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Diritto del lavoro è un diritto “giovane” rispetto ad altri settori del diritto. Le regole del lavoro per

come noi oggi le intendiamo nascono in un certo momento storico e quindi dobbiamo calarle in

questo momento storico. Nasce con le dinamiche della rivoluzione industriale: la regolamentazione

del lavoro come la conosciamo noi è frutto di un certo periodo storico. Nasce lì perché cominciano

a porsi determinati problemi che fino ad allora erano problemi che coinvolgevano singoli. Ora si

ampliano su scala più grande.

Punto di partenza: COSTITUZIONE ITALIANA 

Art. 1 Costituzione: l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul LAVORO. dopo aver

esplicato il paradigma democratico si esprime un FONDAMENTO = “fondata sul LAVORO”

Se riprendiamo le discussioni dell’Assemblea costituente su quale dovesse essere il fondamento

della repubblica ci fu una discussione molto accesa e polarizzata.

Alla fine si utilizzò un concetto astratto: non fondata sulle persone che lavorano, non fondata sui

perché

lavoratori e le lavoratrici, ma “fondata sul lavoro” effettivamente dire che l’Italia è

fondata sul lavoro significa dire qualcosa di più, significa dire che esiste una dimensione

imprescindibile collegata all’uomo, ma che in realtà valorizza il lavoro di chi non è esattamente un

lavoratore nella concezione storica. Significa dire (e questo i costituenti lo vollero dire in modo

chiaro ovviamente nel compromesso costituzionale) che c’era qualcosa che poteva tenere uniti tutti

a prescindere dall’appartenenza culturale, di classe, politica. Alla fine la parola “LAVORO” fu vista

come la parola che poteva raccogliere il maggior numero di consensi trasversalmente

nell’Assemblea costituente. Perché alla fine “lavoro” esprime qualcosa di minimale presente anche

in altre attività (esempio: anche nell’attività imprenditoriale c’è lavoro), quindi dire che l’Italia è

una repubblica democratica fondata sul lavoro significa dire che noi possiamo tenere insieme tutti i

pezzi possibili a cui corrispondono attività umane che sfociano nel lavoro come elemento minimale

che dà vita a cose ulteriori. Significa dire che l’ambizione, il programma, l’ideale dovrebbe essere

quello di mettere tutti nella condizione di lavorare, di svolgere un lavoro. È un’aspirazione

complessiva, è un principio che guida l’azione, anzitutto dello Stato, della Repubblica stessa. La

REPUBBLICA è democratica ed è fondata sul lavoro. È la repubblica, è il concetto base di

DEMOCRAZIA che ha bisogno di agganciarsi al lavoro. Non c’è Repubblica vera se il lavoro non è

il fondamento dell’azione della Repubblica.

Questo comincia a creare un orizzonte di senso, di ragionamento e ci fa capire che diventa

essenziale dentro uno stato che si definisce democratico e dentro ad uno stato che si definisce

repubblica trovare uno spazio rilevante per il LAVORO e dunque la discussione intorno alle

tecniche che riguardano la protezione del lavoro è una discussione che dobbiamo riportare al

fondamento della repubblica

Quindi non parliamo di un tema marginale, non parliamo di un tema che è subalterno, non parliamo

di un diritto che arriva dopo altri, parliamo di un diritto che è fondamento della Repubblica.

Fondamento della Repubblica è un fondamento giuridico, stiamo leggendo norme, quindi dobbiamo

avere questa consapevolezza. Quest’ultima ci guida in realtà a comprendere il senso di molte altre

norme della Costituzione. 1 

Le norme più significative di questa parte della Costituzione: (1, 2, 3, 4) in tutte e quattro le

disposizioni costituzionali troviamo riferimenti alla dimensione del lavoro. Le due norme che

parlano in modo più esplicito, dopo l’art. 1, sono le norme dell’art. 3,4 , ma anche l’art. 2 ha una

dimensione lavoristica. Quindi, se noi prendiamo i primi quattro principi della Carta costituzionale

e cominciamo a guardarli con gli occhiali del giuslavorista cominciando a porci nell’ottica di

leggere dentro la Costituzione i temi del lavoro, le questioni del lavoro, ci accorgiamo che già nelle

prime quattro norme abbiamo un forte valore che viene espresso da questi principi. E poi andando

avanti ci accorgeremo che una buona parte della Carta costituzionale (tutta quella che riguarda i

rapporti economici) è connotata da questa stessa valenza, da questa stessa inclinazione. Non

possiamo prescindere da questi principi per leggere la realtà, per leggere le altre norme in generale.

Art.2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo,

sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei

doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art.3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza

distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione , di opinioni politiche, di condizioni

personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,

limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della

persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica,

economica e sociale del Paese.

Concetto di EGUAGLIANZA che ha in testa il nostro costituente guarda con molta attenzione al

lavoro. PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA FORMALE (comma 1) : tutti i cittadini hanno pari

dignità SOCIALE (parola chiave) di fronte alla legge. Il termine SOCIALE viene utilizzato per ben

due volte nel primo comma. Lo stesso accade nel secondo comma: EGUAGLIANZA

SOSTANZIALE. Anche in questo secondo comma l’aggettivo “sociale” compare due volte:

- una prima volta con riferimento al compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di

carattere sociale;

- una seconda volta con riferimento alla partecipazione dei lavoratori alla vita sociale del

Paese.

Nei due commi di cui è composto l’art. 3 la parola SOCIALE compare quattro volte e questa parola

insieme alla parola LAVORO (che costituisce il fondamento della repubblica) è un’altra delle parole

fondamentali che caratterizza l’origine, l’evoluzione, il senso profondo del diritto del lavoro. Il

diritto del lavoro è un DIRITTO SOCIALE = un diritto che si occupa fondamentalmente degli

aspetti sociali, degli aspetti che legano l’uomo alla società. Tanto che qualcuno altrove lo chiama

DIRITTO SOCIALE : i francesi per esempio , proprio per intenderlo in questa connotazione più

ampia. Perché diritto del lavoro non è soltanto diritto del singolo lavoro, è diritto del lavoro che c’è,

diritto del lavoro che non c’è, diritto dei soggetti istituzionali che partecipano al sistema di relazioni

(sindacati, istituzioni). Forse potremmo dire che il concetto di LAVORO su cui si fonda la carta

costituzionale è in realtà un concetto un po’ più ampio rispetto al concetto di lavoro che esprime

l’attività manuale della persona, ma è un concetto che si lega all’idea di società. Quindi il LAVORO

2

come elemento della società. Non soltanto impegno pubblico, ma anche la modificazione dei

rapporti fra soggetti privati 

Un’altra parola che colpisce nell’art. 3, comma 2, è LAVORATORI quando il secondo comma

parla di EGUAGLIANZA SOSTANZIALE = ciò che la Repubblica deve fare per mettere tutti in

condizioni di eguaglianza, rimuovere gli ostacoli, si riferisce innanzitutto ai lavoratori quelli che

hanno più bisogno di questa eguaglianza sostanziale. Il principio di eguaglianza sostanziale

contenuto nell’art. 3, comma 2, Cost. si rivolge anzitutto ai lavoratori, è lì che in qualche modo la

costituzione riconosce un’esigenza di protezione particolare. È come se dicesse “io lo so che quelli

che hanno maggiore bisogno di eguaglianza sostanziale sono i lavoratori”.

Art. 4 la Repubblica riconoscere a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le

condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta,

un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Il Lavoro è il primo diritto esplicitamente contemplato dalla Costituzione. E aggiunge al secondo

comma che ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità (…) il lavoro

come strumento per realizzare la partecipazione sociale (comma 2)

In tutte e quattro le disposizioni costituzionali troviamo una dimensione lavoristica. Tutta la parte

dedicata ai rapporti economici. 13/09/2017

La nostra Costituzione attribuisce molta importanza alla dimensione lavorativa, questo per una

ragione storica non tutte le Costituzioni moderne hanno questa esplicita considerazione della

dimensione sociale e del lavoro come espressione dell’essere umano.

Ci sono dei prototipi:

 modello fondamentale resta la Costituzione di Weimar (costituzione della Germania

prenazista) , dove si individuò per la prima volta questa idea orientata verso la dimensione

sociale. È stata la prima COSTITUZIONE SOCIALE; è un modello in qualche modo.

Guardando questa Costituzione notiamo che i nostri costituenti quando hanno scritto almeno

alcune delle norme della nostra costituzione hanno preso spunto da questo modello per

redigere la nostra Costituzione.

 Un altro modello che ha qualcosa di simile al modello Weimar : stagione del New Deal 

stagione di rinnovamento che caratterizza la storia americana vi sono caratteri fortemente

sociali; quel modello ha un’aspirazione orientata verso la persona che lavora all’interno

della società.

Questa dimensione sociale ( il fatto che la nostra costituzione si preoccupi di proteggere la socialità

delle persone, e in particolare delle persone che si trovano in condizioni di difficoltà) non emerge

soltanto dai principi, ma si trova anche nella parte riguardante diritti e doveri dei cittadini, in

particolare i RAPPORTI ECONOMICI. 3

TITOLO III RAPPORTI ECONOMICI ( da art.35-47)

 

Art.35 (primo comma) la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni

ancora una volta è il LAVORO alla base dei rapporti economici .

Fin qui sono tutte dichiarazioni di principio (lavoro, uguaglianza, tutela) , ma concretamente cosa

significa? Concretamente basta guardare la norma successiva e ci accorgiamo che significa molto.

Guardando l’art. 36 Cost. capiamo che è una delle norme più significative.

Art.36 (comma 1) il LAVORATORE ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla

quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia

un’esistenza libera e dignitosa. parla di retribuzione, di soldi, ma non è importantissima per

questo, ma perché è una norma che fa riferimento ad un concetto che non è giuridico.

(comma 2) La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

(comma 3) Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può

rinunziarvi.

Riferimento ad un concetto non giuridico, ossia l’ESISTENZA : la retribuzione serve ad assicurare

al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa, quindi il legame fra il lavoro, la

dimensione sociale (famiglia, quindi ciò che il lavoratore non è in sé ma nel gruppo), l’esistenza

libera e dignitosa. Il lavoro è uno strumento per essere liberi ed avere dignità e questo strumento

passa per la retribuzione/soldi.

Questa norma è l’espressione esatta di quanto non si tratti di un semplice contratto quando si parla

di lavoro. Il salario che l’imprenditore offre dev’essere per lo meno sufficiente a garantire al

lavoratore e alla sua famiglia (che è un terzo rispetto al contratto) un’esistenza libera e dignitosa.

Questo significa avere un principio costituzionale che valorizza la dimensione sociale, significa

avere un principio che curva le regole del lavoro verso dei fini sociali questo significa che alcune

delle regole del lavoro sono presiediate da principi di rango altissimo. Secondo e terzo comma

dell’art. 36 la durata massima lavorativa è stabilita dalla legge: il tempo di lavoro è regolato dalla

legge; terzo comma dice che il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite

e non può rinunziarvi. La costituzione tutela le ferie e il riposo settimanale.

Questi principi entrano nella relazione lavorativa precludendo alle parti la possibilità di scegliere.

La dimensione sociale si proietta perfino sulla libertà del singolo. Non posso rinunciare alle mie

ferie perché il valore del lavoro è più grande della libertà personale.

La Costituzione stabilisce una soglia. Dentro al nostro ordinamento non è possibile superare

determinati paletti (è così limitata la libertà dei singoli: sia dei lavoratori sia dei datori di lavoro)

Art. 38 ogni cittadino inabile e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al

mantenimento e all’assistenza sociale. se tu non puoi lavorare lo Stato deve pagarti qualcosa,

deve sostenerti, quindi lo Stato protegge il lavoro, ma protegge anche chi non può lavorare.

(comma 2) I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati i mezzi adeguati alle

loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione

4

involontaria ecco cos’è la dimensione sociale: è avere un ordinamento che sostiene queste

situazioni di debolezza. È concretissimo questo principio, che è anche quello che giustifica il

sistema pensionistico del nostro paese. Perché io pago la pensione agli anziani? Perché l’art. 38

della costituzione dice che esiste un principio che è quello per il quale chi è vecchio, chi ha

lavorato, chi è inabile al lavoro deve avere un sostegno. Il compromesso costituzionale si gioca su

questo, oltre che su altre cose. La dimensione sociale della costituzione significa anche questo,

significa proteggere anche chi il lavoro non ce l’ha più o chi lo ha perso (disoccupazione

involontaria). Tutelare chi è in difficoltà.

39 L’organizzazione sindacale è libera.

Art.  

Art. 40 Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano. il diritto

sindacale è il diritto che regola la parte dedicata ai rapporti economici che sta dentro la

Costituzione.

Art. 41 L’iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza,

alla libertà, alla dignità umana. l’iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con

l’utilità SOCIALE. Quindi il limite all’iniziativa economica è la SOCIALITÀ dell’attività stessa.

Il diritto sindacale è il diritto che studia questa parte riguardante i rapporti economici e questa parte

qui sta tra l’art 35 e l’art. 41 14/09/2017

Norme scritte con l’idea che le persone da proteggere all’interno della repubblica siano innanzitutto

le persone che lavorano e che l’ordinamento ha una connotazione SOCIALE. Costituzione con

aspirazione orientata al sociale, a collocare le persone che lavorano nel contesto della collettività.

Questo significa non solo che lo Stato, la repubblica, il potere pubblico assume degli obblighi (lo

stato deve garantire alcune posizioni soggettive, sostiene le persone che lavorano, riconosce il

diritto al lavoro, sostiene le persone non in grado di lavorare, sostiene le donne nella loro funzione

famigliare oltre che personale). Non solo esiste una dimensione di impegno della repubblica nei

confronti della persona, questa è una proiezione di socialità, ma esiste anche una parte di riferimenti

interni già al modello costituzionale rispetto a cui lo stato interviene nei rapporti fra privati. Non è

soltanto l’impegno pubblico, è anche il condizionamento, la modificazione dei rapporti fra soggetti

privati. Questo lo vediamo anzitutto nel principio di partenza, quello che regola i rapporti

economici: quando la costituzione dice che l’iniziativa economica privata è libera (art. 41, comma

1) subito corregge: non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale. Quindi libertà vincolata e lo

vediamo ancora di più nella norma dell’art. 36 Cost. lì si vede che il costituente entra nella

relazione tra singoli e dice: tu non puoi pagare quello che vuoi e viceversa tu non puoi accettare

qualsiasi compenso, perché l’ordinamento protegge la persona che lavora dal punto di vista del suo

trattamento economico stabilendo una soglia = la retribuzione delle persone che lavorano dev’essere

proporzionata alle ore di lavoro, alla sua qualità ecc

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Dentro al nostro ordinamento non è possibile arrivare oltre determinati paletti, occorre stare dentro

questo principio.

 È il potere pubblico che si impegna a determinate garanzie

 Questa proiezione vincola anche i rapporti fra privati, condiziona le relazioni fra privati

Queste due proiezioni le osserveremo in diverse circostanze.

Art.39 e art.40 rappresentano il filo del discorso, almeno per la prima parte delle lezioni.

Art.39

L'organizzazione sindacale è libera [cfr. art. 18]. principio di libertà. Riferimento all’art. 41 :

l’iniziativa economica privata è libera. In questo caso l’organizzazione sindacale è libertà. Quello

che suona un pochino meno famigliare rispe

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nicolpieretto di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Salomone Riccardo.
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