Estratto del documento

SPA

La nasce attraverso il contratto di società che in questo caso deve essere fatto con un atto

pubblico, è il notaio che crea il contratto di società, la legge richiede una forma obbligatoria per la

validità il contratto, altrimenti la società non esiste.

Società aperte: hanno più soci perché offrono sul mercato le azioni della società, hanno i titoli

diffusi sul mercato dei risparmiatori (non solo quelle quotate in borsa, le società quotate sono una

sottocategoria).

Società chiuse: non offrono i titoli sul mercato, hanno quindi un numero limitato di soci.

Le quote delle società per azioni sono rappresentate dalle azioni, le azioni sono titoli di credito e

incorporano le quote della società per azioni, le posso vendere...

Il contratto di società viene chiamato atto costitutivo (che contiene gli elementi minimi ed

essenziali), inoltre c’è un altro documento: lo statuto, in cui vengono specificate tutte le cose che

non sono essenziali nell’atto costitutivo ma ci danno informazioni sulla società (la sua attività, chi la

compone...). -> costituiscono il contratto di società.

L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:

1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il

domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle

azioni assegnate a ciascuno di essi (perché socio di una spa può essere anche un’altra società, può

essere una persona fisica, ma anche una persona giuridica);

2) la denominazione e il comune (non più la via precisa, quella andrà comunicata in camera di

commercio, basta il comune così se la via cambia ma resto nello stesso comune non dovrò andare

dal notaio per cambiare il nome della via nell’atto costitutivo) dove è posta la sede della società e le

eventuali sedi secondarie;

3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale;

4) l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato (indicare il capitale della società che è

stato sottoscritto e quanto di quel capitale è stato effettivamente versato, perché al momento della

costituzione il socio deve portare almeno il 25% di quello che è il conferimento da lui promesso);

5) il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di

emissione e circolazione (le azioni sono frazioni del capitale sociale, l’importante è che il numero di

azioni, il loro valore nominale e l’ammontare del capitale sociale coincidano: es. 100000 capitale,

50000 azioni, 2 euro valore nominale);

6) il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura (ai beni in natura deve essere dato un valore

che è stato deciso da una perizia di un esperto nominato dal tribunale) (normalmente si conferisce

capitale, qui non esiste il socio d’opera);

7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;

8) i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori;

9) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando

quali tra essi hanno la rappresentanza della società;

10) il numero dei componenti il collegio sindacale;

11) la nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei componenti del consiglio di

sorveglianza e, quando previsto, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della

società;

13) la durata della società ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di

tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, (regole di dettaglio

organizzative interne alla società), anche se costituisce un atto separato, è parte integrante dell’atto

costitutivo.

Deve essere sottoscritto per intero il capitale sociale, devono essere rispettate le previsioni relative

ai conferimenti in natura, e devono esserci le necessarie autorizzazioni delle autorità che

regolamentano determinati settori.

Entro 20 giorni dalla stipulazione dell’atto il notaio lo deve depositare al registro delle imprese, e la

società verrà iscritta, con l’iscrizione al registro delle imprese la società nasce. Non esiste la spa

irregolare, se non è iscritta non esiste proprio, quindi per le eventuali obbligazioni contratte

risponderanno le persone fisiche che hanno stipulato il contratto -> pubblicità costitutiva -> nasce la

persona giuridica -> art 2231

NULLITA’ DELLA SOCIETA’ PER AZIONI

Art 2232: Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, (solo da quando la società è iscritta, non

prima) la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:

1) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico;

2) illiceità dell'oggetto sociale (es. società che commercializza droga);

3) mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o

i conferimenti, o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale.

La dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo

l'iscrizione nel registro delle imprese.

I soci non sono liberati dall'obbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori

sociali.

La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori.

La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e di tale

eliminazione è stata data pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese. (la nullità è sanabile,

finché non c’è la sentenza di nullità, dopo la sentenza la società va in liquidazione)

Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità deve essere iscritto, a cura degli amministratori

o dei liquidatori nominati ai sensi del quarto comma, nel registro delle imprese. Bisogna andare dal

notaio che verificherà l’effettiva nullità della società, se il tribunale effettivamente individuasse la

nullità dovrà nominare i liquidatori, quindi la causa di nullità si trasforma in causa di scioglimento

Nullità -> scioglimento: la dichiarazione di nullità apre la fase di liquidazione della società.

Nelle spa vige il principio plutocratico, chi più investe più comanda, avremo un socio di

maggioranza e un socio di minoranza.

/capitale diviso numero di azioni = valore nominale

Valore di mercato: quanto sono disposto a pagare le azioni sul mercato, più domanda più alto il

prezzo, più ce n’è meno costano, meno ce ne sono più ne costano: magari il valore nominale è un

euro ma sono disposto a pagare 10 euro per averla/

Il capitale sociale è rappresentato dalla somma dei conferimenti

- per creare una spa ci devono essere almeno 50.000 euro di capitale sociale, devo scrivere il

capitale sociale nell’atto costitutivo (se scrivo 100000 devo avere 100000 euro di conferimenti

sottoscritti); questo capitale è diviso in azioni, che saranno divise tra i soci in base ai conferimenti /

100000 € -> 60000 socio A -> 40000 socio B = se decidiamo per avere 100000 azioni, avranno

valore nominale di un euro, quindi il socio A avrà 60000 azioni e il socio B 40000/

CONFERIMENTI IN UNA SPA

Art 2342: Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.

Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque

per cento dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero

ammontare.

Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.

Posso conferire quasi solo denaro perché il capitale sociale della è la garanzia per i terzi che la

società paghi le obbligazioni contratte, lo fa prima con il patrimonio ma qualora questo non fosse

sufficiente con il capitale sociale

-> quello che conferiamo deve avere un determinato valore patrimoniale

È possibile se previsto dall’atto costitutivo che i soci conferiscano beni in natura, mobili, immobili,

immateriali (brevetti, know how), crediti, Ma non prestazioni d’opera.

Per poterli conferire in modo che diventino capitale sociale è necessario seguire un’apposita

procedura: - il socio che vuole conferire il bene in natura deve chiedere al presidente del tribunale

del luogo dove ha sede la società di nominare un perito che dovrà fare una perizia (perizia di stima,

assicurata e giurata dal perito che risponde personalmente se questa è errata) che deve dare un

valore certo al bene o credito che viene conferito. – il socio con la perizia va dalla società e

dimostra quanto vale il suo bene /non c’è la distinzione tra conferimento in godimento e in

proprietà/ - gli amministratori hanno 6 mesi di tempo per verificare che il valore dato dalla perizia

sia quello reale, se viene trovato uno scostamento di valore di oltre un quinto ci sono 3 possibilità:

- il socio che doveva conferire può mettere la cifra di differenza in denaro

- il socio che doveva conferire si tiene una partecipazione azionaria minore, pari al nuovo valore del

bene conferito, quindi dovrà restituire le azioni in più, che andranno annullate, e il capitale sociale

dovrà essere ridotto, perché il bene non ha più quel valore che gli era stato dato e basandosi sul

quale era stato creato il capitale sociale

- il socio che doveva conferire decide di non diventare più socio, perché non ne ha più convenienza

con una partecipazione minore: recede dalla società

/nelle srl il perito non viene nominato dal tribunale, ma può essere nominato direttamente dal socio

che fa il conferimento/

-> i soci sono obbligati a versare al momento della creazione della società il 25% dei conferimenti

in denaro da loro sottoscritti, è l’unico obbligo del socio della spa che contrae quando sottoscrive il

contratto di società: versare il conferimento sottoscritto nel capitale sociale. I conferimenti in natura

vanno sempre versati per intero subito (le azioni sono nominative e per quelle del socio che

conferisce beni in natura ne può disporre solo lui, sono relative al conferimento in natura.

SOCIO MOROSO: art 2466: Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli

amministratori diffidano il socio moroso a

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MonicaD99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Riolfo Gianluca.
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