblea costituente. Perché alla fine "lavoro" esprime qualcosa di minimale presente anche in altre attività (esempio: anche nell’attività imprenditoriale c’è lavoro), quindi dire che l’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro significa dire che noi possiamo tenere insieme tutti i pezzi possibili a cui corrispondono attività umane che sfociano nel lavoro come elemento minimale che dà vita a cose ulteriori.
Significa dire che l’ambizione, il programma, l’ideale dovrebbe essere quello di mettere tutti nella condizione di lavorare, di svolgere un lavoro. È un'aspirazione complessiva, è un principio che guida l’azione, anzitutto dello Stato, della Repubblica stessa. La Repubblica è democratica ed è fondata sul lavoro. È la repubblica, è il concetto base di democrazia che ha bisogno di agganciarsi al lavoro. Non c’è Repubblica vera se il lavoro non è il fondamento dell’azione della Repubblica.
Il lavoro come fondamento della Repubblica
Questo comincia a creare un orizzonte di senso, di ragionamento e ci fa capire che diventa essenziale dentro uno stato che si definisce democratico e dentro a uno stato che si definisce repubblica trovare uno spazio rilevante per il lavoro e dunque la discussione intorno alle tecniche che riguardano la protezione del lavoro è una discussione che dobbiamo riportare al fondamento della repubblica. Quindi non parliamo di un tema marginale, non parliamo di un tema che è subalterno, non parliamo di un diritto che arriva dopo altri, parliamo di un diritto che è fondamento della Repubblica.
Fondamento della Repubblica è un fondamento giuridico, stiamo leggendo norme, quindi dobbiamo avere questa consapevolezza. Quest’ultima ci guida in realtà a comprendere il senso di molte altre norme della Costituzione. Le norme più significative di questa parte della Costituzione: (1, 2, 3, 4) in tutte e quattro le disposizioni costituzionali troviamo riferimenti alla dimensione del lavoro. Le due norme che parlano in modo più esplicito, dopo l’art. 1, sono le norme dell’art. 3, 4, ma anche l’art. 2 ha una dimensione lavoristica. Quindi, se noi prendiamo i primi quattro principi della Carta costituzionale e cominciamo a guardarli con gli occhiali del giuslavorista, ci accorgiamo che già nelle prime quattro norme abbiamo un forte valore che viene espresso da questi principi.
Norme costituzionali e lavoro
E poi andando avanti ci accorgeremo che una buona parte della Carta costituzionale (tutta quella che riguarda i rapporti economici) è connotata da questa stessa valenza, da questa stessa inclinazione. Non possiamo prescindere da questi principi per leggere la realtà, per leggere le altre norme in generale. Art.2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art.3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Concetto di eguaglianza che ha in testa il nostro costituente guarda con molta attenzione al lavoro.
Principio di eguaglianza formale (comma 1): tutti i cittadini hanno pari dignità sociale di fronte alla legge. Il termine sociale viene utilizzato per ben due volte nel primo comma. Lo stesso accade nel secondo comma: eguaglianza sostanziale. Anche in questo secondo comma l’aggettivo “sociale” compare due volte:
- Una prima volta con riferimento al compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di carattere sociale.
- Una seconda volta con riferimento alla partecipazione dei lavoratori alla vita sociale del Paese.
Nei due commi di cui è composto l’art. 3, la parola sociale compare quattro volte e questa parola insieme alla parola lavoro (che costituisce il fondamento della repubblica) è un’altra delle parole fondamentali che caratterizza l’origine, l’evoluzione, il senso profondo del diritto del lavoro. Il diritto del lavoro è un diritto sociale = un diritto che si occupa fondamentalmente degli aspetti sociali, degli aspetti che legano l’uomo alla società. Tanto che qualcuno altrove lo chiama diritto sociale: i francesi, per esempio, proprio per intenderlo in questa connotazione più ampia. Perché diritto del lavoro non è soltanto diritto del singolo lavoro, è diritto del lavoro che c’è, diritto del lavoro che non c’è, diritto dei soggetti istituzionali che partecipano al sistema di relazioni (sindacati, istituzioni).
Lavoro nella Carta costituzionale
Forse potremmo dire che il concetto di lavoro su cui si fonda la carta costituzionale è in realtà un concetto un po’ più ampio rispetto al concetto di lavoro che esprime l’attività manuale della persona, ma è un concetto che si lega all’idea di società. Quindi il lavoro come elemento della società. Non soltanto impegno pubblico, ma anche la modificazione dei rapporti fra soggetti privati. Un’altra parola che colpisce nell’art. 3, comma 2, è lavoratori quando il secondo comma parla di eguaglianza sostanziale = ciò che la Repubblica deve fare per mettere tutti in condizioni di eguaglianza, rimuovere gli ostacoli, si riferisce innanzitutto ai lavoratori, quelli che hanno più bisogno di questa eguaglianza sostanziale.
Il principio di eguaglianza sostanziale contenuto nell’art. 3, comma 2, Cost. si rivolge anzitutto ai lavoratori, è lì che in qualche modo la costituzione riconosce un’esigenza di protezione particolare. È come se dicesse “io lo so che quelli che hanno maggiore bisogno di eguaglianza sostanziale sono i lavoratori”.
Articoli della Costituzione e dimensione lavorativa
Art. 4 la Repubblica riconoscere a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Il lavoro è il primo diritto esplicitamente contemplato dalla Costituzione. E aggiunge al secondo comma che ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità (…) il lavoro come strumento per realizzare la partecipazione sociale (comma 2).
In tutte e quattro le disposizioni costituzionali troviamo una dimensione lavoristica. Tutta la parte dedicata ai rapporti economici. La nostra Costituzione attribuisce molta importanza alla dimensione lavorativa, questo per una ragione storica non tutte le Costituzioni moderne hanno questa esplicita considerazione della dimensione sociale e del lavoro come espressione dell'essere umano.
Prototipi e modelli costituzionali
Ci sono dei prototipi:
- Modello fondamentale resta la Costituzione di Weimar (costituzione della Germania prenazista), dove si individuò per la prima volta questa idea orientata verso la dimensione sociale. È stata la prima Costituzione Sociale; è un modello in qualche modo. Guardando questa Costituzione notiamo che i nostri costituenti quando hanno scritto almeno alcune delle norme della nostra costituzione hanno preso spunto da questo modello per redigere la nostra Costituzione.
- Un altro modello che ha qualcosa di simile al modello Weimar: stagione del New Deal → stagione di rinnovamento che caratterizza la storia americana vi sono caratteri fortemente sociali; quel modello ha un’aspirazione orientata verso la persona che lavora all’interno della società.
Questa dimensione sociale (il fatto che la nostra costituzione si preoccupi di proteggere la socialità delle persone, e in particolare delle persone che si trovano in condizioni di difficoltà) non emerge soltanto dai principi, ma si trova anche nella parte riguardante diritti e doveri dei cittadini, in particolare i rapporti economici.
Rapporti economici nella Costituzione
Titolo III Rapporto Economici (da art.35-47) → Art.35 (primo comma) la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, ancora una volta è il lavoro alla base dei rapporti economici. Fin qui sono tutte dichiarazioni di principio (lavoro, uguaglianza, tutela), ma concretamente cosa significa? Concretamente basta guardare la norma successiva e ci accorgiamo che significa molto. Guardando l’art. 36 Cost. capiamo che è una delle norme più significative.
Articolo 36 e retribuzione
Art.36 (comma 1) il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. Parla di retribuzione, di soldi, ma non è importantissima per questo, ma perché è una norma che fa riferimento ad un concetto che non è giuridico. (comma 2) La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. (comma 3) Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Riferimento ad un concetto non giuridico, ossia l’esistenza: la retribuzione serve ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa, quindi il legame fra il lavoro, la dimensione sociale (famiglia, quindi ciò che il lavoratore non è in sé ma nel gruppo), l’esistenza libera e dignitosa. Il lavoro è uno strumento per essere liberi ed avere dignità e questo strumento passa per la retribuzione/soldi. Questa norma è l’espressione esatta di quanto non si tratti di un semplice contratto quando si parla di lavoro. Il salario che l’imprenditore offre dev’essere per lo meno sufficiente a garantire al lavoratore e alla sua famiglia (che è un terzo rispetto al contratto) un’esistenza libera e dignitosa.
Principi costituzionali e regole del lavoro
Questo significa avere un principio costituzionale che valorizza la dimensione sociale, significa avere un principio che curva le regole del lavoro verso dei fini sociali. Questo significa che alcune delle regole del lavoro sono presidiate da principi di rango altissimo. Secondo e terzo comma dell’art. 36 la durata massima lavorativa è stabilita dalla legge: il tempo di lavoro è regolato dalla legge; terzo comma dice che il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi. La costituzione tutela le ferie e il riposo settimanale.
Questi principi entrano nella relazione lavorativa precludendo alle parti la possibilità di scegliere. La dimensione sociale si proietta perfino sulla libertà del singolo. Non posso rinunciare alle mie ferie perché il valore del lavoro è più grande della libertà personale. La Costituzione stabilisce una soglia. Dentro al nostro ordinamento non è possibile superare determinati paletti (è così limitata la libertà dei singoli: sia dei lavoratori sia dei datori di lavoro).
Assistenzialismo e protezione sociale
Art. 38 ogni cittadino inabile e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. Se tu non puoi lavorare lo Stato deve pagarti qualcosa, deve sostenerti, quindi lo Stato protegge il lavoro, ma protegge anche chi non può lavorare. (comma 2) I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Ecco cos’è la dimensione sociale: è avere un ordinamento che sostiene queste situazioni di debolezza. È concretissimo questo principio, che è anche quello che giustifica il sistema pensionistico del nostro paese.
Perché io pago la pensione agli anziani? Perché l’art. 38 della costituzione dice che esiste un principio che è quello per il quale chi è vecchio, chi ha lavorato, chi è inabile al lavoro deve avere un sostegno. Il compromesso costituzionale si gioca su questo, oltre che su altre cose. La dimensione sociale della costituzione significa anche questo, significa proteggere anche chi il lavoro non ce l’ha più o chi lo ha perso (disoccupazione involontaria). Tutelare chi è in difficoltà.
Diritti sindacali e iniziativa economica
Art.39 L’organizzazione sindacale è libera.
Art. 40 Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano. Il diritto sindacale è il diritto che regola la parte dedicata ai rapporti economici che sta dentro la Costituzione.
Art. 41 L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. L’iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale. Quindi il limite all’iniziativa economica è la socialità dell’attività stessa. Il diritto sindacale è il diritto che studia questa parte riguardante i rapporti economici e questa parte qui sta tra l’art 35 e l’art. 41.
Norme sociali e protezione dei lavoratori
Norme scritte con l’idea che le persone da proteggere all’interno della repubblica siano innanzitutto le persone che lavorano e che l’ordinamento ha una connotazione sociale. Costituzione con aspirazione orientata al sociale, a collocare le persone che lavorano nel contesto della collettività. Questo significa non solo che lo Stato, la repubblica, il potere pubblico assume degli obblighi (lo stato deve garantire alcune posizioni soggettive, sostiene le persone che lavorano, riconosce il diritto al lavoro, sostiene le persone non in grado di lavorare, sostiene le donne nella loro funzione famigliare oltre che personale).
Non solo esiste una dimensione di impegno della repubblica nei confronti della persona, questa è una proiezione di socialità, ma esiste anche una parte di riferimenti interni già al modello costituzionale rispetto a cui lo stato interviene nei rapporti fra privati. Non è soltanto l’impegno pubblico, è anche il condizionamento, la modificazione dei rapporti fra soggetti privati. Questo lo vediamo anzitutto nel principio di partenza, quello che regola i rapporti economici: quando la costituzione dice che l’iniziativa economica privata è libera (art. 41, comma 1) subito corregge: non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale. Quindi libertà vincolata e lo vediamo ancora di più nella norma dell’art. 36 Cost. lì si vede che il costituente entra nella relazione tra singoli e dice: tu non puoi pagare quello che vuoi e viceversa tu non puoi accettare qualsiasi compenso, perché l’ordinamento protegge la persona che lavora dal punto di vista del suo trattamento economico stabilendo una soglia = la retribuzione delle persone che lavorano dev’essere proporzionata alle ore di lavoro, alla sua qualità.
Proiezioni e vincoli nei rapporti privati
Dentro al nostro ordinamento non è possibile arrivare oltre determinati paletti, occorre stare dentro questo principio.
- È il potere pubblico che si impegna a determinate garanzie.
- Questa proiezione vincola anche i rapporti fra privati, condiziona le relazioni fra privati.
Queste due proiezioni le osserveremo in diverse circostanze. Art.39 e art.40 rappresentano il filo del discorso, almeno per la prima parte delle lezioni. Art.39 L'organizzazione sindacale è libera [cfr. art. 18]. principio di libertà. Riferimento all’art. 41: l’iniziativa economica privata è libera. In questo caso l’organizzazione sindacale è libertà. Quello che suona un pochino meno familiare rispetto.
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