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LA CORRETTA AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (vedi

n. 24) “

Nel considerare la corretta amministrazione della giustizia, l’autorità giurisdizionale dello Stato

membro interessato dovrebbe valutare tutte le circostanze del caso sottoposto al suo esame. Tali circostanze

possono includere i collegamenti tra i fatti della controversia e le parti e lo Stato terzo interessato, lo

stadio raggiunto dal procedimento nello Stato terzo al momento dell’avvio di un procedimento davanti

all’autorità giurisdizionale dello Stato membro e la possibilità o meno di attendersi una decisione

dell’autorità giurisdizionale dello Stato terzo entro un termine ragionevole.

Nell’ambito di tale valutazione si può altresì esaminare la questione relativa alla competenza esclusiva

dell’autorità giurisdizionale dello Stato terzo nel caso particolare in cui un’autorità giurisdizionale di uno

Stato membro abbia competenza esclusiva [errore di traduzione, si intende AVREBBE COMPETENZA

ESCLUSIVA, non ha già -> es. contratto su immobile situato in Canada, foro del domicilio del convenuto è in

UE. Se il Canada fosse Stato membro avrebbe competenza esclusiva, trattandosi di immobile… in questo caso è

evidente che il buon senso potrebbe portarci a pensare: cosa faremmo se fosse in UE? Lo faremmo in Canada,

per i registri ecc. quindi? Questa deve essere una valutazione di buona amministrazione della giustizia, quindi

si valuteranno tutti i pro e contro. ”).

Necessarietà della Sospensione Riconoscibilità Eseguibilità

Dunque, + ed eventuale della Sentenza

Giudizio Prognostico

dello Stato terzo. Si tratta di un c.d. . Le condizioni secondo cui accettare le sentenze

straniere sono stabilite dalle Convenzioni e in assenza, dalle norme interne.

Riconoscimento Sentenze (intra-europeo)

art. 36 reg. Riconoscimento

L’ – - dice “1. La decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta in un

altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare

RICONOSCIMENTO AUTOMATICO

[ ]”. Una decisione esecutiva implica di diritto l’autorizzazione a

art. 41 reg.

procedere a provvedimenti cautelari previsti dalla legge dello Stato membro richiesto. L’ –

Esecuzione - sottolinea che “Le decisioni emesse in uno Stato membro che sono esecutive nello Stato

eseguite alle stesse condizioni

membro richiesto sono delle decisioni emesse nello Stato membro

richiesto.”.

È prevista ovviamente la possibilità di instaurare un procedimento per Contestare Riconoscimento o

Diniego del Riconoscimento art.

Eseguibilità della sentenza, e lo troviamo nella Sottosezione 1 – . L’

45 reg. dice “1. Su istanza di ogni parte interessata, il riconoscimento di una decisione è negato:

contrario all’Ordine Pubblico

a) se il riconoscimento è manifestamente (ordre public) nello Stato

questo principio è stato richiesto a gran voce dagli Stati, perché non si sentivano “sicuri”

membro richiesto; [

senza questo limite; tuttavia le sentenze non riconosciute per ordine pubblico sono pochissime, quasi nessuna,

perché l’ordine pubblico è ormai allineato tra gli Stati UE ]. ,

Contumacia Mancanza di Notificazione Atto Introduttivo

b) se la decisione è stata resa in [con

vizio di Notifica ECCETTO qualora, pur avendone avuto la possibilità, questi non abbia

], […] si escludono dunque i “furbetti”, cioè quelli che fanno scadere i termini per

impugnato la decisione [

evitare la sentenza, ricade su di loro quindi l’onore di impugnarla fin dall’avuta notizia ];

Decisione è Incompatibile

c) se la con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato

casi in cui un giudice non si ferma davanti alla connessione, e dunque vengono emesse

membro richiesto [

due sentenze incompatibili. Non dovrebbe accadere, ma se accadesse perlomeno evitiamo di dover

obbligatoriamente introdurre sentenze incompatibili con sentenze rese nel foro interno. Prevalenza della

sentenza del mio foro. ];

Decisione è Incompatibile medesime

d) se la con una decisione emessa precedentemente tra le

parti medesimo

in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il

oggetto medesimo titolo

e il , sempre che tale decisione soddisfi le condizioni necessarie per

si salvaguarda la sentenza precedentemente resa.

essere riconosciuta nello Stato membro richiesto [

Stiamo parlando di un caso in cui ad es. io Italiano, ho due sentenze incompatibili, ma una in Germania e una

in Polonia ]; o CONTRASTO CON

e) se la decisione è in : Violazione Competenze Parte

i) le disposizioni del capo II, sezioni 3, 4 e 5 [

Debole ] nella misura in cui il contraente dell’assicurazione, l’assicurato, il

beneficiario di un contratto di assicurazione, la parte lesa, il consumatore o il

lavoratore sia il convenuto; o Violazione Competenza Esclusiva ex art.

ii) le disposizioni del capo II, sezione 6 [

NON ANCHE GLI ACCORDI DI PROROGA ex art. 25!!!].

24 ,

c.3

al si conclude sottolineando “Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 1, lettera e), la competenza

I motivi di ordine pubblico di

dell’autorità giurisdizionale d’origine non può essere oggetto di riesame.

cui al paragrafo 1, lettera a) non si applicano alle norme in materia di competenza ”.

Tribunale

In Italia il tribunale competente in materia di diniego è il , per quanto riguarda la prima fase,

SOLO per il regolamento 1215 . L’Esecuzione di una sentenza straniera può essere contestata, ma la

Tribunale Ordinario

domanda andrà proposta davanti al , solo per pronunciarsi sull’eventuale esecuzione,

ad es. per contrarietà all’ordine pubblico. Un’eventuale insoddisfazione sulla decisione potrà opporsi a quel

punto alla Corte d’Appello.

Quindi, SEMPRE CORTE D’APPELLO eccetto!! Nella Applicazione del regolamento 1215, sia per

quanto riguarda il riconoscimento, sia per quanto riguarda l’esecuzione.

Quando viene presentata l’istanza di diniego di riconoscimento, l’attività statuale (corte d’appello) deve

pronunciarsi “senza indugio sulla domanda”. la decisione viene poi comunicata alle parti che possono

impugnare di nuovo davanti alla Corte d’Appello in ultima istanza, per motivi di legittimità, si può

ricorrere di fronte alla Cassazione.

Regolamento Bruxelles 2bis – 2201/2003

Diritto di Famiglia Competenza

Questo regolamento si occupa sostanzialmente del . Disciplina la

Giurisdizionale Riconoscimento Delle Decisioni

e :

 Matrimonio, Separazione e Divorzio ;

 Responsabilità Genitoriale .

Si può dire che questo regolamento è doppiamente doppio, perché:

- Disciplina due cose, ossia competenza e riconoscimento;

- In queste disciplina matrimonio, separazione e divorzio e responsabilità genitoriale.

Esisteva in precedenza un altro regolamento (Bruxelles 2) che disciplinava la stessa materia, ma a detta

della Francia, operava una discriminazione tra figli naturali e legittimi: questo perché i problemi della

responsabilità genitoriale veniva applicata solo in caso di separazione o divorzio, e questo portava a una

tutela verso i figli, solo se contestualmente stabiliti all’interno di quella relazione legalmente disciplinata.

Tuttavia, il regolamento 2201/2003 è considerato il primo vero e proprio regolamento UE che si occupa di

Diritto di Famiglia. Fori Generali

art. 3 reg.

L’ prevede quelli che sono i Competenti, e sono sette e alternativi: “Sono

Divorzio Separazione

competenti a decidere sulle questioni inerenti al , alla personale dei coniugi e

all'Annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro:

a) nel cui territorio si trova:

residenza abituale dei coniugi

1. la , o

l'ultima residenza abituale se uno vi risiede ancora

2. dei coniugi di essi , o

residenza abituale del convenuto

3. la , o

domanda congiunta residenza abituale di uno dei coniugi

4. in caso di , la , o

residenza abituale dell'attore risieduto almeno per un anno

5. la se questi vi ha

immediatamente prima della domanda, o

residenza abituale dell'attore sei mesi

6. la se questi vi ha risieduto almeno per immediatamente

cittadino dello Stato membro stesso

prima della domanda ed è o, nel caso del Regno Unito e

dell'Irlanda, ha ivi il proprio «domicile»;

b) foro 7. - di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del «domicile»

Stessa Cittadinanza Comune = Giudice Stato di cittadinanza

di entrambi i coniugi”. .

Rimane il fatto che si creano problemi qualora nello Stato in cui io presento la domanda, ad es., non è

riconosciuto il divorzio. Si ricorda che Residenza = concetto fattuale, non anagrafico, ossia dove realmente

infatti, intorno a Settembre 2014, l’Italia esce sui giornali come nazione

il soggetto ha la sua vita, le sue abitudini (

che va a divorziare – a costi alti, ma in pochi giorni – nel Regno Unito. La Court blocca 180 procedure di divorzio

italiani perché si è accorta che la residenza era per tutti la stessa, precisamente l’indirizzo di una casella postale: cioè,

questi “vivevano” tutti in una casella postale… il giudice incalza la frode, e torna ad annullare anche i divorzi già

chiusi – alcune persone si erano risposate e quindi considerate bigame, altri hanno sperperato la parte economica degli

accordi… insomma, un pasticcio ). potestà genitoriale art 8 reg.

Per quanto riguarda invece la esiste un unico criterio, identificato dall’ ,

Residenza del Minore

ossia la , a prescindere da dove risiedono i genitori.

art. 12 reg.

L’ stabilisce che “Le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui viene esercitata, ai sensi

dell'articolo 5, la competenza a decidere sulle domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o

annullamento del matrimonio sono competenti per le domande relative alla responsabilità dei genitori

Riunione delle Cause

( ) che si ricollegano a tali domande se:

a. almeno uno dei coniugi esercita la responsabilità genitoriale sul figlio;

b. la competenza giurisdizionale di tali autorità giurisdizionali è stata accettata espressamente o in

qualsiasi altro modo univoco dai coniugi e dai titolari della responsabilità genitoriale alla data in

cui le autorità giurisdizionali sono adite, ed è conforme all'interesse superiore del minore.

tre requisiti

Ergo, i sono riassumibili in:

genitore dotato di patria potestas

- che il sia effettivam

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Publisher
A.A. 2015-2016
49 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher acca46 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Queirolo Ilaria.