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Estratto del documento

SUBORDINATO.

Ci sta dicendo in sintesi che la nostra configurazione giuridica è tale da avere una rigida

correlazione fra:

- tipo

- e disciplina.

Vuol dire che il nostro ordinamento si basa sull’idea che esistono dei contenitori indisponibili alle

parti e il tipo lavoro subordinato ha una disciplina inderogabile che non può mai essere modificata

né dalla legge né dalle parti.

La Corte qui ci sta dicendo che il suo ragionamento poteva essere diverso se l’ordinamento fosse

stato costruito in un altro modo. Le tutele, le discipline sono corrispondenti al tipo.

Immaginiamo l’ipotesi opposta in cui l’ordinamento fosse caratterizzato dalla detipizzazione del

contratto di lavoro —> situazione nella quale in cui io non ho più il tipo inderogabile, le figure, ma

avrei una disciplina che parte dalla tutela (es. disciplina che dice che tutti coloro che lavorano hanno

un salario minimo di 20 euro —> qualunque sia il tipo comunque ci deve essere questo minimo). La

detipizzazione significa procedere per tutele e non per tipi contrattuali.

—> Un ordinamento che lavora sui tipi ha le figure giuridiche a cui corrisponde la tutela, per lo più

costruita sul principio di inderogabilità.

—> Un ordinamento che lavora sulle tutele ha delle tutele trasversali che operano a prescindere dal

tipo di contratto. Tutelano la persona che lavora, nel senso di collegare la tutela del lavoratore alla

prestazione in sé, indipendentemente dal tipo di contratto in cui è dedotta —> tutelo una condizione

(es. salario minimo) a prescindere da qual è il contratto in cui questo è dedotto.

Per l'applicazione degli altri aspetti della tutela del lavoro, invece, e in particolare di quelli

concernenti la retribuzione, assume rilievo non tanto lo svolgimento di fatto di un'attività di lavoro

connotata da elementi di subordinazione, quanto il tipo di interessi cui l'attività è funzionalizzata e

il corrispondente assetto di situazioni giuridiche in cui è inserita. Devono cioè concorrere tutte le

condizioni che definiscono la subordinazione in senso stretto, peculiare del rapporto di lavoro, la

quale è un concetto più pregnante e insieme qualitativamente diverso dalla subordinazione

riscontrabile in altri contratti coinvolgenti la capacità di lavoro di una delle parti.

Per avere lavoro subordinato devono sussistere tutte le condizioni che definiscono la subordinazione

in senso stretto. 194

La differenza è determinata dal concorso di due condizioni che negli altri casi non si trovano mai

congiunte: l'alienità (nel senso di destinazione esclusiva ad altri) del risultato per il cui

conseguimento la prestazione di lavoro è utilizzata, e l'alienità dell'organizzazione produttiva in

cui la prestazione si inserisce. Quando è integrata da queste due condizioni, la subordinazione non

è semplicemente un modo di essere della prestazione dedotta in contratto, ma è una qualificazione

della prestazione derivante dal tipo di regolamento di interessi prescelto dalle parti con la

stipulazione di un contratto di lavoro, comportante l'incorporazione della prestazione di lavoro in

una organizzazione produttiva sulla quale il lavoratore non ha alcun potere di controllo, essendo

costituita per uno scopo in ordine al quale egli non ha alcun interesse (individuale) giuridicamente

tutelato.

La subordinazione ex art. 2094 c.c. è diversa da tutte le altre situazioni in quanto ci sono due

elementi che la contraddistinguono:

- alienità del risultato

- alienità dell’organizzazione produttiva in cui la prestazione si inserisce.

DOPPIA ALIENIT À —> La corte costituzionale sta dicendo che solo nel lavoro subordinato ci

sono questi due elementi. Io lavoro per un risultato che non è mio in un’organizzazione che non

è mia; mentre in tutti gli altri casi queste due cose non sono insieme:

• Lavoro autonomo —> io lavoro per un risultato che è mio e che do ad un altro in relazione ad un

corrispettivo. Non lavoro nell’organizzazione altrui.

• Cooperativa —> io lavoro per un risultato che non è mio, ma l’organizzazione è mia (sono socio;

esercito sull’organizzazione dei poteri di conformazione, di funzionamento, di indirizzo).

La Corte cost. ci sta dicendo che se deve trovare un criterio teorico-razionale, una situazione che ha

delle caratteristiche particolari dice che questa è la SUBORDINAZIONE, perché solo questa ha

degli elementi che tutto il resto non ha.

COLLABORARE NELL’IMPRESA —> alienità dell’organizzazione;

ALLE DIPENDENZE E SOTTO LA DIREZIONE DELL’IMPRENDITORE—> alienità di

risultato.

A differenza del prestatore di lavoro (subordinato) definito dall'art. 2094 cod.civ., il socio

lavoratore di una cooperativa di lavoro è vincolato da un contratto che, se da un lato lo obbliga a

una prestazione continuativa di lavoro in stato di subordinazione rispetto alla società, dall'altro lo

rende partecipe dello scopo dell'impresa collettiva e corrispondentemente gli attribuisce poteri e

diritti di concorrere alla formazione della volontà della società, di controllo sulla gestione sociale e

infine il diritto a una quota degli utili. Questi diritti e poteri, e la correlativa assunzione da parte

dei singoli soci di una quota del rischio d'impresa, giustificano la norma in esame, che li esclude

dalla tutela del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto (per ipotesi assunto dallo

statuto della società come elemento del trattamento retributivo complessivo del lavoro dei soci) in

caso di insolvenza della società.

Il fatto che il socio della cooperativa non abbia un’alienità sull’organizzazione, ma anzi abbia

sull’organizzazione diritti e poteri, fa sì che vengano escluse alcune prerogative proprie soltanto

della subordinazione (mancata estensione di discipline proprie del lavoro subordinato).

Il lavoro subordinato è protetto più degli altri dall’ordinamento, perché è l’unico nel quale abbiamo

una condizione di doppia alienità (alieno sia dal risultato che dall’organizzazione). 05/12

195

Torniamo anzitutto sul d.lgs. 81/2015 (Jobs Act) —> a noi interessano in particolare i riferimenti

contenuti nell’art. 2 Collaborazioni organizzate dal committente:

1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche

ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali,

continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con

riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Rispetto a questa norma abbiamo detto che si tratta di una norma che ha qualche margine di

ambiguità. Non opera sul piano della fattispecie, ma opera sul piano della disciplina. Fa riferimento

alle collaborazioni, in particolare quelle continuative (prese per la prima volta in considerazione dal

legislatore nel 1973 con la modifica dell’art. 409, n.3, cpc).

Le collaborazioni coordinate e continuative erano quelle che con il d.lgs. 276/2003 erano state

ricondotte al lavoro a progetto.

Questa norma non è del tutto chiara, perché si riferisce a quel tipo di situazioni che si trovano nel

contenitore “lavoro autonomo”, ma che a partire dal 1973 in avanti sono riconducibili ad un

rapporto continuativo e di collaborazione.

Qual è il concetto che non viene chiarito in questa disposizione? Qui non c’è cenno al

coordinamento. Il problema del coordinamento è il problema principale dal punto di vista teorico.

Collaborazioni coordinate e continuative —> cos’è il potere di coordinamento? Per capire cos’è

dobbiamo distinguerlo dal potere di direzione = potere del lavoro subordinato (2094 c.c.).

Il POTERE DI COORDINAMENTO è quello del lavoro autonomo: nel lavoro autonomo (2222)

esiste la possibilità di concepire un potere che il committente esercita sul prestatore di lavoro.

= potere di integrare la prestazione all’interno dell’organizzazione produttiva altrui, all’interno della

propria attività. Il potere di conformare la prestazione dentro al lavoro autonomo assume i tratti del

potere di coordinamento. La collaborazione è autonoma, ma coordinata.

Il legislatore è intervenuto per cercare di dare un’illustrazione di cosa sia precisamente questo

concetto —> Jobs Act dei lavoratori autonomi = legge n. 81/2017

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire

l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III

del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina

particolare ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente capo gli imprenditori, ivi compresi i piccoli

imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile.

La norma più importante di questo decreto è la seguente:

Art. 15 Modifiche al codice di procedura civile

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 409, numero 3), dopo le parole: «anche se non a carattere subordinato» sono aggiunte

le seguenti: « La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di

coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente

l'attività lavorativa»;

b) all'articolo 634, secondo comma, dopo le parole: «che esercitano un'attività commerciale» sono

inserite le seguenti: «e da lavoratori autonomi». 196

Con questo articolo si modifica l’art. 409, n.3, c.p.c. —> norma che per la prima volta dice che le

collaborazioni coordinate e continuative sono soggette al rito del lavoro.

Questa norma aggiunge il pezzo che fa leva sul chiarimento del concetto di “coordinamento”.

Il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa —> il lavoro è autonomo quando il

potere è sul prestatore. È il lavoratore autonomo che organizza autonomamente l’attività lavorativa.

Nel lavoro subordinato c’è l’eterodirezione, c’è l’organizzazione altrui.

Nel lavoro autonomo, anche quando c’è il coordinamento, anche quando la prestazione è

continuativa nel tempo e coordinata da parte di un altro soggetto, il collaboratore organizza

autonomamente l’attività lavorativa.

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
263 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nicolpieretto di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Salomone Riccardo.