Regolamento 1215/2012 – Bruxelles 1 (bis)
Reg. 1215/2012
Cominciamo dal : è il regolamento che disciplina, per tutti i giudici europei, la
competenza giurisdizionale e la circolazione delle sentenze. Qualunque lite, qualunque controversia abbia
caratteristiche internazionaliste, è disciplinata da questo regolamento.
Regolamenti Specifici
In realtà, per alcune materie, l’UE ha deciso di approvare (Diritto di Famiglia,
Successioni, Obbligazioni alimentari, ecc.). poi ci occuperemo anche di questi.
Partiamo dal Diritto Processuale Civile Internazionale perché, dal punto di vista logico, una controversia con
profili internazionali ( ) è
due soggetti, uno residente in Italia l’altro in Francia, o società con sedi a Roma e Berlino
all’ordine del giorno tutt’oggi: si consideri l’intento di una causa contro il produttore di uno smartphone
(es. ), o al sempre più frequente fenomeno del multi-culturalismo. Primo obiettivo è individuare la
Huawei
Competenza , cioè a quale giudice spetta giudicare. Circolazione delle Sentenze
Fenomeno fondamentale, in tema di suddivisione delle competenze, è la , il
momento in cui si realizza effettivamente il diritto/dovere dell’attore/convenuto: importa ben poco a
Franco, cittadino italiano, della sentenza pronunciata a Parigi; gli importerà se ha la garanzia che quella
sentenza produrrà i suoi effetti anche in Italia. Questa è la circolazione delle sentenze.
Vedremo poi, che INTERVENENDO SUL DIRITTO PROCESSUALE, SI INFLUENZA PESANTEMENTE IL DIRITTO
.
SOSTANZIALE
Già negli anni ’60 venne avvertita l’esigenza di disciplinare su profili internazionali una sorta di
cooperazione giudiziaria civile, ma l’UE (allora CEE) non ha le competenze per farlo. Così venne studiato in
Conv. Bruxelles del 1968, chiamata Bruxelles 1
una commissione la c.d. : la sua ratifica spettava alla
firma degli stati (6) e TUTTI la ratificano. Per farlo accettare dai nuovi stati, mette la clausola nei trattati di
adesione obbligatoria dove sostanzialmente si dice “entri nella CEE, allora accetti e ratifichi anche
Bruxelles1”. Questo fino al sorgere dell’Unione Europea. Con Amsterdam, l’UE può approvare
Reg. 44/2001 – Bruxelles1
autonomamente regolamenti, e lo fa approvando il , chiamato così perché
Bruxelles 1
1215/2012 prenderà il nome di
sostituisce in toto la Convenzione. Nel 2012, il , o
Bruxelles 1bis, perché ultima rifusione e unico regolamento rimasto in vigore.
Circolazione delle Sentenze
Come già detto il regolamento Bruxelles - 1bis disciplina la , e il loro
conseguente riconoscimento all’interno di ogni stato membro. Tale provvedimento è necessario a fini
armonizzativi e dunque riduttivi della frammentarietà del diritto, sconsigliata in una Unione (europea).
L’intervento è stato necessario soprattutto in considerazione dei forti conflitti giurisdizionali creati dalla
frammentarietà del diritto. In Italia ad esempio, le sentenze straniere era recepite solo qualora il giudice
fosse competente ai sensi della legge italiana.
Amsterdam ’96 Primo Pilastro Spazio Sicurezza
Con il trattato di la competenza si sposta dal terzo al ,
Libertà Giustizia art. 67 TFUE
e , facilitando l’intervento dell’UE. . L’
[Le norme di riferimento sono da 67 a 81 TFUE]
rispetto delle tradizione comuni
recita “l’UE realizza Spazio Sicurezza Libertà e Giustizia nel degli Stati
membri”. L’obiettivo primario (tra i primari) rimane sempre la Libera Circolazione delle Persone: questa è
fondamentale per la circolazione di diritti e status, così da garantire giustizia (appunto) uniformemente
applicata all’interno dell’UE.
1968
Lo sviluppo parte dal , quando si stabilisce in sostanza, che i giudici di diversi Paesi non possono
ripronunciarsi su sentenze già definitive di altri Stati; tuttavia, l’esecuzione della sentenza straniera era
controllo preventivo 2001
rimessa al giudice che effettuava un . Con il reg. del , i giudici concedono
l’esecutività d’ufficio in un primo momento, come dato per scontato che la sentenza rispetti i requisiti per
controllo
essere eseguita. Veniva però fatta salva l’opposizione di parte, e a quel punto il giudice, con un
successivo ed eventuale 2012
, andava nello specifico. Con il abbiamo l’introduzione del principio di
Immediata Esecutività in tutti gli stati membri; nessun controllo preventivo, neppure successivo, eccetto
ovviamente contestazioni dell’esecutato.
Procedimento legislativo ordinario Parlamento e Commissione condividono lo stesso
potere e la maggioranza è sufficiente per adottare l’atto.
art. 81 TFUE
L’ prevede “1. L'Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con
implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed
extragiudiziali. Tale cooperazione può includere l'adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni
legislative e regolamentari degli Stati membri. procedura
2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la
legislativa ordinaria , adottano, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno,
misure volte a garantire:
a. il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro
esecuzione;
b. la notificazione e la comunicazione transnazionali degli atti giudiziari ed extragiudiziali;
c. la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione; […]
e. un accesso effettivo alla giustizia; […]
g. lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie; […]
diritto di famiglia
3. In deroga al paragrafo 2, le misure relative al aventi implicazioni transnazionali sono
procedura legislativa speciale
stabilite dal Consiglio, che delibera secondo una . Il Consiglio delibera
all'unanimità previa (la semplice) consultazione del Parlamento europeo […]”.
Un min di Nove Stati membri, possono adottare per mezzo dell’UE Atti che necessiterebbero
Cooperazione Rafforzata
dell’unanimità ma che non la raggiungerebbero; questa procedura si chiama e
Roma 3
un esempio italiano è (che vedremo, attualmente adottato da 16 Stati). Chi non vuole resta fuori,
chi vuole si obbliga e va avanti. Campo di Applicazione
Ritorniamo a Bruxelles 1bis e vediamone il :
Temporale art. 66 reg.
- [ ]: “si applica solo alle azioni proposte, redatte, registrate ecc.
successivamente al 10 Gennaio 2015 ”. Ma se io cito il 9 Gennaio, e la notificazione viene
effettuata il 14 Gennaio? Qual regolamento si applica?? Verrebbero applicati due regolamenti
diversi, ed è una cosa imbarazzante… per risolvere il quesito bisogna andare a vedere le c.d. Nozioni
Autonome dell’UE, e nel caso di specie si potrebbe guardare alle norme sulla litispendenza alla
ricerca di un criterio cronologico (se è un atto di citazione, consegna atto / se è un ricorso, ricevuta
notificazione).
“Le norme su riconoscimento ed esecuzione si applicano solo ed esclusivamente alle sentenze
Il reg. 44/2001 continua ad applicarsi
nell’ambito di procedimenti iniziai sotto Bruxelles 1bis.
per i procedimenti promossi anteriormente al 10/01/2015 ”.
UK e Irlanda hanno una situazione molto favorevole, ossia hanno la libertà di scegliere SE vincolarsi ai regolamenti o
no (non entrano ad es. nei reg. su prodotti alimentari o successioni). Altro Stato particolare è la Danimarca, che può
entrare in toto negli atti, ma se ne accetta uno, accetta automaticamente TUTTI gli atti (chiaramente non lo farà mai)
– UE featuring Danimarca concludono un accordo internazionle specifico, in cui si decide che la Danimarca applica il
reg. 1215/2012 ma si tiene fuori da spazio sicurezza libertà e giustizia.
Territoriale Giudice Giudice Naturale
- : il concetto di è stabilito dall’UE, e deve essere un
Applicare Norme di Diritto
(precostituito per legge) + deve (non banale, perché il PM o il giudice
Decide
di pace – quando decide per equità- non applicano norme di diritto!)+ una controversia.
Materiale Civile Commerciale Sent. Euro Control
- : il regolamento si applica in materia e . La ,
in cui una compagnia tedesca che doveva pagare tasse aeroportuali in Belgio. Si difende
sostenendo che secondo il regolamento la citazione doveva essere fatta in Germania. Ma i tributi,
rientrano nelle materie suddette? Quindi, si applica il regolamento? La Corte considera il tributo
come una Obbligazione, precisamente una tassa di concessione sulla base di un contratto si
applica il regolamento.
ex art. 1 reg.
Sono escluse ( ) la Sicurezza Sociale, l’arbitrato, le obbligazioni alimentari e le
successioni (perché già regolate), ecc.
Personale o Soggettivo Domicilio del
- : regola generale, che vincola il giudice è il
Convenuto eccezioni
. Tuttavia, vi sono varie in cui si applica nel domicilio diverso dal quello del
convenuto, ad es:
Materia di parti contrattualmente deboli : queste possono citare la controparte
foro dell’attore
davanti al loro foro, (ad es. il francese può citare la Olivetti in
Francia).
Materia di Immobili luogo dell’immobile
: foro del .
Se mancano i requisiti per Bruxelles 1bis dobbiamo guardare se esistono altre Convenzioni Internazionali.
Competenza
Quali sono i criteri di collegamento? Quali sono i criteri atti a distribuire la
Giurisdizionale all’interno dell’UE? Per quello che riguarda il reg. 1215/2012 , abbiamo già individuato il
“limite” del domicilio del convenuto , come foro generale, chiunque voglia esercitare un’azione, andrà
dunque a “casa sua”. La Corte di Giustizia Europea ha più volte sottolineato come nel caso di soggetto con
molteplici domicili, l’attore può scegliere un qualsiasi domicilio tra quelli del convenuto.
Litispendenza
In tema di , ossia poniamo il caso in cui la stessa causa sia stata intentata davanti a due
diversi tribunali, procederà il processo iniziato prima. Fori Speciali
art. 7
Accanto al foro generale, l’ reg. elenca una serie di – esaminiamo solo i punti 1 e 2
0questi due sono i principalmente utilizzati, si rimanda all’art. 7 reg. per gli atri punti [omissis]” - “Una
persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
Materia Contrattuale
1) a) in [ Volontà Espressa delle Parti], davanti
primo parametro rimane la
luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio
all’autorità giurisdizionale del ;
b) ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di
esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è: luogo in cui i
— nel caso della Compravendita di Beni, il , situato in uno Stato membro,
beni consegnati
sono stati o avrebbero dovuto essere in base al contratto,
luogo in cui i
— nel caso della Prestazione di Servizi, il , situato in uno Stato membro,
servizi prestati
sono stati o avrebbero dovuto essere in base al contratto;
c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b);
Cosa accade quando il luogo di esecuzione del contratto differisce dal luogo indicato nel
contratto? La Corte non può dare disposizioni univoche, perché:
parti si accordano
- in alcuni casi le , derogando all’accordo iniziale, e quindi avrà prevalenza la loro
volontà. indipendente dalla volontà delle parti
- quando il luogo cambia – es. spedisco via nave a Napoli,
ma una tempesta impedisce l’attracco e la nave è costretta a consegnare a Malta. In questo caso si
tiene buono ciò che era indicato in contratto, anche se non corrisponde a quello che poi è
realmente accaduto. luogo fittizio
- le parti stipulano in contratto un , ossia sanno di mentire nella redazione del
contratto. In questo caso, la Corte sostiene che le parti che esprimono un luogo fittizio stiano
Accordo di Proroga
sostanzialmente facendo un della competenza giurisdizionale, e che quindi
non andrà valutata in base all’art. 7 1), ma andrò a valutare se è rispondente all’art. dedicato agli
Art. 25 reg
accordi di proroga, dunque si guarderà la liceità rispetto all’ .
Cosa accade invece, quando non è indicato il luogo di consegna bene // prestazione servizio?
Qualora manchi l’indicazione del luogo di consegna, sarà applicata la legge dello Stato interno. Bisogna
però intuitivamente, trovare una legge regolatrice, cioè una legge che andrà a sopperire alle mancanze del
contratto. Insomma, processo arduo e lungo, difficile arrivarne in fondo. Esistono a tal proposito
convenzioni di diritto materiale uniforme, che ad es. disciplina la vendita ma non la prestazione di servizi.
Cosa accade quando un contratto contenga più obbligazioni, magari da eseguire in diversi Stati?
Poniamo il caso in cui un contratto contenga 4 obbligazioni, di cui 2 non vengano eseguite o vengano
eseguite male, ma sarebbero dovute eseguirsi una in Italia e l’altra in Francia. La Corte si pronuncia e dice:
Obbligazione Principale
1. Verificare qual è la che assorbe la Secondaria.
2. Se manca la principalità di un’obbligazione, secondo la Corte l’art. 7 va interpretato strettamente,
Impossibilità di un unico giudice in mancanza del rapporto di accessorietà
sottolineando la .
All’eccezione che in questo modo si danneggiano i soggetti meritevoli di tutela, la Corte risponde
che tale inefficienza non c’è perché in realtà il danneggiato può andare al domicilio del
convenuto, che prevale su tutto!! Ex art. 5 reg. , non dimentichiamo il foro generale, e non
dimentichiamo che l’art. 7 è un foro speciale!
Illeciti Civili Dolosi o Colposi luogo in cui
2) in materia di , davanti all’autorità giurisdizionale del
l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire;
Tutto quello che crea un’obbligazione e NON è contratto , è obbligazione da illecito civile. Il
problema che si è presentato alla giurisprudenza è individuare quando si cada nel c.1 e quando nel c.2
obbligazione liberamente
si cade nell’illecito civile generale (e non contrattuale) quando si ha una
assunta da una parte nei confronti di un’altra ; non può essere dunque un’obbligazione ex lege,
creata ad es. per mezzo di un contratto. Es. è il contratto di trasporto concluso tra mittente e vettore, A
e B; nel momento in cui B, per scelta personale, decida di delegare il trasporto a un suo “amico” C,
delegando la sua prestazione contrattuale, perché più conveniente per lui (perché lui partiva lo stesso,
e magari con un carico mezzo vuoto, e quindi già che c’era…); se tutto va bene, nessun problema – ma
se la spedizione non arriva in tempo, oppure arriva danneggiata la situazione che si crea è la seguente:
A / B l’art. 7 c.1
A non può utilizzare l’art. 7 c.1 nei confronti di C. potrà utilizzare nei
- confronti di B, ossia un’azione contrattuale.
A / C ex art. 7 c.2
tuttavia, potrà anche esercitare un’azione extra - contrattuale per la
- causazione di un danno ingiusto.
Facciamo attenzione: colpisco uno studente straniero erasmus con il microfono a Genova, il foro sarà
eventi a Dissociazione Temporale
Genova. Ma poi abbiamo , e questa dissociazione si estende
inevitabilmente al foro: così nella norma è prevista la parte in cui recita “luogo in cui l’evento dannoso
[…] può avvenire”. Alcuni classici esempi di dissociazione temporale sono quelli per responsabilità
Illeciti a Mezzo Stampa
medica, contagio da malattie, ma la maggior casistica si rifà agli . Dove
avviene l’illecito? Dove incomincia il danno? Oppure dove si realizza la condizione lesiva? La Corte di
Giustizia inizialmente ha sostenuto che i fori fossero liberamente alternativi, vanno bene entrambi,
precisando che questa dissociazione non arriva a coprire i danni indiretti (ad es. dove poi patisce le
cure, la perdita di tempo, le spese), rileva solo il luogo di insorgenza del danno. I vari casi sopra
es. GIORNALE UK -> diffama 3 persone (Italia,
accennati si riferivano a casi molto simili tra loro, ad
Francia, Spagna) -> ogni soggetto potrà iniziare l’azione nel suo Stato di domicilio, ma questo può
portare a risarcimenti sostanzialmente diversi, quindi sentenze difformi… come fare? In parte Roma-2
aiuterà a superare questo inconveniente, ma solo in parte. Fori Speciali a
arrt. 10 ss.
A seguire l’art. 7 troviamo gli che disciplinano altri fori speciali, che sono
Protezione della Parte Debole , e questi sono:
Assicurato
1. [10/16].
Consumatore
2. [17/19]
Lavoratore Subordinato
3. ,
[inserita nella Conv. Di Lugano, e solo successivamente aggiunta nell’UE
20/23 ].
Si chiamano fori speciali perché lasciano sussistere il foro del domicilio del convenuto, ma ne aggiungono di
ulteriori.
Tendenzialmente le agevolazioni sono:
luogo dove presta l’attività lavorativa
Lavoratore foro competente nel (ricordiamo alternativo
al suo domicilio).
sono tendenzialmente invalide le clausole sulla scelta del foro
Inoltre, . Tuttavia, si rispetterà
la volontà se ad azione già avviata, la parte debole conferma la volontà di convenire in un altro
foro. In ogni caso, l’ultima parola spetta alla parte debole.
Competenze Esclusive art. 24 reg.
Successivamente ai Fori speciali, abbiamo le c.d. , ex che prevede i
casi in cui NON si po
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Diritto dell'Unione Europea II (2°parte) Appunti
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