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FINE SOCIETÀ DI PERSONE

LEZIONE 20/11

INIZIO SOCIETÀ DI CAPITALI

LA SOCIETA’ PER AZIONI - SPA

Nella spa quello che conta di più è il documento, non la persona. Il principio fondamentale delle spa è la libera

trasferibilità/circolazione delle quote.

Caratteristiche della società per azioni (spa)

1. I soci sono a responsabilità limitata —> non sono obbligati a rispondere con il loro patrimonio. Delle

obbligazioni sociali risponde solo il patrimonio della società, e il socio rischia soltanto la sua quota di

capitale, ovvero se la società va male potrà perdere l’investimento che ha fatto, ma non sarà mai

chiamato a rispondere tranne quando rimane un unico socio e non fa pubblicità (che dovrebbe fare

perché secondo la legge le società unipersonali devono fare pubblicità)

2. a differenza delle società di persone, dove gli amministratori sono i soci illimitatamente responsabili,

nelle società per azioni non abbiamo per forza questa coincidenza, nel senso che i soci nella spa sono

investitori che affidano la gestione della società a soggetti che sono professionalmente capaci di fare

questa attività di gestione. Nelle spa infatti i gestori non sono quasi mai soci, ma soggetti specializzati

nella gestione ed esterni alla società

3. La quota che ciascun socio sottoscrive è rappresentata da un particolare strumento che si chiama

azione (per questo spa). Le azioni sono titoli di credito che possono circolare in maniera rapida senza

dover utilizzare le forme che servono per la circolazione di beni mobili, come invece succede nelle

altre società. Qui la partecipazione azionaria può essere venduta dal socio cedendo il documento,

ovvero l’azione che rappresenta la quota di partecipazione → questo lo troviamo nelle società quotate

in borsa —> le azioni delle società quotate vengono scambiate giornalmente e questo è quindi un

modo per finanziare la società. Se io vendo le mie azioni, la società non subisce decremento del

patrimonio, perché se io vendo la mia azione ad una persona, quest’ultima diventa socio e quindi la

società non deve liquidare nulla. Questo non garantisce però che la società rimanga patrimonialmente

stabile, perché se non sono i soci a dover pagare di tasca propria (con il loro patrimonio) le

obbligazioni sociali, la società deve trovare un modo per garantire i terzi con il suo patrimonio.

La spa è un tipo di società che viene utilizzato per l’esercizio della grande impresa (a volte anche media) e

questo significa che l’organizzazione è alle volte molto complessa che va regolamentata attraverso l’atto

costitutivo o lo statuto, e ci sono poi una serie di regole del codice che in parte sono regole imperative. A

differenza del caso delle società di persone … nella spa invece la maggior parte delle norme sono imperative,

che sono di più di quelle dispositive.

La disciplina della spa - art 2325

Troviamo una serie di regole:

1. nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio →

si chiama autonomia patrimoniale perfetta, ovvero dei debiti contratti dalla società non rispondono i

membri con il loro patrimonio personale, e viceversa.

2. la seconda regola sancisce una differenza tra le spa aperte e le spa chiuse. L’art 2325 bis dice che le

spa possono avere i loro titoli diffusi su un mercato regolamentato (ovvero le azioni possono essere

scambiate su un mercato regolamentato), ma ci sono anche le spa di cui i titoli non scambiate sul

mercato, che vengono definite spa chiuse. Una società per azioni aperta quindi può avere anche 500,

1000 soci (per questo è chiamata grande spa) mentre le spa chiuse sono chiamate piccole spa. Tra le

società aperte troviamo il sottogruppo delle società quotate in borsa. Un’altra distinzione è quella tra

società unipersonale (qui non si distingue su aperta o chiusa perché c’è solo un socio) e

pluripersonale (qui si può distinguere tra aperta e chiusa). La particolarità è che c’è un solo socio,

quindi non troviamo un contratto di società (perché servono almeno 2 parti), ma abbiamo un atto

unilaterale, e inoltre il nostro legislatore consente all’unico socio di mantenere la responsabilità

limitata, ma a 2 condizioni: 1- il capitale sociale deve essere interamente versato, ovvero di solito nelle

spa i soci che firmano il contratto di società versano 1⁄4 del capitale minimo all’inizio e la restante parte

durante gli anni di vita della società, ma questa regola non vale se il socio è uno solo (quindi deve

versare tutto il capitale minimo subito); 2- l’essere socio unico deve essere reso noto in tutti gli atti

della società, ed il socio unico deve dichiarare le sue generalità in camera di commercio (questo vale

sia che l’unico socio ci sia fin dall’inizio, sia che diventi unico socio più tardi). Se io non faccio una di

queste due cose io resto socio unico però diventerò socio illimitatamente responsabile.

3. La spa deve avere un capitale minimo: non si può costituire la spa mettendo i soldi o conferimenti che

vogliamo, o meglio possiamo ma a patto che si arrivi almeno a 50.000 euro

Art 2326 —> dice che la denominazione sociale (il nome della società) deve contenere l’indicazione di società

per azioni.

Disciplina del bilancio —> studia solo quello che ha detto (ascolta audio)

LEZIONE 22/11

Costituzione delle spa - Atto costitutivo e statuto

Atto costitutivo e statuto sono una cosa unica e si integrano reciprocamente, perché nell’atto costitutivo ci

sono gli elementi essenziali della società, mentre nello statuto ci sono precisate le modalità organizzative

della società in dettaglio.

Atto costitutivo → all’interno dell’atto costitutivo bisogna ricordare di inserire le generalità dei soci (nome,

cognome, se quel socio ha altre attività ecc), la denominazione (deve almeno comparire la sigla spa),

l’oggetto sociale (quale attività svolge l’impresa. L’oggetto sociale può indicare più attività dell’impresa, e non

si può indicarlo in maniera talmente generale e ampia da farlo essere indefinito, altrimenti potrebbe causare

nullità del contratto), il capitale sottoscritto e versato (ovvero l’insieme dei conferimenti promessi dai soci

(capitale sottoscritto → i soci all’inizio della vita della società promettono di versare tot soldi, e possono

versare all'inizio anche solo ¼ del capitale, tranne nelle società unipersonali dove il socio deve versarlo tutto

subito) e quello effettivamente versato all’inizio, quando viene costituita la società).

Capitale sociale e azioni sono strettamente connessi: il capitale è la somma dei conferimenti → in base al loro

conferimento i soci hanno una quota → le azioni rappresentano una frazione del capitale sociale → ovvero

es. se la nostra società ha un capitale sociale di 100.000 euro e la società decidesse di emettere 100.000

azioni, il valore di ogni azione sarà di 1 euro (100.000 di capitale sociale : numero di azioni). Deve quindi

esserci sempre una corrispondenza tra il capitale sociale e le azioni emesse. Il valore nominale delle azioni lo

decidono i soci quando nasce la società. Le azioni quando escono dalla società per andare in tasca ai soci, si

chiamano emissioni. In che modo vengono attribuite ai soci? Se avessimo 120.000 euro di capitali e 120.000

azioni a valore nominale di 1 euro ciascuna. Ipotizziamo anche che i soci che sono 3, abbiano conferito

ciascuno ⅓ di capitale sociale → 120.000 euro : 3 = 40.000 quindi ogni socio ha ⅓ del capitale sociale (che è

il 33% del capitale sociale). Questo vuol dire che ⅓ del capitale sociale vale 40.000 euro, e che a ciascun

socio verranno date tante azioni quanto è la loro partecipazione al capitale sociale (ovvero 40.000 azioni del

valore di 1 euro). I soci possono fare ciò che vogliono con le loro azioni, per esempio potrebbero vendere

20.000 azioni e tenersi il resto, cosa che non si può fare con le quote perché la quota è unica → questo fa

parte di quella libertà che è prevista dalla nostra legge.

La differenza tra l’emissione e la circolazione delle azioni è che l’emissione è quando la società crea le azioni

e le da ai soci (o soggetti terzi), mentre la circolazione è un’operazione che permette ai soci di vendere le loro

azioni (ad altri soci o a terzi) → quindi emissione di azioni = compito della società, circolazione delle azioni =

compito dei soci.

La società può emettere azioni sia all’inizio sia durante la vita della società (si chiama aumento del capitale

sociale). Durante la vita della società la società potrebbe decidere di rinforzare la struttura patrimoniale della

società aumentando il capitale sociale, e quindi modificando il contratto sociale (perché dobbiamo scrivere

quanto è). Se c’è l’aumento di capitale sociale la società dovrà: o emettere nuove azioni, oppure aumentare il

valore nominale delle azioni. Aumentare il capitale sociale vuol dire che la società deve richiedere nuovi

conferimenti ai soci o al mercato.

Per aumentare il capitale sociale la società deve chiedere ai soci nuovi conferimenti.

L’aumento del capitale si può fare in 2 modi:

1- aumento di capitale a pagamento → ovvero gli amministratori propongono all’assemblea dei soci di

raddoppiare il capitale sociale e di emettere (es connesso all’es di prima) 120.000 azioni nuove (da 1 euro

l’una). Se l’assemblea approva, chi mette i 120.000 euro nuovi? Si ricorre al diritto di opzione → ovvero se

tutti e 3 i soci dell’esempio decidessero di esercitare il diritto di opzione, e quindi decidessero di mettere i

120.000 euro, avrebbero diritto di farlo nei limiti della loro precedente quota di partecipazione (quindi ciascuno

di loro potrà sottoscrivere ⅓ delle azioni di nuova emissione → se ne devono emettere 120.000 come in

questo caso ognuno ne mette 40.000) adesso ogni socio si troverà ad avere 80.000 azioni (e così si arriva a

240.000 azioni, ovvero 120.000 di prima + 120.000 nuove). Questo si chiama diritto di opzione perché i soci

possono decidere se esercitarlo o meno. Perché la società dovrebbe permettere ai soci di esercitare il diritto

di opzione? La possibilità estrema è che nessuno dei soci eserciti questo diritto, e in questo caso le azioni

vengono messe sul mercato.<

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
54 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Irerossi1919_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Riolfo Gianluca.