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LO STATUTO
L’ultimo comma dell’art. 2328 dice che “lo statuto contiene le
norme relative al funzionamento della società”.
Lo statuto è un documento separato dall’atto costitutivo (=detta le
regole generali), lasciato alla libera relazione delle parti.
Costituiscono insieme due documenti con cui si indica che società è,
cosa fa, come funziona. Lo statuto è una sorta di regolamento di
funzionamento della società.
Può essere anche di 20, 30 pagine. Si indica come si possono
vendere le azioni, i limiti che si pongono alla vendita e tutte le
regole di funzionamento concreto della società.
Lo statuto costituisce parte integrante dell’atto costitutivo.
In caso di contrasto, prevalgono le clausole dello statuto su quelle
dell’atto costitutivo.
LA FORMA
Predisposto atto costitutivo e statuto è necessario attribuire loro
una FORMA, ovvero quella di ATTO PUBBLICO (dal notaio).
Successivamente (art.2230) la società nasce quando viene iscritta
nel registro delle imprese.
Particolari settori, come banche e assicurazioni, devono ottenere
autorizzazioni per operare (prima di poter iscrivere al registro delle
imprese una banca spa bisogna avere autorizzazione).
Il notaio ha 20 giorni per registrare nel registro delle imprese la
società, se il notaio non deposita l’atto costitutivo, il socio può
procedere all’iscrizione a sue spese. La procedura si completa
quando il dirigente deposita l’atto costitutivo e chiede iscrizione
della società nel registro delle imprese; se non ci sono particolari
questioni la società viene iscritta nel registro delle imprese.
Art. 2231 “la società acquista personalità giuridica con l’iscrizione al
registro delle imprese” iscrizione è contestuale al deposito.
Atti posti in essere prima della registrazione della società:
Nei 20 giorni in cui la società non esiste ancora, se i soci o
amministratori compiono operazioni per conto della società, sono
solidalmente e illimitatamente responsabili coloro che svolgono
l’operazione e coloro che l’autorizzano. Quindi incombono su chi ha
agito. Nel momento in cui la società nasce, quelle operazioni
diventano della società, quindi non vi è più obbligazione solidale e
illimitata da parte di chi ha agito.
La legge vieta l’emissione di azioni prima che la società sia stata
iscritta al registro delle imprese.
LA DISCIPLINA SPECIALE DI NULLITA’ (per società già iscritte)
Art.2232 nullità della società iscritta al registro delle imprese.
Questa disciplina vale solo per la nullità della società iscritta,
quando è nata.
(Le eventuali nullità di atto costitutivo e statuto prima dell’iscrizione
al registro delle imprese sono quelle di nullità e annullabilità dei
contratti).
Nel caso di srl, spa, sas (società di capitali) la nullità diventa l’unico
vizio.
Art. 2232“Avvenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, la nullità
può essere pronunciata solo nei seguenti casi:
1. Mancanza della forma nell’atto costitutivo (se
manca la forma dell’atto pubblico)
2. Illiceità dell’oggetto sociale (società il cui oggetto
sociale è illecito, es. “società dedita al
contrabbando di armi”)
3. Mancanza, all’interno dell’atto costitutivo, di ogni
indicazione circa la denominazione (nome
società), i conferimenti (cosa viene versato,
denaro, beni immobili…), l’ammontare del
capitale (quanto è il capitale sociale), e l’oggetto
sociale.
Se nell’atto costitutivo manca anche solo uno di questi elementi,
l’azione di nullità può essere esercitata da parte di chiunque ne
abbia interesse.
Aspetti particolari:
I. Dichiarazione di nullità non pregiudica l’efficacia di attività
dopo l’iscrizione nel registro delle imprese (non retroagisce).
Restano in piedi i diritti, i crediti, i debiti. I soci non sono
liberati dal dovere del conferimento finché i creditori non sono
soddisfatti.
II. Nel momento in cui il tribunale accerta causa di nullità, questa
si trasforma in causa di scioglimento della società. Il tribunale
mette in liquidazione la società, apre la fase di liquidazione. La
liquidazione è il meccanismo che fa sì che la causa di nullità
non porti all’estinzione immediata della società in modo tale
che vengano tenuti in piedi gli effetti giuridici che il contratto
ha prodotto prima della causa di nullità; non si possono
intraprendere nuove attività, ma si devono portare a termine
debiti e crediti. La stessa sentenza che accerta la causa di
nullità, nomina i liquidatori; il tribunale quindi nomina anche i
liquidatori. La liquidazione ha funzione conservativa , i
liquidatori si impegnano a recuperare il recuperabile, pagare
creditori e se avanza qualcosa, restituire ai soci. Quando
questa operazione è compiuta, si può cancellare la società dal
registro.
III. La nullità è sanabile. A differenza del contratto nullo che non
può essere sanabile. Nel contratto di società (iscritta al registro
delle imprese) si può sanare la nullità (è ammessa la
sanatoria), questo aggiustamento dell’atto costitutivo deve
avvenire prima della sentenza dichiarativa di nullità da parte
del giudice.
SPA che inizia a operare
Conferimenti: quello che i soci danno. Il conferimento di solito
è una somma di denaro. Art. 2342 “se non stabilito
diversamente nell’atto costitutivo, il conferimento è in somma
di denaro” la normalità è il conferimento in denaro. All’atto
costitutivo deve essere versato il 25% dei conferimenti, se atto
costitutivo unilaterale bisogna versare il 100%.
- Se caio mette 100 con denaro, tizio 100 con immobile; si dà
ai terzi l’evidenza che il capitale sociale sia 200. Ma se
l’immobile vale di meno, si imbrogliano i terzi. Art. 2343 e
seguenti:
Quando il socio decide di fare conferimento in natura,
al momento del conferimento deve allegare una perizia
di stima giurata = perizia giurata (il tribunale nomina
un esperto che faccia una stima del bene da conferire).
Amministratori hanno 6 mesi, dall’iscrizione della
società, per nominare un perito per controllare se il
bene conferito vale di meno. Se il valore conferito vale
di meno di 1/5 di quello dichiarato, la società deve:
Ridurre il capitale sociale (es. da 200 a 150),
annullando le azioni che risultano scoperte.
Colui che ha conferito il bene immobile che vale di
meno di quello che ha dichiarato, può versare la
differenza in denaro, oppure può recedere = uscire,
perché non vuole partecipare alla società con una
partecipazione minore. Il socio recedente ha per
diritto, la restituzione al conferimento. Decorsi 15
giorni da una pubblicazione di diffida sulla gazzetta
ufficiale, il socio che non ha pagato una parte può
essere forzato a pagare, oppure le sue azioni non
pagate vengono offerte ad altri soci a pagamento.
Se gli altri soci non le vogliono, si vendono sul
mercato; se la vendita non può aver luogo per
mancanza di compratori sul mercato, si può
dichiarare decaduto il socio ed esso viene escluso
dalla società e non gli viene rimborsata la sua parte
di finanziamento, le sue azioni vengono annullate.
Azioni: quello che i soci ricevono. Sono i soci a decidere quanto
valgono le azioni. Sulla base del capitale poi si determina il
valore delle azioni. Azione è fettina minima del capitale.
12 dicembre
Nella società per azioni (spa) si può avere l’emissione di azioni con
prestazioni accessorie (art. 2245), con le quali si può consentire
al socio di prestare opera o servizio in aggiunta al conferimento in
denaro.
Però il socio non può fornire solamente la prestazione.
Le azioni alle quali è connesso l’obbligo delle prestazioni
accessorie, sono nominative e non possono essere trasferite
senza il consenso dei soci.
Per queste prestazioni accessorie è possibile stabilire un compenso.
LE AZIONI
Danno il carattere peculiare a spa.
Cosa sono le azioni? Sono titoli di credito liberamente circolabile.
Sono la frazione minima in cui è diviso il capitale sociale.
Capitale 100.000 €, 100.000 azioni del valore di 1€ ciascuna.
Le azioni hanno valore nominale determinato dai soci,
stabilendo qual è il capitale e quante azioni si vogliono
emettere.
Il valore nominale discende dal capitale sociale e dalle
azioni emesse.
L’emissione delle azioni avviene quando nasce la
società o con l’aumento di capitale. Una società potrebbe
emettere azioni solo alla stipula del contratto, quando si
stabilisce capitale sociale e quantità di azioni. Emettere azioni
significa creare un documento (? Min 11:30).
Conferimento
Somma conferimenti = capitale sociale
ES. 1: Tizio mette 60.000, Caio mette 40.000 e il capitale
sociale è di 100.000. se il valore nominale delle azioni è 2€
avremo 50.000 azioni.
In base ai conferimenti effettuati si distribuiscono ai soci le
azioni.
ES. 2: Tizio e Caio conferiscono denaro nella società. Dopo in
assemblea deliberano l’aumento di capitale sociale, lo portano
da 100.000 a 200.000 euro (lo aumentano a pagamento, chi
acquisterà le nuove azioni dovrà fare un nuovo conferimento,
ovvero Tizio e Caio sottoscriveranno in proporzione alla loro
quota, l’aumento di capitale); chi aveva sottoscritto 60.000
azioni va a 120.000, chi 40.000 va a 80.000.
Se un socio decide di vendere le sue azioni, deve trovare
un soggetto disposta ad acquistarle. Chi le acquista paga a lui
(non alla società) e compra le azioni.
A quanto vendere le azioni, è scelta del socio che vende.
Le azioni oltre ad avere un valore nominale hanno anche un
valore di scambio (quanto un soggetto è disposto a
spendere per comprare le azioni del socio che le
vende). Se la società è forte, le sue azioni valgono di più del
valore nominale. Se è debole e il capitale è stato quasi
esaurito, valgono meno del valore nominale.
Es. Monte Paschi valore di scambio inferiore al valore
nominale.
Chi ha di più, come capitale, comanda approvare/non
approvare bilancio, nominare sindaci ecc…
Le quote di controllo sono quelle quote ottenute dal