Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 237
Appunti lezioni Diritto commerciale Pag. 1 Appunti lezioni Diritto commerciale Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 237.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti lezioni Diritto commerciale Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 237.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti lezioni Diritto commerciale Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 237.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti lezioni Diritto commerciale Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 237.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti lezioni Diritto commerciale Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 237.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti lezioni Diritto commerciale Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 237.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti lezioni Diritto commerciale Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 237.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti lezioni Diritto commerciale Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 237.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti lezioni Diritto commerciale Pag. 41
1 su 237
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Elenco di materie riservate ai soci

(DI TUTTO CIO' VI HA GIA' PARLATO IERI, E IN MANIERA MOLTO PIU' CHIARA LA FILIPPELLI: VEDERE ANCHE LEZIONE PRECEDENTE) Si tratta di un elenco di materie riservate in ogni caso alla competenza dei soci, per non depotenziarli troppo rispetto agli amm.ri, ferme restando però tutte le responsabilità che comunque restano in capo agli amm.ri stessi, anche se nella Srl è ammessa anche l'azione di responsabilità esercitata non solo verso l'amm.re ma anche "in solido" verso il socio che abbia indotto l'amm.re stesso a prendere decisioni errate attraverso direttive evidentemente pregiudizievoli per la società. Il comma III prevede, come detto, una deroga al metodo collegiale: "... L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto...". Quindi, il tutto al di fuori di una convocazione.

Dell'organo assembleare. Tuttavia rimane previsione del tutto facoltativa, ed infatti qualora essa non sia presente, permarrà il metodo assembleare; non solo, ma anche quando dovesse essere prevista la consultazione scritta, rimangono pur sempre alcune decisioni che devono essere prese necessariamente dall'assemblea, data la loro importanza (si tratta di quelle di cui ai nn. 4 e 5: cioè, modificazioni dell'atto costitutivo; e decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale). Per tali materie permane quindi la garanzia del metodo collegiale (conoscenza preventiva del punto, discussione, confronto con le opinioni altrui, ecc), che ovviamente non è presente nella consultazione scritta. Quindi, in definitiva nella Srl l'organo assembleare è previsto ma può anche NON essere attivato (a differenza che nelle s. di persone dove invece non è proprio previsto) per un numero

significativo delle decisioni che i soci possono adottare, quindi, con la consultazione scritta. Ma se tale organo viene attivato, opererà secondo gli schemi della Spa (convocazione, quorum, votazione, proclamazione risultato, redazione verbale che poi va versato nel libro soci, ecc.). Passiamo a questo punto all'organo di gestione: Per ciò che concerne la nomina degli amministratori abbiamo visto che l'art. 2479 II comma, al n. 2, ci dice che in ogni caso sono riservate alla competenza dei soci 2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori; Questa norma, secondo alcuni (come abbiamo già detto) ci farebbe capire, con l'inciso "se prevista nell'atto costitutivo", che tale nomina degli amministratori può anche non essere prevista nell'atto costitutivo, ed allora in questo caso l'attività gestoria sarebbe riservata solo ai soci. Però questa tesi discutibile, che sostiene l'assenza dell'organoamm.vo sia demandata ad un altro organo della società, come ad esempio l'assemblea dei soci; oppure all'ipotesi in cui la nomina degli amministratori sia prevista da un atto successivo all'atto costitutivo, come ad esempio un regolamento interno o un accordo tra i soci. In ogni caso, la presenza dell'amministratore nella società è fondamentale per garantire la rappresentanza e la gestione degli affari sociali.amm.rinon è prevista nell'atto costitutivo semplicemente perché la carica di amm.re può costituire oggetto di "undiritto particolare" di uno o più soci che viene ad essere attribuito proprio dall'atto costitutivo. Si darebbe a questo socio una sorta di potere di amm.ne a tempo indeterminato (cosa che nella Spa sarebbe inconcepibile, perché la nomina degli amm.ri è sempre fatta dai soci a tempo determinato, di solito per 3 esercizi). Così come l'amm.ne potrebbe essere attribuita ad un organo, monocratico o pluripersonale (cioè unipersonale o collegiale), e seguirà le norme applicate per la Spa; oppure i soci potrebbero prevedere l'adozione di un modello di amministrazione tipico delle s. di persone, o di amm.ne disgiuntiva o di a.congiuntiva. Questo dunque sarebbe il ventaglio di possibilità che offre l'art. in commento in relazione alla nomina degli amm.ri. Gli amm.ri poi devonodi utilizzare i seguenti tag HTML per formattare il testo: - `` per evidenziare il testo in grassetto - `` per evidenziare il testo in corsivo - `` per creare un testo in apice - `` per creare un testo in pedice Ecco come potrebbe apparire il testo formattato: svolgere i propri doveri imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza professionale necessaria (quindi obbligo di diligenza, in primo luogo), così come anche nelle Spa), e poi anche con obblighi di correttezza e lealtà (che impongono ad es. la segnalazione di eventuali conflitti di interesse), con obbligo di trasparenza, ed obbligo di adeguata organizzazione, tenuto conto che il 2475 fa riferimento all'art. 2086 secondo comma, come di seguito riportato: Art. 2475 c.c., I comma, come riformato dal D.Lgs. 14/2019 sulla crisi di impresa: La gestione dell'impresa si (dove si parla appunto di dovere) svolge nel rispetto della disposizione di cui all'art. 2086, secondo comma, istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni...dell'impresa) Quindi l'obbligo di adeguata organizzazione fa parte di quelli propri degli amministratori. A proposito di tali obblighi vi viene in mente.qualcosa? In ogni impresa vi è da distinguere tra l'aspetto produttivo e quello organizzativo, che va attentamente curato ed in quest'ultimo è compresa qualunque attività diretta ad assicurare una adeguata organizzazione, degli strumenti che consentano alla stessa di operare saldamente e senza errori, ad es. predisponendo un ufficio di contabilità che curerà la gestione dei documenti contabili. In definitiva obblighi e responsabilità degli amm.ri delle Srl sono ricalcati ampiamente su quelli previsiti per le Spa, con la differenza che in quest'ultima l'azione di responsabilità sociale (tendente a far dichiarare appunto la responsabilità degli amministratori) passa attraverso la delibera assembleare e richiede il possesso di azioni che corrispondano ad una certa quota di capitale sociale, mentre nella Srl anche il socio che possiede una sola quota (anche di valore minimo) può intentare l'azione di.responsabilità contro gli amministratori, però sempre nell'interesse della società (non al livello personale, quindi), e questo è un potere individuale che fa un po' paura agli amministratori che possono essere denunciati da qualunque socio. Inoltre lo stesso socio singolo, anche titolare di quota minima, può invocare in Tribunale la revoca di un amministratore adducendo varie irregolarità del suo operato. LA FUNZIONE DI CONTROLLO La funzione di amministrazione e di controllo non possono mancare in una impresa che si rispetti, e quindi vale pure per la Srl, anche se anche per ciò che concerne la funzione di controllo abbiamo ampio spazio lasciato alla autonomia statutaria, tanto è vero che atto costitutivo e statuto possono prevedere un organo di controllo costituito da una sola persona (se lo statuto non prevede diversamente) e quindi un organo sindacale monocratico, possono prevedere che tale organo monocratico abbia anche il compito.dellarevisione legale dei conti o che non lo abbia, ed in questo secondo caso si dovrà nominare un revisore esterno come nella Spa (ipotesi però rara nella Srl); oppure al posto dell'organo sindacale si potrà avere un revisore legale dei conti, oppure potrà anche non esserci organo sindacale nell'ipotesi però in cui la Srl si mantenga entro certi limiti dimensionali indicati dall'art. 2477 comma II cc (che ci dice ad es. che tale organo è obbligatorio quando la Srl è una società capogruppo che controlla una società obbligata alla revisione dei conti, o sia al di sopra di certi limiti dimensionali, ecc.). Chiaramente tale art. 2477 cc È DA LEGGERE. Poi è previsto un contrappeso, cioè può mancare l'organo di controllo, ma è sempre però previsto il diritto del socio di controllare l'amministrazione (art. 2476 c.c.) e il diritto di informazione e di consultazione dei.libricontabili (comma II stesso art. 2476 c.c.), di chiedere copia dei documenti, delle fatture . Diritto quindipenetrante, tutelabile anche giudizialmente attraverso il ricorso in via d’urgenza.Questo è il tema della “governance” del modello base di Srl.Però ci sono anche modelli ulteriori di Srl: prima di passare ad essi, ricordiamo un attimo i tratti fondantidel modello base di Srl. Il capitale è diviso in quote (non ci sono azioni), ed è vietato mettere in vendite taliquote in un mercato esterno, è vietato per le Srl emettere anche obbligazioni, invece si possono emetteretitoli simili alle o. , che sono i titoli di debito che però non possono essere sottoscritti da privati ma solo dainvestitori istituzionali (banche e altre categorie istituzionali), ed il capitale minimo è di 10 mila euro.Questi sono i tratti fondanti del modello base.Però ce ne sono altri:1) La Srl semplificata (art. 2463 bis): si

Caratterizza per il fatto che i soci devono essere solo persone fisiche (e non persone giuridiche, come invece può accadere in tutte le forme sociali che abbiamo studiato sinora), e originariamente era previsto anche che esse fossero al di sotto dei 35 anni (per incentivare la imprenditoria giovanile) limite che oggi non c'è più; poi presenta uno statuto vincolato, non libero come quello del modello base, il cui contenuto è stabilito in un decreto ministeriale, ed inoltre le clausole di tale modello standard tipizzato nel suddetto decreto sono inderogabili. Recita infatti la prima parte del suddetto articolo: "La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro"

dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:
  1. il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
  2. la denominazione sociale contenente l'
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
237 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher splendente99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Scognamiglio Giuliana.