SPA
La nasce attraverso il contratto di società che in questo caso deve essere fatto con un atto
pubblico, è il notaio che crea il contratto di società, la legge richiede una forma obbligatoria per la
validità il contratto, altrimenti la società non esiste.
Società aperte: hanno più soci perché offrono sul mercato le azioni della società, hanno i titoli
diffusi sul mercato dei risparmiatori (non solo quelle quotate in borsa, le società quotate sono una
sottocategoria).
Società chiuse: non offrono i titoli sul mercato, hanno quindi un numero limitato di soci.
Le quote delle società per azioni sono rappresentate dalle azioni, le azioni sono titoli di credito e
incorporano le quote della società per azioni, le posso vendere...
Il contratto di società viene chiamato atto costitutivo (che contiene gli elementi minimi ed
essenziali), inoltre c’è un altro documento: lo statuto, in cui vengono specificate tutte le cose che
non sono essenziali nell’atto costitutivo ma ci danno informazioni sulla società (la sua attività, chi la
compone...). -> costituiscono il contratto di società.
L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:
1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il
domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle
azioni assegnate a ciascuno di essi (perché socio di una spa può essere anche un’altra società, può
essere una persona fisica, ma anche una persona giuridica);
2) la denominazione e il comune (non più la via precisa, quella andrà comunicata in camera di
commercio, basta il comune così se la via cambia ma resto nello stesso comune non dovrò andare
dal notaio per cambiare il nome della via nell’atto costitutivo) dove è posta la sede della società e le
eventuali sedi secondarie;
3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
4) l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato (indicare il capitale della società che è
stato sottoscritto e quanto di quel capitale è stato effettivamente versato, perché al momento della
costituzione il socio deve portare almeno il 25% di quello che è il conferimento da lui promesso);
5) il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di
emissione e circolazione (le azioni sono frazioni del capitale sociale, l’importante è che il numero di
azioni, il loro valore nominale e l’ammontare del capitale sociale coincidano: es. 100000 capitale,
50000 azioni, 2 euro valore nominale);
6) il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura (ai beni in natura deve essere dato un valore
che è stato deciso da una perizia di un esperto nominato dal tribunale) (normalmente si conferisce
capitale, qui non esiste il socio d’opera);
7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
8) i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori;
9) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando
quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
10) il numero dei componenti il collegio sindacale;
11) la nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei componenti del consiglio di
sorveglianza e, quando previsto, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della
società;
13) la durata della società ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di
tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere.
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, (regole di dettaglio
organizzative interne alla società), anche se costituisce un atto separato, è parte integrante dell’atto
costitutivo.
Deve essere sottoscritto per intero il capitale sociale, devono essere rispettate le previsioni relative
ai conferimenti in natura, e devono esserci le necessarie autorizzazioni delle autorità che
regolamentano determinati settori.
Entro 20 giorni dalla stipulazione dell’atto il notaio lo deve depositare al registro delle imprese, e la
società verrà iscritta, con l’iscrizione al registro delle imprese la società nasce. Non esiste la spa
irregolare, se non è iscritta non esiste proprio, quindi per le eventuali obbligazioni contratte
risponderanno le persone fisiche che hanno stipulato il contratto -> pubblicità costitutiva -> nasce la
persona giuridica -> art 2231
NULLITA’ DELLA SOCIETA’ PER AZIONI
Art 2232: Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, (solo da quando la società è iscritta, non
prima) la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:
1) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico;
2) illiceità dell'oggetto sociale (es. società che commercializza droga);
3) mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o
i conferimenti, o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale.
La dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo
l'iscrizione nel registro delle imprese.
I soci non sono liberati dall'obbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori
sociali.
La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori.
La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e di tale
eliminazione è stata data pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese. (la nullità è sanabile,
finché non c’è la sentenza di nullità, dopo la sentenza la società va in liquidazione)
Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità deve essere iscritto, a cura degli amministratori
o dei liquidatori nominati ai sensi del quarto comma, nel registro delle imprese. Bisogna andare dal
notaio che verificherà l’effettiva nullità della società, se il tribunale effettivamente individuasse la
nullità dovrà nominare i liquidatori, quindi la causa di nullità si trasforma in causa di scioglimento
Nullità -> scioglimento: la dichiarazione di nullità apre la fase di liquidazione della società.
Nelle spa vige il principio plutocratico, chi più investe più comanda, avremo un socio di
maggioranza e un socio di minoranza.
/capitale diviso numero di azioni = valore nominale
Valore di mercato: quanto sono disposto a pagare le azioni sul mercato, più domanda più alto il
prezzo, più ce n’è meno costano, meno ce ne sono più ne costano: magari il valore nominale è un
euro ma sono disposto a pagare 10 euro per averla/
Il capitale sociale è rappresentato dalla somma dei conferimenti
- per creare una spa ci devono essere almeno 50.000 euro di capitale sociale, devo scrivere il
capitale sociale nell’atto costitutivo (se scrivo 100000 devo avere 100000 euro di conferimenti
sottoscritti); questo capitale è diviso in azioni, che saranno divise tra i soci in base ai conferimenti /
100000 € -> 60000 socio A -> 40000 socio B = se decidiamo per avere 100000 azioni, avranno
valore nominale di un euro, quindi il socio A avrà 60000 azioni e il socio B 40000/
CONFERIMENTI IN UNA SPA
Art 2342: Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.
Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque
per cento dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero
ammontare.
Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.
Posso conferire quasi solo denaro perché il capitale sociale della è la garanzia per i terzi che la
società paghi le obbligazioni contratte, lo fa prima con il patrimonio ma qualora questo non fosse
sufficiente con il capitale sociale
-> quello che conferiamo deve avere un determinato valore patrimoniale
È possibile se previsto dall’atto costitutivo che i soci conferiscano beni in natura, mobili, immobili,
immateriali (brevetti, know how), crediti, Ma non prestazioni d’opera.
Per poterli conferire in modo che diventino capitale sociale è necessario seguire un’apposita
procedura: - il socio che vuole conferire il bene in natura deve chiedere al presidente del tribunale
del luogo dove ha sede la società di nominare un perito che dovrà fare una perizia (perizia di stima,
assicurata e giurata dal perito che risponde personalmente se questa è errata) che deve dare un
valore certo al bene o credito che viene conferito. – il socio con la perizia va dalla società e
dimostra quanto vale il suo bene /non c’è la distinzione tra conferimento in godimento e in
proprietà/ - gli amministratori hanno 6 mesi di tempo per verificare che il valore dato dalla perizia
sia quello reale, se viene trovato uno scostamento di valore di oltre un quinto ci sono 3 possibilità:
- il socio che doveva conferire può mettere la cifra di differenza in denaro
- il socio che doveva conferire si tiene una partecipazione azionaria minore, pari al nuovo valore del
bene conferito, quindi dovrà restituire le azioni in più, che andranno annullate, e il capitale sociale
dovrà essere ridotto, perché il bene non ha più quel valore che gli era stato dato e basandosi sul
quale era stato creato il capitale sociale
- il socio che doveva conferire decide di non diventare più socio, perché non ne ha più convenienza
con una partecipazione minore: recede dalla società
/nelle srl il perito non viene nominato dal tribunale, ma può essere nominato direttamente dal socio
che fa il conferimento/
-> i soci sono obbligati a versare al momento della creazione della società il 25% dei conferimenti
in denaro da loro sottoscritti, è l’unico obbligo del socio della spa che contrae quando sottoscrive il
contratto di società: versare il conferimento sottoscritto nel capitale sociale. I conferimenti in natura
vanno sempre versati per intero subito (le azioni sono nominative e per quelle del socio che
conferisce beni in natura ne può disporre solo lui, sono relative al conferimento in natura.
SOCIO MOROSO: art 2466: Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli
amministratori diffidano il socio moroso a
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