Estratto del documento

Diritto del lavoro

Prof. Salomone

Introduzione al diritto del lavoro

Il diritto del lavoro riguarda le persone che lavorano.

  • È legato alle persone: non esiste lavoro senza persone.
  • Il lavoro umano non è sostituibile, neanche nell’era di massima tecnologia (lavoro e regolazione del lavoro non possono prescindere dalle persone).
  • Esempio: una delle prime leggi di protezione nel mondo del lavoro fu quella sulla regolamentazione della soglia massima di ore di lavoro nella giornata.

Caratteristiche del diritto del lavoro

Il diritto del lavoro è una materia concreta, pragmatica:

  • È terreno di scontro, lotta, conflitto → lo sciopero generalmente è espressione di conflitto.
  • Rispetto ad altre materie, è quello che nel corso della storia ha avuto più tensioni.
  • È anche rischio, ha una componente di pericolosità → molte regole del lavoro sono in un’ottica preventiva.

Il diritto del lavoro nasce con la Rivoluzione Industriale, quando l’uomo diventa imprenditore, le fabbriche luoghi di produzione e per poter produrre è necessario che ci siano lavoratori. Inizialmente gli operai sono uomini, non donne: il lavoro è segnato da una forte componente di genere.

Mutamenti nel lavoro

Ovviamente il lavoro cambia con il passare del tempo e quindi cambiano anche le sue forme (sono sempre però presenti delle dinamiche di sfruttamento).

Il lavoro cambia anche in base al luogo: lo stesso lavoro può presentare situazioni di debolezza in un Paese ma non in un altro (es: riders).

Il diritto del lavoro è un diritto speciale perché nasce in un contesto centrale per tutti, perché è presente ovunque e fondamentale per tutti.

Storia del diritto del lavoro

Esempio analizzato a lezione: vicenda di Marikana = conflitto in Sud Africa (2012) → grande sciopero di minatori che combattono e spontaneamente si riuniscono per chiedere allo Stato condizioni lavorative migliori e salari più alti.

Momenti storici rilevanti

  1. Momento che corrisponde alla storia europeaCostituzione di Weimar (1919) = costituisce il primo grande momento costituzionale europeo moderno: una Costituzione e una Repubblica che hanno avuto vita breve; Costituzione che aveva al centro il lavoro e in particolare la dimensione sociale: la protezione delle persone più deboli della società.
    • Vedi documento 1. “Costituzione di Weimar capo V (rapporti economici)”: art. 151 e 157 = norme che segnano il passaggio ad una dimensione che da Weimar in poi segnerà il costituzionalismo moderno e tutte le altre costituzioni.
  2. Momento che corrisponde alla storia americanaNew Deal (1933-37) = fase storica che corrisponde alla presidenza di Roosevelt, che segue la grande crisi economica del 1929: negli anni compresi tra 1933 e 1937 negli USA il presidente Roosevelt inaugura un modello che si caratterizza, esattamente come la costituzione di Weimar, per proteggere le persone più deboli nella società, per l’idea di intervenire negli squilibri del mercato.

Questi due interventi sono risposte dello Stato a bisogni già emersi nella società: ci si rende conto che sono bisogni essenziali e che la misura restrittiva/repressiva non è la soluzione.

Origine del diritto del lavoro

Origine del diritto del lavoro: processo di costruzione delle regole che nasce dal basso, dalle persone che lavorano, e che progressivamente si sposta verso l’alto, verso la legislazione dello Stato e verso il riconoscimento costituzionale.

Diritto del lavoro nella Costituzione

La Costituzione Italiana, già nei suoi principi fondamentali, contiene molteplici riferimenti alle grandi questioni “sociali” che accompagnano la nascita del diritto del lavoro moderno (in particolare art. 1, 2, 3 e 4 Cost.).

  • Art. 1. Cost. L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. → il fondamento della Repubblica è il lavoro; la nostra Cost. sin dal primo art. ha una forte connotazione sociale, che deriva da Weimar, dal New Deal, per tutelare le persone più deboli.
  • Art. 2. Cost. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. → tutela della persona come singolo e come appartenente a formazioni sociali; viene riconosciuta la singolarità e il bisogno di protezione nella dimensione sociale.
  • Art. 3. Cost. (c.1) Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
    • (c.2) È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. → eguaglianza formale (c.1) e sostanziale (c.2); la Repubblica si promette di realizzare l’eguaglianza sostanziale: permette a tutti di partecipare
  • Art. 4. Cost. (c.1) La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. → riconoscimento effettivo, concreto, reale; tasso di disoccupazione italiano attuale: 11%
    • (c.2) Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. → poter lavorare è un diritto, che la Repubblica deve promuovere nella logica dell’effettività e in concreto: ognuno deve essere messo nelle condizioni di poter lavorare → ma è anche un dovere

Questi principi sono ambivalenti, aperti, principi che devono essere interpretati dall’interprete e da giuristi. I principi e le norme del nostro ordinamento sono elementi di carattere giuridico, non solo simbolico o politico.

Rapporti economici nella Costituzione

Titolo III Costituzione → RAPPORTI ECONOMICI

  • Art. 35 Cost. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. → deve esserci professionalità, sviluppo professionale, altrimenti il lavoro non ha senso. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
  • Art. 36 Cost. (c.1) Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
    • Parametro della proporzionalità: la retribuzione non può essere di qualsiasi tipo, deve essere costruita secondo proporzionalità; in questo modo la Cost. interviene nel contratto di lavoro, fissando dei parametri in termini quantitativi e qualitativi.
    • Parametro della sufficienza: standard legato ad un parametro esterno al rapporto negoziale, ovvero alla persona e alla sua famiglia; la proiezione sociale della Cost. arriva fino ad entrare nello scambio negoziale → “esistenza”: legata allo spirito dell’essere umano.
  • Art. 37 Cost. (c.1) La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
    • (c.2) La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato → riserva di legge per l’età minima per lavorare.
    • (c.3) La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione. → prevede norme speciali → indirizzato alle donne e ai minori → collegato all’art. 3 Cost.
  • Art. 38 Cost. (c.1) Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. → tutela generale in relazione all’impossibilità di lavorare.
    • (c.2) I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. → si ai lavoratori, per cui stabilisce un diritto in relazione ad alcuni eventi che possono mettere in discussione la loro partecipazione alla società attraverso il lavoro → il costituente stabilisce che quando ci si trovi di fronte a determinate situazioni (infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria), il soggetto che lavora ha diritto ad una particolare protezione: ha diritto che siano preveduti e assicurati determinati mezzi che compensano l’impossibilità di lavorare (per quanto riguarda la vecchiaia si fa riferimento alla pensione).
    • (c.3) Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
    • (c.4) Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
    • (c.5) L'assistenza privata è libera. → si indirizza invece al sistema della previdenza e della assicurazione pubblica per le situazioni di difficoltà che le persone possono attraversare (malattia, vecchiaia, disoccupazione) → si indirizza ad un’altra categoria che necessita di tutela: le persone che non possono lavorare (per diverse ragioni) e che, quindi, non possono contribuire al progresso materiale e spirituale della società attraverso il lavoro. Per queste persone la Cost. stabilisce un principio di fondo: è la Repubblica che garantisce il mantenimento e l’assistenza → a caratterizzare la protezione è: l’inabilità al lavoro (sfera soggettiva) + fatto di non avere i mezzi necessari per vivere (sfera oggettiva).

La cosa più importante in questo art. è il ruolo dello Stato nel tutelare le persone più deboli. Mentre al mondo del mercato è lasciato uno spazio residuale. Le norme tutelano situazioni particolari dal punto di vista soggettivo e oggettivo e si collocano nella medesima logica delle norme precedenti.

Art. 39 e 40 Cost.

Gli ART. 39 E 40 COST. rappresentano il cuore del DIRITTO SINDACALE = è una porzione del diritto del lavoro che riguarda le organizzazioni sindacali, i sindacati. I sindacati sono gruppi di persone che lavorano. Sin dalle origini del diritto del lavoro, le vicende riguardanti il lavoro non riguardano solo il singolo, ma sono vicende che interessano gruppi, collettivamente. Il diritto del lavoro ha una dimensione collettiva. Più persone che lavorano si accordano per negoziare collettivamente le condizioni di lavoro: nascita del diritto sindacale. L’unione di persone riesce ad ottenere di più di ciò che riuscirebbe ad ottenere un singolo.

  • Il fenomeno sindacale è diverso da Paese a Paese (es: nel Regno Unito i sindacati nacquero prima dei partiti).
  • Il fenomeno sindacale è vario, diffuso in tutto il globo, a partire da un’epoca storica, caratterizzato da una varietà di conformazioni, strutture, ideologie.
  • Vi sono sindacati molto diversi tra loro: alcuni sono legati a partiti, altri apolitici, di matrice religiosa, laici, che rappresentano una categoria (es: sindacato dei ferrovieri), altri più generali (CGL).

Art. 39 Cost. (c.1) L'organizzazione sindacale è libera.

  • Prima della Cost. (1948) l’organizzazione sindacale non era libera, così come non lo era l’iniziativa economica individuale → LIBERTÀ DA: dallo Stato; il sindacato è libero da interferenza altrui, libero da interventi dello Stato, che non può invadere la sfera della libertà sindacale (direttrice che tutela il sindacato dallo Stato) → LIBERTÀ DI: libertà di darsi regole proprie, di produrre regole; il sindacato può agire in modo fluido, elastico, come attore che genera regole, diritti, protezione (direttrice che valorizza la capacità del sindacato di agire come attore della regolamentazione) → Il sindacato può vivere come soggetto di diritto che si dà le regole delle associazioni non riconosciute.

Collegato all’art. 18 Cost.: diritto di libera associazione

Seconda parte dell’art. 39 (i commi 2, 3 e 4 sono uniti) → hanno in comune il fatto di non essere mai stati attuati

  • (c.2) Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. → riserva di legge; ad oggi i sindacati non sono registrati (i sindacati sono associazioni non riconosciute).
  • (c.3) È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. → dato che non è stato attuato nessun controllo dello Stato sugli statuti dei sindacati è mai avvenuto.
  • (c.4) I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce (erga omnes). → la registrazione non c’è, quindi non possono stipulare contratti erga omnes; vale il principio privatistico: il contratto collettivo ha efficacia solo inter partes, ossia tra le parti che lo hanno sottoscritto.

La mancata attuazione di questa seconda parte dell’art. 39 apre moltissimi problemi. Il sistema si sviluppa in base alla prima parte, ovvero il c.1.

Art. 40 Cost. Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. (la Cost. fissa il principio ma rinvia alle leggi) → limite: “nell’ambito delle leggi che lo regolano”

SCIOPERO = “sciopero è chi sciopero fa”; è un modo con cui i lavoratori cercano di farsi sentire e in qualche modo di farsi giustizia da soli.

Il diritto sindacale è nato e si è sviluppato senza una legislazione organica, attuativa degli art. 39 e 40, dei soggetti, dell’azione collettiva.

Esempi di documenti sindacali

  • Statuto Confederazione (nazionale) → CISL nazionale
  • Statuto Confederazione (territoriale) → CISL del Trentino
  • Statuto federazione nazionale → FIM CISL
  • CCNL metalmeccanici (contratto collettivo dell’industria metalmeccanica) → questi documenti sono gli atti dell’autonomia privata collettiva, sono i prodotti dell’attività del sindacato → le grandi confederazioni sindacali (come la CISL o la CGL) si sono strutturate su livelli territoriali: esiste una CISL nazionale e ne esistono anche di territoriali → le confederazioni sono il risultato dell’unione di più federazioni.

La CISL (= Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) nazionale è l’insieme di tutte le associazioni che operano territorialmente e delle federazioni che operano verticalmente in diversi settori (metalmeccanico, tessile, chimico).

Contratto collettivo

  • È il prodotto dell’attività del sindacato, conclusione della negoziazione nell’ambito delle relazioni sindacali (il sindacato riesce ad ottenere che i compromessi a cui giunge vengano messi per iscritto).
  • CCNL contratto collettivo nazionale di lavoro → es: CCNL metalmeccanici (2016) = ne parla la Cost. nell’art. 39 c.4 (anche se non è stato attuato) = esiste, è reale = è pubblico, conosciuto → non legalmente (non è pubblicato nella Gazzetta, non ha forza di legge): in un processo il giudice è soggetto soltanto alla legge, quindi si presume che conosca solo la legge; non conosce le norme di un contratto di lavoro, a meno che non siano presentate dalle parti = è un contratto concluso fra due o più parti per creare, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale, di cui almeno uno dei contraenti è soggetto collettivo (può accadere che entrambe le parti siano collettive).

Art. 2067 c.c. e seguenti “Del contratto collettivo di lavoro e delle norme equiparate”.

Per il c.c. il contratto collettivo è un tipo di contratto, una figura negoziale, assimilabile alle altre figure negoziali regolate dal codice. Il c.c. è del 1942, creato prima della Cost. del 1948. Quindi questo blocco di norme del c.c. sono riferibili al contratto collettivo corporativo, che esisteva prima della Cost. → queste norme non sono più applicabili perché fanno riferimento a figure che non esistono più. Il contratto collettivo attuale è di DIRITTO COMUNE, che non ha una disciplina tipica (no art. 39 c.4 Cost., no art. 2067 e seguenti c.c.), ma che l’interprete.

Anteprima
Vedrai una selezione di 8 pagine su 33
Appunti completi Diritto del lavoro Pag. 1 Appunti completi Diritto del lavoro Pag. 2
Anteprima di 8 pagg. su 33.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti completi Diritto del lavoro Pag. 6
Anteprima di 8 pagg. su 33.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti completi Diritto del lavoro Pag. 11
Anteprima di 8 pagg. su 33.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti completi Diritto del lavoro Pag. 16
Anteprima di 8 pagg. su 33.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti completi Diritto del lavoro Pag. 21
Anteprima di 8 pagg. su 33.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti completi Diritto del lavoro Pag. 26
Anteprima di 8 pagg. su 33.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti completi Diritto del lavoro Pag. 31
1 su 33
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martinamegg di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Salomone Riccardo.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community