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L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo.
2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro. Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello
dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
2-bis. Nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice può rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato.
3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN
- Le pubbliche amministrazioni devono seguire le procedure di contrattazione collettiva secondo l'articolo 40 e seguenti del presente decreto.
- Le controversie riguardanti le procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono di competenza del giudice amministrativo. Lo stesso vale per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, comprese quelle riguardanti i diritti patrimoniali connessi.
- Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui all'articolo 64, comma 3, è possibile proporre ricorso per cassazione anche per violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 40.
Perché la carrellata ha cercato di andare molto rapidamente sulle norme principali del decreto 165 per mostrare visivamente quali sono i contenuti del decreto? L'obiettivo era isolare i grandi temi.
oggetto dell'approfondimento. Riassumiamo dinuovo il tutto. La privatizzazione del lavoro pubblico ha ad oggetto alcuni principi difondo condensati nelle norme comprese tra gli articoli 1-5 del decreto 165 del 2001. Norme sulla finalità, sulle fonti, sui soggetti esclusi dall'ambito di applicazione. Norme sul ruolo della politica e norme sull'attività dei dirigenti pubblici. Queste norme curvano gli istituti che trovano disciplina nello stesso decreto 165. In particolare il rapporto dei dirigenti, il ruolo della contrattazione, gli istituti del rapporto di lavoro. -> In una logica che è una logica sequenziale rispetto ai principi. Perché questa logica si chiude con la norma dell'articolo 63 che segna il passaggio di giurisdizione. Quindi, guardiamo trasversalmente il decreto 165: alcune norme di principio, alcune 23 norme di dettaglio che riguardano aspetti del rapporto lavorativo. Rispetto alle figure chiave. La dirigenza, la
contrattazione e gli istituti del rapporto lavorativo. Ovviamente qui, si va dall'accesso alle mansioni, al licenziamento. Sono istituti che possono essere ricompresi nel concetto di rapporto individuale di lavoro, per chiudere con una norma che rappresenta la giurisdizione, e che segna il collegamento tra i principi di fondo e il ruolo del giudice che è tenuto a sindacare sulle eventuali controversie che nascessero nell'ambito di questa disciplina. È importante guardare come la disciplina affronta i temi del rapporto lavorativo. Il tema dello smart working per esempio -> non è regolato in via diretta dal decreto 165 del 2001, ma è un tema del rapporto di lavoro. È un tema che riguarda il rapporto di lavoro. Dobbiamo tenere conto dello schema di fondo nel nostro approfondimento: collocare il nostro ragionamento all'interno di questo orizzonte. Orizzonte che parte dalla riforma del 1993 (decreto 29), che trova consolidamento nel 2001, che siPoggia su certi principi di fondo che coinvolgono i soggetti che hanno il compito di governare il processo, e che trova regolamentazione interna in istituti diversi, la dirigenza (il vertice), la contrattazione collettiva (nazionale e integrativa), il rapporto di lavoro nei suoi vari snodi e infine consacrazione a livello giurisdizionale con l'articolo 63 e seguenti nel passaggio alla giurisdizione del giudice ordinario. Non dedicheremo oltre all'analisi del decreto 165/2001.
Facciamo un riepilogo di sostanza. -> i temi di cui dobbiamo parlare nel corso sono corrispondenti a due grandi tematiche: la prima tematica è il lavoro nella p.a, tematica i temi del lavoro nella p.a sono quelli che corrispondono al decreto 165, corrispondono ai diversi istituti che ivi sono regolati e i principi declinati in concreto che trovano corrispondenza nel decreto 165 del 2001. Lavoro nelle p.a -> intendiamo tutte le situazioni che nascono in tutte le p.a (dal Ministero all'università, ecc.).
da una regione a un Comune) nelle quali si ha in gioco il rapporto lavorativo, inteso nella sua dimensione molteplice che corrisponde al decreto 165 del 2001. La sua dimensione divertice, il dirigente, il politico, la sua dimensione collettiva nazionale e integrativa, il sindacato, la sua dimensione individuale, il rapporto di lavoro nei suoi vari istituti (dall'concorso all'assunzione alla mansione, alla modalità di lavoro in senso stretto fino al licenziamento) -> il tutto correlato ai temi della giurisdizione. Al fatto che la ricaduta giudiziale di questa dinamica di riforma ha a che fare con i giudici del lavoro, i giudici non amministrativi ma con la giustizia civile. Questo riguarda quello che chiamiamo il lavoro nelle p.a. Oggi entriamo nel secondo tema. Riveste un'importanza paragonabile a quella del primo tema anche se concettualmente è diverso dal primo tema, va tenuto distinto.
Il secondo tema è il ruolo della p.a nel mercato del lavoro. È
ciò di cui parliamo oggi e domani. -> È un grande contenitore dentro al quale ci sono molte possibili varianti e istituti, molte regole. Non c'è (ed è per questo che a questo secondo macrotema dedichiamo solo poche lezioni) per questo tema una legge di riferimento. Un legge di riforma che corrisponde a quello che per il primo tema è stata la legge, la disciplina contenuta nel decreto 165 del 2001. Se per il primo tema avevamo e abbiamo il 165/2001 che costituisce la bussola su cui muoverci, per il secondo tema che abbiamo definito come la p.a nel mercato del lavoro, non abbiamo una legge corrispondente. Non c'è una legge, o meglio ci sono molte leggi e discipline di vario tipo che caratterizzano questo grande contenitore tematico. Sono discipline che sono mutate nel tempo (discipline che hanno un valore altrettanto significativo a quello della disciplina del decreto 165/2001) ma non possiamo dire che esiste una legge sul ruolo nella p.a.
nel mercato del lavoro. Proviamo a procedere per approssimazione concettuale. Proviamo a capire meglio cosa c'è dentro questo contenitore. Qui c'è una p.a, una p.a che può essere di diverso tipo. Nel nostro ordinamento le p.a sono di vario tipo e varia natura ma sempre soggetti pubblici. Ciò che intendiamo per p.a è un soggetto pubblico. Un potere pubblico. Un attore pubblico. Abbiamo qui un datore di lavoro e abbiamo un prestatore di lavoro. La relazione che lega questi due soggetti è normalmente, quando tutto funziona bene, un contratto, ed è un contratto di lavoro, regolato da codice civile e altre leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa. Però il mondo non è sempre tale da realizzare relazioni efficienti tra datori di lavoro e prestatori di lavoro. Il ruolo della p.a nel mercato del lavoro è essenzialmente un ruolo di facilitatore. La p.a è un facilitatore. Significa che svolge unafunzione di aiuto, di ausilio tanto ai prestatori di lavoro quanto verso idatori di lavoro. E lo fa con l'obiettivo di facilitare, di agevolare questa relazione chedovrebbe poi basarsi su contratto. La p.a quindi non è un attore del contratto ma unfacilitatore tanto dal lato della domanda quanto dal lato dell'offerta, quanto dal latodei prestatori di lavoro quanto dal lato dei datori di lavoro che agisce comefacilitatore, agisce come soggetto che cerca di rendere possibile, plausibile questorapporto contrattuale.
Cominciamo a isolare alcuni grandi istituti di questo ruolo, di questo modo difunzionare della p.a. è un modo italiano ma in realtà è un modo globale. Tutte le p.adel mondo funzionano così quando possono considerarsi tali. Lo fa per esempioprevedendo dei sistemi di incentivazione. La p.a prevede degli incentivi perché ildatore sia spinto ad assumere persone. L'esempio più facile da fare è
L'incentivo che si basa sull'erogazione di una somma di denaro può essere ad esempio: se tu datore di lavoro assumi un giovane sotto i 29 anni, io ti regalo x-mila euro per i primi tre anni. Può essere un incentivo nella forma dell'erogazione diretta, somma di denaro, un incentivo nella forma dell'erogazione indiretta, sgravio contributivo, può essere un incentivo nella forma di sgravio fiscale. La p.a ha molte leve che operano sul piano degli incentivi e quindi facilitano il fatto che un datore di lavoro (i datori di lavoro) siano più disposti ad assumere prestatori. Questa è una dinamica classica dentro la domanda/offerta di lavoro. È una dinamica tipica del nostro modello di mercato in cui domanda e offerta non sempre si incontrano - gli incentivi incoraggiano e facilitano l'incontro tra domanda e offerta. Gli incentivi sono in linea di principio incentivi che valorizzano e aiutano il datore di lavoro. La p.a paga o costruisce degli
sgravi contributivi o fiscali perché le imprese sono più rapide e veloci e propense ad assumere.