Corso: istituzioni di diritto commerciale
Diritto privato
Il diritto è in costante evoluzione per il cambiamento della società, dello Stato e a livello internazionale. Il diritto è l’insieme delle norme giuridiche applicabili in uno stato.
Fattispecie = situazione di fatto. È astratta quando viene presa in considerazione dalla regola giuridica ed è sempre uguale (es. art. 1470 CC contratto di compravendita è uno scambio di qualsiasi bene con il corrispettivo di un qualsiasi prezzo). È concreta quando si fa riferimento al fatto concreto che è accaduto, ciò che viene fatto realmente (quale bene, quale prezzo?).
Norma giuridica = è la regola di diritto, diversa dalla regola etica o morale, qui ciò che è giusto o ingiusto viene deciso dalla legge, anche se non rispetta sempre l’etica o la morale. Se infrango le leggi avrò una sanzione pecuniaria o detentiva. Diverse sono le obbligazioni naturali, ad esempio rispettare un debito di gioco in una partita con gli amici: se lo rispetto non posso chiedere indietro i soldi ma se non lo rispetto nessuno mi può obbligare, non c’è una sanzione. La norma giuridica contiene un precetto, ovvero un comando diretto alla generalità dei cittadini (es. non rubare, non uccidere). La norma giuridica può essere definitoria, quando serve per definire qualcosa, descriverla (es. art. 1321 che cos’è il contratto). Classificatoria, quando elenca qualcosa (es. art. 812 elenco dei beni immobili e mobili). Programmatica, quando definisce un programma, ciò che vorremmo si avveri (es. gli articoli della Costituzione, art. 3 tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge).
Ordinamento/sistema giuridico è l’insieme delle norme giuridiche applicabili in uno stato; dovrebbe essere coerente ed essere certo ma ci sono troppe norme, anche contraddittorie, per cui non c’è la certezza del diritto, per la quale dobbiamo sapere se l’azione che compiamo avrà delle conseguenze. -> Il diritto e le norme sono soggetti ad interpretazione.
Funzione normativa = di fare le regole (si esprime principalmente attraverso il Parlamento).
Funzione giurisdizionale = di far applicare le regole (si esprime attraverso le sentenze date da un tribunale, dai giudici e dalla magistratura; i quali non possono essere obbligati da governo o parlamento per il principio della separazione dei poteri).
Prestazione fungibile: si può sostituire. Prestazione infungibile: non si può sostituire (es. il concerto di un cantante o il quadro di Picasso -> risarcimento del danno per equivalenza).
Diritto privato: regola i rapporti tra privati.
Diritto pubblico: regola i rapporti tra privati e pubblica amministrazione, tranne quando la pubblica amministrazione non rinunci alla sua sovranità e agisca come un soggetto privato.
Diritto civile: tra cittadini.
Diritto penale: tutela la collettività, entra in gioco il ruolo dello stato.
Nel diritto privato troviamo norme imperative, che obbligano, ovvero inderogabili, altre invece sono derogabili.
Diritto oggettivo: è la norma generale e astratta che regola i rapporti tra soggetti -> rapporto giuridico.
Diritto soggettivo: è l’interesse del privato che viene protetto dalla norma (es. il venditore ha il diritto soggettivo di ottenere il prezzo). Diverso è l’interesse legittimo che riguarda i rapporti tra cittadino e stato, non posso impedirlo, non ho un diritto ma un interesse.
Il diritto soggettivo può essere assoluto, quando può essere fatto valere nei confronti di tutti come la proprietà privata, oppure relativo quando viene riconosciuto nei confronti di uno o più soggetti determinati, specifici, individuati come con il contratto di compravendita.
Le fonti del diritto
Si dividono in fonti di produzione (chi fa le regole, lo Stato, l’UE, le organizzazioni internazionali) e fonti di cognizione (sono i testi, i codici, le raccolte, dove si viene a conoscenza delle norme).
Dopo l’iter di creazione della legge ordinaria, che deve essere approvata con lo stesso testo da entrambi i rami del parlamento, la legge viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore dopo 15 giorni.
Per la creazione di una legge costituzionale, che quindi può modificare o integrare la Costituzione, che è rigida, serve un iter più lungo, infatti la legge approvata dalle due camere deve essere rivotata 3 mesi dopo con la maggioranza dei due terzi.
Nelle fonti di produzione, secondo l’articolo 1 delle preleggi del codice civile, troviamo le leggi ordinarie, i regolamenti, gli usi e le norme corporative (derivano dalle leggi delle corporazioni del periodo fascista).
Al primo posto troviamo la legge più importante dello stato: la Costituzione (con le leggi costituzionali); a pari merito abbiamo i Trattati e i Regolamenti dell’UE.
Successivamente troviamo le leggi ordinarie, i decreti legislativi, i decreti legge, i decreti del presidente della repubblica e i regi decreti. (questi sono atti aventi forza di legge ma emanati da organi che non sono il Parlamento a cui spetta normalmente la funzione legislativa)
Leggi: atti emanati dal parlamento, le leggi ordinarie emanate con la normale procedura.
D.LGS.: sono i Decreti Legislativi, emanati dal Governo con delega del Parlamento, che delega la sua funzione legislativa in favore del Governo solamente per materie specifiche (un esempio lo abbiamo con il decreto legislativo in materia di diritto societario, per il quale sono necessarie competenze particolari, specifiche).
D.L.: sono i Decreti Legge, emanati dal Governo solo in casi straordinari di necessità e urgenza (art.77 Cost.), devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla pubblicazione (si dovrebbe usare specialmente in casi di catastrofi) (ad esempio nell’agosto 2014 un D.L. ha abbassato il capitale minimo per costituire una spa da 120000 a 50000). Diverso è il d.d.l., disegno di legge.
D.P.R.: sono i Decreti del Presidente della Repubblica, può avere oppure no forza di legge, dipende dal contenuto specifico di ogni decreto.
(R.D.): sono i Regi Decreti, derivano dal periodo della monarchia, dalla parola Re, ce ne sono ancora in circolazione ma non ce ne saranno di nuovi, ad esempio il codice civile ha la forma di regio decreto, come anche la legge fallimentare.
Successivamente troviamo le leggi regionali che hanno ambito territoriale limitato, non sono veri e propri atti aventi forza di legge, hanno un procedimento di formazione diverso (es. sulla disciplina dell’agriturismo).
Successivamente troviamo i Regolamenti (ministeriali o interministeriali), che sono atti normativi normalmente assunti dalla Pubblica Amministrazione: intervengono per normare aspetti tecnici che la legge lascia a loro; ovvero la legge fa rinvio ad un regolamento per coprire volontari vuoti di normativa che il legislatore lascia perché ci deve essere una competenza tecnica su certe materie specifiche.
Infine troviamo gli usi, che sono una fonte non scritta del diritto, vengono raccolti dalla Camera di Commercio (uso -> in una comunità si fa una certa cosa nella convinzione che si debba fare).
I contrasti tra le leggi
Per risolvere i contrasti tra le leggi si applicano due principi: criterio gerarchico, per le fonti di diverso livello (prevale la legge più forte, importante), e criterio cronologico, per le fonti dello stesso livello (prevale la legge più recente).
In un contrasto tra legge e Costituzione: in un giudizio può essere sollevata la questione costituzionale della legge, ovvero si può richiedere il giudizio della corte costituzionale (sindacato accentrato = il giudizio può essere dato solo da quella corte ed è definitivo) prima di passare alla corte il giudice deve decidere se l’eccezione è manifestamente fondata o infondata, se ritiene che sia fondata si apre il giudizio alla corte che deciderà se la legge è incostituzionale o meno, nel primo caso la decisione viene pubblicata nella gazzetta ufficiale e diventa legge: viene effettivamente cancellata la norma dall’ordinamento, come non fosse mai esistita.
In un contrasto tra legge e Trattato o Regolamento europeo: il giudizio spetta a ciascun giudice (sindacato diffuso) e la decisione del giudice comporta la disapplicazione della norma, ma solo per quel caso specifico, altri giudici potrebbero giungere ad una decisione diversa.
Interpretazione della norma
È necessario interpretare una norma per poterla applicare. La norma può essere:
- Estensiva, quando dice meno di quello che dovrebbe e quindi la dobbiamo interpretare in modo più ampio, esteso, ad esempio l’articolo 3 Cost. ci dice che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, ma in realtà i diritti fondamentali, da come capiamo in altre leggi costituzionali, non sono riconosciuti solo ai cittadini italiani, ma a tutti i cittadini di qualunque nazionalità, perché la cittadinanza non può costituire un discrimine per vedersi riconosciuti i diritti fondamentali.
- Restrittiva, quando dice di più di quello che dovrebbe e quindi la dobbiamo interpretare in modo più ristretto, ad esempio l’art. 2598 CC. sulla concorrenza sleale ci dice ‘chiunque’ ma in realtà con quel chiunque intendiamo qualunque imprenditore e non una persona a caso.
L’interpretazione può essere:
- Autentica: è l’interpretazione fatta direttamente dal legislatore.
- Giudiziale/Giurisprudenziale: è l’interpretazione data dai giudici quando emettono una sentenza (solitamente non è una singola sentenza a dare l’interpretazione).
- Dottrinale: è l’interpretazione data da specialisti che scrivono articoli o libri di natura scientifica, giuridica.
Le persone
La persona può essere fisica o giuridica. La persona fisica è il singolo individuo. Ogni individuo può avere la capacità giuridica e la capacità di agire.
La capacità giuridica è la capacità di essere titolare di diritti e doveri, si acquista con la nascita e si perde con la morte celebrale.
La capacità di agire si acquista normalmente con la maggiore età ed è la possibilità di acquistare concretamente diritti e obblighi.
Il minorenne non ha capacità di agire in termini generali, a parte per alcune eccezioni in cui acquista una limitata capacità di agire come per il minorenne emancipato (ovvero che a 16 anni si può sposare) e nel caso che dopo i 16 il minorenne può firmare da solo contratti di lavoro (come per i lavori estivi, sempre con alcuni limiti).
Interdetto e inabilitato, (incapaci di provvedere ai loro interessi) entrambi hanno una limitazione della capacità di agire per motivi di infermità mentale costante riconosciuta da una sentenza del giudice che poi viene pubblicata nei registri dello stato civile (c’è un provvedimento del giudice che riconosce questo stato), nel caso di un inabilitato è meno grave. L’interdetto non ha nessuna capacità pratica mentre l’inabilitato ha una limitata autonomia nel prendere le decisioni (tutore/curatore).
Beneficiario di un’amministrazione di sostegno (esiste dal 2004), in questo caso il provvedimento del giudice specifica caso per caso quali sono le regole da applicare per la singola persona, viene nominato un amministratore di sostegno, può essere anche una cosa temporanea, in questo caso è il decreto che stabilisce specificatamente cosa può o non può fare da solo. A differenza dell’interdetto e inabilitato dove ciò che possono o non possono fare è già stabilito nel codice civile. L’incapacità di agire può essere naturale oppure legale.
L’incapacità naturale è l’incapacità di intendere e di volere, il soggetto è legalmente capace di agire ma in determinati frangenti è naturalmente incapace, ad esempio per alcol o droghe.
L’incapacità legale è invece quella riconoscibile dai terzi perché che c’è un documento che lo certifica, la carta d’identità per i minorenni o la sentenza del giudice negli altri casi.
Persona giuridica possono esserlo solamente i casi riconosciuti specificatamente dalla legge, come le società di capitali (non le società di persone!!!), le fondazioni e le associazioni riconosciute, hanno tutte diversi scopi ma sono riconosciute dalla legge come persone giuridiche, ovvero gli obblighi e i capitali sono distinti da quelli delle singole persone fisiche che ne fanno parte, hanno sempre piena capacità giuridica, sono artificiali, si devono muovere in concreto attraverso gli organi.
I beni
Art. 810 sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti, che quindi possono appartenere in via esclusiva a qualcuno (ad esempio non possono esserlo i raggi del sole). I beni possono essere immobili, ovvero quelli che sono incorporati al terreno, e mobili che sono tutti gli altri. Per la legge di circolazione dei beni la forma che deve avere il contratto per il trasferimento di proprietà dei beni immobili è obbligatoriamente quella scritta, mentre per i beni mobili non è necessaria.
I beni possono essere fungibili, ovvero che possono essere sostituiti (come il denaro) o infungibili, ovvero che non possono essere sostituiti (come un’opera d’arte).
Il diritto di proprietà
Art 832 Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico. Godere = diritto di poter o meno usare quella cosa. Disporre = poterlo vendere, donare, regalare, distruggere. Pieno = solo la legge può limitare il diritto di proprietà. Esclusivo = solo il proprietario lo può fare escludendo tutti gli altri, è un diritto assoluto.
Art 833 Il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri. Divieto di atti emulativi, ovvero atti che non abbiano altro scopo se non quello di causare danni o molestia ad altri.
Art 1140 Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa. La proprietà è diversa dal possesso, il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà, descrive la relazione che c’è tra una persona e una cosa che sembra quella della proprietà; quasi sempre il possessore è il proprietario di una cosa, ma può accadere che il possessore non sia il proprietario come nel caso degli oggetti rubati dal ladro, lui ne è il possessore ma non è il proprietario.
Il possesso è diverso dalla detenzione, perché si può possedere un bene direttamente o attraverso un’altra persona che ha detenzione della cosa, sono detentore perché riconosco che c’è un'altra persona che è possessore.
La proprietà può essere acquisita a titolo originario o a titolo derivato. A titolo originario significa che prima di me non c’era un altro proprietario (ad esempio per una cosa presa in discarica). A titolo derivato può avvenire per successione ereditaria oppure per acquisto, in questo caso si subentra al precedente proprietario e si ottengono gli stessi diritti ed obblighi che aveva prima. Poi si può diventare proprietari di una cosa anche per usucapione, ovvero l’acquisto attraverso l’uso, il possesso prolungato nel tempo. Art 1153 Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà. La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell'acquirente. Nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto, di uso e di pegno. Possesso vale titolo, usucapione istantanea, in questo caso deve essere un trasferimento di beni mobili, bisogna essere in buona fede, deve esistere un titolo ‘astrattamente’ idoneo al trasferimento della proprietà -> l’acquirente acquista a titolo originario il bene.
Le obbligazioni
Un’obbligazione è un vincolo giuridico in cui un soggetto, il debitore, deve effettuare a favore di un altro soggetto, il creditore, una prestazione di natura patrimoniale. Debitore e creditore sono legati giuridicamente dall’obbligazione. Il diritto del creditore di ottenere la prestazione è un diritto relativo, in quanto può essere fatto valere solo nei confronti del debitore.
Un’obbligazione può nascere da un contratto, da un fatto illecito, oppure da ogni altro atto o fatto idoneo a creare un’obbligazione (es. le promesse al pubblico). Le obbligazioni possono essere di dare, fare o non fare (es. non fare concorrenza). Le obbligazioni di fare si dividono in obbligazioni di risultato (non ci si libera dall’obbligo finché non si ottiene il risultato, come per la costruzione di una casa, si adempie quando si ha il risultato) e di mezzi (la persona si impegna a mettere la propria attività per qualcosa ma non si garantisce il risultato, come per un avvocato, però il creditore ha diritto ad una certa diligenza da parte del debitore, in questo caso l’adempimento si calcola sulla diligenza).
Le obbligazioni possono essere parziali (quando un debitore deve solo la sua parte e il creditore può far valere il suo diritto nei suoi confronti solo per la sua parte e non può chiedere anche la parte degli altri condebitori) o solidali (quando il creditore può esigere da parte di un singolo debitore tutta la parte di debito che gli spetta).
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