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Estratto del documento

LO STATUTO

L’ultimo comma dell’art. 2328 dice che “lo statuto contiene le

norme relative al funzionamento della società”.

Lo statuto è un documento separato dall’atto costitutivo (=detta le

regole generali), lasciato alla libera relazione delle parti.

Costituiscono insieme due documenti con cui si indica che società è,

cosa fa, come funziona. Lo statuto è una sorta di regolamento di

funzionamento della società.

Può essere anche di 20, 30 pagine. Si indica come si possono

vendere le azioni, i limiti che si pongono alla vendita e tutte le

regole di funzionamento concreto della società.

Lo statuto costituisce parte integrante dell’atto costitutivo.

In caso di contrasto, prevalgono le clausole dello statuto su quelle

dell’atto costitutivo.

LA FORMA

Predisposto atto costitutivo e statuto è necessario attribuire loro

una FORMA, ovvero quella di ATTO PUBBLICO (dal notaio).

Successivamente (art.2230) la società nasce quando viene iscritta

nel registro delle imprese.

Particolari settori, come banche e assicurazioni, devono ottenere

autorizzazioni per operare (prima di poter iscrivere al registro delle

imprese una banca spa bisogna avere autorizzazione).

Il notaio ha 20 giorni per registrare nel registro delle imprese la

società, se il notaio non deposita l’atto costitutivo, il socio può

procedere all’iscrizione a sue spese. La procedura si completa

quando il dirigente deposita l’atto costitutivo e chiede iscrizione

della società nel registro delle imprese; se non ci sono particolari

questioni la società viene iscritta nel registro delle imprese.

Art. 2231 “la società acquista personalità giuridica con l’iscrizione al

registro delle imprese”  iscrizione è contestuale al deposito.

 Atti posti in essere prima della registrazione della società:

Nei 20 giorni in cui la società non esiste ancora, se i soci o

amministratori compiono operazioni per conto della società, sono

solidalmente e illimitatamente responsabili coloro che svolgono

l’operazione e coloro che l’autorizzano. Quindi incombono su chi ha

agito. Nel momento in cui la società nasce, quelle operazioni

diventano della società, quindi non vi è più obbligazione solidale e

illimitata da parte di chi ha agito.

La legge vieta l’emissione di azioni prima che la società sia stata

iscritta al registro delle imprese.

LA DISCIPLINA SPECIALE DI NULLITA’ (per società già iscritte)

Art.2232 nullità della società iscritta al registro delle imprese.

Questa disciplina vale solo per la nullità della società iscritta,

quando è nata.

(Le eventuali nullità di atto costitutivo e statuto prima dell’iscrizione

al registro delle imprese sono quelle di nullità e annullabilità dei

contratti).

Nel caso di srl, spa, sas (società di capitali) la nullità diventa l’unico

vizio.

Art. 2232“Avvenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, la nullità

può essere pronunciata solo nei seguenti casi:

1. Mancanza della forma nell’atto costitutivo (se

manca la forma dell’atto pubblico)

2. Illiceità dell’oggetto sociale (società il cui oggetto

sociale è illecito, es. “società dedita al

contrabbando di armi”)

3. Mancanza, all’interno dell’atto costitutivo, di ogni

indicazione circa la denominazione (nome

società), i conferimenti (cosa viene versato,

denaro, beni immobili…), l’ammontare del

capitale (quanto è il capitale sociale), e l’oggetto

sociale.

Se nell’atto costitutivo manca anche solo uno di questi elementi,

l’azione di nullità può essere esercitata da parte di chiunque ne

abbia interesse.

Aspetti particolari:

I. Dichiarazione di nullità non pregiudica l’efficacia di attività

dopo l’iscrizione nel registro delle imprese (non retroagisce).

Restano in piedi i diritti, i crediti, i debiti. I soci non sono

liberati dal dovere del conferimento finché i creditori non sono

soddisfatti.

II. Nel momento in cui il tribunale accerta causa di nullità, questa

si trasforma in causa di scioglimento della società. Il tribunale

mette in liquidazione la società, apre la fase di liquidazione. La

liquidazione è il meccanismo che fa sì che la causa di nullità

non porti all’estinzione immediata della società in modo tale

che vengano tenuti in piedi gli effetti giuridici che il contratto

ha prodotto prima della causa di nullità; non si possono

intraprendere nuove attività, ma si devono portare a termine

debiti e crediti. La stessa sentenza che accerta la causa di

nullità, nomina i liquidatori; il tribunale quindi nomina anche i

liquidatori. La liquidazione ha funzione conservativa , i

liquidatori si impegnano a recuperare il recuperabile, pagare

creditori e se avanza qualcosa, restituire ai soci. Quando

questa operazione è compiuta, si può cancellare la società dal

registro.

III. La nullità è sanabile. A differenza del contratto nullo che non

può essere sanabile. Nel contratto di società (iscritta al registro

delle imprese) si può sanare la nullità (è ammessa la

sanatoria), questo aggiustamento dell’atto costitutivo deve

avvenire prima della sentenza dichiarativa di nullità da parte

del giudice.

SPA che inizia a operare

 Conferimenti: quello che i soci danno. Il conferimento di solito

è una somma di denaro. Art. 2342 “se non stabilito

diversamente nell’atto costitutivo, il conferimento è in somma

di denaro”  la normalità è il conferimento in denaro. All’atto

costitutivo deve essere versato il 25% dei conferimenti, se atto

costitutivo unilaterale bisogna versare il 100%.

- Se caio mette 100 con denaro, tizio 100 con immobile; si dà

ai terzi l’evidenza che il capitale sociale sia 200. Ma se

l’immobile vale di meno, si imbrogliano i terzi. Art. 2343 e

seguenti:

 Quando il socio decide di fare conferimento in natura,

al momento del conferimento deve allegare una perizia

di stima giurata = perizia giurata (il tribunale nomina

un esperto che faccia una stima del bene da conferire).

 Amministratori hanno 6 mesi, dall’iscrizione della

società, per nominare un perito per controllare se il

bene conferito vale di meno. Se il valore conferito vale

di meno di 1/5 di quello dichiarato, la società deve:

Ridurre il capitale sociale (es. da 200 a 150),

 annullando le azioni che risultano scoperte.

Colui che ha conferito il bene immobile che vale di

 meno di quello che ha dichiarato, può versare la

differenza in denaro, oppure può recedere = uscire,

perché non vuole partecipare alla società con una

partecipazione minore. Il socio recedente ha per

diritto, la restituzione al conferimento. Decorsi 15

giorni da una pubblicazione di diffida sulla gazzetta

ufficiale, il socio che non ha pagato una parte può

essere forzato a pagare, oppure le sue azioni non

pagate vengono offerte ad altri soci a pagamento.

Se gli altri soci non le vogliono, si vendono sul

mercato; se la vendita non può aver luogo per

mancanza di compratori sul mercato, si può

dichiarare decaduto il socio ed esso viene escluso

dalla società e non gli viene rimborsata la sua parte

di finanziamento, le sue azioni vengono annullate.

 Azioni: quello che i soci ricevono. Sono i soci a decidere quanto

valgono le azioni. Sulla base del capitale poi si determina il

valore delle azioni. Azione è fettina minima del capitale.

12 dicembre

Nella società per azioni (spa) si può avere l’emissione di azioni con

prestazioni accessorie (art. 2245), con le quali si può consentire

al socio di prestare opera o servizio in aggiunta al conferimento in

denaro.

Però il socio non può fornire solamente la prestazione.

Le azioni alle quali è connesso l’obbligo delle prestazioni

accessorie, sono nominative e non possono essere trasferite

senza il consenso dei soci.

Per queste prestazioni accessorie è possibile stabilire un compenso.

LE AZIONI

Danno il carattere peculiare a spa.

Cosa sono le azioni? Sono titoli di credito liberamente circolabile.

Sono la frazione minima in cui è diviso il capitale sociale.

Capitale 100.000 €, 100.000 azioni del valore di 1€ ciascuna.

 Le azioni hanno valore nominale determinato dai soci,

stabilendo qual è il capitale e quante azioni si vogliono

emettere.

Il valore nominale discende dal capitale sociale e dalle

azioni emesse.

 L’emissione delle azioni avviene quando nasce la

società o con l’aumento di capitale. Una società potrebbe

emettere azioni solo alla stipula del contratto, quando si

stabilisce capitale sociale e quantità di azioni. Emettere azioni

significa creare un documento (? Min 11:30).

Conferimento

Somma conferimenti = capitale sociale

ES. 1: Tizio mette 60.000, Caio mette 40.000 e il capitale

sociale è di 100.000. se il valore nominale delle azioni è 2€

avremo 50.000 azioni.

In base ai conferimenti effettuati si distribuiscono ai soci le

azioni.

ES. 2: Tizio e Caio conferiscono denaro nella società. Dopo in

assemblea deliberano l’aumento di capitale sociale, lo portano

da 100.000 a 200.000 euro (lo aumentano a pagamento, chi

acquisterà le nuove azioni dovrà fare un nuovo conferimento,

ovvero Tizio e Caio sottoscriveranno in proporzione alla loro

quota, l’aumento di capitale); chi aveva sottoscritto 60.000

azioni va a 120.000, chi 40.000 va a 80.000.

 Se un socio decide di vendere le sue azioni, deve trovare

un soggetto disposta ad acquistarle. Chi le acquista paga a lui

(non alla società) e compra le azioni.

A quanto vendere le azioni, è scelta del socio che vende.

Le azioni oltre ad avere un valore nominale hanno anche un

valore di scambio (quanto un soggetto è disposto a

spendere per comprare le azioni del socio che le

vende). Se la società è forte, le sue azioni valgono di più del

valore nominale. Se è debole e il capitale è stato quasi

esaurito, valgono meno del valore nominale.

Es. Monte Paschi  valore di scambio inferiore al valore

nominale.

Chi ha di più, come capitale, comanda  approvare/non

approvare bilancio, nominare sindaci ecc…

Le quote di controllo sono quelle quote ottenute dal

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Publisher
A.A. 2016-2017
65 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher c597 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Riolfo Gianluca.