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LIMITI ALLO SCIOPERO: INCOLUMITÁ FISICA, LIBERTÁ PERSONALE, DIRITTI DI PROPRIETÁ, CAPACITÁ PRODUTTIVA DELLE AZIENDE

Lo sciopero, se riesce, lede sempre il fatturato dell’azienda, ma non deve ledere la capacità produttiva (gli interessi del datore di lavoro).

Lo sciopero presuppone un interesse collettivo, che riguarda più persone (non è un interesse generale).

Lo sciopero non è solo l’astensione dal lavoro, è una protesta di un gruppo di persone che può manifestarsi in vari modi. Ad esempio:

  • Sciopero bianco: persone che lavorano lo stesso ma dicono di scioperare (anni ’80)
  • Sciopero a scacchiera: persone che scioperano a scaglioni in base ai reparti, ovvero ogni reparto sciopera in orari diversi (anni ’70); in questo modo l’azienda riceve un danno per l’intera giornata lavorativa e i lavoratori sono meno danneggiati perché scioperano solo per determinate ore (perdono la giornata lavorativa solo parzialmente).
retribuzione solo per poche ore)- Sciopero pignolo: le persone scioperano svolgendo il proprio lavoro in modo pignolo e preciso; questo è un danno in base alla professione (es: la security di un aeroporto che controlla minuziosamente tutte le valigie e questo causerà ritardi e code nell’aeroporto) → la fattispecie va definita in base ai casi concreti, poiché non c’è una legislazione ad hoc → nel nostro ordinamento non esiste la definizione di sciopero; l’art. 40 Cost. lo riconosce come diritto che "si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano" Il tema dello sciopero può rientrare in procedimenti a cognizione piena (es. Tribunale di Trento, con richiesta risarcimento danni), ma può rientrare anche in procedimenti a cognizione sommaria (in tutti i casi di ricorso ex 28). Sentenza Corte di Cassazione 711/1980 → decisione decisiva della Cassazione in tema di sciopero; si sofferma sulle questioni didiritto (essendo la Cassazione giudice di legittimità) Bisogna tenere ben presenti le MODALITÀ e le FINALITÀ dello sciopero, per riuscire a risolvere e capire i casi concreti. TEMA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI LEGGE 146/1990 “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati” (poi corretta dalla legge 83/2000, che è intervenuta solamente integrandola e non sostituendola) → si occupa di regolare lo sciopero nei servizi pubblici → l’obiettivo principale di questa legge è quello di “CONTEMPERARE” → 3 SOGGETTI INTERESSATI: nel tema dello sciopero dei servizi pubblici c’è un altro attore, ovvero i cittadini (oltre alle imprese di pubblici servizi e i lavoratori) → es: sciopero del personale dei treni → mettein discussione non solo il datore di lavoro, ma anche la libertà dei cittadini di spostarsi (lo sciopero dei servizi pubblici tocca il diritto alla libertà dei cittadini, in questo caso la libertà di circolazione). Come bilanciare il diritto di sciopero dei lavoratori con gli interessi dei cittadini? Prima del 1990 c'era stato qualche tentativo di autoregolamentazione, ovvero di regolare questa materia attraverso contratti collettivi. Però ci si è resi conto, con l'aumentare degli scioperi dei servizi pubblici, che questo non era sufficiente. Quindi il Parlamento è intervenuto con la legge 146. Nel 1990 è stato istituito un nuovo garante, ovvero una Commissione di garanzia = autorità indipendente, organismo tecnico, nominato sulla base di un particolare accordo, composta da esperti e professori universitari, nata con lo scopo di presidiare su tutti i problemi relativi al tema dei servizi pubblici (Titolo II legge).

146/1990) servizio pubblico essenziale

Art. 1: (c.1) definizione di ovvero "quello che sia volto a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati" + elenca tali diritti (vita, salute, libertà, sicurezza, istruzione, libertà di circolazione, assistenza, previdenza sociale, istruzione, libertà di comunicazione) → questi rappresentano il punto di bilanciamento con il diritto di sciopero contemperare (c.2) "allo scopo di il diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, la legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l'effettività dei diritti medesimi" → si cerca di contemperare, di bilanciare + il legislatore fa una serie di esempi

Art. 2: (c.1) la tecnica è quella di rispondere al principio del contemperamento dando delle regole di procedura e stabilendo un principio di preavviso (i sindacati devono dare

Il ruolo fondamentale nella definizione delle prestazioni fondamentali e delle regole è quello dei contratti collettivi.

Logica della legge 146/1990:

  1. individuare i servizi pubblici che garantiscono i diritti della persona costituzionalmente tutelati
  2. contemperare questi diritti con il diritto di sciopero
  3. realizzare in concreto questo contemperamento mediante l'individuazione di prestazioni indispensabili, che devono essere sempre garantite

(SECONDA PARTE DEL CORSO) DIRITTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Nella prima parte del corso ci siamo occupati dei rapporti di lavoro con soggetti collettivi (sindacati, associazioni). Ora nella seconda parte ci occuperemo dei rapporti individuali, del contratto individuale di lavoro, ovvero della relazione negoziale tra un prestatore di lavoro e il datore di lavoro.

Il lavoro si divide in due grandi metà: da un lato i LAVORATORI

DIPENDENTI e dall'altro i LAVORATORI AUTONOMI.

LAVORO DIPENDENTE: le persone lavorano alle dipendenze dell'imprenditore, subordinate (es: chi lavora in una fabbrica, in un'azienda, in un ristorante, in un bar, ecc.)

LAVORO AUTONOMO: le persone lavorano senza essere subordinati a qualcuno (es: avvocato, notaio, commercialista, idraulico, falegname, ecc.)

È soprattutto per il lavoro dipendente che alcuni principi costituzionali sono stati scritti (art.36, 37, 38, 39, 40) + contrattazione collettiva, azione sindacale e sciopero.

Anche il lavoro autonomo ha una rilevanza costituzionale (art. 1, 3, 4, 35), nonostante la maggior parte della disciplina riguardi il lavoro dipendente.

Esistono anche delle situazioni lavorative in cui non è ben chiaro a che categoria siano riconducibili o alcune potrebbero anche intersecarsi.

Il LIBRO V del c.c. è dedicato interamente al lavoro. In particolare, ci sono due norme importanti:

ART. 2094 c.c. (Prestatore di lavoro)

subordinato) → LAVORO DIPENDENTE

“È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.”

→ si riferisce al prestatore, quindi ha un vincolo di personalità

→ “collaborare”: è la parola che qualifica la subordinazione + “nell’impresa”: concetto molto forte, il legislatore entra nell’impresa, nella sua organizzazione (non dice “per l’impresa”)

→ rapporto obbligatorio, situazione negoziale, contratto

Il contratto di lavoro subordinato è il contratto mediante il quale un soggetto (prestatore) si obbliga a collaborare nell’impresa (per l’imprenditore) mediante retribuzione (= il tramite del rapporto)

Ha due parti, ovvero il lavoratore subordinato e l’imprenditore.

Il concetto di retribuzione è lo stesso

Il concetto che nel 1948 entrerà anche nella Costituzione nell'art. 36, riguarda le attività manuali (operaio) e quelle intellettuali (dirigente) sono messe sullo stesso piano, sono tutti trattati come dipendenti "alle dipendenze e sotto la direzione": parole che qualificano giuridicamente la relazione tra etero-direzione prestatore e imprenditore (concetto dell') il lavoro subordinato è etero-diretto, ovvero vuol dire che c'è qualcun altro che ha il potere giuridico di dirigere la prestazione (qualcuno a cui il lavoratore cede il potere dal momento in cui accetta con il contratto il rapporto di subordinazione) "SUBORDINAZIONE" = situazione soggettiva descritta dall'art. 2094, nella quale si trova chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, attraverso il proprio lavoro (la persona si trova ad essere etero-diretta) ART. 2222 c.c. (Contratto d'opera) LAVORO

AUTONOMO

“Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.”

→ parla di contratto, non di prestatore (diversità dal 2094)

→ anche qui c'è un rapporto obbligatorio, anche qui c'è una connotazione personalistica

→ “corrispettivo” (≠ retribuzione)

→ “compiere un'opera o un servizio” (≠ collaborare nell'impresa → concetto più generico)

→ 2 caratteristiche: 1) “con lavoro prevalentemente proprio”, 2) “senza vincolo di subordinazione”

→ l'art. 2222 rinvia alle norme successive (“si applicano le norme di questo capo”) + rimanda ulteriormente in caso di situazioni particolari

("disciplina particolare nel libro IV")Dal 1942 sono comparse poi altre norme che hanno provato a risolvere dei problemi che si sono verificati nel tempo e ad aggiungere elementi, non sempre semplificando però il quadro di fondo.

Art. 409 c.p.c. - Controversie individuali di lavoro

"Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:

  1. rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di un'impresa;
  2. rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;
  3. rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle

modalità di coordinamento stabile

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Publisher
A.A. 2020-2021
33 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martinamegg di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Salomone Riccardo.